Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/2015, n. 22421
CASS
Sentenza 3 novembre 2015

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Il licenziamento intimato a seguito del rifiuto opposto dal dipendente (nella specie, già riammesso in servizio per nullità del termine apposto al contratto di lavoro) al trasferimento di sede lavorativa, motivato per assistere il genitore invalido al cento per cento, è illegittimo, dovendosi assicurare la piena tutela della continuità delle relazioni costitutive della personalità di soggetti deboli, quali i portatori di handicap gravi, nonché la coerenza nella salvaguardia della posizione del lavoratore in considerazione della sua concreta situazione familiare, sicché la mancata ottemperanza alla disposta mobilità è giustificata, quale attuazione di un'eccezione d'inadempimento, dovendosi escludere che i provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità fino a contrario accertamento in giudizio.

Commentari2

  • 1quando è illegittimo
    Wp_9971631 · https://www.panaritimorelli.it/ · 4 maggio 2026

  • 2quali regole in caso di trasferimento del lavoratore?
    Mancusi Amilcare · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/11/2015, n. 22421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22421
Data del deposito : 3 novembre 2015

Testo completo