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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
9 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 6746/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Rapisarda, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
( , poi divenuto Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_3 CP_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
-Resistente -
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.07.2022, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di essere docente di ruolo di scuola primaria alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale sin dal 1986 e di prestare servizio presso il 3° Circolo Didattico “S. Nicolò Politi” di
Adrano – ha agito in giudizio, esponendo: che, con provvedimento n. 27 del 07.01.2022, il dirigente scolastico del predetto , in relazione agli obblighi di vaccinazione anti Sars– CP_5
Cov–2 discendenti dall'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, le ha comunicato l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con sospensione dal servizio e dalla corrispondente retribuzione fino al 15.06.2022;
1 di avere contratto in data 18.01.2022 l'infezione da Covid–19, ricevendo il 02.02.2022 la certificazione verde di avvenuta guarigione, valida fino al 17.07.2022; che, in ragione di ciò, su sua richiesta, il dirigente scolastico dell' con provvedimento n. 162 Parte_2
del 20.01.2022, ha deliberato la sua riammissione in servizio per sopravvenuta idoneità della prestazione, con effettivo rientro in servizio dal 10.02.2022; che in data 03.05.2022, dopo soli
90 giorni dall'intervenuta guarigione, essa ha ricevuto una comunicazione con la quale è stata invitata dal suo dirigente scolastico a produrre documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, con l'avvertimento che, in mancanza, sarebbe stata adibita a nuove mansioni di supporto non più a contatto con gli alunni;
che, con provvedimento n. 1489 del 09.05.2022, il dirigente scolastico del ha disposto la sua attribuzione a Parte_3 mansioni di supporto all'attività didattica ed organizzativa, con obbligo di prestare 36 ore settimanali, in luogo delle 22 (+ 2 di programmazione) previste per il personale docente di scuola primaria;
che per effetto di tale provvedimento, ella “è stata allontanata dalla propria classe e destinata ad attività di supporto, continuativamente” dal 09.05.2022 fino al termine dell'anno scolastico, venendo adibita alla preparazione del materiale per gli scrutini, alla predisposizione dei giudizi descrittivi per gli alunni di tutto l'Istituto Scolastico, alla preparazione dei format e alla revisione delle relazioni finali e dei verbali di scrutinio.
Tanto premesso e assunta l'illegittimità delle decisioni del dirigente scolastico che ha disposto, prima, la sua sospensione dal servizio e, poi, la sua adibizione a mere funzioni di supporto alla didattica, e ciò nonostante ella avesse contratto l'infezione da Covid-19 e avesse ottenuto il relativo green pass da avvenuta guarigione, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale delle relative disposizioni di legge, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: ritenere e dichiarare illegittimi il provvedimento di sospensione comminato dalla resistente in data 07.01.2022 e quello di demansionamento adottato il 09.05.2022; per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno patrimoniale, da quantificarsi, quanto al provvedimento del
07.01.2022, in tutta o parte delle retribuzioni maturate e non corrisposte nel periodo tra il 7 ed il 18 gennaio 2022 e, quanto al provvedimento del 09.05.2022, nella parte di retribuzione non corrisposta per le complessive 60 ore lavorate in eccesso rispetto a quelle settimanalmente previste per il personale docente di scuola primaria dal CCNL di comparto, nella misura minima di 1/24 dello stipendio tabellare, tenuto conto della fascia di anzianità e retribuzione oraria lorda di euro 87,85 per ogni ora settimanale, per un totale preteso di euro 5.271,00, oltre ad un importo corrispondente al 50% della retribuzione mensile quale danno da
2 demansionamento, oltre accessori;
condannare il resistente al risarcimento del CP_1
danno biologico e non patrimoniale, da quantificarsi, anche in via equitativa;
condannare parte resistente, infine, al pagamento delle spese di lite.
Più precisamente, per quanto attiene al danno patrimoniale derivante dal provvedimento di adibizione ad attività di supporto alla didattica, l'attrice ha dedotto di avere effettuato 12 ore settimanali in più tra il 9 maggio ed il 15 giugno 2022, per un totale di 60 ore complessive non retribuite e che, per la retribuzione di ogni ora eccedente, si deve tenere conto della sua anzianità di servizio (fascia 28) e farsi riferimento al prospetto allegato al ricorso con liquidazione di un importo pari a 1/24 dello stipendio tabellare, e pertanto di euro 87,85 lorde per ogni ora settimanale, per un totale lordo preteso di euro 5.271,00.
Instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione scolastica intimata si è regolarmente costituita in giudizio per il tramite dell'Avvocatura erariale, perorando l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, osservando che: la sig.ra il 07.01.2022 è stata Parte_1 sospesa dal servizio per l'inosservanza degli obblighi vaccinali da SarsCov-2 e dalla relativa retribuzione fino al 15.06.2022; in data 18.01.2022 parte ricorrente ha contratto infezione da
Covid-19, e pertanto, a far tempo da tale data, coincidente con l'infezione, è stata reintegrata nel servizio e posta in malattia in ragione della documentazione medica fatta pervenire presso l'Istituzione scolastica, con effettivo rientro in servizio dal 10.02.2022, a guarigione avvenuta;
in data 02.02.2022 la sig.ra ha ricevuto la certificazione verde di avvenuta Parte_1 guarigione, valida per 6 mesi dall'infezione, e pertanto con scadenza fissata al 17.07.2022; al termine del periodo di differimento di cui aveva goduto in ragione dell'infezione da Covid, la sig.ra il 03.05.2022 è stata invitata a fornire documentazione comprovante Parte_1
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.L. 44/2021 (convertito dalla legge
76/2021), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-ter c. 1 del D.L. 44/2021; alla data del
09.05.2022 la ricorrente non risultava in regola sulla piattaforma SIDI relativamente all'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 09.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed
è stata pronunciata la presente sentenza.
3 2. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dato atto che, con le note scritte di trattazione del 17.05.2023, del 06.03.2024, del 05.11.2024 e del
06.05.2025, il procuratore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda tesa ad accertare la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di sospensione comminatole in data 07.01.2022, prot. n. 27, insistendo nell'accoglimento di tutte le restanti domande.
Esaminiamo adesso il merito della controversia, partendo dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L'art.
4-ter del d.l. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 172/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3/2022, ha stabilito, al comma 1°, che “dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
87/2021”, già previsto per il personale sanitario, “si applica anche”, tra le altre categorie ivi contemplate, al “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
I successivi commi 2, 3, 4, e 5 del medesimo art. 4-ter, per quanto rileva in questa sede, hanno poi previsto quanto segue:
“
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
4
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-
CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio,
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente
e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il per l'anno Controparte_3
scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al le Controparte_6
unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della
5 sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio
e previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo
NoiPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma
1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.”.
Il successivo d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio
2022, n. 52, in un'ottica di graduale allentamento delle draconiane misure restrittive imposte per asserite finalità di contrasto della diffusione del contagio, ha introdotto nel suddetto d.l. n.
44/2021 gli artt. 4-ter.1 e 4-ter.2, i quali, da un lato, hanno prorogato sino al 15 giugno 2022
l'obbligo vaccinale già sancito per il personale scolastico e per tutte le altre categorie previste dalla previgente normativa e, dall'altro lato, specificamente all'art. 4-ter.2, commi 2, 3 e 4 hanno stabilito che:
“
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche
a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 ((...)) assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-
CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio,
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente
6 e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.”.
Nel caso di specie, la ricorrente, nonostante avesse contratto precedentemente il virus, si fosse positivizzata e avesse ottenuto la certificazione da avvenuta guarigione (c.d. green pass rafforzato) con scadenza semestrale fissata al 17.07.2022 (v. doc. n. 5 fasc. ric.), in data
03.05.2022, con nota prot. 1438 (v. doc. n. 7 fasc. ric. e n. 5 fasc. res.), è stata invitata dalla dirigente scolastica a fornire documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4,
c. 2 del d.l. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione del presente invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-ter c. 1 del d.l. 44/2021; alla data del 09.05.2022 la sig.ra non è risultata in regola sulla piattaforma SIDI Parte_1 relativamente all'adempimento dell'obbligo vaccinale (v. doc. n. 8 fasc. res.), per cui la preside, con ordine di servizio n. 1489 del 09.05.2022 (v. doc. n. 9 fasc. ric.), ha disposto l'assegnazione della docente, a decorrere dallo stesso 09.05.2022, a mansioni di supporto all'attività didattica ed organizzativa, con obbligo di prestare 36 ore settimanali, in luogo delle
22 (+ 2 di programmazione) previste per il personale docente di scuola primaria.
