Sentenza 26 febbraio 1997
Massime • 2
Ai fini sia dell'articolo 303, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., sia dell'art. 300, comma quarto, stesso codice, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, per alcuni dei quali soltanto (nella specie per i reati satelliti) mantenga efficacia la custodia cautelare, per "condanna" e per "pena inflitta" devono, rispettivamente, intendersi la condanna e la pena inflitte per questi ultimi reati, e non la condanna e la pena inflitte per l'intero reato continuato, in quanto l'unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va affermata là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della "ratio" del reato continuato.
Allorché il giudice di merito, nell'infliggere la pena per il reato continuato, non abbia suddiviso la pena irrogata per i reati satelliti e la suddivisione o distinzione rilevi per il calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena, il giudice della misura cautelare deve porsi il relativo problema e determinare, ai soli fini della misura, la pena per ciascun reato in continuazione, non potendo l'omessa suddivisione o distinzione essere di ostacolo al riacquisto della libertà, se di questo riacquisto ricorrono le condizioni. E la suddivisione o distinzione della pena può essere fatta anche dalla Corte di cassazione allorché i reati satelliti siano altrettanti episodi della medesima figura criminosa commessi, in tempi diversi, in danno di persone diverse e non risulti o non sia allegato un diverso grado di gravità dei vari fatti-reato. (Nella specie, relativa ad indiscriminato aumento di quattro anni di reclusione per cinque episodi di estorsione, la S.C. ha ritenuto di poter imputare a ciascuno di essi la pena di mesi nove e giorni 18 di reclusione, ottenuta dividendo per cinque l'aumento complessivo).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti, all'esito di rito abbreviato, con cui Andrea E. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 707 c.p., commessi il 2 ottobre 2021, applicata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenuta equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e considerata la continuazione criminosa tra gli stessi reati. La pena del reato continuato è stata poi complessivamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. La condanna è …
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L'istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall'art. 81, co. 2 c.p. L'articolo 81 c.p. stabilisce che si può parlare di reato continuato quando un soggetto, con più di azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette diverse violazioni della stessa norma o di diversa disposizione della legge penale. Per avere un reato continuato occorre, quindi, che si pongano in essere una pluralità di condotte, autonome tra di loro, in modo che siano in grado di dar luogo ad altrettanti disegni criminosi. In sintesi, ogni singola violazione deve integrare ogni estremo di quel singolo reato. È bene precisare che per “azione” non si intende solo quella in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1997, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Sentenza n. 1
Dott. Prof. Antonio La Torre Presidente
1. Dott. Giuseppe Viola Consigliere
2. Dott. Renato Teresi " R.G.N. 41934/96
3. Dott. Nicola Marvulli "
4. Dott. Umberto Papadia "
5. Dott. Torquato Gemelli "
6. Dott. Mariano Battisti (rel.)
7. Dott. Giuseppe Maria Cosentino "
8. Dott. Adalberto Albamonte "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO IN;
avverso l'ordinanza, in data 19 settembre 1996, del tribunale di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Mariano BATTISTI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dr. Umberto TOSCANI che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, nonché per l'annullamento della ordinanza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 14 agosto 1996 e, per l'effetto, per la immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa;
Udito il difensore Avv. Antonio MANAGÒ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 19 settembre 1996, pronunciata in sede di appello ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., confermava l'ordinanza, in data 14 agosto 1996, con la quale la corte di assise di appello di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di scarcerazione, per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, avanzata da IN MO, il quale era stato condannato, dalla corte di assise di Reggio Calabria, con sentenza del 22 maggio 1995, alla pena complessiva di anni dodici di reclusione, dei quali anni sette per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, anni uno per la recidiva e anni quattro, complessivamente determinati a titolo di continuazione, per cinque reati di estorsione, tre dei quali erano stati posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare.
