CASS
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 23488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23488 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da TO AU, nato a [...] il [...] RE RI, nata a [...] il [...] avverso le ordinanze dell'8/1/2025 emesse dal Tribunale di La Spezia visti gli atti, le ordinanze impugnate e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avvocato Rossi Silvia, in difesa di RE RI, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento; udito l'Avvocato Omarto Mariano, in difesa di TO AU, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di La Spezia, con le richiamate ordinanze emesse Penale Sent. Sez. 6 Num. 23488 Anno 2025 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 11/04/2025 in pari data, rigettava i ricorsi proposti da RI RE e AU TO avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, emesso in relazione al reato di cui all'art.31 I.n. 646 del 1982, sul presupposto che TO, già condannato per associazione di stampo mafioso, avrebbe omesso di comunicare le variazioni patrimoniale. Il sequestro veniva disposto anche in relazione alla quota di beni pari al 50% intestata a RI RE, coniuge di TO, sul presupposto della fittizietà dell'intestazione alla predetta. 2. Nell'interesse di TO sono stati formulati due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato di cui all'art. 31 1.646 del 1982. Sostiene il ricorrente che la fattispecie di reato in questione presuppone la sussistenza di una speciale "pericolosità sociale" dell'autore, nonché un collegamento con associazioni criminose idonee a produrre profitti economici. Tali requisiti non sussisterebbero nel caso di specie, dovendosi evidenziare la mancanza di offensività della condotta contestata all'indagato, avendo questi reciso i propri legami con il gruppo criminale di appartenenza, essendo divenuto un collaboratore di giustizia. La cessazione della pericolosità sociale risulterebbe, peraltro, anche dalla revoca della misura di prevenzione personale cui l'indagato era in precedenza sottoposto. La violazione dell'obbligo di comunicare le variazioni personali si porrebbe in contrasto con le risultanze relative alla condizione di collaboratore di giustizia di TO che, in base all'art. 12 lette), I.n.82 del 1991, è tenuto a specificare i beni posseduti, direttamente o indirettamente. A fronte di tale obbligo, alcuna violazione è stata ravvisata dall'autorità antimafia che, invero, avrebbero attestato esclusivamente l'utilità della collaborazione e il fattivo ravvedimento di TO. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'insussistenza del requisito del periculum in mora, invocandosi a tal riguardo le afferrrffizioni contenute nella sentenza "Ellade" delle Sezioni unite. Le esigenze cautelari sarebbero state genericamente evocate, non considerando la stabilità di vita raggiunta da TO, nella località protetta indicata dal Servizio centrale di protezione. 2.3. Con memoria difensiva contente motivi agg , unti, la difesa ha allegato una sopravvenuta sentenza (Tribunale di Napoli, del 23 maggio 2024), non passata in giudicato, dalla quale emergeva come TO fosse stato oggetto di minacce da parte di ON IO, al fine di costringérlo a rendere false dichiarazioni 2 nell'ambito del procedimento per omicidio che vedeva imputato il predetto ON. Tale condotta e l'accertamento contenuto in sentenza, dimostrerebbero che fin dal 2019 TO avesse reciso qualsivoglia collegamento con l'ambiente malavitoso di provenienza. 3. Nell'interesse di RI RE sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo e secondo motivo, si deduce l'omesso esame delle censure volte a confutare il fumus commissi delicti e il periculum in mora, avendo il Tribunale ritenuto che la ricorrente avesse esclusivamente il ruolo di terza intestataria dei beni, con la conseguenza che venivano ritenuti inammissibili tutte le doglianze articolate sui presupposti legittimanti il sequestro. In particolare, in sede di riesame si era dedotto l'omesso deposito delle intercettazioni ritenute rilevanti, nonché degli allegati all'informativa della Guardia di Finanza del 18 giugno 2024. Invero, la ricorrente aveva assunto la veste di indagata nel procedimento in oggetto, tant'è che aveva ricevuto anche la notifica della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari del 4 dicembre 2024. 3.2. Con il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione e la violazione di legge in relazione alle configurabilità del reato contestato alla RE in concorso con TO. Evidenzia la ricorrente, infatti, che gli obblighi di comunicazione e la conseguente sanzione penale prevista dall'art. 31 I.n. 646 del 1982 non è configurabile né nei confronti del TO, avendo questi da tempo reciso i legami con la criminalità organizzata, né nei suoi confronti, stante la sua condizione di incensurata, mai sottoposta a misure di prevenzione. Parimenti insussistente sarebbe il periculum in mora, in relazione al quale il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente, evocando il rischio di dispersione dei beni sottoposti a sequestro, ma senza indicare elementi concreti a supporto di tale pericolo. 3.4. Con il quarto motivo, si censura la motivazione del provvedimento impugnato in quanto meramente apparente, non essendo stati in concreto esaminati gli elementi addotti a sostegno della riconducibilità dei beni in sequestro alla ricorrente, nonostante l'indicazione di risorse finanziarie idonee alla costituzione dell'attività commerciale "La boutique caffè" e la conseguente capacità di produrre reddito. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il primo motivo di ricorso formulato da TO prospetta una ricostruzione in diritto del reato contestato secondo cui occorrerebbe la sussistenza di una qualche forma di pericolosità sociale, legata all'appartenenza dell'indagato a contesti associativi dai quali deriverebbero i profitti non dichiarati. L'impostazione difensiva non è condivisibile, dovendosi ribadire che il bene giuridico protetto dall'art. 31 legge n. 646/1982 è rappresentato dall'ordine pubblico (e Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Stangolini, Rv. 275080), avendo detta norma la finalità di garantire la conoscenza dell'atto da parte della polizia tributaria e di rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale. In base a quanto affermato da Corte cost., sent. n. 99 del 2017 (ma in senso analogo si veda anche Corte cost., sent. n. 81 del 2014) deve essere «riconosciuta l'offensività "in astratto" dell'omissione», pur essendo rimesso al giudice di verificare se, in concreto, vi siano elementi dai quali desumere, nel caso specifico, l'assoluta inidoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato. È bene precisare che i dubbi in ordine alla sussistenza dell'offensività in concreto si sono posti essenzialmente in ordine agli incrementi patrimoniali soggetti a forme di pubblicità legale e, quindi, di per sé insuscettibili di occultamento. Ben diverso è il caso di specie, in cui a fronte di incrementi patrimoniali sostanzialmente avente matrice occulta e non tracciabile, l'offensività vuol essere esclusa sulla base della mera rescissione dei rapporti tra l'indagato e gli ambienti criminali di provenienza. Si tratta di una valutazione che, invero, non incide sulla configurabilità del reato, rispetto al quale è del tutto irrilevante l'acquisizione di elementi per dimostrare la derivazione illecita degli incrementi patrimoniali, proprio perché ciò che rileva è la sola omessa dichiarazione. Ne consegue l'infondatezza del motivo. 2. Il secondo motivo, concernente la sussistenza del periculum in mora, è inammissibile, sottoponendo alla Corte la valutazione in ordine alla congruità della motivazione. Premesso che non è in contestazione il fatto che il periculunn in mora debba essere oggetto di specifica motivazione nel caso di sequestro finalizzato alla confisca (Sez.U, n. 36959 del 24/6/2021, Rv.281848), nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari e, poi, il Tribunale hanno fornito una sintetica motivazione in ordine a tale aspetto. 4 Il Consigliere estensore Non essendo ravvisabile una motivazione meramente apparente, essendosi dato conto delle ragioni da cui desumere il rischio di dispersione, il motivo di ricorso deve essere ritenuto inammissibile. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di RI RE presuppone la preventiva qualificazione della posizione processuale della predetta, la quale sostiene che, in qualità di coindagata, sarebbe legittimata a proporre impugnazione anche in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro. Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza del motivo sul presupposto che, al momento dell'esecuzione del decreto di sequestro (20 dicembre 2024), emesso in data 16 dicembre 2024, l'unico soggetto indagato fosse TO (cosi ordinanza impugnata pg.10). Invero, dalla richiesta di proroga del termine delle indagini, datato 4 dicembre 2024, risulta che la RE aveva già assunto la qualifica di indagata e, quindi, erroneamente il Tribunale del riesame non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso dalla stessa proposti. Quanto detto comporta che, nei riguardi c'ella RE, vi è stata una sostanziale omessa motivazione, da cui consegue necessariamente l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il rigetto del ricorso proposto da AU TO comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di RE RI e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia competente ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso di TO AU che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 aprile 2025
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avvocato Rossi Silvia, in difesa di RE RI, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento; udito l'Avvocato Omarto Mariano, in difesa di TO AU, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di La Spezia, con le richiamate ordinanze emesse Penale Sent. Sez. 6 Num. 23488 Anno 2025 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 11/04/2025 in pari data, rigettava i ricorsi proposti da RI RE e AU TO avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, emesso in relazione al reato di cui all'art.31 I.n. 646 del 1982, sul presupposto che TO, già condannato per associazione di stampo mafioso, avrebbe omesso di comunicare le variazioni patrimoniale. Il sequestro veniva disposto anche in relazione alla quota di beni pari al 50% intestata a RI RE, coniuge di TO, sul presupposto della fittizietà dell'intestazione alla predetta. 2. Nell'interesse di TO sono stati formulati due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato di cui all'art. 31 1.646 del 1982. Sostiene il ricorrente che la fattispecie di reato in questione presuppone la sussistenza di una speciale "pericolosità sociale" dell'autore, nonché un collegamento con associazioni criminose idonee a produrre profitti economici. Tali requisiti non sussisterebbero nel caso di specie, dovendosi evidenziare la mancanza di offensività della condotta contestata all'indagato, avendo questi reciso i propri legami con il gruppo criminale di appartenenza, essendo divenuto un collaboratore di giustizia. La cessazione della pericolosità sociale risulterebbe, peraltro, anche dalla revoca della misura di prevenzione personale cui l'indagato era in precedenza sottoposto. La violazione dell'obbligo di comunicare le variazioni personali si porrebbe in contrasto con le risultanze relative alla condizione di collaboratore di giustizia di TO che, in base all'art. 12 lette), I.n.82 del 1991, è tenuto a specificare i beni posseduti, direttamente o indirettamente. A fronte di tale obbligo, alcuna violazione è stata ravvisata dall'autorità antimafia che, invero, avrebbero attestato esclusivamente l'utilità della collaborazione e il fattivo ravvedimento di TO. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'insussistenza del requisito del periculum in mora, invocandosi a tal riguardo le afferrrffizioni contenute nella sentenza "Ellade" delle Sezioni unite. Le esigenze cautelari sarebbero state genericamente evocate, non considerando la stabilità di vita raggiunta da TO, nella località protetta indicata dal Servizio centrale di protezione. 2.3. Con memoria difensiva contente motivi agg , unti, la difesa ha allegato una sopravvenuta sentenza (Tribunale di Napoli, del 23 maggio 2024), non passata in giudicato, dalla quale emergeva come TO fosse stato oggetto di minacce da parte di ON IO, al fine di costringérlo a rendere false dichiarazioni 2 nell'ambito del procedimento per omicidio che vedeva imputato il predetto ON. Tale condotta e l'accertamento contenuto in sentenza, dimostrerebbero che fin dal 2019 TO avesse reciso qualsivoglia collegamento con l'ambiente malavitoso di provenienza. 3. Nell'interesse di RI RE sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo e secondo motivo, si deduce l'omesso esame delle censure volte a confutare il fumus commissi delicti e il periculum in mora, avendo il Tribunale ritenuto che la ricorrente avesse esclusivamente il ruolo di terza intestataria dei beni, con la conseguenza che venivano ritenuti inammissibili tutte le doglianze articolate sui presupposti legittimanti il sequestro. In particolare, in sede di riesame si era dedotto l'omesso deposito delle intercettazioni ritenute rilevanti, nonché degli allegati all'informativa della Guardia di Finanza del 18 giugno 2024. Invero, la ricorrente aveva assunto la veste di indagata nel procedimento in oggetto, tant'è che aveva ricevuto anche la notifica della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari del 4 dicembre 2024. 3.2. Con il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione e la violazione di legge in relazione alle configurabilità del reato contestato alla RE in concorso con TO. Evidenzia la ricorrente, infatti, che gli obblighi di comunicazione e la conseguente sanzione penale prevista dall'art. 31 I.n. 646 del 1982 non è configurabile né nei confronti del TO, avendo questi da tempo reciso i legami con la criminalità organizzata, né nei suoi confronti, stante la sua condizione di incensurata, mai sottoposta a misure di prevenzione. Parimenti insussistente sarebbe il periculum in mora, in relazione al quale il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente, evocando il rischio di dispersione dei beni sottoposti a sequestro, ma senza indicare elementi concreti a supporto di tale pericolo. 3.4. Con il quarto motivo, si censura la motivazione del provvedimento impugnato in quanto meramente apparente, non essendo stati in concreto esaminati gli elementi addotti a sostegno della riconducibilità dei beni in sequestro alla ricorrente, nonostante l'indicazione di risorse finanziarie idonee alla costituzione dell'attività commerciale "La boutique caffè" e la conseguente capacità di produrre reddito. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il primo motivo di ricorso formulato da TO prospetta una ricostruzione in diritto del reato contestato secondo cui occorrerebbe la sussistenza di una qualche forma di pericolosità sociale, legata all'appartenenza dell'indagato a contesti associativi dai quali deriverebbero i profitti non dichiarati. L'impostazione difensiva non è condivisibile, dovendosi ribadire che il bene giuridico protetto dall'art. 31 legge n. 646/1982 è rappresentato dall'ordine pubblico (e Sez. U, n. 16896 del 31/01/2019, Stangolini, Rv. 275080), avendo detta norma la finalità di garantire la conoscenza dell'atto da parte della polizia tributaria e di rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale. In base a quanto affermato da Corte cost., sent. n. 99 del 2017 (ma in senso analogo si veda anche Corte cost., sent. n. 81 del 2014) deve essere «riconosciuta l'offensività "in astratto" dell'omissione», pur essendo rimesso al giudice di verificare se, in concreto, vi siano elementi dai quali desumere, nel caso specifico, l'assoluta inidoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato. È bene precisare che i dubbi in ordine alla sussistenza dell'offensività in concreto si sono posti essenzialmente in ordine agli incrementi patrimoniali soggetti a forme di pubblicità legale e, quindi, di per sé insuscettibili di occultamento. Ben diverso è il caso di specie, in cui a fronte di incrementi patrimoniali sostanzialmente avente matrice occulta e non tracciabile, l'offensività vuol essere esclusa sulla base della mera rescissione dei rapporti tra l'indagato e gli ambienti criminali di provenienza. Si tratta di una valutazione che, invero, non incide sulla configurabilità del reato, rispetto al quale è del tutto irrilevante l'acquisizione di elementi per dimostrare la derivazione illecita degli incrementi patrimoniali, proprio perché ciò che rileva è la sola omessa dichiarazione. Ne consegue l'infondatezza del motivo. 2. Il secondo motivo, concernente la sussistenza del periculum in mora, è inammissibile, sottoponendo alla Corte la valutazione in ordine alla congruità della motivazione. Premesso che non è in contestazione il fatto che il periculunn in mora debba essere oggetto di specifica motivazione nel caso di sequestro finalizzato alla confisca (Sez.U, n. 36959 del 24/6/2021, Rv.281848), nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari e, poi, il Tribunale hanno fornito una sintetica motivazione in ordine a tale aspetto. 4 Il Consigliere estensore Non essendo ravvisabile una motivazione meramente apparente, essendosi dato conto delle ragioni da cui desumere il rischio di dispersione, il motivo di ricorso deve essere ritenuto inammissibile. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di RI RE presuppone la preventiva qualificazione della posizione processuale della predetta, la quale sostiene che, in qualità di coindagata, sarebbe legittimata a proporre impugnazione anche in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro. Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza del motivo sul presupposto che, al momento dell'esecuzione del decreto di sequestro (20 dicembre 2024), emesso in data 16 dicembre 2024, l'unico soggetto indagato fosse TO (cosi ordinanza impugnata pg.10). Invero, dalla richiesta di proroga del termine delle indagini, datato 4 dicembre 2024, risulta che la RE aveva già assunto la qualifica di indagata e, quindi, erroneamente il Tribunale del riesame non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso dalla stessa proposti. Quanto detto comporta che, nei riguardi c'ella RE, vi è stata una sostanziale omessa motivazione, da cui consegue necessariamente l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il rigetto del ricorso proposto da AU TO comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di RE RI e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia competente ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. Rigetta il ricorso di TO AU che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 aprile 2025