Per il periodo dal 9 maggio fino al termine delle lezioni (15 giugno), pertanto, la ricorrente, quale docente equiparata al personale scolastico “riconosciuto permanentemente o temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altro proficuo lavoro”, è stata assegnata allo svolgimento di “attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali: servizio di biblioteca e documentazione;
organizzazione di
7 laboratori; supporti didattici ed educativi;
supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto”, con un orario di lavoro di 36 ore settimanali (v. C.C.N.I. del 25.06.2008 allegato al n. 11 del ricorso).
In tal modo operando, la dirigente scolastica ha ritenuto di fare applicazione dell'4-ter.2, comma 3, del d.l. n. 44/2021, facendo leva sulla circolare del n. 461 Controparte_3
del 01.04.2022 (allegata in formato digitale alla memoria di costituzione della difesa erariale), secondo la quale “è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche
a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con
l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.”.
Trattasi di un'errata interpretazione per la semplice ragione che, sino al 17.07.2022, ossia sino alla scadenza semestrale della certificazione da avvenuta guarigione, la docente non era da considerare “inadempiente” all'obbligo vaccinale, configurandosi nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4-ter.2, comma 3, “l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”.
Tale conclusione è imposta da ragioni di coerenza sistematica, atteso che la condizione di avvenuta vaccinazione (attestata dal possesso del c.d. super green pass di cui all'art. 1, comma
2, lett. a, e comma 3, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87) e quella di avvenuta guarigione (attestata dal possesso del c.d. green pass rafforzato di cui all'art. 1, comma 2, lett. b, e comma 4, dello stesso d.l. n. 52/2021) sono sempre state parificate dalla disciplina emergenziale ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro
(ex artt. 9-quinques, 9-sexies e 9-septies del citato d.l. n. 52/2021), oltre che ai fini degli spostamenti personale e della partecipazione alle attività sociali (v. artt. 2, 5, 7 e 9-bis del d.l.
n. 52/2021 e artt. 4 e 5 del d.l. 26 novembre 2021, n. 72), e ciò anche quando, mediante l'introduzione nel d.l. n. 44/2021 dell'art. 4-quinques ad opera del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, è stata esclusa, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori ultracinquantenni, la rilevanza a tale scopo del c.d. green pass base da esito negativo di tampone.
Del resto, nella logica della disciplina tesa a contrastare la diffusione del contagio e la moltiplicazione dei casi positivi all'infezione, tale parificazione si giustifica considerando che il soggetto guarito possiede un livello di immunizzazione certamente uguale o superiore a quella dei soggetti vaccinati.
8 La dirigente scolastica, quindi, anziché recepire acriticamente una circolare ministeriale di carattere interpretativo, atto amministrativo interno non vincolante privo di qualsiasi efficacia normativa, avrebbe dovuto applicare sistematicamente il dato legislativo, senza inibire alla ricorrente lo svolgimento della ordinaria attività didattica in classe.
Dalla accertata illegittimità del provvedimento datoriale di adibizione a mere attività di supporto e di divieto di attività didattica, discende il riconoscimento, in favore dell'attrice, del risarcimento del danno patrimoniale (comprensivo del danno da demansionamento, voce risarcitoria sulla quale, peraltro, l'interessata non ha allegato specifiche circostanze idonee a supportare l'accoglimento della domanda di autonomo risarcimento), consistente nella percezione della medesima retribuzione previamente goduta a fronte di un orario di lavoro di
36 ore settimanali, superiore di 12 ore a quello di 24 ore che è l'ordinario orario di lavoro settimanale di un'insegnante di scuola primaria.
