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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2024, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
N. 5921/2021 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR NN - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott. ssa Silvia Blasi GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5921 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in RR
NN (Na) alla via Dei Mille n.4, presso lo studio dell'Avv. Raffaele La Rocca (C.F.:
), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al CodiceFiscale_2 ricorso;
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...] C.F. e residente Controparte_1 C.F._3 in RR NN alla via Parini 117, rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni Sicignano del
Foro di RR NN con studio sito in Castellammare di stabia al viale Europa 59
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di RR NN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda.
1 Il P.M. chiedeva pronunziare la separazione con conferma delle statuizioni di cui al provvedimento presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2021 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal coniuge. Precisava di aver contratto matrimonio civile con in data 18 Ottobre 2018, in RR NN e che dal rapporto con Controparte_1 il resistente erano nate due figlie: il 16.12.2014 in SC (Na) e il Per_1 Per_2
09.02.2018 in Castellammare di Stabia (NA); che entrambi i coniugi sceglievano, di comune accordo, di vivere presso l'abitazione dei suoi genitori sita in RR NN
(NA) alla via Quattro Novembre, n.61
A sostegno della domanda deduceva che il giorno 23 ottobre del 2019, CP_1 senza alcuna motivazione, d'improvviso, si allontanava spontaneamente
[...] dall'abitazione coniugale senza dare più notizie di sé; che in quel periodo la ricorrente, suo malgrado, veniva a conoscenza che suo marito aveva intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna, in maniera clandestina;
che la crisi della unione coniugale era dunque addebitabile al marito in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivavano dal matrimonio e non era l'effetto di una crisi già maturata, consolidata in precedenza e dovuta ad altre ragioni;
che con l'aiuto esclusivo della sua famiglia di origine aveva sempre assicurato alle bambine di studiare e di frequentare regolarmente gli istituti scolastici, affrontando quotidianamente tutte le spese necessarie per il mantenimento delle sue figlie;
che viveva, insieme alle sue due figlie, presso l'abitazione dei suoi genitori in RR NN (Na) alla Via Quattro
Novembre, n.61, era casalinga e non percepiva alcun reddito;
che D lavorava CP_1 presso la sito in Castellammare di Stabia con Organizzazione_1 mansioni di cuoco;
che quest'ultimo aveva mostrato completo disinteresse per la famiglia e per le figlie, aveva avuto un'altra figlia dalla nuova relazione sentimentale, e nel periodo dal mese di novembre 2020 al mese di aprile 2021, aveva corrisposto la somma di circa
300,00 euro mensili per le esigenze della moglie e delle figlie, somma assolutamente insufficiente rispetto alle reali esigenze quotidiane ed in relazione ai suoi reali introiti derivanti dal suo lavoro;
che le figlie soffrivano per il disinteresse del padre nei loro confronti, ed particolar modo la figlia aveva patito a tal punto i problemi legati Per_1 all'allontanamento familiare del padre che, dal mese settembre 2020, si era reso necessario iniziare un percorso di psicoterapia nonché di logopedia.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la residenza della madre, con regolamentazione del diritto di
2 visita, ponendo a suo carico il versamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie, di un importo totale mensile di €. 1.050,00 di cui €.350,00 per ciascuna figlia ed €. 350,00 per la moglie, oltre al concorso per le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e per le spese straordinarie nella misura del 50% - importi tutti rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
26.03.2022, il quale aderiva alla richiesta di pronuncia della separazione giudiziale dalla moglie, senza tuttavia addebito a suo carico. Il resistente esponeva che il matrimonio e l'unione sentimentale terminavano a causa di insanabili divergenze, di aver difficoltà economiche e che l'esercizio del diritto di visita delle figlie era stato “molto difficile”.
Tanto premesso, il chiedeva pronunciare la separazione personale dei CP_1 coniugi – senza alcun addebito a suo carico;
disporre l'affido condiviso Pt_1 CP_1 delle figlie determinando giorni – ore – festivita' durante le quali poteva essere esplicitato il suo diritto di visita;
disporre un importo a titolo di mantenimento delle figlie da determinarsi tenendo conto del momento storico e altresi' delle sue condizioni di vita ed economiche che si riservava di documentare.
