Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 24/06/2025, n. 12506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12506 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11677/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11677 del 2024, proposto da
EL Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Bonaccorsi, Giovanni Battista Conte e Giorgio Castorina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rse - Ricerca sul sistema energetico s.p.a.;
per l’annullamento
del provvedimento del Gse del 6.09.2024, di conferma del rigetto della PPPM n. 0195464120316T071 presentata dalla ricorrente, nonché di tutti gli altri atti connessi, precedenti e/o conseguenti, ivi incluse le note del 4.07.2024 e del 6.06.2024, di preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 4.11.2024 (dep. l’11.11), la EL Servizi s.r.l., nel premettere di aver presentato al Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a. (di seguito, “Gse” o “Gestore”) – nell’ambito di una serie di interventi omogenei qualificati come “nuovi impianti efficienti o riprogettazione completa di impianti esistenti” , con classificazione “IPRIV-NEW” ai sensi della Tabella 2 dell’Allegato A alle Linee guida di cui alla delib. Aeeg EEN 9/11 – la proposta di progetto e programma di misura (PPPM) 0195464120316T071_rev1 (in breve, PPPM T071), proposta respinta, all’esito di un’articolata interlocuzione, con provvedimento del 19.10.2016 in seguito annullato con sentenza di questo Tribunale n. 7917 del 22.4.2024, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza in questione e la dichiarazione della nullità e, in subordine, l’annullamento del provvedimento del 6.09.2024 adottato dal Gse in dichiarata esecuzione della pronuncia.
2. Il Gestore si è costituito in resistenza, chiedendo il rigetto delle pretese di parte ricorrente.
3. Con sentenza non definitiva 17.2.2025, n. 3411, la Sezione ha respinto la domanda di accertamento dell’inottemperanza della sentenza n. 7917/2024 e quella di declaratoria della nullità del provvedimento gravato, ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario, mandando alla Segreteria ai fini dell’iscrizione nel ruolo ordinario e della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della domanda di annullamento, e ha rimesso alla sentenza definitiva il regolamento delle spese.
4. All’udienza pubblica del 27.5.2025, fissata per la trattazione della domanda di annullamento, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie, dopo la discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La domanda di annullamento non merita accoglimento.
2. Non è suscettibile di favorevole considerazione il primo motivo di censura, a mezzo del quale si contesta che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per “Violazione e falsa applicazione della Delibera ARERA EEN 9/11 e relativo Allegato A (Linee Guida) per violazione dell’art. 7.2 e della Tabella 2 e per violazione dell’art. 7.3 – Violazione e non corretta applicazione del DM 28.12.2012 – Eccesso di potere per violazione delle norme tecniche CEI 64-8 e alla Guida CEI 02”.
2.1. Secondo parte ricorrente, il Gse avrebbe negato l’incentivo a un progetto asseritamente in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle menzionate disposizioni: la documentazione fornita da EL in sede di presentazione della PPPM e delle successive osservazioni del 9.09.2016 e del 12.07.2024 (cfr docc. nn. 7, 12 e 16) dimostrerebbe appieno la fallacia degli assunti del Gestore, in quanto tutti gli interventi rendicontatati con la PPPM T071 sarebbero consistiti “nella sostituzione degli apparecchi di illuminazione esistenti con nuovi apparecchi maggiormente efficienti e performanti, preceduta da una vera e propria attività di ‘riprogettazione di impianti esistenti’ svoltasi in più fasi” .
2.2. Viceversa, a parere del Gse:
a) “l’intervento proposto non risulta riconducibile alla categoria ‘IPRIV-NEW’ [Illuminazione privata: nuovi impianti efficienti o riprogettazione completa di impianti esistenti] in quanto ha riguardato esclusivamente la sostituzione 1 a 1 delle lampade presenti in diversi edifici senza la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione ovvero una riprogettazione completa degli impianti esistenti, con una nuova configurazione delle linee di distribuzione e dei quadri elettrici” ;
b) “sulla base della documentazione […] acquisita gli interventi proposti risultano strettamente riconducibili alla categoria d’intervento riportata nella Tabella 2 dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 9/11 IPRIV-RET [Illuminazione privata: applicazione di dispositivi per l’efficientamento di impianti esistenti (retrofit)] , la quale prevede, tra le altre, proprio la ‘sostituzione di corpi illuminanti con altri ad alta efficienza e lunga durata’” .
2.3. Tanto considerato, le censure di parte ricorrente non meritano accoglimento.
Va al riguardo premesso che, per consolidata giurisprudenza, le valutazioni condotte dal Gestore sono espressione di spiccata discrezionalità tecnica e ove non risultino connotate da evidenti aspetti di irrazionalità, erroneità o illogicità, “il sindacato che in questa sede può sulle stesse essere effettuato non può spingersi fino a valutarne la fisiologica opinabilità né, tanto meno, alla sostituzione delle valutazioni medesime con altre ritenute maggiormente pertinenti” (Tar Lazio, sez. III- ter, 13 luglio 2022, n. 9630).
Nel caso di specie, considerato che non è in contestazione la circostanza che non sia stato realizzato un impianto nuovo e che le lampade che hanno sostituito quelle precedentemente installate continueranno ad essere “alimentate da un impianto elettrico datato e non di nuova installazione” , le valutazioni svolte dal Gse risultano conformi all’art. 7.2 dell’Allegato A delle Linee Guida AEEG 9/11 e, in definitiva, scevre da vizi logici manifesti o palesi travisamenti di fatto tali da porre in dubbio l’attendibilità del giudizio tecnico effettuato.
In particolare, non ritiene il Collegio che possa dubitarsi dell’attendibilità dell’affermazione per cui una vera e propria “riprogettazione completa di impianti esistenti” non possa comunque discendere dalle attività (compatibili con l’applicazione di dispositivi per l’efficientamento di impianti esistenti - retrofit) che l’odierna ricorrente sostiene di aver effettuato e che di seguito si riportano: “- valutazione energetica preliminare dell’impianto di illuminazione; - predisposizione del contratto di servizio con il cliente partecipante; - supervisione delle forniture, della manodopera e dello svolgimento delle operazioni per il rilevamento della situazione ante-intervento; - riqualificazione tecnologica dell’impianto di illuminazione; - monitoraggio in remoto dei consumi e delle funzionalità del nuovo impianto; - gestione e manutenzione dell’impianto per tutta la durata del progetto” (cfr. p. 12, ricorso).
2.4. Da quanto appena esposto si ricava anche l’infondatezza della pretesa all’applicazione dell’art. 7.3 del medesimo Allegato A.
Quest’ultimo contempla l’ammissibilità di scostamenti dai valori di riferimento in casi particolari, ad esempio “laddove l’intervento non rientri esattamente in una delle categorie di cui al precedente comma 7.2 o possa essere attribuito a più di una di queste”.
Nella fattispecie in esame, invece, come rilevato dal Gestore, “i valori applicati […] rispettano […] quelli di cui alla […] tabella 2 per quanto concerne gli interventi IPRIV-RET”, in cui rientra l’intervento proposto; pertanto, non sussistono in radice i presupposti per applicare il predetto art. 7.3.
3. Non merita, infine, accoglimento la censura - formulata in subordine - di violazione del principio di proporzionalità laddove sarebbero stati disconosciuti anche i minori incentivi legati alla categoria IPRIV-RET, avendo il provvedimento gravato negato in toto il beneficio.
3.1. Seppure suggestiva, non coglie nel segno la tesi secondo cui il Gse avrebbe potuto optare per altre soluzioni (come l’approvazione della PPPM con riclassificazione della stessa da IPRIV-NEW a IPRIV-RET), idonee a determinare un minor pregiudizio per l’interesse privato in gioco.
3.2. Invero, la mancata riammissione parziale della PPPM T071 è dipesa dalla scelta (evidentemente consapevole) dell’odierna ricorrente, che - a differenza di quanto fatto per la PPPM T054 - non ha formulato né una esplicita rinuncia alla classificazione come IPRIV-NEW né alcuna espressa richiesta di riclassificazione in subordine come IPRIV-RET, con la conseguenza che, in coerenza con il principio di autoresponsabilità che governa il sistema degli incentivi, non può oggi pretendere l’annullamento del provvedimento, in ragione della mancata conversione d’ufficio della propria originaria - e ferma - istanza.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
5. Peraltro, la novità che caratterizza l’oggetto della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Tricarico | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO