Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/03/2026, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01705/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6604 del 2025, proposto da
PA Biondi, rappresentato e difeso dall'avvocato PA Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della sentenza n. 5839/2024 del Tribunale di Napoli, Giudice del lavoro dott.ssa Matilde Dell'Erario, depositata in cancelleria in data 18/09/2024 e notificata in forma esecutiva in data 19/09/2024, passata in giudicato in data 18/03/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IA SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il ricorso in esame è stato proposto dal ricorrente, quale procuratore distrattario nel giudizio definito con la sentenza ottemperanda, con le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
Considerato che in data 6 marzo 2026 parte ricorrente rappresentava l’intervenuto pagamento di quanto dovuto in base al titolo ottemperando, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alle spese di giudizio;
Considerato che l’adempimento è avvenuto, in base a quanto dichiarato da parte ricorrente, nel marzo 2026;
Considerato che, per effetto di quanto precede, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, dovendosi porre le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura seriale della stessa, a carico dell’Amministrazione che ha dato causa alla lite con il ritardato pagamento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA SE, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA SE |
IL SEGRETARIO