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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 684/2023
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 10 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. ARIANNA DATI in sostituzione dell'avv. CARLA GENOVALI Parte_1
Per l'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 19.40, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CARLA GENOVALI Parte_1
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ebbe a richiedere in data 5 luglio Parte_1
2022, tramite il Patronato INCA di Pietrasanta, di beneficiare, avendone i requisiti, dell'assegno sociale.
L' ha espletato l'attività istruttoria ed ha riconosciuto CP_1
alla il diritto a percepire detto assegno, quantificato Pt_1
nell'importo di Euro 158,87 mensili, comprensivo di maggiora- zione. La quantificazione di cui sopra è stata determinata conteg- giando tra i redditi della anche l'assegno di mantenimento Pt_1
spettantele in forza della sentenza di omologa di separazione di questo tribunale dd. 11 novembre 2002 pari ad Euro 350,00 mensi- li.
La ha proposto ricorso all' argomentando che Pt_1 CP_1
l'assegno di mantenimento, pur spettandole di diritto, di fatto non le veniva erogato dal marito sin dal 2004, allegando la dichiara- zione dello stesso.
Detto ricorso è stato respinto dal con Controparte_2
provvedimento dd. 29 marzo 2023 poiché “in sede di domanda di assegno sociale è stata prodotta la sentenza di separazione nella quale è stabilito che l'ex coniuge IG. ha l'obbligo di versare Parte_2
350 Euro mensili in favore della IGnora . Successivamente Parte_1
non sono intervenute da parte del Tribunale ulteriori sentenze o modifi- che dell'atto di separazione e a nulla vale l'autodichiarazione rilasciata dal IGnor di non corrispondere da anni l'assegno alimentare Parte_2
previsto nella sentenza di separazione perché possa essere concesso alla ricorrente l'intero importo previsto per l'assegno sociale”
Avverso al predetto rifiuto la ricorrente proponeva ricorso dd. 10 luglio 2023, depositato in pari data, con il quale chiedeva si
“dichiari che la ricorrente a decorrere dal mese di ottobre 2022 ha diritto
a percepire l'assegno sociale nella misura intera e conseguentemente condanni l' a corrisponderle i relativi ratei arretrati oltre interessi CP_1
legali dal giorno del dovuto pagamento al saldo e per il futuro gli importi nella misura di legge spettante.” Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo la CP_1
reiezione del ricorso.
La presente fattispecie è strettamente documentale e può es- sere decisa sulla base delle allegazioni delle parti.
Come ut supra esposto la ha richiesto di poter benefi- Pt_1
ciare dell'assegno sociale non avendo mezzi economici sufficienti;
detta richiesta è stata accolta ma la ricorrente se ne duole del rela- tivo importo in quanto decurtato, per stesso riconoscimento dell' dell'importo dovuto a titolo di assegno di manteni- CP_1
mento posto a carico del marito della Pt_1 Parte_2
con la sentenza di omologa della separazione personale dei co- niugi di questo tribunale dd. 11 novembre 2002.
Le parti hanno ampiamente argomentato ancorché in manie- ra contrapposta in merito alla natura dell'assegno sociale e dei redditi spettanti e di quelli effettivi della ricorrente.
Prima di entrare nel merito della qualificazione della natura dell'assegno sociale si ritiene doveroso esaminare il disposto normativo contenuto nell'art. 3 co. VI della legge 8 agosto 1995 n.
335.
Detto comma prevede espressamente nella sua interezza che
“con effetto dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale e delle re- lative maggiorazioni ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presen- te comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari per il 1996 a lire 6.240.000 de- nominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ri- dotta fino a concorrenza dell'importo predetto se non coniugato ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato ivi computando il reddi- to del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il mede- simo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichia- razione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettiva- mente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi al netto dell'imposizione fiscale e contributiva di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad im- posta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati le anticipazioni sui trattamenti stessi le competenze arretrate soggette a tassazione separata nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo
1 comma 6 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'as- segno sociale.
È evidente che dalla lettura di detta disposizione si ricavano indicazioni tra loro contrastanti circa la determinazione del reddi- to posto che per quanto riguarda il reddito coniugale indica che esso è costituito “dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento” mentre subito dopo stabilisce che si proceda con una erogazione provvisoria da sottoporre a verifica sulla “sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.”
La giurisprudenza maggioritaria, se non pressoché univoca, soprattutto della Corte di Cassazione, ha in più pronunce stabilito che il reddito da considerare è quello effettivamente percepito e non quello che il soggetto avrebbe il diritto di pretendere;
in tale solco vi sono anche precedenti pronunce di questo tribunale come la sentenza 23 marzo 2023 n. 109 condivisa da questo giudice.
