Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
Ai fini sia dell'art. 300, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., sia dell'art. 300, comma quarto, dello stesso codice, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, per alcuni soltanto dei quali (nella specie per i reati satellite) mantenga efficacia la custodia cautelare, per "condanna" e per "pena inflitta" devono rispettivamente intendersi la condanna e la pena inflitte per questi ultimi reati, e non la condanna e la pena inflitte per il reato continuato, in quanto l'unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va affermata laddove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento del "favore rei" è alla base della "ratio" del reato continuato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2004, n. 31089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31089 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 22/06/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1263
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 7323/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IA nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 23/12/03 del tribunale di LECCE;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore, Avv. FABRIZIO MERLUZZI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 23/12/03, ex art. 310 c.p.p., il Tribunale di Lecce confermava il provvedimento 1/12/03 della Corte d'appello della stessa città, che aveva disatteso la richiesta di scarcerazione ex art. 300 c. 4 c.p.p. proposta da IA DI (con sentenza 15/5/03 era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione per i reati, in continuazione di cui all'art. 74 DPR 309/90, all'art. 416 c.p., all'art. 73 DPR 309/90; con provvedimento 2/9/02 il Tribunale
del riesame aveva annullato il titolo custodiale per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90; conseguentemente - secondo esso istante - la misura coercitiva doveva ritenersi applicata solo in relazione alle ulteriori contestazioni, per le quali era stata inflitta una pena in continuazione (un anno, due mesi e venti giorni di reclusione) inferiore al periodo già trascorso in carcere dal 17/7/02 (data dell'arresto) in avanti).
In motivazione il Tribunale poneva in particolare evidenza: come la Corte d'appello (provvedimento 1/12/03) avesse disatteso l'istanza, ritenendo che dovesse aversi riguardo "non alla pena applicata in aumento per ciascun reato in continuazione, bensì a quella che sarebbe stata applicata in caso di reato satellite autonomamente considerato ... quindi, nella specie, alla pena edittale prevista per l'art. 73 DPR 309/90 ... di gran lunga superiore al presofferto";
come detta argomentazione fosse corretta e condivisibile. Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del GA, deducendo "violazione di legge e carenza di motivazione": la tesi accolta dal Tribunale urterebbe contro il testo letterale dell'art. 300/4 c.p.p.; dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, invero, non rileverebbe "il rapporto di proporzionalità tra pena e misura", dovendosi avere riguardo solo alla "pena irrogata in concreto". All'odierna udienza il Procuratore Generale presso questa Corte e il difensore del ricorrente hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni (già sintetizzate in epigrafe).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di AM DI è fondato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 1 del 27/6/97, Mammoliti, rv. 207939), ai fini sia dell'art. 303 c. 1 lett. c) c.p.p., sia dell'art. 300 c. 4 c.p.p., nel caso di condanna per più
rati avvinti dalla continuazione, per i quali soltanto (nella specie per i reati Satelliti) mantenga efficacia la custodia cautelare, per "condanna" e per "pena inflitta" devono intendersi - rispettivamente - la condanna e le pene inflitte per questi ultimi reati, e non la condanna e la pena inflitte per l'intero reato continuato, in quanto l'unificazione legislativa di più reati nel reato continuativo va affermata là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio del reato continuato.
La motivazione della condivisibile decisione in questione, inoltre, consente inequivocabilmente di ritenere che la pena da prendere in considerazione ai fini di quanto previsto dall'art. 300 c. 4 c.p.p., lungi dallo essere "quella che sarebbe stata applicata in caso di reato satellite autonomamente considerato" (secondo quanto si legge testualmente nel provvedimento impugnato) sia proprio e soltanto quella "concretamente irrogata per i reati satelliti", pari - nel caso di specie - a "un anno, due mesi e venti giorni di reclusione". Poiché il GA era stata arrestato il 17/7/02, alla data in cui venne presentata l'istanza di scarcerazione (28/11/03) il periodo di custodia cautelare già sofferto era superiore alla "pena concretamente irrogata per i reati satelliti (gli unici per i quali la misura custodiale inframuraria era ancora efficace) con la citata sentenza 15/5/03". Conseguentemente si impongono: a) l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (23/12/03); b) l'annullamento, per l'effetto, anche dell'ordinanza 1/12/03 della Corte d'appello di Lecce;
c) l'immediata scarcerazione di MI GA se non detenuto per altra causa.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto l'ordinanza 1/12/2003 della Corte d'appello di Lecce. Ordina l'immediata scarcerazione di GA MI se non detenuto per altro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004