Sentenza 4 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2002, n. 9707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9707 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
0 9707/ 0 2 S D S T Aula R A E R T L , Á L A O V : REPUBBLICA IT AN S L H E E I P S D D 7 : » A N 8 - T N C 1 S E O 1 S O P I A E te Suprema di Cassazione D M A I G O G A T O A D T R L I E Sezione Lavoro R T I A N D L E L O E composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. M D dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G.n. 612/2000 Consigliere rel. Crom. 26246 dr. Donato Figurelli Consigliere Rep. dr. Pietro Cuoco Ud. 12.04.2002 Consigliere dr. Natale Capitanio Consigliere dr. Giovanni Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES AR BE, residente in [...]in via Palocci 13/F/bis ed elettivamente domiciliata in Roma via Quirino Majorana n. 9 presso lo studio dello avv. Mario Vincenzo Belcastro, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
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CONTRO
Ferrovie dello Stato M Società di trasporti e servizi per azioni, in persona dell'avva Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato della società con procura notar Castellini di Roma, 23 febbraio - 1 - 1999, rep. 56911, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. prof. Nicola Corbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via Sesto Rufo n. 23, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma - 13 settembre 1999, n. 16551/1999, in data 21 gennaio n. 47996/1994 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 12 aprile 2002; udito l'avv. Mario Vincenzo Belcastro per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 - 1 Svolgimento del processo. Con ricorso al Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 6 febbraio 1991, la signora AR BE SS esponeva: di essere dipendente delle F.S. con la qualifica di PO TO Gestioni, 9° categoria;
che aveva conseguito tale profilo professionale a seguito di superamento dell'apposito esame interno, riservato ai funzionari di 8" ca- tegoria con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica, bandito con DM 13 novembre 1985, n. 2711%; che era risultata vincitrice del concorso in quanto 4a nella graduatoria approvata con deli- bera 140 bis P70.3.S.
2. del 27 marzo 1986; che i posti messi a concorso per la Sede Centrale del Traffico erano stati indivi- duati, con lettera circolare del 12 marzo 1986, dal Direttore del Servizio in 4 posti complessivi, e cioè 1 posto per ciascu- na delle Rappresentanze Commerciali PS all'estero (Berna, Mona- co, Vienna e Bruxelles); che si era vista negare l'assegnazione funzionale di uno dei quattro suddetti posti, essendo stata invece destinata a ricoprire la funzione ed il profilo presso l'Ufficio Traffico Viaggiatori. Tutto ciò premesso, la SS, rilevata l'illegittimità del comportamento datoriale e la gravità delle conseguenze che la stessa era costretta a subire sia sotto il profilo della progressione della carriera che sotto il profilo economico, chiedeva al Pretore di Roma che, accertati l'inadempimento dell'Ente FS ai procedimenti con- corsuali e la violazione dei principi di buona fede da parte - 3 - - dello stesso Ente, condannasse le PS al risarcimento dei danni, da commisurarsi alla differenza del trattamento re- tributivo corrisposto e quello che la stessa SS avrebbe percepito se fosse stata assegnata ad una delle sedi estere, nonchè al risarcimento degli ulteriori danni relativi alla patita lesione del proprio diritto alla regolare progressio- ne della carriera. Costituitasi, la soc. Ferrovie contestava la domanda e, ecce- pita preliminarmente la prescrizione di ogni pretesa della SS, ne chiedeva il rigetto. Il Pretore, interrogate le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza resa in data found26 gennaio 1994, rigettava la domanda della SS e compen- sava le spese di lite. Il primo giudice, infatti, ritenuta la società convenuta decaduta dal proporre l'eccezione di prescrizione, riteneva peraltro che le FS avessero agito nel pieno rispetto delle procedure concorsuali, assegnando la SS nel posto e nel profilo professionale che era stato bandito con il concorso cui la stessa SS aveva partecipato e che aveva superato. Avverso tale sentenza proponeva appello la SS con ricorso depositato il 17 giugno 1994. Con un unico articolato motivo di appello la SS lamentava l'erroneità delle conclusioni del Pretore sulla base delle se- guenti considerazioni: il concorso per "accertamento professio- - 4. nale" indetto con DM 2711 /85 è costituito da una serie di atti collegati tra loro, tutti rivolti all'atto finale rappresentato dalla dichiarazione di superamento del con- corso (nella specie, delibera 140 bis del 27 marzo 1986); detto bando di concorso è un atto amministrativo di carat- tere generale, costituente una dichiarazione sostanziale tipica di volontà e produttrice di effetti giuridici;
l'at- to di individuazione dei posti vacanti, da destinare agli accertamenti professionali, costituisce parte integrante dell'iter concorsuale;
pertanto, sostenere che la delibera- zione del 12 marzo 1986 del Direttore del Servizio Generale рим - relativa all'individuazione dei 4 posti di del Traffico 9* categoria presso le rappresentanze commerciali estere "si pone al di fuori delle procedure concorsuali" (come ri- tenuto dal Pretore) equivale a negare l'esistenza del proce- dimento amministrativo. Si costituiva la Soc. Ferrovie per contestare il gravame e chiederne il rigetto. Istruita documentalmente la causa, con sentenza in data 21 gennaio 13 settembre 1999, il Tribunale di Roma rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che la delibera del 12 marzo 1986 del Direttore del Servizio commerciale (che individuava i 4 posti all'estero) non si riferiva ai posti da destinare ai vincitori del concorso bandito con DM n. 2711/85, cui la SS aveva - 5 - partecipato, ottenendo una collocazione utile in graduatoria. Avverso detta sentenza la SS ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato a quattro motivi. La società FS intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione delle norme er- meneutiche, ex artt. 1362 ss. c.c., la SS deduce che il Direttore del Servizio Commerciale nelle veci del Direttore Generale ha individuato con delibera del 12 marzo 1986 - che costituisce specificazione della precedente delibera del Привет 26 novembre 1985 i quattro posti di capo settore gestione disponibili per la sede centrale nelle quattro Rappresentanze Commerciali F.S. di Berna, Monaco, Vienna, Bruxelles, cui de- stinare i vincitori del concorso che prestavano servizio presso la Sede Centrale. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione degli artt. 1175 e 1375 c.c., la SS deduce che nella specie l'Amministrazione, allorchè aveva bandito il concorso de quo ed individuato i posti disponibili come capo settore gestione con la ripetuta delibera, aveva creato dei diritti soggettivi in capo ai dipendenti che avevano partecipato al concorso stesso;
che l'Ente era tenuto ad ispirarsi ai princi- pi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione -6- delle norme di diritto e nullità del procedimento, con ri- ferimento agli artt. 113, 115, 116 e 117 c.p.c., la SS deduce tra l'altro che il Tribunale ha omesso di esaminare le dichiarazioni rese a verbale, nel primo grado del processo, dal rappresentante legale dell'Ente, che pure confermavano inequivocabilmente le tesi della dipendente. Con il quarto motivo, denunziando omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., la SS deduce che il Tribunale ha ignorato le dichiarazioni rese dal rappresentante dell'Ente, nè ha spiegato con quale atto l'Amministrazione ha individuato tutti i posti messi a concorso. Osserva la Corte che i quattro motivi di ricorso devono essere congiuntamente esaminati, risolvendosi essi in diversi profili della censura concernente la rilevanza nel concorso de quo della delibera del 12 marzo 1986 del Direttore del Servizio Commerciale nelle veci del Direttore Generale. Ed il Tribunale, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, ha escluso tale rilevanza. Ha osservato invero il Tribunale che tale delibera non con- tiene alcun riferimento ai posti da destinare ai vincitori degli accertamenti professionali di cui al DM 2711/85, e che essa provvede ad individuare posti di organico di PO TO (tra cui le 4 rappresentanze commerciali all'este- ro) "a decorrere dalla data che sarà precisata con successi- 7. va comunicazione telegrafica"; che in particolare in tale delibera si dà atto che l'individuazione dei 4 posti di -PO TO Gestione Sede Centrale presso le rappre- sentanze commerciali estere "comporta ovviamente la conte- stuale contemporanea soppressione dei 4 posti di PO Ge- stione Sovrintendente che nell'organigramma citato (cir- colare 6 dicembre 1985) risultano individuati in s/o presso le Rappresentanze Commerciali all'estero". Come ritenuto dal Tribunale, pertanto, nella delibera 12 marzo 1986 non è contenuto alcun richiamo alla precedente individuazione dei 4 posti di PO TO Gestione già prevista (con espresso riferimento al bando di cui al D.M. n. 2711/85) con la delibera 26 novembre 1985, che ha provveduto ad mell individuare i posti disponibili da destinare agli accer- tamenti professionali per il passaggio ai profili della 9a categoria, indicando, tra gli altri, 4 posti di PO TO Gestioni presso la sede centrale. E, sempre se- condo quanto ritenuto dal Tribunale, non può non rilevarsi che la delibera del 12 marzo 1986 sembra individuare ulte- riori posti in pianta organica - rispetto a quelli già individuati con la delibera 26 novembre 1985 e destinati ai vincitori del concorso indetto con il DM 2711/85 da assegnare (con procedure e modalità che non sono rica vabili dalla lettura della delibera e che, comunque, sono estranee all'oggetto del presente giudizio) al personale - 8 - di 9ª categoria, previa soppressione, per quanto ri- guarda i posti presso le rappresentanze commerciali all'estero, di 4 posti riservati ad un diverso profi- lo professionale (PO Gestione Sovrintendente). Correttamente dunque il Tribunale, sulla base della congrua e logica interpretazione delle predette di- sposizioni, ha ritenuto che le FS hanno provveduto ad inquadrare la predetta lavoratrice nel posto in- dividuato in pianta organica, secondo quanto previ- sto dal DM 2711/85 (art. 4), con la delibera del 26 novembre 1985. La diversa valutazione sulla portata e sulla funzione della delibera 12 marzo 1986, fatta dalla ricorrente, si risolve pertanto in una censura non consentita in sede di legittimità, a fronte di una valutazione con- gruamente motivata del giudice del merito. Nessuna violazione di diritti della lavoratrice vi è stata da parte delle FS, alle quali non sono imputabili violazioni di principi di correttezza e buona fede, stante il pieno rispetto delle procedure concorsuali da parte delle stesse, come accertato dal giudice del merito. Per quanto concerne poi la doglianza secondo cui il Tribunale ha omesso di esaminare le dichiarazioni rese a verbale, nel primo grado del processo, dal rappre- - 9 - sentanza legale dell'Ente che confermavano le tesi della dipendente -, deve ritenersi che implicitamente il giudice del merito ha ritenuto irrilevanti le dichia- razioni stesse, che costituivano una mera interpretazione da parte del funzionario delle disposizioni dell'Ente, e pertanto non vincolanti l'interpretazione di detto giu- dice del merito. Per quanto concerne infine la doglianza secondo cui il Tribunale non ha spiegato con quale atto l'Amministrazio- ne ha individuato tutti i posti messi a concorso, essa è priva di pregio, poichè il Tribunale ha ritenuto che la delibera sulla quale la SS ha fondato le proprie censure è estranea a tale meccanismo. Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio D , di cassazione. O 3 A L 3 S 5 L S Così deciso in Roma il 12 aprile 2002. A . O T N , B A S 3 Il President I E 7 - P D S 8 - I 1 N IL CANCELLIERE cary 1 A G Depositato in Cancelleria T O E D S A G O oggi,. 4 LUG 2002 E D G T E E N L E O S CANCELLI R AL CANCELLIERE E A T L S ensore I L Смене G E E (dr. ponato Figurelli)Figurelli D R 10-Facto of junill