Sentenza 4 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la sopravvenuta assoluzione in appello da una delle imputazioni per le quali in primo grado era stata inflitta condanna per reato continuato non spiega effetti sui termini di fase di quel grado, neanche se la pena risultante dalla sentenza di appello rientri in limiti per i quali la durata della custodia, nella fase precedente, sarebbe stata inferiore e avrebbe dato luogo, se inflitta allora, alla scarcerazione per decorrenza dei termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2002, n. 43220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43220 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 04/12/2002
1. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 3757
3. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - N. 021746/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MB IO N. IL 01/01/1953;
avverso ORDINANZA del 17/01/2002 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli per il rigetto. LA CORTEVista l'ordinanza in epigrafe, che ha confermato, in sede di appello, quella della Corte di assise di appello di R. Calabria con cui era stata rigettata istanza di scarcerazione per decorso del termine di fase compreso tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella della sentenza di secondo grado proposta da ZU NN, condannato in primo grado a 23 anni di reclusione per omicidio ed associazione per delinquere di tipo mafioso ed, in secondo grado, a sei anni di reclusione per il solo reato associativo, essendo stato il predetto assolto dalle imputazioni di omicidio;
rilevato che i giudici del merito hanno ritenuto applicabile, in relazione all'entità della pena irrogata in primo grado, il termine di cui all'art. 303, co. 1, lett. c), n. 3) c.p., raddoppiato per la sospensione disposta ex art. 304, co. 2, ed aumentato di gg. 90 ex art. 304, co. 1, lett. c), ritenendo irrilevante, con riferimento alla fase considerata, la sopravvenuta assoluzione dell'imputato da taluni reati con correlativa riduzione della pena, influendo essa unicamente sul termine di durata della fase successiva;
visto il ricorso con cui il difensore denuncia erronea applicazione della legge processuale, sull'assunto che nella specie, in base a quanto affermato dalle sezioni unite di questa corte con sentenza n. 1/1997, Mammoliti, si sarebbe dovuto applicare il termine di cui all'art. 303, co. 1, lett. c), n. 2, come sopra raddoppiato ed aumentato - dovendosi tener conto, in caso di condanna per reato continuato, della pene relativa ad ogni singolo reato - e che detto termine sarebbe ampiamente decorso, essendo la sentenza di primo grado stata pronunciata l'1.8.1998 e quella di secondo grado solo il 9.5.2001;
ritenuta la manifesta infondatezza del ricorso, dovendosi, nel caso in esame, tener conto della complessiva entità della pena inflitta in primo grado, essendo il titolo custodiale stato adottato, a seguito di quel grado di giudizio, per tutti i reati per i quali era stata pronunciata condanna e non pertinente essendo, di conseguenza, il richiamo al principio posto dalla succitata sentenza delle sezioni unite, limitatasi ad affermare che, in caso di condanna per reato continuato, il termine di custodia cautelare debba computarsi con riguardo non già all'entità della pena complessivamente inflitta ma alla sola misura della pena relativa ai reati per i quali mantenga efficacia il titolo coercitivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di 500 Euro alla cassa delle ammende. Si provveda ex art. 94, co. 1 ter, norme att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2002