Cass. pen., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 2771
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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Ai fini della individuazione della durata dei termini massimi di custodia cautelare nelle fasi successive alla pronuncia della sentenza di primo grado, occorre avere riguardo, ai sensi dell'art. 303, lett. c) e d) cod. proc. pen., alla misura della pena in concreto irrogata dal giudice, sicché deve escludersi l'applicabilità, in tali casi, del criterio di determinazione della pena in astratto come stabilito dall'art. 278 cod. proc. pen. agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari; tuttavia, ove la condanna sia stata pronunciata per un reato continuato, per la determinazione in concreto della pena, alla cui entità la norma rapporta il computo del termine, si deve tener conto, in applicazione del principio del "favor rei", non della sanzione detentiva complessivamente irrogata bensì di quella inflitta per i singoli reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura cautelare. (Nella specie la Corte ha ritenuto non ancora decorso il termine massimo di fase tenendo conto, per la sua determinazione, della pena concretamente inflitta per il reato base come aumentata a titolo di recidiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 2771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2771
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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