Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini della individuazione della durata dei termini massimi di custodia cautelare nelle fasi successive alla pronuncia della sentenza di primo grado, occorre avere riguardo, ai sensi dell'art. 303, lett. c) e d) cod. proc. pen., alla misura della pena in concreto irrogata dal giudice, sicché deve escludersi l'applicabilità, in tali casi, del criterio di determinazione della pena in astratto come stabilito dall'art. 278 cod. proc. pen. agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari; tuttavia, ove la condanna sia stata pronunciata per un reato continuato, per la determinazione in concreto della pena, alla cui entità la norma rapporta il computo del termine, si deve tener conto, in applicazione del principio del "favor rei", non della sanzione detentiva complessivamente irrogata bensì di quella inflitta per i singoli reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura cautelare. (Nella specie la Corte ha ritenuto non ancora decorso il termine massimo di fase tenendo conto, per la sua determinazione, della pena concretamente inflitta per il reato base come aumentata a titolo di recidiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 2/6/1999
1. Dott. Luigi Varola Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giorgio Di Iorio " N. 2771
3. Dott. RA Carletti " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Donato Danza " N. 8214/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA LT, nato il [...] a [...] avverso ordinanza del Tribunale di Lecce, sez. riesame, del 10.2.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore Avv. Lanzalone Giuseppe del foro di Brindisi. In fatto
Il tribunale di Lecce, con ordinanza in data 10.2.1999, rigettava l'appello proposto nell'interesse di RA LT avverso l'ordinanza 23.12.1998 della Corte di Appello di Lecce, che aveva respinto l'istanza del predetto LT intesa ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di durata. Il tribunale del riesame riteneva corretta la decisione impugnata sulla base del principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui "nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, si deve fare riferimento non alla pena inflitta per i reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura cautelare custodiale" (Sent. S.U. 27.6.1997, Mammoliti). Soggiungeva, quindi, che nel caso concreto, dovendosi ritenere che tutti i reati contestati all'LT rappresentassero titolo di detenzione, nella individuazione del termine di fase, oggetto dell'atto di appello, dovesse aversi riguardo non alla pena inflitta per il resto più grave, come opinato dalla difesa, ma a quella in concreto inflitta con la sentenza di condanna, pari a sei anni di reclusione;
onde il termine di fase non era evidentemente decorso il 15.1.1999, giorno in cui è stato celebrato il giudizio di appello.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione dell'art. 303, lett. c, n.1, c.p.p. Diritto
Il ricorso non ha fondamento, sebbene debba essere rettificata la motivazione della ordinanza impugnata.
Con la sentenza pronunciata da questa Corte a S.U. in data 26.2.1997 (imp. Mammoliti) si è affermato che, ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare a far tempo dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, in tema di reato continuato l'art. 303, c. 1, lett. c, c.p.p., va interpretato nel senso che per la determinazione in concreto della pena, alla cui entità la norma rapporta il computo di detti termini, si deve far riferimento non a quella inflitta per l'intero reato continuato, bensì a quella inflitta per i singoli reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura cautelare custodiale. Tale principio, ispirato al "favor rei" connesso all'istituto della continuazione, postula, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale nel provvedimento gravato dal ricorso, che la pena in concreto, cui dev'essere rapportata la durata massima della custodia cautelare, oltre la quale essa perde efficacia ai sensi dell'art. 303 c.p.p.; non è quella stabilita per l'intero reato continuato,
giacché in tal modo l'applicazione dell'art. 81 cpv, c.p. finirebbe per aggravare la posizione del condannato in contrasto con la sua "ratio", sia pure limitatamente al computo di detta durata;
la pena in concreto, a tal fine, va riguardata invece con riferimento ai singoli reati avvinti dal vincolo della continuazione per i quali il relativo computo non faccia venir meno l'efficacia della misura custodiale. Così interpretato rettamente il senso condivisibile della richiamata sentenza, ne discende che a ragione nel ricorso si pone in rilievo come la pena computata per il reato più grave (ricettazione) fosse di anni tre, e che pertanto, ai fini della durata massima della custodia cautelare in coerenza con le modalità fissate dall'art. 303, c.1, lett. c, c.p.p., non si dovesse tener conto dell'aumento comminato per i reati satelliti, ancorché alcuni di essi potessero costituire titolo autonomo per l'applicazione di detta misura coercitiva. Ciò, quindi, secondo il ricorrente, avrebbe fatto veni meno l'efficacia di quest'ultima, in quando il processo di II grado era stato fissato per il 15.1.1999 oltre i nove mesi costituenti il termine massimo di durata dell'efficacia della misura, a mente della citata norma sub n. 1, ponendo la condanna non sia superiore a tre anni.
Senonché tale conseguenza, in astratto esatta, non si attaglia alla fattispecie concreta.
Giova puntualizzare che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari l'art. 278 c.p.p. contiene un'espressa previsione legislativa di esclusione della continuazione e della recidiva;
ma la norma, come si evince inequivocabilmente dal suo significato letterale, confortato, del resto, dalla sua collocazione sistematica tra le disposizioni generali dettate per l'applicabilità delle misure cautelari personali, introduce un criterio generalizzato astratto con riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, in relazione al quale si procede e - nella ricorrenza delle altre condizioni di legge - può essere applicata alcuna delle misure cautelari personali. L'esclusione della continuazione e della recidiva non è utilizzabile, perciò, come parametro agli effetti dell'art. 303 c.p.p. nella parte in cui, stabilendo il termine di durata massima della custodia cautelare dopo la sentenza di condanna di primo e secondo grado, si rapporta alla pena concretamente inflitta. Questa corte, risolvendo, a sezioni unite, con la più volte richiamata sentenza, la questione circa la pena in concreto da utilizzare in caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, non ha fatto certo, ne' poteva fare, leva sulla esclusione letterale della continuazione ex art. 278 c.p.p., che, per quanto testè puntualizzato, non ha alcuna incidenza sulla disciplina dell'art. 303 stesso codice di rito, la quale, in caso di intervenuta condanna - si è visto - ha di mira esclusivamente la pena in concreto stabilita dal giudice;
la sentenza è fondata essenzialmente su un inquadramento logico - sistematico della materia, che privilegia il principio del "favor rei", in tema di continuazione dei reati, per cui la "fictio iuris" dell'unicità vale ai fini della pena e di altri determinati effetti, prestabiliti dal legislatore (ad es., per il termine del decorso della prescrizione), mentre per ogni altro possibile effetto resta integra l'autonomia delle singole violazioni penali da valutarsi come reati distinti, specie se dell'applicazione dell'art. 81 cpv c.p. potrebbe derivare un aggravamento della posizione dell'imputato e risolversi, giusta fattispecie esaminata, in privazione della sua libertà.