Secondo la giurisprudenza dei giudici di legittimità “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3 comma 6 della l. n. 335 del 1995 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del ti- tolare desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli perce- piti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il tito- lare abbia omesso di richiedere al coniuge separato e senza che tale man- cata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”
(Cassazione n. 29109/22 - Cassazione n. 24954/21 - Cassazione n. 14513/20).
Pertanto “non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incol- pevole la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previden- ziale rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone in ra- gione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costitu- zione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (Cassazione. n. 24954).
A nulla rileva la condotta del richiedente ovvero se lo stesso ha rinunciato in tutto od in parte ad un adeguato assegno di man- tenimento ovvero se all'epoca si era dichiarato economicamente autosufficiente essendo unico requisito da valutare lo stato di bi- sogno effettivo del richiedente desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli già percepiti. (ex plurimis Cassazione 1 dicembre 2023 n. 33513 - Cassazione 26 luglio 2022 n. 23305 - Cas- sazione 9 luglio 2020 n. 14513 – Cassazione 18 marzo 2010 n. 6570)
Analogamente anche moltissimi giudici di merito hanno condiviso detto orientamento, sia Corti di appello (Catanzaro 27 ottobre 2022 n. 1156 - Roma 17 ottobre2022 n. 3682 - Roma 8 ago- sto 2022 n. 2841 - Bari 6 aprile 2022 n. 371 - Roma 3 gennao2022 n.
4702 - Genova 5 marzo 2021 n. 40 - Genova 19 febbraio 2021 n. 23 -
Torino 1 febbraio 2021 n. 32 - Roma 3 novembre 2020 n. 2317), sia giudici di primo grado (Cosenza 23 gennaio 2023 n. 77 - Rieti 18 ottobre 2022 n. 251 - Rieti 7 dicembre 2021 n. 329 - Trani 5 ottobre
2021 n. 1420 - Novara 4 dicembre 2018 n. 258)
In maniera molto lineare, la corte di appello di Genova con la citata sentenza 5 marzo 2021 n. 40 ha indicato che “secondo i principi giurisprudenziali ribaditi anche recentemente dalla S.C. (Cass.
14513/2020, in continuità con quanto già affermato da Cass. 6570/2010) cui questa Corte ha prestato adesione (C. App. Genova nn. 241/2020,
245/2020), "L'assegno sociale rappresenta una prestazione di base aven- te natura assistenziale ed in quanto tale é volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non di- spongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vec- chiaia.”
Ed ancora “il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accer- tato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite mas- simo indicato dalla legge.”
“Nella lettura nomofilattica della S.C. ciò che assume rilievo esclu- sivo, stante il tenore testuale dell'art. 3 l. 335/1995("L'assegno é erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed é conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successi- vo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti") é lo stato di bisogno effettivo, risultante dalla comparazione tra reddito di- chiarato e reddito effettivamente percepito, e non anche il reddito poten- ziale, mai attribuito né concretamente percepito dal soggetto che richiede
l'assegno sociale.
Nel caso di specie, va sottolineato come l'istituto resistente non abbia in alcun modo contestato la deduzione della di Pt_1
non aver percepito l'assegno di mantenimento, addirittura dal
2004, limitandosi a prendere in considerazione il mero dato do- cumentale della attribuzione dell'assegno a carico del marito.
Da un tanto deriva la fondatezza della domanda formulata dalla ricorrente, che merita accoglimento.
Per quanto attiene le spese del giudizio le stesse vanno poste a carico del resistente istituto e si liquidano tenuto conto della complessità della fattispecie come da dispositivo con l'applicazio- ne del d.m. n. 55 del 2014 tariffario della previdenza fascia di va- lore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 compensi in misura media per la voce 1 ed in misura minima per le voci 2, 3 e 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe ogni diversa conclusione respinta così provvede:
a) In accoglimento del ricorso proposto accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale nella misura spettante, Parte_1 non conteggiando l'assegno di mantenimento a carico del marito e, per l'effetto, condanna l' in persona Parte_2 CP_1
del suo legale rappresentante, a corrispondere il relativo maggior trattamento economico, oltre agli interessi legali su ogni singola rata dalla maturazione fino al saldo effettivo;
b) condanna l' in persona del suo legale rappresentante, al CP_1
pagamento a favore di e per essa all'avv. Carla Geno- Parte_1
vali, procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di causa che liquida complessivi Euro 3.200,00 oltre ad alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A. ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 10 gennaio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 684/2023
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 10 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. ARIANNA DATI in sostituzione dell'avv. CARLA GENOVALI Parte_1
Per l'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 19.40, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CARLA GENOVALI Parte_1
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ebbe a richiedere in data 5 luglio Parte_1
2022, tramite il Patronato INCA di Pietrasanta, di beneficiare, avendone i requisiti, dell'assegno sociale.
