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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/10/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 428/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 428/2025, avente per oggetto “regolamentazione
dell'esercizio della responsabilità genitoriale-contenzioso”, promossa con ricorso depositato in data
20/02/2025 da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Sassari in via Diaz n. 3 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Rita Cossu (CF
) del Foro di Sassari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._2
ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliata in Sassari in via Roma n.107 presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Gabriela Pinna Nossai (C.F. ) del Foro di Sassari che lo rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RESISTENTE
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.473bis.12 ss. c.p.c., depositato il 20/02/2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio Premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il Controparte_1
resistente, iniziata nel 2019, non confluita nel vincolo coniugale, e che dal rapporto era nata la figlia minore il 21/08/2020, affermava che la convivenza con il padre della minore era Persona_1
terminata nel settembre 2023. Lamentava che il resistente non aveva mai collaborato all'educazione e alla gestione della figlia sia per motivi lavorativi ma soprattutto a causa del suo stile di vita che lo aveva portato a fare uso di sostanze stupefacenti, sostanze di cui ammetteva essere stata consumatrice essa stessa in passato, ma affermava di essersi totalmente disintossicata.
Ha dedotto che nel periodo successivo alla fine della relazione con il sig. questi vedeva CP_1
regolarmente la minore, la quale pernottava nell'abitazione paterna;
che successivamente, anche a seguito del trasferimento del resistente nella casa della di lui sorella, appartamento dove non c'era spazio sufficiente per il pernottamento della minore, gli incontri con la figlia erano diventati sempre più sporadici, fino ad essersi interrotti;
che alla data del ricorso non conosceva la residenza del
CP_1
La ricorrente ha proseguito dichiarando che abita con la minore in Sassari ospite presso l'abitazione della sorella e che può contare sul sostegno dalla madre sig.ra Parte_2
Sotto il profilo economico affermava di essere disoccupata, di non avere redditi, di percepire l'assegno unico pari a circa 199,40 euro mensili;
che l'ex compagno faceva di professione l'operaio;
che solo dietro costante sollecito della ricorrente partecipava alle spese per la minore con contributi di € 100,00/200,00, mentre non aveva mai contribuito alle spese straordinarie. Ha quindi concluso chiedendo: “
1. contrariis reiectis;
2. stabilire l'affidamento esclusivo della
minore figlia alla madre , autorizzando la medesima a porre in Persona_1 Parte_1
essere tutti gli atti necessari all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia (in materia di
salute, d'istruzione e di rapporti con la P.A.);
3. il padre potrà vedere e tenere con sè la minore figlia
presso lo spazio neutro secondo tempi e modalità stabilite dagli operatori;
4. disporre a carico del
il pagamento di un assegno di mantenimento nell'interesse della minore figlia Controparte_1
di € 400,00 mensili, nonché partecipare al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie
documentate e concordate;
5. disporre che la continui a percepire integralmente Parte_1
l'assegno unico erogato dall' " CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/09/2025 si costituiva il resistente, il quale contestava quanto riportato dalla ricorrente sostenendo che gli incontri con la figlia si sarebbero interrotti a causa di una decisione unilaterale della madre causata dal mancato versamento dei contributi economici per il mantenimento della minore.
VA che aveva attraversato un periodo di difficoltà in cui aveva perso il lavoro a causa dell'uso di sostanze stupefacenti, ma che dal 2024 aveva smesso di fare uso di tali sostanze e a riprova di tale percorso aggiungeva di essere seguito dal Serd di Sassari dove ogni 15 giorni si presentava per essere sottoposto a test tossicologici e avere colloqui di sostegno psicologici. Ribadiva che prima delle difficoltà di cui sopra si era sempre occupato della figlia
Sotto il profilo economico affermava di essere inoccupato ed essere alla ricerca di un lavoro che gli permetta di contribuire al mantenimento della minore. Ha aggiunto che la sua attuale dimora è ad
Alghero presso l'agriturismo Deligios dove, in cambio di vitto e alloggio, svolge varie mansioni.
Ha quindi concluso chiedendo: “1- Reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e
conclusione;
2 - rigettare la domanda di affidamento esclusivo della minore figlia Persona_1
alla madre;
3 - rigettare la richiesta di incontri presso spazio neutro e stabilire
[...] Parte_1
giorni e orari per regolamentare il diritto e permanenza presso il padre;
4 - stabilire un contributo per il mantenimento in favore della minore nella misura di euro 200, almeno Persona_1
sino a quando il non reperirà un'occupazione stabile. “ CP_1
All'udienza del 09/10/2025, le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver raggiunto
un accordo, trascritto nel verbale di udienza, e qui di seguito riportato:
“1) Affido condiviso della figlia di anni 5 con collocamento stabile presso la madre in strada vicinale
CH NN n. 15;
2) Diritto di visita del padre a fine settimana alternati dalle h. 10.30 del sabato fino alle h. 19.30
della domenica con pernottamento presso la casa della sorella del padre sig.ra nella Parte_3
via Nizza n. 12 Sassari dato che il sig. dal lun. al ven. lavora in provincia di Oristano dove CP_1
ha vitto e alloggio, sempre salva la possibilità di incontri infrasettimanali previo accordo con la
madre;
3) Per i festivi si applica il criterio dell'alternanza;
4) per le vacanze estive si prevede che il padre possa tenere la bambina con sé una settimana di
seguito secondo le esigenze di lavoro del padre e previo accordo con la madre
5) Sono garantite le videochiamate reciproche
6) Riguardo al mantenimento inizialmente è previsto un assegno di euro 250,00 mensili perché il
è in prova, che diventeranno 350,00 euro quando verrà stabilizzato, oltre il 50% delle spese CP_1
straordinario, con bonifico entro il 5 di ogni mese;
l'assegno unico al 100% alla madre.”
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità all'accordo delle parti come formulato all'udienza del 09.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 428/2025, avente per oggetto “regolamentazione
dell'esercizio della responsabilità genitoriale-contenzioso”, promossa con ricorso depositato in data
20/02/2025 da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Sassari in via Diaz n. 3 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Rita Cossu (CF
) del Foro di Sassari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._2
ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliata in Sassari in via Roma n.107 presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Gabriela Pinna Nossai (C.F. ) del Foro di Sassari che lo rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RESISTENTE
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.473bis.12 ss. c.p.c., depositato il 20/02/2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio Premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il Controparte_1
resistente, iniziata nel 2019, non confluita nel vincolo coniugale, e che dal rapporto era nata la figlia minore il 21/08/2020, affermava che la convivenza con il padre della minore era Persona_1
terminata nel settembre 2023. Lamentava che il resistente non aveva mai collaborato all'educazione e alla gestione della figlia sia per motivi lavorativi ma soprattutto a causa del suo stile di vita che lo aveva portato a fare uso di sostanze stupefacenti, sostanze di cui ammetteva essere stata consumatrice essa stessa in passato, ma affermava di essersi totalmente disintossicata.
Ha dedotto che nel periodo successivo alla fine della relazione con il sig. questi vedeva CP_1
regolarmente la minore, la quale pernottava nell'abitazione paterna;
che successivamente, anche a seguito del trasferimento del resistente nella casa della di lui sorella, appartamento dove non c'era spazio sufficiente per il pernottamento della minore, gli incontri con la figlia erano diventati sempre più sporadici, fino ad essersi interrotti;
che alla data del ricorso non conosceva la residenza del
CP_1
La ricorrente ha proseguito dichiarando che abita con la minore in Sassari ospite presso l'abitazione della sorella e che può contare sul sostegno dalla madre sig.ra Parte_2
Sotto il profilo economico affermava di essere disoccupata, di non avere redditi, di percepire l'assegno unico pari a circa 199,40 euro mensili;
che l'ex compagno faceva di professione l'operaio;
che solo dietro costante sollecito della ricorrente partecipava alle spese per la minore con contributi di € 100,00/200,00, mentre non aveva mai contribuito alle spese straordinarie. Ha quindi concluso chiedendo: “
1. contrariis reiectis;
2. stabilire l'affidamento esclusivo della
minore figlia alla madre , autorizzando la medesima a porre in Persona_1 Parte_1
essere tutti gli atti necessari all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia (in materia di
salute, d'istruzione e di rapporti con la P.A.);
3. il padre potrà vedere e tenere con sè la minore figlia
presso lo spazio neutro secondo tempi e modalità stabilite dagli operatori;
4. disporre a carico del
il pagamento di un assegno di mantenimento nell'interesse della minore figlia Controparte_1
di € 400,00 mensili, nonché partecipare al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie
documentate e concordate;
5. disporre che la continui a percepire integralmente Parte_1
l'assegno unico erogato dall' " CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/09/2025 si costituiva il resistente, il quale contestava quanto riportato dalla ricorrente sostenendo che gli incontri con la figlia si sarebbero interrotti a causa di una decisione unilaterale della madre causata dal mancato versamento dei contributi economici per il mantenimento della minore.
VA che aveva attraversato un periodo di difficoltà in cui aveva perso il lavoro a causa dell'uso di sostanze stupefacenti, ma che dal 2024 aveva smesso di fare uso di tali sostanze e a riprova di tale percorso aggiungeva di essere seguito dal Serd di Sassari dove ogni 15 giorni si presentava per essere sottoposto a test tossicologici e avere colloqui di sostegno psicologici. Ribadiva che prima delle difficoltà di cui sopra si era sempre occupato della figlia
Sotto il profilo economico affermava di essere inoccupato ed essere alla ricerca di un lavoro che gli permetta di contribuire al mantenimento della minore. Ha aggiunto che la sua attuale dimora è ad
Alghero presso l'agriturismo Deligios dove, in cambio di vitto e alloggio, svolge varie mansioni.
Ha quindi concluso chiedendo: “1- Reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e
conclusione;
2 - rigettare la domanda di affidamento esclusivo della minore figlia Persona_1
alla madre;
3 - rigettare la richiesta di incontri presso spazio neutro e stabilire
[...] Parte_1
giorni e orari per regolamentare il diritto e permanenza presso il padre;
4 - stabilire un contributo per il mantenimento in favore della minore nella misura di euro 200, almeno Persona_1
sino a quando il non reperirà un'occupazione stabile. “ CP_1
All'udienza del 09/10/2025, le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver raggiunto
un accordo, trascritto nel verbale di udienza, e qui di seguito riportato:
“1) Affido condiviso della figlia di anni 5 con collocamento stabile presso la madre in strada vicinale
CH NN n. 15;
2) Diritto di visita del padre a fine settimana alternati dalle h. 10.30 del sabato fino alle h. 19.30
della domenica con pernottamento presso la casa della sorella del padre sig.ra nella Parte_3
via Nizza n. 12 Sassari dato che il sig. dal lun. al ven. lavora in provincia di Oristano dove CP_1
ha vitto e alloggio, sempre salva la possibilità di incontri infrasettimanali previo accordo con la
madre;
3) Per i festivi si applica il criterio dell'alternanza;
4) per le vacanze estive si prevede che il padre possa tenere la bambina con sé una settimana di
seguito secondo le esigenze di lavoro del padre e previo accordo con la madre
5) Sono garantite le videochiamate reciproche
6) Riguardo al mantenimento inizialmente è previsto un assegno di euro 250,00 mensili perché il
è in prova, che diventeranno 350,00 euro quando verrà stabilizzato, oltre il 50% delle spese CP_1
straordinario, con bonifico entro il 5 di ogni mese;
l'assegno unico al 100% alla madre.”
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità all'accordo delle parti come formulato all'udienza del 09.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Susanna Zanda