Diverso è invece il discorso per la recidiva, con riferimento specifico alla disciplina dell'art. 303, c.1, lett. c., c.p.p. Nel caso concreto emerge dallo steso ricorso che al prevenuto venne applicata la pena base di anni tre di reclusione e L. 4.000.000= di multa, più un anno di reclusione per la recidiva contestatagli. È chiaro che il legislatore, facendo riferimento in detta norma alla pena concretamente inflitta, prescinde dall'"iter" seguito dal giudice per il compenso di essa, nel senso che attribuire rilevanza esclusiva all'entità della pena restrittiva inflitta, senza tener conto della modalità con cui essa viene determinata ed, in particolare, della incidenza delle circostanze che, in base alla contestazione. Lo stesso giudice tiene presenti per aumentare (circostanze aggravanti, compreso la recidiva) o per diminuire (circostanze attenuanti), la pena base stabilita. Salvo il giudizio di prevalenza o equivalenza di cui all'art. 69 c.p. E se, aderendo all'interpretazione logico-sistematica di cui sopra, eccezionalmente non va tenuto conto dell'intera pena inflitta per il reato continuato, la stessa regola eccezionale non può valere allorquando sia stato computato l'aumento per la recidiva, il quale ha comunque incidenza, nell'evenienza della contestuale applicazione dell'art. 81 cpv c.p., al fine di stabilire se la pena inflitta per i reati, in ordine ai quali sia stata disposta la misura cautelare custodiale, non abbia perso efficacia. Infatti, dovendosi avere riguardo, come regola generale, alla pena in concreto stabilita, quale che sia l'"iter" seguito dal giudice nella sua determinazione in base alle disposizioni vigenti, non può prescindersi dall'eventuale aumento calcolato in concreto per la recidiva contestata, aumento che, secondo l'ottica delle formulazioni della disciplina in esame, contribuisce, appunto, a definire la entità della stessa pena contenuta nelle sentenze di condanne relative al primo ed al secondo grado del giudizio. In proposito - si è già osservato innanzi - non ha alcuna rilevanza l'esclusione della recidiva prevista dall'art.278 c.p.p., poiché questa norma ha la diversa funzione di stabilire in astratto i criteri di determinazione della pena ai fini dell'applicabilità delle misure cautelari personali, in generale, e di quelle coercitive, in particolare (art. 280 c.p.p.), per le quali deve aversi riguardo al massimo della pena edittale da stabilirsi astrattamente in coerenza con i menzionati criteri. L'art. 303, c.1, lett. c) e d) c.p.p., introduce un criterio del tutto diverso ed autonomo al fine di determinare i termini di durata massima della misura cautelare custodiale, ove intervenga sentenza di condanna rispettivamente in primo e secondo grado, cioè quello di rapportare la durata di efficacia alla pena in concreto fissata nella sentenza;
per il che, ammessa la scissione eccezionale della stessa in ipotesi di applicazione della continuazione, conformemente alla interpretazione logico-sistematica riveniente dalla sentenza sopra citata di questa Corte a Sezioni unite, non può del pari escludersi, in simile evenienza, il computo dell'aumento applicato per la recidiva (la cui previsione ex art. 94 c.p. non è certo, come per la continuazione, ispirata al principio del "favor rei") senza snaturare la volontà legislativa insita nel disposto di detta norma. La recidiva è uno "status" soggettivo dell'agente, che comporta un aggravamento della pena diversamente graduato in dipendenza della quantità e qualità, nonché del tempo dei reati commessi in aggiunta a quello o a quelli per i quali egli viene giudicato;
l'aumento applicato va, quindi, valutato unitariamente e non scisso in relazione ai singoli reati avvinti dalla continuazione, poiché ciò implicherebbe un ulteriore vantaggio per l'imputato, agli effetti del computo della durata di efficacia della custodia cautelare, non più compatibile con il fondamento della pronunzia anzidetta, ne' compatibile con il criterio della considerazione della pena nella sua concreta entità, costituente la regola di riferimento senza possibilità di rideterminazione agli effetti che ne occupano. In definitiva, tenendo presente che, con l'aumento stabilito nella sentenza di primo grado per effetto della applicazione della recidiva contestata, la pena in concreto da valutare supera tre anni di reclusione (tre + uno), ed il termine massimo di efficacia della custodia cautelare, cui è stata sottoposto l'LT, è di un anno a norma del n. 2 del citato primo comma, lett. c, dell'art. 303 c.p.p., non già di mesi nove (termine, questo, fissato dal numero precedendo per la condanna non superiore a tre anni di reclusione), consegue che dal 20.1.1998 (data di pronuncia della sentenza di condanna di primo grado) al 15.1.1999 (data di celebrazione del giudizio di appello) tale termine massimo non era decorso, permanendo così l'efficacia della misura coercitiva.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 c.1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 2 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 1999