TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1142/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV), alla Via Trav. Santa Parte_1
Ruba, 23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t Email_2
t.) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle Email_3 liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/07/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 4.7.2021) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova
1 consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…1) in via preliminare si chiede che il Sig. Giudice Voglia disporre la rinnovazione della consulenza medico – legale espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nominando, all'uopo, altro medico specialista in medicina legale al fine di accertare l'esatta natura, entità e gravità delle infermità invalidanti da cui risulta affetta la ricorrente con indicazione della decorrenza delle stesse e, in special modo, se le stesse erano già esistenti dalla data della domanda.
2) in via principale dichiarare il ricorrente invalido civile al 100 % con diritto all'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa o da quell'altra diversa e successiva che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento dei CP_1 ratei maturati e maturandi, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, su ogni singolo rateo;
3) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa ( in esse CP_1 comprese quelle della fase di ATP), oltre spese forfettarie, C.P.A e I.V.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, che all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
4) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le pari come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. 2 6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «...Dall'esame clinico effettuato e dalla documentazione esibita il periziando, sig. nato a [...] il Parte_1
25/08/1951 , risulta affetto da esiti di prostatectomia radicale per adenocarcinoma prostatico in sogg. con incontinenza urinaria e disfunzione erettile, cardiopatia ischemica post infartuale già rivascolarizzata ,ipertensione arteriosa , nodulo tiroideo , sindrome depressiva endoreattica cronica grave con spunti deliranti e moderato decadimento cognitivo pertanto può considerarsi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% senza necessità di assistenza continua , sia perché non presenta gravi difficoltà deambulatorie , sia perché in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore . Tale stato invalidante decorre dal 01/06/2019 ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa e con indicazione alla revisione alla data del giugno 2024.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, 3 - rigetta il ricorso;
- dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per Parte_1 percepire la pensione di ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dal 01/06/2019 (ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa del 28.05.2019);
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV), alla Via Trav. Santa Parte_1
Ruba, 23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t Email_2
t.) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle Email_3 liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/07/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 4.7.2021) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova
1 consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…1) in via preliminare si chiede che il Sig. Giudice Voglia disporre la rinnovazione della consulenza medico – legale espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nominando, all'uopo, altro medico specialista in medicina legale al fine di accertare l'esatta natura, entità e gravità delle infermità invalidanti da cui risulta affetta la ricorrente con indicazione della decorrenza delle stesse e, in special modo, se le stesse erano già esistenti dalla data della domanda.
2) in via principale dichiarare il ricorrente invalido civile al 100 % con diritto all'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa o da quell'altra diversa e successiva che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento dei CP_1 ratei maturati e maturandi, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, su ogni singolo rateo;
3) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa ( in esse CP_1 comprese quelle della fase di ATP), oltre spese forfettarie, C.P.A e I.V.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, che all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
4) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le pari come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. 2 6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «...Dall'esame clinico effettuato e dalla documentazione esibita il periziando, sig. nato a [...] il Parte_1
25/08/1951 , risulta affetto da esiti di prostatectomia radicale per adenocarcinoma prostatico in sogg. con incontinenza urinaria e disfunzione erettile, cardiopatia ischemica post infartuale già rivascolarizzata ,ipertensione arteriosa , nodulo tiroideo , sindrome depressiva endoreattica cronica grave con spunti deliranti e moderato decadimento cognitivo pertanto può considerarsi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% senza necessità di assistenza continua , sia perché non presenta gravi difficoltà deambulatorie , sia perché in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore . Tale stato invalidante decorre dal 01/06/2019 ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa e con indicazione alla revisione alla data del giugno 2024.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, 3 - rigetta il ricorso;
- dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per Parte_1 percepire la pensione di ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dal 01/06/2019 (ovvero dal primo giorno del mese successivo dalla data della domanda amministrativa del 28.05.2019);
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4