2 - Il tribunale riteneva che:
A - i termini custodiali massimi, - quattro anni - di cui all'articolo 303, comma 4, lettera b), c.p.p., decorrenti dal 30 agosto 1992, non erano ancora decorsi, tenuto conto del provvedimento di sospensione, adottato, in data 27 marzo 1996, dalla corte di assise di appello;
B - l'aumento di pena per la continuazione, irrogato nella misura complessiva di anni quattro, non permetteva di determinare la pena per ogni singolo delitto con conseguente esclusione dell'applicabilità del disposto dell'articolo 300, comma 4, c.p.p.. 3 - Il difensore ricorre per cassazione e chiede, con tre mezzi - oggetto anche di una successiva memoria - l'annullamento della ordinanza. A - Denuncia, con il primo, "violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., in relazione all'articolo 303, comma 1, lettera c), n. 1, c.p.p.".
Deduce che, nella fattispecie, la custodia cautelare ha perso la propria efficacia per essere decorso il termine di nove mesi - previsto, come termine di fase, dalla norma dell'articolo 303, comma 1, lettera c), n. 1, c.p.p. - decorrenti dal 22 maggio 1995, data della sentenza di primo grado, senza che, nel frattempo, sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello. L'aumento di pena per i cinque reati satelliti di estorsione è, infatti, di complessivi anni quattro, sicché, tenuto conto che la custodia cautelare riguarda soltanto tre dei cinque reati di estorsione, peraltro meno gravi degli altri due, deve ritenersi che, per quei tre reati, la pena irrogata sia inferiore ai tre anni. Il termine di nove mesi, poi, era certamente scaduto nel momento in cui - 27 marzo 1996 - la corte di assise di appello ha emesso l'ordinanza di sospensione dei termini, ché la sentenza della corte di assise è del 22 maggio 1995 e la sentenza della corte di assise di appello, pronunciata soltanto il 18 luglio 1996, sarebbe dovuta intervenire entro nove mesi, cioè entro il 22 febbraio 1996, prima, dunque, della sospensione.
B - Lamenta, con il secondo mezzo, "violazione dell'articolo 278 c.p.p.", rilevando che questa norma esige che, anche ai fini della durata della custodia cautelare, non si tenga conto della continuazione. D - Denuncia, con il terzo mezzo, "violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., in relazione all'articolo 300, comma 4, c.p.p.", osservando che l'aumento di pena - quattro anni - irrogato al MO per i reati di estorsione, compresi i due reati per i quali l'imputato non era in vinculis, è di quattro anni: alla data del 30 agosto 1996, il MO, in stato di custodia cautelare dal 30 agosto 1992, aveva espiato per intero la pena.
4 - La sezione VI di questa corte, cui il ricorso era stato assegnato, lo ha rimesso alle sezioni unite sottolineando il contrasto, nella giurisprudenza della corte, sia nella interpretazione della norma dell'articolo 303, comma 1, lettera c), n. 1, c.p.p. - primo motivo -, sia nella interpretazione - terzo motivo - della norma dell'articolo 300, comma 4, c.p.p.. 5 - Il primo presidente aggiunto ha assegnato il ricorso a queste sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Le questioni sottoposte all'esame di queste sezioni unite sono le seguenti:
A - se, ai fini del computo della durata della custodia cautelare relativamente alla fase di primo grado - articolo 303, comma 1, lettera c), n. 1, c.p.p. - debba farsi riferimento, nel caso di condanna per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena complessivamente inflitta o alla pena relativa ai reati satelliti, rispetto ai quali sia stata disposta e sia ancora efficace la misura cautelare: primo motivo;
B - se, nel caso di custodia cautelare disposta per alcuni reati, unificati sotto il vincolo della continuazione con la sentenza non irrevocabile di condanna, la custodia sofferta debba essere comparata, ai fini dell'articolo 300, comma 4, c.p.p., con la pena inflitta per il reato continuato o con le pene inflitte per i reati in continuazione, rispetto ai quali sia stata disposta e sia ancora efficace la misura cautelare: terzo motivo.