All'udienza di comparizione del 14.09.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del D'Agostino, dava i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidando le figlie minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con residenza privilegiata presso la madre, e ponendo, a carico del padre, un assegno mensile per il mantenimento delle figlie di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate. Infine riservava al prosieguo istruttorio la verifica dei presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore di . Parte_1
Inoltre il Presidente tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine all'interruzione dei rapporti del padre con le minori, e delle ricadute psicologiche che ciò aveva comportato per queste ultime, in particolare per la maggiore disponeva la Per_1 presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali di RR
NN allo scopo di verificare il contesto abitativo, familiare, scolastico e sociale in cui le due figlie minori dei coniugi erano inserite (quello materno) ed in cui avrebbero dovrebbero dovuto inserirsi (quello paterno); i rapporti delle predette minori con ciascun genitore e relativi ambiti familiari;
la effettività della interruzione dei rapporti padre-figlie, le cause di tale interruzione e le iniziative reputate necessarie per rimuoverle, intraprendendo, ricorrendone le condizioni un percorso di riavvicinamento delle minori al padre e di graduale inserimento nel contesto abitativo e familiare dello stesso, e prevendo
3 un disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario da attuare solo all'esito dei percorsi suggeriti ai coniugi e degli interventi di sostegno dei Servizi Sociali.
All'udienza cartolare del 06.02.2023, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e non avendo queste ultime richiesto i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.11.2023, poi differita a quella del 15.11.2023.
Alla predetta udienza il difensore di parte ricorrente rappresentava che la Pt_1 si era costituita parte civile nel procedimento penale a carico del per CP_1 violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.c.; deduceva che quest'ultimo non versava il mantenimento, e gli incontri con le minori proseguivano con difficoltà presso i Servizi Sociali di Castellammare di Stabia ed insisteva perché la causa venisse decisa con accoglimento di tutte le domande, o comunque che fosse pronunziata sentenza sullo status;
il difensore di parte resistente si associava alla richiesta di decisione della causa, riportandosi alle sue richieste.
Entrambi i difensori rinunziavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 30 novembre 2023 chiedeva pronunziarsi la separazione personale delle parti con conferma delle statuizioni rese in sede di udienza presidenziale.
La domanda di separazione è fondata e va, dunque, accolta ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass. n.3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni, delle emergenze processuali, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Quanto alla domanda di addebito ed ai rapporti accessori, in particolare alla disciplina dell'affido delle figlie minori, nonché alle modalità di visita, il Collegio ritiene che la causa non sia matura per la decisione ma che sia indispensabile un ulteriore approfondimento istruttorio.
4 Infatti alla luce della dedotta interruzione dei rapporti del con le figlie CP_1 all'esito dell'udienza presidenziale veniva disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di RR NN, al fine di intraprendere, ricorrendone le condizioni (ossia in quanto compatibile con l'attuale condizione psicologica delle minori e conforme all'interesse delle stesse, oltre che rispondente alla concreta, seria ed effettiva volontà in tal senso del genitore), un percorso di riavvicinamento delle minori al padre e di graduale inserimento nel contesto abitativo e familiare dello stesso, attraverso incontri in ambiente protetto a cadenza settimanale, la progressiva liberalizzazione ed intensificazione di detti incontri il monitoraggio dell'effettivo svolgimento degli stessi e del loro andamento, assicurando altresì alle minori il necessario supporto psicologico.
Ebbene dalle relazioni di aggiornamento depositate in data 13.12.2022,
08.05.2023, 01.06.2023, 31.08.2023 e 26.09.2023 da parte dei predetti Servizi Sociali, benchè si dia atto della disponibilità iniziale manifestata da entrambe le parti a seguire percorsi di mediazione e sostegno alla genitorialità e per quanto riguarda il a CP_1 partecipare ad incontri in spazio neutro con le figlie, emerge una situazione familiare complessa ed un evidente difficoltà del nucleo familiare a trovare un equilibrio, ed un importante rifiuto delle bambine verso il padre che necessita di essere accolto ed elaborato (relazione depositata in data 08.05.2023); un'incostante partecipazione del agli incontri (relazione del 01.06.2023); la necessità di continuare il percorso CP_1 di mediazione tra le parti al fine di stabilire una forma comunicativa tra ex coniugi che eviti “la triangolazione delle figlie in dinamiche disfunzionali legate alla coppia”, l'utilità di attivare un percorso di supporto psicologico per la minore per aiutarla ad elaborare Per_1 la separazione tra i genitori e superare le paure abbandoniche (relazione depositata in data 31.08.2023); l'esistenza di modalità comunicative e comportamentali rudimentali con rigidità psichiche che ostacolano la risoluzione del conflitto e l'instaurazione di un dialogo costruttivo ai fini di una condivisione della genitorialità ( relazione depositata in data 26.09.2023).
