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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 807/2022 R.G. promosso da
(cf: in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Walter Perez ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, in via Umberto n.151 di
; Pt_1
appellante contro
(cf: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marcello Marina, presso il cui studio in , via Teocrito n. 11, è elettivamente domiciliata;
Pt_1
appellata
All'udienza collegiale del 31 gennaio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e il collegio ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 7.2.2022, il Tribunale di Catania, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Controparte_2
ha affermato il diritto di all'inserimento dei
[...] CP_1
crediti vantati nei confronti del così come riconosciuti dalla Parte_1
sentenza del TAR di Catania n. 00227/2017 - a titolo di revisione del canone per il servizio di igiene urbana ed ambientale effettuato per il periodo dal 25 gennaio 2009 al 18 febbraio 2011, oltre iva ed interessi - pari a €. 4.560.252,70, nella Piattaforma
Telematica dei Crediti certificati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 3- bis del D.L. n. 185/2009 ed il conseguente diritto a porli in compensazione con i debiti iscritti a ruolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28-quater del DPR n.
602/1973; ha condannato il convenuto a provvedere in conformità Pt_1
all'istanza all'uopo presentata dalla società, oltre al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice; ha compensato le spese tra le restanti parti.
Ha osservato il decidente che, diversamente da quanto eccepito dal Parte_1
, all'applicazione dell'art. 28-quater del DPR n.602/1973 - il quale prevedeva,
[...]
con le sole espresse eccezioni di legge, quali il commissariamento ex art. 143 Tuel, una compensazione vera e propria, sottratta alla discrezionalità dell'amministrazione
- non ostava la situazione di dissesto finanziario dell'ente, dichiarata con delibera n.
37 del 12.10.2019, dal momento che, nella specie, i crediti di cui aveva chiesto CP_1
la certificazione erano certi, liquidi e esigibili perchè fondati su sentenza passata in cosa giudicata, come integrata nel quantum dal provvedimento dirigenziale n. 13/98 adottato il 12 febbraio 2021, nel quale risultava attestato che essi afferivano a periodi antecedenti alla dichiarazione di dissesto del né a tal fine occorreva alcun Pt_1
riconoscimento dei crediti da parte del Controparte_3
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il con atto Parte_1
di citazione notificato in data 31.5.2022 alla , la quale ha resistito in giudizio. CP_1
Posta in decisione, maturati i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l'applicabilità dell'art.28 quater dpr n.602/73 a crediti considerati, dall'art.248 commi 2 e 4 del t.u.e.l., privi del requisito dell'esigibilità, siccome vantati nei riguardi dell'ente in dissesto, con conseguente violazione della par conditio creditorum che la procedura di dissesto realizza attraverso il concorso fra i creditori;
assume che la sentenza è frutto di errata interpretazione della normativa di riferimento e viziata da illogicità della motivazione.
2) Sulle questioni poste col gravame in esame questa Corte si è già pronunciata
(con la sentenza n. 1463/2024 del 28.6.2024, in atti allegata) in senso sfavorevole all'appellante, con motivazioni che questo collegio non ha ragioni per disattendere.
La Corte, nel riportarsi (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), alle motivazioni del summenzionato precedente, in sintesi, ribadisce quanto segue.
Richiamata la ratio della richiamata disciplina di cui all'art.28 quater dpr n.602/73
- ovvero “quella di evitare che le imprese, che vantino crediti nei riguardi della P.A., possano subire pregiudizi irreversibili dai ritardi nei pagamenti, consentendo la compensazione con i debiti erariali iscritti a ruolo”, va detto anzitutto, che il requisito dell'esigibilità dei crediti in discorso “non è escluso dall'art.248 del t.u.e.l. che al comma 2 vieta l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive nei riguardi dell'ente in dissesto per i debiti insoluti alla data della dichiarazione di dissesto, non escludendo invece la compensazione dei crediti, che ovviamente costituisce ipotesi del tutto diversa dall'esercizio dell'azione esecutiva”.
“Inoltre, come correttamente motivato dal giudice di prime cure, l'art.9 comma 3 ter del d. l. n.185 del 2008 - che esclude che possa rilasciarsi la certificazione attestante il credito solo in ipotesi di commissariamento dell'ente che venga sciolto per infiltrazioni mafiose, ma non anche nel caso di dissesto finanziario - è norma eccezionale che va interpretata in senso restrittivo a fronte del principio generale del nostro ordinamento sulla compensazione quale causa di estinzione delle obbligazioni e di cui l'art.28 quater del d.p.r. 60/1973 costituisce una applicazione”.