2 - Quanto alla prima questione, secondo uno dei due indirizzi in contrasto, ai fini della individuazione dei termini di fase, nelle ipotesi previste dall'articolo 303, comma 1, lettera C), c.p.p., deve farsi riferimento, qualora vi sia stata condanna per più reati unificati per la continuazione, alla pena complessivamente inflitta e, quindi, alla pena nella sua unicità, ché considerare come "pena inflitta" soltanto l'aumento applicato per la continuazione contrasta con la natura giuridica dell'istituto e con la sua disciplina legislativa (Cass., 17 maggio 1996, n. 1976, Anobile). Per l'altro, opposto, indirizzo (Cass., 21 maggio 1996, n. 3482, Russo), in tema di termini di durata massima della custodia cautelare il riferimento dell'articolo 303, comma 1, lettera c), alla "entità della condanna" va operato, nell'ipotesi di reato continuato, in relazione ai singoli reati e così, in definitiva, alla pena-base inflitta per il reato più grave senza tenere conto della continuazione, ciò desumendosi dall'inquadramento logico - sistematico della materia, oltre che dal principio di ragionevolezza che deve costantemente connotare l'interpretazione della legge in relazione alla parità di trattamento in situazioni analoghe e al principio del "favor rei", che è una costante della legislazione processuale-penalistica con particolare riferimento alla disciplina delle misure cautelari personali.
3 - Questo è il contrasto sulla seconda questione.
A - Uno dei due indirizzi è dell'avviso che, nel caso in cui la scarcerazione abbia il suo presupposto, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, c.p.p., nella comparazione tra la pena irrogata e la durata della carcerazione preventiva, il riferimento alla pena "inflitta" involge la necessità di considerare il reato continuato nella sua unicità, che non può dichiararsi scontata la pena mettendo a confronto la custodia cautelare sofferta per più reati unificati per la continuazione e il solo aumento determinato per il reato relativamente al quale il titolo della custodia cautelare è ancora efficace, dato che la stessa legge, in tale ipotesi, considera il reato continuato come reato unico" (Cass., 10 ottobre 1992, n. 3072, Mori;
21 aprile 1993, n. 928, Marangoni, 8 Gennaio 1996, N. 4180, Musumeci;
18 gennaio 1990, n. 3349, Caldariera;
17 marzo 1990, n. 2969, Grasso). B - L'altro indirizzo afferma, invece, che la norma dell'articolo 300, comma 4, c.p.p., corrispondente a quella dell'articolo 275 del codice del 1930, trova applicazione limitatamente alla condanna per i reati ai quali si riferisce la misura restrittiva, di tal che l'imputato deve essere automaticamente rimesso in libertà quando, in relazione al reato per il quale è stato emesso o è ancora efficace il provvedimento restrittivo, la custodia sofferta abbia raggiunto l'entità della pena per lo stesso irrogata". (Cass., 21 dicembre 1992, n. 5359, D'Ambrosio; 21 giugno 1994, n. 2421, Fidanzati;
4 ottobre 1995, n. 4204, Golino).
4 - Queste sezioni unite ritengono di dovere superare il contrasto facendo proprio quell'indirizzo secondo il quale, ai fini sia dell'articolo 303, comma 1, lettera c), c.p.p., sia dell'articolo 300, comma 4, c.p.p., nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione soltanto per alcuni dei quali - esempio, per i reati satelliti, come nel caso di specie - mantenga efficacia la custodia cautelare, debba intendersi per "condanna" - articolo 303, comma 1, lettera c), - e per "pena inflitta" - articolo 300, comma 4, c.p.p. - rispettivamente la "condanna" e la "pena inflitta" per questi ultimi reati e non "la condanna" e la "pena inflitta" per l'intero reato continuato.
5 - Prima di esporre le ragioni che sorreggono questo principio, è doveroso fare chiarezza sulla complessa vicenda processuale che ha interessato il MO.
