Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 25095
CASS
Sentenza 7 maggio 2004

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Il principio per cui - ai fini dell'individuazione della durata dei termini massimi di custodia cautelare nelle fasi successive alla pronuncia della sentenza di primo grado (art. 303, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.) -, occorre avere riguardo, nel caso di condanna per più reati avvinti dal vincolo della continuazione, non alla pena inflitta per l'intero reato continuato, ma alla pena inflitta per i reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura della custodia cautelare, non trova applicazione nel caso in cui tutti i reati unificati, quoad poenam, con la sentenza di condanna risultino sorretti da un comune e fondato titolo custodiale, sicchè nessuna conseguenza può derivare dal fatto che essi siano avvinti dal vincolo della continuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 25095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25095
    Data del deposito : 7 maggio 2004

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