Ai fini della relativa quantificazione, in mancanza di specifiche allegazioni attoree in ordine alla misura della retribuzione mensile e settimanale, considerata la mancata produzione delle buste paga e ritenuto eccessivo l'importo chiesto in ricorso, si ritiene congruo assumere come base di calcolo lo stipendio tabellare lordo dei docenti dell'infanzia ed elementare con anzianità pari o superiore a 35 anni, come già nel 2022 era la ricorrente, pari ad euro 30.536,92 come da ultimo C.C.N.L. di settore 2019/2021, dividere tale importo per 12 mensilità, così ottenendo una retribuzione mensile di euro 2.544,74, e ancora dividere tale importo per 30, così ottenendo una retribuzione giornaliera di euro 84,82, che, moltiplicata per 7, conduce ad una retribuzione settimanale di euro 593,77.
Ora, poiché la ricorrente, in conformità alla sua qualifica e alle sue funzioni, avrebbe dovuto prestare servizio per 24 ore settimanali, anziché le 36 osservate a seguito del provvedimento in contestazione, si ritiene di dovere quantificare il danno risarcibile in euro 1.335,99, pari al citato importo di euro 593,77, diviso per le 24 ore di orario di spettanza, così ottenendo la cifra di euro 24,74, poi moltiplicata per il numero di ore, pari a 54, che la docente è stata costretta ad osservare in più dal 9 maggio al 15 giugno 2024.
La suddetta cifra appare idonea a ristorare la docente ricorrente per il maggior orario di lavoro che ha dovuto osservare e per le diverse mansioni che ha dovuto espletare per effetto dell'illegittimo provvedimento datoriale nel periodo dal 9 maggio al 15 giugno 2024 e, quindi, per poco più di un mese.
9 Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, nella sua componente relativa alla lesione della dignità, del patrimonio morale e della sfera di relazione dell'attrice, deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Ed invero, per effetto della sua inibizione allo svolgimento dell'attività didattica frontale e del suo allontanamento dalla classe, come dalla stessa correttamente dedotto, la ricorrente ha immotivatamente subito la perdita totale dell'ultimo mese di lezioni e del contatto con i suoi piccoli alunni, con conseguente impossibilità di completare il percorso pedagogico, didattico e formativo intrapreso durante l'anno scolastico;
per effetto della vicenda in contestazione, inoltre, la docente ha inevitabilmente avvertito un sentimento di frustrazione ed umiliazione nei confronti dei colleghi e dei genitori degli alunni che, dall'oggi al domani, hanno vissuto la mancanza della maestra dei loro figli.
In assenza di precisi indici di quantificazione, si reputa che il citato danno non patrimoniale, riconducibile a quello che sino a non molto tempo fa veniva qualificato come danno esistenziale, debba essere determinato equitativamente in euro 800,00.
La domanda concernente la voce risarcitoria riconducibile al danno biologico, quale danno alla salute suscettibile di valutazione medico-legale, invece, non si reputa favorevolmente apprezzabile, la documentazione sanitaria prodotta non essendo sufficiente a dimostrare che la ricorrente, per effetto della condotta subita, abbia riportato conseguenze negative sul suo stato di salute, apprezzabili sotto il profilo medico-legale; del resto, i disturbi lamentati in ricorso (quali gastrite ed esofagite da reflusso) potrebbero teoricamente essere stati conseguenza del diabete “di recente riscontro” (v. doc. n. 21 fasc. ric.).
3. Il ricorso, pertanto, è fondato e meritevole di integrale accoglimento nei limiti sopra meglio precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali – liquidate nella somma complessiva di euro 3.689,00, con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in relazione alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa – debbano essere compensate in ragione di ¼, mentre i restanti ¾ debbano essere posti a carico del resistente, da ritenere soccombente su profili certamente CP_1
più rilevanti e significativi della controversia, spese delle quali, infine, va disposta la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che, in seno alle note di trattazione scritta, se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella
10 causa iscritta al n. 6746/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accerta la illegittimità e dichiara inefficace il provvedimento n. 1489 del 09.05.2022, con il quale la ricorrente è stato adibita, con effetto immediato, a mansioni di supporto all'attività didattica ed organizzativa;
condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente, per le causali risarcitorie CP_1
di cui in motivazione, la somma complessiva di euro 2.155,99, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il resistente alla rifusione dei ¾ delle spese processuali sostenute dalla CP_1
ricorrente, ¾ pari ad euro 2.766,75, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Pietro Rapisarda.