Al riguardo, va rilevato che, nell'ordinanza di remissione, si insiste nel dire che i reati di estorsione, per i quali il MO è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, sono quattro - due dei quali posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare - mentre tali reati sono sicuramente cinque di cui tre con custodia cautelare ancora efficace.
6 - Difatti, la vicenda processuale si articola nei seguenti atti.
A - Il g.i.p. presso il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 29 agosto 1992, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere del MO per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e per due dei cinque reati di estorsione per i quali l'imputato è stato condannato dalla corte di assise, rubricati, in quel provvedimento e successivamente, sub c) e d). B - Il medesimo g.i.p., con ordinanza del 30 novembre 1993, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere del MO per questi stessi reati e per i reati di estorsione rubricati sub G1, I1, H1, M1, L1, F1.
C - La corte di cassazione, con sentenza del 14 maggio 1994, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria emessa in sede di riesame del provvedimento del 29 agosto 1992. D - La corte di assise di Reggio Calabria, con ordinanza del 2 giugno 1994, ha annullato l'ordinanza del g.i.p. in data 30 novembre 1993 e, contestualmente, ha emesso altro provvedimento di custodia cautelare per quei reati di estorsione già rubricati, nel provvedimento del 30 novembre 1993, sub G1, I1, H1, M1, F1, L1. E - La corte di assise di Reggio Calabria, con sentenza del 22 maggio 1995, ha affermato la responsabilità del MO, condannandolo alla pena di 12 anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere e per i reati di estorsione di cui alle lettere C) e D), come rubricati nel provvedimento del 29 agosto 1992, e di cui alle lettere G1, I1 - ivi assorbito il reato di cui alla lettera H1- ed M1, come rubricati nel provvedimento del 30 novembre 1993, assolvendolo dai due reati di estorsione F1 e L1 e ordinando, per questi reati, la scarcerazione del MO se non detenuto per altra causa.
F - La corte di assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18 luglio 1996, in accoglimento dell'appello del p.m., ha affermato la responsabilità del MO anche per il reato di estorsione di cui al capo L1 aumentando la pena ad anni 13 di reclusione.
G - La medesima corte, il 14 agosto 1996, ha rigettato l'istanza di scarcerazione e, in sede di appello, il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 19 settembre 1996 - è, questo, il provvedimento impugnato - rigettava l'appello.
H - È certo, pertanto, che i reati satelliti per i quali è stata irrogata, a titolo di continuazione, la pena di anni quattro di reclusione, sono i reati di estorsione descritti sub c), d), G1, I1, (H1), M1 e che soltanto per gli ultimi tre era ancora efficace, nel momento della sentenza di primo grado, l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 2 giugno 1994.
I - È certo, altresì, che per il reato di estorsione sub L1, per il quale è stato condannato in sede di appello, l'imputato era, nel momento della condanna, in stato di libertà a seguito della scarcerazione, conseguenza della assoluzione, ordinata dalla corte di assise.
7 - Le ragioni, che portano queste sezioni unite a far proprio, per entrambe le questioni, il secondo indirizzo giurisprudenziale, possono così formularsi.
A - Sotto il profilo logico - ricostruttivo della questione, non si può porre in dubbio che, allorché si discuta di "termini di durata massima della custodia cautelare" - articolo 303 c.p.p. - o di estinzione della misura della custodia cautelare per essere già stata espiata, in stato di custodia, la pena inflitta con la sentenza non definitiva, - articolo 300, comma 4, c.p.p. -, la questione attiene alla sorte del provvedimento che ha disposto la misura della custodia cautelare e, quindi, è circoscritta ai soli reati, in relazione ai quali è stata disposta la privazione della libertà. B - Orbene, nel caso, come quello in esame, in cui il processo abbia ad oggetto reati per i quali sia stata disposta e sia ancora efficace la misura della custodia cautelare, e reati per i quali questa misura non sia stata disposta o, se lo è stata, non sia, per una delle cause previste dal codice di rito, più efficace, il dato logico, sotto il profilo interpretativo, conduce a disinteressarsi del tutto di quel reato o di quei reati per i quali, essendo stato l'imputato giudicato in stato di libertà, il problema del riacquisto della libertà, sia in ordine all'articolo 303, comma 1, lettera c), sia in ordine all'articolo 300, comma 4, c.p.p., non ha alcun motivo di essere posto e risolto perché è un problema inesistente per definizione.
C - Se il tema dei termini di durata massima della custodia cautelare è, nella logica dell'articolo 303 c.p.p., il tema del quando, anche in relazione alle varie fasi del processo, la privazione della libertà debba cessare - e il problema è identico allorché, come esige l'articolo 300, comma 4, c.p.p., debba compararsi la pena inflitta con la pena già espiata in stato di custodia - è del tutto ovvio che tale problematica non possa riguardare i reati per i quali non sussista il titolo per la privazione della libertà.
Per essi, difatti, sarebbe veramente del tutto vano parlare di termini di durata massima della custodia o di comparazione tra pena inflitta e pena espiata.
D - Ed, allora, non vi sono dubbi che il MO debba essere scarcerato, e ciò sia per la decorrenza dei termini di fase - articolo 303, comma 1, lettera c), c.p.p. - sia in applicazione dell'articolo 300, comma 4, c.p.p.. E - All'interpretazione logica e letterale del dettato normativo corrisponde il risultato della ricostruzione sistematica della questione.
I - "La libertà personale è inviolabile", recita il primo comma dell'articolo 13 della Costituzione, il cui secondo comma aggiunge che "non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Se la interpretazione delle norme degli articoli 303, comma 1, lettera c), e dell'articolo 300, comma 4, c.p.p. fosse quella fatta propria dai due primi indirizzi delle due questioni sottoposte all'esame di queste sezioni unite - indirizzi che vogliono che i termini condanna, di cui all'articolo 303, comma 1, lettera c), e pena inflitta, di cui all'articolo 300, comma 4, si riferiscono alla condanna o alla pena complessivamente irrogata e, quindi, anche a quella parte della pena inflitta per i reati per i quali non v'è, attualmente, un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che legittimi la privazione della libertà - chiarissima sarebbe la violazione del principio costituzionale, formulato nell'articolo 13:
per effetto della "condanna" o della "pena inflitta" anche per i reati per i quali non v'è un provvedimento che lo privi della libertà l'imputato sarebbe privato della libertà senza quell'indispensabile provvedimento. II - Altrettanto certa sarebbe la violazione delle norme sulle misure cautelari, in particolare della norma dell'articolo 292 c.p.p.. Questa norma, nel conferire concreto spessore al principio dell'articolo 13 della Carta costituzionale, esige che sulla richiesta del p. m. - articolo 291 c.p.p. - il giudice - articolo 279 c.p.p. - decide con ordinanza, la quale deve contenere tutta una serie di indicazioni elencate nel comma 2, il quale è stato riformulato dall'articolo 9 della L. 8 agosto 1995, n. 332 con la previsione di ulteriori, obbligatorie,
indicazioni.
Tra queste, ad esempio, "l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 - le esigenze cautelari - non possono essere soddisfatte con altre misure".
Tale disposizione è la logica conseguenza dell'affermazione di principio, che si legge nell'articolo 275, comma 3, c.p.p., in virtù del quale "la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata", donde, appunto, l'onere per il giudice di dimostrare la inadeguatezza delle altre misure.
Se dovesse tenersi conto della condanna o della pena inflitta anche per i reati per i quali manchi l'ordinanza motivata di cui all'articolo 292 c.p.p., si avrebbe una privazione della libertà senza quel peculiare titolo che la Costituzione esige e che la legge ordinaria, in attuazione della prima, disegna e disciplina prevedendone minuziosamente i contenuti volendo garantire che la privazione della libertà - pensata come eccezione dal Costituente - sia e risulti vera eccezione alla regola della libertà. III - Nè potrebbe sostenersi che il titolo è costituito dalla sentenza di condanna.
