Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/12/2024, n. 32262
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Ordinanza 13 dicembre 2024

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In tema di IVA, l'illecito di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, che colpisce la presentazione di una dichiarazione indicante un'imposta inferiore a quella dovuta utilizzando fatture per operazioni inesistenti, non consuma né ricomprende anche quello di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, che colpisce, invece, l'illegittimo computo in detrazione dell'imposta, non essendovi assorbimento del secondo nel primo, poiché si tratta di illeciti materialmente e giuridicamente distinti per condotta, struttura, tempi e modi di consumazione e per bene giuridico tutelato; pertanto, la circostanza che il primo implichi automaticamente il secondo costituisce in realtà una consecutio meramente fattuale, priva di alcuna rispondenza ad una necessità logico-giuridica, tant'è che, in via di fatto, nulla esclude che, a fronte di un'illegittima detrazione, la dichiarazione possa non essere presentata affatto oppure possa esserlo, diversamente, per le più svariate ragioni, con appostazioni corrette.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/12/2024, n. 32262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32262
    Data del deposito : 13 dicembre 2024

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