Catania, 27 dicembre 2024
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
9 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 6746/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Pietro Rapisarda, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
( , poi divenuto Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_3 CP_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
-Resistente -
**********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.07.2022, la ricorrente indicata in epigrafe – premesso di essere docente di ruolo di scuola primaria alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale sin dal 1986 e di prestare servizio presso il 3° Circolo Didattico “S. Nicolò Politi” di
Adrano – ha agito in giudizio, esponendo: che, con provvedimento n. 27 del 07.01.2022, il dirigente scolastico del predetto , in relazione agli obblighi di vaccinazione anti Sars– CP_5
Cov–2 discendenti dall'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, le ha comunicato l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con sospensione dal servizio e dalla corrispondente retribuzione fino al 15.06.2022;
1 di avere contratto in data 18.01.2022 l'infezione da Covid–19, ricevendo il 02.02.2022 la certificazione verde di avvenuta guarigione, valida fino al 17.07.2022; che, in ragione di ciò, su sua richiesta, il dirigente scolastico dell' con provvedimento n. 162 Parte_2
del 20.01.2022, ha deliberato la sua riammissione in servizio per sopravvenuta idoneità della prestazione, con effettivo rientro in servizio dal 10.02.2022; che in data 03.05.2022, dopo soli
90 giorni dall'intervenuta guarigione, essa ha ricevuto una comunicazione con la quale è stata invitata dal suo dirigente scolastico a produrre documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, con l'avvertimento che, in mancanza, sarebbe stata adibita a nuove mansioni di supporto non più a contatto con gli alunni;
che, con provvedimento n. 1489 del 09.05.2022, il dirigente scolastico del ha disposto la sua attribuzione a Parte_3 mansioni di supporto all'attività didattica ed organizzativa, con obbligo di prestare 36 ore settimanali, in luogo delle 22 (+ 2 di programmazione) previste per il personale docente di scuola primaria;
che per effetto di tale provvedimento, ella “è stata allontanata dalla propria classe e destinata ad attività di supporto, continuativamente” dal 09.05.2022 fino al termine dell'anno scolastico, venendo adibita alla preparazione del materiale per gli scrutini, alla predisposizione dei giudizi descrittivi per gli alunni di tutto l'Istituto Scolastico, alla preparazione dei format e alla revisione delle relazioni finali e dei verbali di scrutinio.
Tanto premesso e assunta l'illegittimità delle decisioni del dirigente scolastico che ha disposto, prima, la sua sospensione dal servizio e, poi, la sua adibizione a mere funzioni di supporto alla didattica, e ciò nonostante ella avesse contratto l'infezione da Covid-19 e avesse ottenuto il relativo green pass da avvenuta guarigione, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale delle relative disposizioni di legge, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: ritenere e dichiarare illegittimi il provvedimento di sospensione comminato dalla resistente in data 07.01.2022 e quello di demansionamento adottato il 09.05.2022; per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno patrimoniale, da quantificarsi, quanto al provvedimento del
07.01.2022, in tutta o parte delle retribuzioni maturate e non corrisposte nel periodo tra il 7 ed il 18 gennaio 2022 e, quanto al provvedimento del 09.05.2022, nella parte di retribuzione non corrisposta per le complessive 60 ore lavorate in eccesso rispetto a quelle settimanalmente previste per il personale docente di scuola primaria dal CCNL di comparto, nella misura minima di 1/24 dello stipendio tabellare, tenuto conto della fascia di anzianità e retribuzione oraria lorda di euro 87,85 per ogni ora settimanale, per un totale preteso di euro 5.271,00, oltre ad un importo corrispondente al 50% della retribuzione mensile quale danno da
2 demansionamento, oltre accessori;
condannare il resistente al risarcimento del CP_1
danno biologico e non patrimoniale, da quantificarsi, anche in via equitativa;
condannare parte resistente, infine, al pagamento delle spese di lite.
Più precisamente, per quanto attiene al danno patrimoniale derivante dal provvedimento di adibizione ad attività di supporto alla didattica, l'attrice ha dedotto di avere effettuato 12 ore settimanali in più tra il 9 maggio ed il 15 giugno 2022, per un totale di 60 ore complessive non retribuite e che, per la retribuzione di ogni ora eccedente, si deve tenere conto della sua anzianità di servizio (fascia 28) e farsi riferimento al prospetto allegato al ricorso con liquidazione di un importo pari a 1/24 dello stipendio tabellare, e pertanto di euro 87,85 lorde per ogni ora settimanale, per un totale lordo preteso di euro 5.271,00.
Instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione scolastica intimata si è regolarmente costituita in giudizio per il tramite dell'Avvocatura erariale, perorando l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, osservando che: la sig.ra il 07.01.2022 è stata Parte_1 sospesa dal servizio per l'inosservanza degli obblighi vaccinali da SarsCov-2 e dalla relativa retribuzione fino al 15.06.2022; in data 18.01.2022 parte ricorrente ha contratto infezione da
Covid-19, e pertanto, a far tempo da tale data, coincidente con l'infezione, è stata reintegrata nel servizio e posta in malattia in ragione della documentazione medica fatta pervenire presso l'Istituzione scolastica, con effettivo rientro in servizio dal 10.02.2022, a guarigione avvenuta;
in data 02.02.2022 la sig.ra ha ricevuto la certificazione verde di avvenuta Parte_1 guarigione, valida per 6 mesi dall'infezione, e pertanto con scadenza fissata al 17.07.2022; al termine del periodo di differimento di cui aveva goduto in ragione dell'infezione da Covid, la sig.ra il 03.05.2022 è stata invitata a fornire documentazione comprovante Parte_1
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.L. 44/2021 (convertito dalla legge
76/2021), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-ter c. 1 del D.L. 44/2021; alla data del
09.05.2022 la ricorrente non risultava in regola sulla piattaforma SIDI relativamente all'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 09.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed
è stata pronunciata la presente sentenza.
3 2. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dato atto che, con le note scritte di trattazione del 17.05.2023, del 06.03.2024, del 05.11.2024 e del
06.05.2025, il procuratore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda tesa ad accertare la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di sospensione comminatole in data 07.01.2022, prot. n. 27, insistendo nell'accoglimento di tutte le restanti domande.
Esaminiamo adesso il merito della controversia, partendo dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L'art.
4-ter del d.l. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 172/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3/2022, ha stabilito, al comma 1°, che “dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del d.l. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
87/2021”, già previsto per il personale sanitario, “si applica anche”, tra le altre categorie ivi contemplate, al “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
I successivi commi 2, 3, 4, e 5 del medesimo art. 4-ter, per quanto rileva in questa sede, hanno poi previsto quanto segue:
“
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
4
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-
CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio,
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente
e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il per l'anno Controparte_3
scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al le Controparte_6
unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della
5 sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio
e previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo
NoiPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma
1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.”.
Il successivo d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio
2022, n. 52, in un'ottica di graduale allentamento delle draconiane misure restrittive imposte per asserite finalità di contrasto della diffusione del contagio, ha introdotto nel suddetto d.l. n.
44/2021 gli artt. 4-ter.1 e 4-ter.2, i quali, da un lato, hanno prorogato sino al 15 giugno 2022
l'obbligo vaccinale già sancito per il personale scolastico e per tutte le altre categorie previste dalla previgente normativa e, dall'altro lato, specificamente all'art. 4-ter.2, commi 2, 3 e 4 hanno stabilito che:
“
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche
a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 ((...)) assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-
CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio,
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente
6 e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.”.
Nel caso di specie, la ricorrente, nonostante avesse contratto precedentemente il virus, si fosse positivizzata e avesse ottenuto la certificazione da avvenuta guarigione (c.d. green pass rafforzato) con scadenza semestrale fissata al 17.07.2022 (v. doc. n. 5 fasc. ric.), in data
03.05.2022, con nota prot. 1438 (v. doc. n. 7 fasc. ric. e n. 5 fasc. res.), è stata invitata dalla dirigente scolastica a fornire documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4,
c. 2 del d.l. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione del presente invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-ter c. 1 del d.l. 44/2021; alla data del 09.05.2022 la sig.ra non è risultata in regola sulla piattaforma SIDI Parte_1 relativamente all'adempimento dell'obbligo vaccinale (v. doc. n. 8 fasc. res.), per cui la preside, con ordine di servizio n. 1489 del 09.05.2022 (v. doc. n. 9 fasc. ric.), ha disposto l'assegnazione della docente, a decorrere dallo stesso 09.05.2022, a mansioni di supporto all'attività didattica ed organizzativa, con obbligo di prestare 36 ore settimanali, in luogo delle
22 (+ 2 di programmazione) previste per il personale docente di scuola primaria.
Per il periodo dal 9 maggio fino al termine delle lezioni (15 giugno), pertanto, la ricorrente, quale docente equiparata al personale scolastico “riconosciuto permanentemente o temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altro proficuo lavoro”, è stata assegnata allo svolgimento di “attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali: servizio di biblioteca e documentazione;
organizzazione di
7 laboratori; supporti didattici ed educativi;
supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto”, con un orario di lavoro di 36 ore settimanali (v. C.C.N.I. del 25.06.2008 allegato al n. 11 del ricorso).
In tal modo operando, la dirigente scolastica ha ritenuto di fare applicazione dell'4-ter.2, comma 3, del d.l. n. 44/2021, facendo leva sulla circolare del n. 461 Controparte_3
del 01.04.2022 (allegata in formato digitale alla memoria di costituzione della difesa erariale), secondo la quale “è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche
a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con
l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione.”.
Trattasi di un'errata interpretazione per la semplice ragione che, sino al 17.07.2022, ossia sino alla scadenza semestrale della certificazione da avvenuta guarigione, la docente non era da considerare “inadempiente” all'obbligo vaccinale, configurandosi nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4-ter.2, comma 3, “l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”.
Tale conclusione è imposta da ragioni di coerenza sistematica, atteso che la condizione di avvenuta vaccinazione (attestata dal possesso del c.d. super green pass di cui all'art. 1, comma
2, lett. a, e comma 3, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87) e quella di avvenuta guarigione (attestata dal possesso del c.d. green pass rafforzato di cui all'art. 1, comma 2, lett. b, e comma 4, dello stesso d.l. n. 52/2021) sono sempre state parificate dalla disciplina emergenziale ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro
(ex artt. 9-quinques, 9-sexies e 9-septies del citato d.l. n. 52/2021), oltre che ai fini degli spostamenti personale e della partecipazione alle attività sociali (v. artt. 2, 5, 7 e 9-bis del d.l.
n. 52/2021 e artt. 4 e 5 del d.l. 26 novembre 2021, n. 72), e ciò anche quando, mediante l'introduzione nel d.l. n. 44/2021 dell'art. 4-quinques ad opera del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, è stata esclusa, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori ultracinquantenni, la rilevanza a tale scopo del c.d. green pass base da esito negativo di tampone.
Del resto, nella logica della disciplina tesa a contrastare la diffusione del contagio e la moltiplicazione dei casi positivi all'infezione, tale parificazione si giustifica considerando che il soggetto guarito possiede un livello di immunizzazione certamente uguale o superiore a quella dei soggetti vaccinati.
8 La dirigente scolastica, quindi, anziché recepire acriticamente una circolare ministeriale di carattere interpretativo, atto amministrativo interno non vincolante privo di qualsiasi efficacia normativa, avrebbe dovuto applicare sistematicamente il dato legislativo, senza inibire alla ricorrente lo svolgimento della ordinaria attività didattica in classe.
Dalla accertata illegittimità del provvedimento datoriale di adibizione a mere attività di supporto e di divieto di attività didattica, discende il riconoscimento, in favore dell'attrice, del risarcimento del danno patrimoniale (comprensivo del danno da demansionamento, voce risarcitoria sulla quale, peraltro, l'interessata non ha allegato specifiche circostanze idonee a supportare l'accoglimento della domanda di autonomo risarcimento), consistente nella percezione della medesima retribuzione previamente goduta a fronte di un orario di lavoro di
36 ore settimanali, superiore di 12 ore a quello di 24 ore che è l'ordinario orario di lavoro settimanale di un'insegnante di scuola primaria.