Con quest'ultima, infatti, può, sì, disporsi la misura della custodia cautelare, ma a ben precise condizioni, occorrendo, anzitutto, la richiesta del pubblico ministero e dovendo darsi atto, in secondo luogo, della sussistenza delle esigenze cautelari, dovendo, ovviamente, ritenersi superflua - data l'affermazione della penale responsabilità - la indicazione dei gravi indizi di colpevolezza.
Nulla di tutto ciò si è verificato nella specie, nella quale il provvedimento che disponeva la custodia cautelare per il reato di associazione per delinquere è stato annullato senza rinvio dalla corte di cassazione e mai ripristinato, ripristino, peraltro, che avrebbe potuto trovare un ostacolo nel principio del ne bis in idem cautelare - limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale da riconoscersi, oltre che alle ordinanze non impugnate del tribunale del riesame e del tribunale in sede di appello, alle sentenze della corte di cassazione a seguito di ricorso contro le anzidette ordinanze - come queste sezioni unite hanno affermato con la sentenza 12 ottobre, 1993, Durante.
La corte di assise di appello, inoltre, ove fossero ricorse le esigenze cautelare previste dall'articolo 274, comma 1, lettere b) o c), avrebbe potuto disporre, in applicazione dell'articolo 300, comma 5, c.p.p., misure coercitive - e, dunque, anche la misura della custodia cautelare in carcere - per il reato di estorsione per il quale aveva affermato la responsabilità del MO a seguito della impugnazione del p.m. avverso la sentenza, di proscioglimento, sul punto, della corte di assise.
Ciò non è avvenuto, sicché anche per questo reato di estorsione il MO va considerato libero.
Come si vede, la sentenza può anche essere titolo per la custodia cautelare, ma non lo è ex se, in quanto sentenza, ché, come tale, è, una volta divenuta irrevocabile, l'indefettibile presupposto - titolo - per la espiazione della pena.
F - Invocare, a questo punto, la continuazione per sostenere ciò che sostengono i primi due indirizzi, vuol dire attribuire all'istituto della continuazione il valore di equipollente o equivalente del provvedimento giurisdizionale di privazione della libertà nel caso, che è quello in discussione, in cui per alcuni reati in continuazione non esista un provvedimento restrittivo, valore la cui fonte normativa è inesistente e lo è perché la logica dell'istituto, del tutto diversa da quella propria di un provvedimento restrittivo della libertà, è la logica del "favor rei", espressamente avallata anche da alcune norme del codice in tema di misure cautelari.
I - Secondo la giurisprudenza di questa suprema corte (Cass., 6 dicembre 1976, Monti;
9 giugno, 1981, Cerentino;
ecce.), lo scopo della disciplina normativa del concorso formale di reati o del reato continuato consiste nel mitigare l'effetto del cumulo materiale delle pene, al quale viene sostituito un cumulo giuridico e questa funzione dell'istituto è stata resa ancora più evidente dalla novella del 1974, che, nell'estendere l'operatività del sistema del cumulo giuridico della pena previsto dall'articolo 81 c.p.p., si colloca in una linea di tendenza contraria all'automatismo repressivo proprio del cumulo materiale e favorevole ad un'accentuazione del carattere personale della responsabilità penale, con esaltazione del ruolo e del senso di responsabilità del giudice nell'adeguamento della pena alla personalità del reo (Cass., ss. uu. 7 febbraio 1981, Viola). Sulla base di tale premessa, la giurisprudenza e la dottrina - svalutata la rilevanza del problema della natura della continuazione - sono dell'avviso che l'unificazione legislativa dei reati deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio, della logica, appunto, del reato continuato.
