Sentenza 7 maggio 2004
Massime • 1
Il principio per cui - ai fini dell'individuazione della durata dei termini massimi di custodia cautelare nelle fasi successive alla pronuncia della sentenza di primo grado (art. 303, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.) -, occorre avere riguardo, nel caso di condanna per più reati avvinti dal vincolo della continuazione, non alla pena inflitta per l'intero reato continuato, ma alla pena inflitta per i reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura della custodia cautelare, non trova applicazione nel caso in cui tutti i reati unificati, quoad poenam, con la sentenza di condanna risultino sorretti da un comune e fondato titolo custodiale, sicchè nessuna conseguenza può derivare dal fatto che essi siano avvinti dal vincolo della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 25095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25095 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 07/05/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 765
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 006777/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME GN N. IL 08/03/1955;
avverso ORDINANZA del 09/01/2004 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite ovvero per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con conseguente scarcerazione.
La Corte:
OSSERVA
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 9.1.2004, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di OD IO avverso l'ordinanza 2.12.2003 della Corte di Appello di Palermo, che aveva respinto la di lui istanza del predetto OD intesa alla dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di durata ex art. 303 comma 1 lett. c) n. 2 cod. proc. pen..
Il giudice dell'appello, invero, sulla premessa che il OD era stato attinto dalla misura cautelare, in data 15.11.2002 e per effetto di ordinanza di ripristino del Tribunale di Trapani, in ordine ai delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione tentata e consumata - aggravata ex art. 7 D.L. 152/91 - e che per tutti tali delitti egli era stato condannato, con sentenza 31.10.2002 dello stesso Tribunale, alla complessiva pena di anni 11 di reclusione, ha giudicato applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 303 comma 1 lett. c) n. 3 cod. proc. pen. che prevede la scadenza del termine di fase alla decorrenza di un anno e sei mesi dalla sopravvenuta esecuzione della custodia dalla condanna in primo grado a reclusione superiore a 10 anni senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello. In particolare, il Tribunale ha escluso che, nella fattispecie, possa trovare applicazione il noto principio - reso dalla Suprema Corte con sentenza 27.6. 1997 n. 1, Mammoliti - secondo cui, in tema di estinzione, delle misure cautelari personali per effetto della pronuncia di determinate sentenze, e con riferimento alla corretta interpretazione dell'art. 303 comma 1 lett. c) codice di rito, "nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, si deve fare riferimento non alla pena inflitta per l'intero reato continuato, ma alla pena inflitta per i reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura cautelare custodiale";
perché, infatti, nel caso in esame, e diversamente da quello trattato nella citata sentenza - ipotesi di custodia cautelare per i soli reati satellite in relazione ai quali era stata comminata una pena in misura inferiore alla durata della custodia già sofferta - tutti i reati contestati al OD hanno fondato il titolo custodiale, onde nessuna conseguenza potrebbe discendere dal fatto che gli stessi siano stati avvinti dal vincolo della continuazione, trovandosi in ciò conferma nella previsione di cui all'art. 300 comma 4 cod. proc. pen.. A mezzo del difensore, il OD ricorre per Cassazione deducendo violazione di legge ed illogicità di motivazione, sul rilievo che dovrebbe trovare piena applicazione il principio affermato in sentenza Sez. Un. 1997/Mammoliti richiamando il criterio del favor rei quale ispiratore dell'istituto della continuazione. Il ricorso deve essere rigettato.
Vero è, infatti, che il principio di cui alla sentenza 1997/Mammoliti di questa Corte è stato affermato - sulla testuale premessa che "allorché si discuta di termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303 cod. proc. pen.), ovvero di estinzione di tale misura per essere già stata espiata, in stato di custodia, la pena inflitta con la sentenza non definitiva (art. 300 comma 4 stesso codice), la questione attiene alla sorte del provvedimento che ha disposto la misura della custodia cautelare e, quindi, è circoscritta ai soli reati, in relazione ai quali è stata disposta la privazione della Libertà" - in una ipotesi nella quale la condanna per il reato continuato (nel caso, associazione a delinquere ed estorsioni) si innestava, effettivamente, in una situazione di persistenza della misura custodiale applicata soltanto per alcuni dei reati satellite - tre di cinque reati di estorsione - in relazione ai quali era stata una pena in misura inferiore alla durata della misura restrittiva già sofferta.
Nella presente fattispecie, invece, tutti i reati unificati, quoad poenam, con la sentenza di condanna di primo grado ad anni 11 di reclusione, risultano sorretti dal (comune) titolo custodiale, per cui non si pone, ai fini del calcolo relativo al termine di custodia cautelare, il tema del rispetto del principio del favor rei connesso all'istituto della continuazione e che, non potendo trasformarsi da beneficio (evitando la sommatoria delle pene per i singoli reati) in pregiudizio per l'imputato, pretende la scomposizione del reato continuato nei singoli reati avvinti dal vincolo.
Intrasferibile alla fattispecie, pertanto, il principio di diritto enunciato nella sentenza 97/Mammoliti, deve piuttosto rilevarsi che questa stessa pronuncia, muovendo dal principio di piena autonomia della vicenda cautelare rispetto all'accertamento di merito, ha riconosciuto che i termini di durata massima della misura debbono essere calcolati con riferimento esclusivo ai fatti che costituiscono titolo del provvedimento coercitivo;
nel calcolo, dunque, la detrazione dal quantum di pena complessivamente comminata per il reato continuato si giustifica con unico riferimento ai reati non contestati attraverso l'ordinanza cautelare.
E, pertanto, non si individua, nella fattispecie, il contrasto, in atto o potenziale, fra indirizzi giurisprudenziali" che renda doverosa (come richiesto nelle conclusioni, del Procuratore generale) la rimessione della questione in oggetto alle Sezioni Unite di questa Corte ex art. 618 codice di rito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla cancelleria di provvedere agli adempimenti previsti all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004