Ai fini della relativa quantificazione, in mancanza di specifiche allegazioni attoree in ordine alla misura della retribuzione mensile e settimanale, considerata la mancata produzione delle buste paga e ritenuto eccessivo l'importo chiesto in ricorso, si ritiene congruo assumere come base di calcolo lo stipendio tabellare lordo dei docenti dell'infanzia ed elementare con anzianità pari o superiore a 35 anni, come già nel 2022 era la ricorrente, pari ad euro 30.536,92 come da ultimo C.C.N.L. di settore 2019/2021, dividere tale importo per 12 mensilità, così ottenendo una retribuzione mensile di euro 2.544,74, e ancora dividere tale importo per 30, così ottenendo una retribuzione giornaliera di euro 84,82, che, moltiplicata per 7, conduce ad una retribuzione settimanale di euro 593,77.
Ora, poiché la ricorrente, in conformità alla sua qualifica e alle sue funzioni, avrebbe dovuto prestare servizio per 24 ore settimanali, anziché le 36 osservate a seguito del provvedimento in contestazione, si ritiene di dovere quantificare il danno risarcibile in euro 1.335,99, pari al citato importo di euro 593,77, diviso per le 24 ore di orario di spettanza, così ottenendo la cifra di euro 24,74, poi moltiplicata per il numero di ore, pari a 54, che la docente è stata costretta ad osservare in più dal 9 maggio al 15 giugno 2024.
La suddetta cifra appare idonea a ristorare la docente ricorrente per il maggior orario di lavoro che ha dovuto osservare e per le diverse mansioni che ha dovuto espletare per effetto dell'illegittimo provvedimento datoriale nel periodo dal 9 maggio al 15 giugno 2024 e, quindi, per poco più di un mese.
9 Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, nella sua componente relativa alla lesione della dignità, del patrimonio morale e della sfera di relazione dell'attrice, deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Ed invero, per effetto della sua inibizione allo svolgimento dell'attività didattica frontale e del suo allontanamento dalla classe, come dalla stessa correttamente dedotto, la ricorrente ha immotivatamente subito la perdita totale dell'ultimo mese di lezioni e del contatto con i suoi piccoli alunni, con conseguente impossibilità di completare il percorso pedagogico, didattico e formativo intrapreso durante l'anno scolastico;
per effetto della vicenda in contestazione, inoltre, la docente ha inevitabilmente avvertito un sentimento di frustrazione ed umiliazione nei confronti dei colleghi e dei genitori degli alunni che, dall'oggi al domani, hanno vissuto la mancanza della maestra dei loro figli.
In assenza di precisi indici di quantificazione, si reputa che il citato danno non patrimoniale, riconducibile a quello che sino a non molto tempo fa veniva qualificato come danno esistenziale, debba essere determinato equitativamente in euro 800,00.
La domanda concernente la voce risarcitoria riconducibile al danno biologico, quale danno alla salute suscettibile di valutazione medico-legale, invece, non si reputa favorevolmente apprezzabile, la documentazione sanitaria prodotta non essendo sufficiente a dimostrare che la ricorrente, per effetto della condotta subita, abbia riportato conseguenze negative sul suo stato di salute, apprezzabili sotto il profilo medico-legale; del resto, i disturbi lamentati in ricorso (quali gastrite ed esofagite da reflusso) potrebbero teoricamente essere stati conseguenza del diabete “di recente riscontro” (v. doc. n. 21 fasc. ric.).
3. Il ricorso, pertanto, è fondato e meritevole di integrale accoglimento nei limiti sopra meglio precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali – liquidate nella somma complessiva di euro 3.689,00, con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in relazione alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa – debbano essere compensate in ragione di ¼, mentre i restanti ¾ debbano essere posti a carico del resistente, da ritenere soccombente su profili certamente CP_1
più rilevanti e significativi della controversia, spese delle quali, infine, va disposta la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che, in seno alle note di trattazione scritta, se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella
10 causa iscritta al n. 6746/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accerta la illegittimità e dichiara inefficace il provvedimento n. 1489 del 09.05.2022, con il quale la ricorrente è stato adibita, con effetto immediato, a mansioni di supporto all'attività didattica ed organizzativa;
condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente, per le causali risarcitorie CP_1
di cui in motivazione, la somma complessiva di euro 2.155,99, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il resistente alla rifusione dei ¾ delle spese processuali sostenute dalla CP_1
ricorrente, ¾ pari ad euro 2.766,75, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Pietro Rapisarda.
Catania, 27 dicembre 2024
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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