II - Se questa è la ratio dell'istituto e se la prima applicazione di questa ratio è quella prevista dall'articolo 81 cpv. c.p. in tema di pena, per contenerla, l'unificazione legislativa del reato quoad poenam non può davvero essere invocata allorché si tratti di cogliere il valore delle espressioni condanna, di cui all'articolo 303, comma 1, lettera c), n. 1, c.p.p., e pena inflitta, di cui all'articolo 300, comma 4, c.p.p.. Quelle espressioni sono inserite, invero, in un contesto in cui il legislatore si pone il problema della libertà dell'imputato, pone scadenze e limiti alla privazione della libertà, contesto, pertanto, nel quale il favor libertatis - si ricordi che la privazione della libertà specialmente nella forma drastica della custodia cautelare è eccezione - esige che la considerazione unitaria dell'istituto venga meno se ciò si risolve - e, secondo i due primi indirizzi, si risolve - in una restrizione ulteriore della libertà.
III - Ma, è lo stesso legislatore che, ribadendo quella ratio o logica, nega ogni rilevanza alla continuazione in tema di misure cautelari. - La norma dell'articolo 278 c.p.p. - e il secondo motivo del ricorso si sofferma proprio su questa norma per escludere la rilevanza della continuazione - dopo aver previsto che, "agli effetti della applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, aggiunge, tra l'altro, che "non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione"....ecc., norma che queste ss. uu. hanno interpretato, con la sentenza 1 ottobre 1991, Simioli, nel senso che la stessa pone regole di generale portata e di indiscriminata osservanza in materia di custodia cautelare.
- La norma, poi, dell'articolo 297, comma 3, c.p.p., già citata, nel disporre che, "se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) - si tratta del concorso formale e della continuazione - e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati alla imputazione più grave, dimostra di volere che non si tenga alcun conto della continuazione, in armonia con il principio generale dell'articolo 278.
- La stessa norma dell'articolo 303 c.p.p., infine, in perfetta coerenza con l'articolo 297, comma 3, stabilisce i termini di durata massima della custodia cautelare in relazione al delitto per il quale la legge stabilisce la pena, o al delitto per il quale si procede, delitto che, nel caso di reato continuato, altro non è che la imputazione più grave di cui all'articolo 297, comma 3, c.p.p.. G - Conseguenza di questi principi è la scarcerazione dell'imputato con queste ulteriori note.
I - In relazione ai termini di fase - e il rilievo vale anche ai fini dell'articolo 300, comma 4 - non può non condividersi quanto si sostiene nel ricorso e, con maggiore puntualità, nella memoria. In questi atti si rileva che, essendo stato condannato il MO, per i cinque reati satelliti - per tre dei quali, e i meno gravi, era in stato di custodia cautelare - alla pena di anni quattro di reclusione, ragionevolezza vuole che la pena inflitta, indistintamente determinata, sia divisa per cinque. Si ottiene, così, il quoziente di mesi 9 e giorni 18 di reclusione, che, moltiplicato per tre - i reati per i quali v'era la custodia - dà anni due, mesi quattro e giorni 24 - e non giorni 18, come si legge nella memoria - di reclusione: la "condanna" - si pone in evidenza - è senz'altro inferiore ai tre anni, sicché il termine di fase - nove mesi, ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettera c), n. 1, c.p.p., decorrenti dal 22 mangio 1995, data della sentenza della corte di assise di Reggio Calabria - è spirato il 22 febbraio 1996, prima della sospensione dei termini disposta il 27 marzo 1996 dalla corte di assise di appello, la cui sentenza è del 18 luglio 1996.
II - Per quel che riguarda, poi, la estinzione della misura ai sensi dell'articolo 300, comma 4, c.p.p., si sottolinea correttamente, in quegli atti, che il provvedimento, che aveva disposto la custodia cautelare per tre delle cinque estorsioni, era stato emesso il 30 novembre 1993, sicché la pena di anni due, mesi quattro e giorni ventiquattro di reclusione, non ancora espiata al 22 maggio 1995, data della sentenza della corte di assise, lo era stata certamente al 24 aprile 1996.