L' ha espletato l'attività istruttoria ed ha riconosciuto CP_1
alla il diritto a percepire detto assegno, quantificato Pt_1
nell'importo di Euro 158,87 mensili, comprensivo di maggiora- zione. La quantificazione di cui sopra è stata determinata conteg- giando tra i redditi della anche l'assegno di mantenimento Pt_1
spettantele in forza della sentenza di omologa di separazione di questo tribunale dd. 11 novembre 2002 pari ad Euro 350,00 mensi- li.
La ha proposto ricorso all' argomentando che Pt_1 CP_1
l'assegno di mantenimento, pur spettandole di diritto, di fatto non le veniva erogato dal marito sin dal 2004, allegando la dichiara- zione dello stesso.
Detto ricorso è stato respinto dal con Controparte_2
provvedimento dd. 29 marzo 2023 poiché “in sede di domanda di assegno sociale è stata prodotta la sentenza di separazione nella quale è stabilito che l'ex coniuge IG. ha l'obbligo di versare Parte_2
350 Euro mensili in favore della IGnora . Successivamente Parte_1
non sono intervenute da parte del Tribunale ulteriori sentenze o modifi- che dell'atto di separazione e a nulla vale l'autodichiarazione rilasciata dal IGnor di non corrispondere da anni l'assegno alimentare Parte_2
previsto nella sentenza di separazione perché possa essere concesso alla ricorrente l'intero importo previsto per l'assegno sociale”
Avverso al predetto rifiuto la ricorrente proponeva ricorso dd. 10 luglio 2023, depositato in pari data, con il quale chiedeva si
“dichiari che la ricorrente a decorrere dal mese di ottobre 2022 ha diritto
a percepire l'assegno sociale nella misura intera e conseguentemente condanni l' a corrisponderle i relativi ratei arretrati oltre interessi CP_1
legali dal giorno del dovuto pagamento al saldo e per il futuro gli importi nella misura di legge spettante.” Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo la CP_1
reiezione del ricorso.
La presente fattispecie è strettamente documentale e può es- sere decisa sulla base delle allegazioni delle parti.
Come ut supra esposto la ha richiesto di poter benefi- Pt_1
ciare dell'assegno sociale non avendo mezzi economici sufficienti;
detta richiesta è stata accolta ma la ricorrente se ne duole del rela- tivo importo in quanto decurtato, per stesso riconoscimento dell' dell'importo dovuto a titolo di assegno di manteni- CP_1
mento posto a carico del marito della Pt_1 Parte_2
con la sentenza di omologa della separazione personale dei co- niugi di questo tribunale dd. 11 novembre 2002.
Le parti hanno ampiamente argomentato ancorché in manie- ra contrapposta in merito alla natura dell'assegno sociale e dei redditi spettanti e di quelli effettivi della ricorrente.
Prima di entrare nel merito della qualificazione della natura dell'assegno sociale si ritiene doveroso esaminare il disposto normativo contenuto nell'art. 3 co. VI della legge 8 agosto 1995 n.
335.
Detto comma prevede espressamente nella sua interezza che
“con effetto dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale e delle re- lative maggiorazioni ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presen- te comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari per il 1996 a lire 6.240.000 de- nominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ri- dotta fino a concorrenza dell'importo predetto se non coniugato ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato ivi computando il reddi- to del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il mede- simo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichia- razione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettiva- mente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi al netto dell'imposizione fiscale e contributiva di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad im- posta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati le anticipazioni sui trattamenti stessi le competenze arretrate soggette a tassazione separata nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo
1 comma 6 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'as- segno sociale.
È evidente che dalla lettura di detta disposizione si ricavano indicazioni tra loro contrastanti circa la determinazione del reddi- to posto che per quanto riguarda il reddito coniugale indica che esso è costituito “dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento” mentre subito dopo stabilisce che si proceda con una erogazione provvisoria da sottoporre a verifica sulla “sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.”
La giurisprudenza maggioritaria, se non pressoché univoca, soprattutto della Corte di Cassazione, ha in più pronunce stabilito che il reddito da considerare è quello effettivamente percepito e non quello che il soggetto avrebbe il diritto di pretendere;
in tale solco vi sono anche precedenti pronunce di questo tribunale come la sentenza 23 marzo 2023 n. 109 condivisa da questo giudice.