3 In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo applicati i parametri dettati dal DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda e all'attività difensiva espletata (esclusa la fase di istruzione e trattazione: Cass.
n.10206/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado, che liquida nella misura di €.20.335,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 807/2022 R.G. promosso da
(cf: in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Walter Perez ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, in via Umberto n.151 di
; Pt_1
appellante contro
(cf: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marcello Marina, presso il cui studio in , via Teocrito n. 11, è elettivamente domiciliata;
Pt_1
appellata
All'udienza collegiale del 31 gennaio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e il collegio ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 7.2.2022, il Tribunale di Catania, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Controparte_2
ha affermato il diritto di all'inserimento dei
[...] CP_1
crediti vantati nei confronti del così come riconosciuti dalla Parte_1
sentenza del TAR di Catania n. 00227/2017 - a titolo di revisione del canone per il servizio di igiene urbana ed ambientale effettuato per il periodo dal 25 gennaio 2009 al 18 febbraio 2011, oltre iva ed interessi - pari a €. 4.560.252,70, nella Piattaforma
Telematica dei Crediti certificati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 3- bis del D.L. n. 185/2009 ed il conseguente diritto a porli in compensazione con i debiti iscritti a ruolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28-quater del DPR n.
602/1973; ha condannato il convenuto a provvedere in conformità Pt_1
all'istanza all'uopo presentata dalla società, oltre al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice; ha compensato le spese tra le restanti parti.
Ha osservato il decidente che, diversamente da quanto eccepito dal Parte_1
, all'applicazione dell'art. 28-quater del DPR n.602/1973 - il quale prevedeva,
[...]
con le sole espresse eccezioni di legge, quali il commissariamento ex art. 143 Tuel, una compensazione vera e propria, sottratta alla discrezionalità dell'amministrazione
- non ostava la situazione di dissesto finanziario dell'ente, dichiarata con delibera n.
37 del 12.10.2019, dal momento che, nella specie, i crediti di cui aveva chiesto CP_1
la certificazione erano certi, liquidi e esigibili perchè fondati su sentenza passata in cosa giudicata, come integrata nel quantum dal provvedimento dirigenziale n. 13/98 adottato il 12 febbraio 2021, nel quale risultava attestato che essi afferivano a periodi antecedenti alla dichiarazione di dissesto del né a tal fine occorreva alcun Pt_1
riconoscimento dei crediti da parte del Controparte_3
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il con atto Parte_1
di citazione notificato in data 31.5.2022 alla , la quale ha resistito in giudizio. CP_1
Posta in decisione, maturati i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l'applicabilità dell'art.28 quater dpr n.602/73 a crediti considerati, dall'art.248 commi 2 e 4 del t.u.e.l., privi del requisito dell'esigibilità, siccome vantati nei riguardi dell'ente in dissesto, con conseguente violazione della par conditio creditorum che la procedura di dissesto realizza attraverso il concorso fra i creditori;
assume che la sentenza è frutto di errata interpretazione della normativa di riferimento e viziata da illogicità della motivazione.
2) Sulle questioni poste col gravame in esame questa Corte si è già pronunciata
(con la sentenza n. 1463/2024 del 28.6.2024, in atti allegata) in senso sfavorevole all'appellante, con motivazioni che questo collegio non ha ragioni per disattendere.
La Corte, nel riportarsi (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), alle motivazioni del summenzionato precedente, in sintesi, ribadisce quanto segue.
Richiamata la ratio della richiamata disciplina di cui all'art.28 quater dpr n.602/73
- ovvero “quella di evitare che le imprese, che vantino crediti nei riguardi della P.A., possano subire pregiudizi irreversibili dai ritardi nei pagamenti, consentendo la compensazione con i debiti erariali iscritti a ruolo”, va detto anzitutto, che il requisito dell'esigibilità dei crediti in discorso “non è escluso dall'art.248 del t.u.e.l. che al comma 2 vieta l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive nei riguardi dell'ente in dissesto per i debiti insoluti alla data della dichiarazione di dissesto, non escludendo invece la compensazione dei crediti, che ovviamente costituisce ipotesi del tutto diversa dall'esercizio dell'azione esecutiva”.
“Inoltre, come correttamente motivato dal giudice di prime cure, l'art.9 comma 3 ter del d. l. n.185 del 2008 - che esclude che possa rilasciarsi la certificazione attestante il credito solo in ipotesi di commissariamento dell'ente che venga sciolto per infiltrazioni mafiose, ma non anche nel caso di dissesto finanziario - è norma eccezionale che va interpretata in senso restrittivo a fronte del principio generale del nostro ordinamento sulla compensazione quale causa di estinzione delle obbligazioni e di cui l'art.28 quater del d.p.r. 60/1973 costituisce una applicazione”.
3 In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo applicati i parametri dettati dal DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda e all'attività difensiva espletata (esclusa la fase di istruzione e trattazione: Cass.
n.10206/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado, che liquida nella misura di €.20.335,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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