III - Si puntualizza, infine, che, in ogni caso - e in relazione alla intera pena di anni quattro irrogata per i cinque reati di estorsione - la pena era da considerarsi espiata al 30 agosto 1996, in data anteriore a quella del provvedimento impugnato, decorrendo il terminus a quo dal 30 agosto 1992, data di esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare.
IV - Anche questa puntualizzazione è, innegabilmente, corretta. È, invero, fuori discussione l'applicabilità della norma dell'articolo 297, comma 3, c.p.p., come sostituita dall'articolo 12 della L. 8 agosto 1995, n. 332 - legge, come può notarsi, entrata in vigore ben prima del 30 agosto 1996, terminus ad quem - e questa norma dispone che, "se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) - e sono i casi del concorso formale e della continuazione - e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.
Con l'ordinanza del 29 agosto 1992 - travolta dalla sentenza di annullamento della corte di cassazione del 14 maggio 1994 - era stata disposta - è opportuno ricordarlo - la misura della custodia cautelare per il reato di associazione per delinquere e per i reati di estorsione di cui alle lettere C) e D), reati connessi, tutti, ai sensi dell'articolo 12 lettera B), ai tre reati di estorsione anche per i quali il MO, il 30 novembre 1993, era stato raggiunto da altro provvedimento custodiale.
V - Il tribunale, su questo complesso tema, ha scritto che, "sebbene in sede di sentenza per gli episodi estorsivi sia determinato un aumento unico di pena rispetto a quella base comminata per il delitto associativo e sia pertanto impossibile determinare la pena per ogni singolo delitto, la circostanza che tale aumento complessivo sia pari ad anni quattro secondo la sentenza di primo grado e sia addirittura superiore per quella di appello esclude, altresì, l'applicabilità del disposto del comma 4 dell'articolo 300 del codice di rito".
VI - L'affermazione dà, evidentemente, per scontato ciò che scontato non è.
È da dire, anzitutto, che, ove il giudice di merito,
nell'infliggere la pena per il reato continuato, non abbia suddiviso la pena irrogata per i cosiddetti reati satelliti e la suddivisione o distinzione riveli per il calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento della avvenuta espiazione della pena, il giudice delle misure deve porsi il relativo problema e determinare, ai soli fini della misura, la pena per ciascun reato in continuazione, non potendo la omessa suddivisione o distinzione essere di ostacolo al riacquisto della libertà qualora, di questo riacquisto, ricorrano le condizioni. E la suddivisione della pena può essere fatta dalla corte di cassazione allorché, come nella specie, i reati satelliti altro non sono che lo stesso reato commesso, in tempi diversi, in danno di persone diverse e non risulti o non sia allegato un diverso grado di gravità dei vari fatti/reato.
Fatta questa precisazione, il calcolo della pena espiata è, sicuramente, quello che è stato dianzi proposto, sicché le conseguenze sono ineliminabili, a meno che il tribunale non abbia inteso affermare, anch'esso, che la pena da prendersi in esame è la pena irrogata per l'intero reato continuato, nel qual caso valgono le considerazioni che si sono fatte.
H - Tutto ciò premesso, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e, per l'effetto, va annullata anche l'ordinanza in data 14 agosto 1996 della corte di assise di appello di Reggio Calabria;
va ordinata, conseguentemente, l'immediata scarcerazione del MO se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
La corte di cassazione, a sezioni unite:
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, l'ordinanza in data 14 agosto 1996 della corte di assise di appello di Reggio Calabria;
ordina l'immediata scarcerazione del MO se non detenuto per altra causa;
dispone che la cancelleria comunichi immediatamente il dispositivo al procuratore generale in sede perché dia i provvedimenti occorrenti alla cessazione della misura cautelare. Così deciso in Roma il 26 febbraio 1997.