Secondo la giurisprudenza dei giudici di legittimità “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3 comma 6 della l. n. 335 del 1995 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del ti- tolare desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli perce- piti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il tito- lare abbia omesso di richiedere al coniuge separato e senza che tale man- cata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”
(Cassazione n. 29109/22 - Cassazione n. 24954/21 - Cassazione n. 14513/20).
Pertanto “non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incol- pevole la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previden- ziale rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone in ra- gione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costitu- zione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (Cassazione. n. 24954).
A nulla rileva la condotta del richiedente ovvero se lo stesso ha rinunciato in tutto od in parte ad un adeguato assegno di man- tenimento ovvero se all'epoca si era dichiarato economicamente autosufficiente essendo unico requisito da valutare lo stato di bi- sogno effettivo del richiedente desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli già percepiti. (ex plurimis Cassazione 1 dicembre 2023 n. 33513 - Cassazione 26 luglio 2022 n. 23305 - Cas- sazione 9 luglio 2020 n. 14513 – Cassazione 18 marzo 2010 n. 6570)
Analogamente anche moltissimi giudici di merito hanno condiviso detto orientamento, sia Corti di appello (Catanzaro 27 ottobre 2022 n. 1156 - Roma 17 ottobre2022 n. 3682 - Roma 8 ago- sto 2022 n. 2841 - Bari 6 aprile 2022 n. 371 - Roma 3 gennao2022 n.
4702 - Genova 5 marzo 2021 n. 40 - Genova 19 febbraio 2021 n. 23 -
Torino 1 febbraio 2021 n. 32 - Roma 3 novembre 2020 n. 2317), sia giudici di primo grado (Cosenza 23 gennaio 2023 n. 77 - Rieti 18 ottobre 2022 n. 251 - Rieti 7 dicembre 2021 n. 329 - Trani 5 ottobre
2021 n. 1420 - Novara 4 dicembre 2018 n. 258)
In maniera molto lineare, la corte di appello di Genova con la citata sentenza 5 marzo 2021 n. 40 ha indicato che “secondo i principi giurisprudenziali ribaditi anche recentemente dalla S.C. (Cass.
14513/2020, in continuità con quanto già affermato da Cass. 6570/2010) cui questa Corte ha prestato adesione (C. App. Genova nn. 241/2020,
245/2020), "L'assegno sociale rappresenta una prestazione di base aven- te natura assistenziale ed in quanto tale é volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non di- spongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vec- chiaia.”
Ed ancora “il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accer- tato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite mas- simo indicato dalla legge.”
“Nella lettura nomofilattica della S.C. ciò che assume rilievo esclu- sivo, stante il tenore testuale dell'art. 3 l. 335/1995("L'assegno é erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed é conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successi- vo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti") é lo stato di bisogno effettivo, risultante dalla comparazione tra reddito di- chiarato e reddito effettivamente percepito, e non anche il reddito poten- ziale, mai attribuito né concretamente percepito dal soggetto che richiede
l'assegno sociale.
Nel caso di specie, va sottolineato come l'istituto resistente non abbia in alcun modo contestato la deduzione della di Pt_1
non aver percepito l'assegno di mantenimento, addirittura dal
2004, limitandosi a prendere in considerazione il mero dato do- cumentale della attribuzione dell'assegno a carico del marito.
Da un tanto deriva la fondatezza della domanda formulata dalla ricorrente, che merita accoglimento.
Per quanto attiene le spese del giudizio le stesse vanno poste a carico del resistente istituto e si liquidano tenuto conto della complessità della fattispecie come da dispositivo con l'applicazio- ne del d.m. n. 55 del 2014 tariffario della previdenza fascia di va- lore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 compensi in misura media per la voce 1 ed in misura minima per le voci 2, 3 e 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe ogni diversa conclusione respinta così provvede:
a) In accoglimento del ricorso proposto accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale nella misura spettante, Parte_1 non conteggiando l'assegno di mantenimento a carico del marito e, per l'effetto, condanna l' in persona Parte_2 CP_1
del suo legale rappresentante, a corrispondere il relativo maggior trattamento economico, oltre agli interessi legali su ogni singola rata dalla maturazione fino al saldo effettivo;
b) condanna l' in persona del suo legale rappresentante, al CP_1
pagamento a favore di e per essa all'avv. Carla Geno- Parte_1
vali, procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di causa che liquida complessivi Euro 3.200,00 oltre ad alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A. ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 10 gennaio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli