Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 2
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod. proc. pen. può essere adottata in ogni momento del giudizio e, qualora intervenga in una fase avanzata del dibattimento, non deve dipendere necessariamente da fatti sopravvenuti e imprevedibili, ma semplicemente dalla valutazione prognostica che la complessità del dibattimento possa far superare i termini massimi di fase. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei termini disposta in base alla previsione di tempi lunghi di espletamento della prova testimoniale già ammessa, legata alla decisione del collegio di limitare il numero dei testi da escutere per udienza ed alla reiterata mancata comparizione dei testimoni d'accusa).
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, non è illogico, purché adeguatamente motivato, che il collegio giudicante, dopo aver respinto analoga richiesta del pubblico ministero, disponga successivamente il provvedimento di sospensione ex art. 304, comma 2 cod. proc. pen., in base ad una nuova valutazione della complessità e della prevedibile durata del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2003, n. 18218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18218 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 11/03/2003
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 628
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 38087/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
sul ricorso proposto da TI TO, RI TI, D'IO IN e SI NI avverso ordinanza del Tribunale di Napoli in data 11.3.2002;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Francesco Cosentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Silvestro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Ricorrono TI TO, RI TI, D'IO IN e SI NI, con unico mezzo di impugnazione e per il tramite del difensore comune, avverso ordinanza del Tribunale di Napoli in data 11.3.2002 (depositata in data 8.4.2002), con la quale è stato respinto il loro appello avverso ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare adottata il 16.11.2001 ai sensi dell'art. 304 c. 2 c.p.p. Deducono difetto e manifesta illogicità della motivazione perché il Tribunale, pur avendo acquisito i verbali di udienza, non avrebbe tenuto conto delle deduzioni della difesa circa le cause della protrazione del dibattimento, non dipendente da fatti sopravvenuti e imprevedibili e dovuta invece essenzialmente a discutibili scelte processuali del Tribunale (quale quella di non sentire più di due testimoni per udienza) e alla renitenza dei testimoni di accusa;
e perché la decisione sarebbe in insanabile contrasto logico con altra di segno opposto adottata poco tempo prima e l'ordinanza non darebbe conto adeguato delle ragioni di siffatto capovolgimento della decisione precedente. Con una breve memoria successiva la difesa dei ricorrenti segnala che il giudizio si è poi concluso in tempi brevi, con sentenza deliberata in data 18.10.2002;
ciò che dimostrerebbe ulteriormente l'inconsistenza delle argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata. I rilievi dei ricorrenti non possono ritenersi fondati. Il provvedimento di sospensione può essere adottato in qualsiasi momento del giudizio, quando la complessità del dibattimento faccia ritenere prevedibile che esso non possa essere esaurito prima della scadenza del termine massimo di custodia riferito alla fase;
e non deve dipendere necessariamente, quando venga adottato in una fase avanzata, da fattori sopravvenuti o comunque in precedenza non apprezzabili. L'imputato, d'altronde, non ha interesse a dolersi della tardività del provvedimento rispetto al momento iniziale del giudizio, purché ovviamente intervenuto prima della scadenza del termine di fase, essendo per lui identici gli effetti, che non dipendono dal momento dell'adozione. La complessità, quindi, può ben essere ritenuta in base all'esigenza di esperire mezzi di prova già richiesti ed ammessi in precedenza, quando l'esperimento comporti (come nel caso di una perizia) tempi di durata prevedibilmente notevole. Non è poi censurabile la decisione di limitare il numero dei testimoni da sentire in una udienza, rientrando essa nei poteri ordinatori propri del presidente del collegio giudicante e finalizzati ad un ordinato svolgimento dell'istruzione dibattimentale;
e ciò tanto più quando risulti, come nel caso, che l'audizione di uno di essi soltanto si sia protratta per tre udienze occupandole per intero. La sospensione prevista dal secondo comma dell'art. 304 c.p.p. è collegata a farti obiettivi e prescinde dal comportamento delle parti, preso invece in considerazione dal comma precedente;
per cui è irrilevante che la durata del dibattimento dipenda anche da fattori estranei alla volontà degli imputati e dei difensori, come nel caso di rinvii dipendenti dalla mancata comparizione di testimoni indicati dalla pubblica accusa. Quello sulla complessità del dibattimento è, infine, un giudizio prognostico, sulla valutazione del quale non possono influire gli avvenimenti successivi, quali la conclusione del dibattimento in tempi più ristretti di quelli previsti;
anche se sembra il caso di osservare che la sentenza di primo grado è intervenuta a quasi un anno di distanza dal provvedimento di sospensione.
Inconferenti risultano pertanto le censure dei ricorrenti, del resto essenzialmente dirette a contestare una valutazione di fatto congniamente motivata, quale quella sulla complessità del dibattimento, e a sottolineare l'indipendenza di questa da fatti loro ascrivibili: ciò che, peraltro, per nulla rileva ai fini dell'applicabilità del secondo comma dell'art. 304 c.p.p.. Quanto alla dedotta illogicità manifesta derivante dalla contraddizione dell'ordinanza con quella precedente con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di sospensione formulata dal p.m., osserva correttamente l'ordinanza impugnata che il giudice a quo ha indicato le ragioni del mutamento di opinione, fondato su una più consapevole valutazione dei tempi precedibili per l'esaurimento del giudizio, operata alla luce dell'esperienza delle udienze più recenti. Ed invero, nulla impediva di superare l'apprezzamento precedente, basato su una previsione contingente dei tempi processuali risultata in seguito inadeguata ed inattuale;
e la diversità degli apprezzamenti eseguiti in tempi diversi non può che ritenersi fisiologica e comunque di certo non sintomatica di illogicità manifesta, tale da inficiare la legittimità del provvedimento.
I ricorsi vanno pertanto rigettati. Consegue al rigetto la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2003