Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2003, n. 18218
CASS
Sentenza 11 marzo 2003

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L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod. proc. pen. può essere adottata in ogni momento del giudizio e, qualora intervenga in una fase avanzata del dibattimento, non deve dipendere necessariamente da fatti sopravvenuti e imprevedibili, ma semplicemente dalla valutazione prognostica che la complessità del dibattimento possa far superare i termini massimi di fase. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei termini disposta in base alla previsione di tempi lunghi di espletamento della prova testimoniale già ammessa, legata alla decisione del collegio di limitare il numero dei testi da escutere per udienza ed alla reiterata mancata comparizione dei testimoni d'accusa).

In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, non è illogico, purché adeguatamente motivato, che il collegio giudicante, dopo aver respinto analoga richiesta del pubblico ministero, disponga successivamente il provvedimento di sospensione ex art. 304, comma 2 cod. proc. pen., in base ad una nuova valutazione della complessità e della prevedibile durata del dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2003, n. 18218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18218
    Data del deposito : 11 marzo 2003

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