Tali circostanze involgenti aspetti necessari per la decisione sull'affido ed il mantenimento delle minori, inducono il Collegio a ritenere necessario acquisire ulteriore relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare al fine di avere contezza, in particolare, sullo sussistenza o meno di rapporti tra le minori ed il padre.
Appare altresì necessario acquisire in atti documentazione reddituale aggiornata delle parti.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa solo in relazione alla domanda sullo status.
5 Dovendo, quindi, il giudizio proseguire per gli ulteriori accertamenti istruttori necessari ai fini della richiesta di addebito e delle determinazioni accessorie sul mantenimento della ricorrente e delle figlie e sull'affido delle minori, va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronunzia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo di ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
08.11.2021 così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] Parte_1 il 23.12.1995), e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di RR NN per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (Atto n. 35, parte I, ufficio 1, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
• dispone l'allegazione al fascicolo di ufficio di copia della presente sentenza.
• spese al definitivo;
• provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza;
Così deciso in RR NN nella Camera di Consiglio del 07.02.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR NN - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott. ssa Silvia Blasi GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5921 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in RR
NN (Na) alla via Dei Mille n.4, presso lo studio dell'Avv. Raffaele La Rocca (C.F.:
), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al CodiceFiscale_2 ricorso;
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...] C.F. e residente Controparte_1 C.F._3 in RR NN alla via Parini 117, rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni Sicignano del
Foro di RR NN con studio sito in Castellammare di stabia al viale Europa 59
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di RR NN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda.
1 Il P.M. chiedeva pronunziare la separazione con conferma delle statuizioni di cui al provvedimento presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2021 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal coniuge. Precisava di aver contratto matrimonio civile con in data 18 Ottobre 2018, in RR NN e che dal rapporto con Controparte_1 il resistente erano nate due figlie: il 16.12.2014 in SC (Na) e il Per_1 Per_2
09.02.2018 in Castellammare di Stabia (NA); che entrambi i coniugi sceglievano, di comune accordo, di vivere presso l'abitazione dei suoi genitori sita in RR NN
(NA) alla via Quattro Novembre, n.61
A sostegno della domanda deduceva che il giorno 23 ottobre del 2019, CP_1 senza alcuna motivazione, d'improvviso, si allontanava spontaneamente
[...] dall'abitazione coniugale senza dare più notizie di sé; che in quel periodo la ricorrente, suo malgrado, veniva a conoscenza che suo marito aveva intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna, in maniera clandestina;
che la crisi della unione coniugale era dunque addebitabile al marito in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivavano dal matrimonio e non era l'effetto di una crisi già maturata, consolidata in precedenza e dovuta ad altre ragioni;
che con l'aiuto esclusivo della sua famiglia di origine aveva sempre assicurato alle bambine di studiare e di frequentare regolarmente gli istituti scolastici, affrontando quotidianamente tutte le spese necessarie per il mantenimento delle sue figlie;
che viveva, insieme alle sue due figlie, presso l'abitazione dei suoi genitori in RR NN (Na) alla Via Quattro
Novembre, n.61, era casalinga e non percepiva alcun reddito;
che D lavorava CP_1 presso la sito in Castellammare di Stabia con Organizzazione_1 mansioni di cuoco;
che quest'ultimo aveva mostrato completo disinteresse per la famiglia e per le figlie, aveva avuto un'altra figlia dalla nuova relazione sentimentale, e nel periodo dal mese di novembre 2020 al mese di aprile 2021, aveva corrisposto la somma di circa
300,00 euro mensili per le esigenze della moglie e delle figlie, somma assolutamente insufficiente rispetto alle reali esigenze quotidiane ed in relazione ai suoi reali introiti derivanti dal suo lavoro;
che le figlie soffrivano per il disinteresse del padre nei loro confronti, ed particolar modo la figlia aveva patito a tal punto i problemi legati Per_1 all'allontanamento familiare del padre che, dal mese settembre 2020, si era reso necessario iniziare un percorso di psicoterapia nonché di logopedia.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la residenza della madre, con regolamentazione del diritto di
2 visita, ponendo a suo carico il versamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie, di un importo totale mensile di €. 1.050,00 di cui €.350,00 per ciascuna figlia ed €. 350,00 per la moglie, oltre al concorso per le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e per le spese straordinarie nella misura del 50% - importi tutti rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
26.03.2022, il quale aderiva alla richiesta di pronuncia della separazione giudiziale dalla moglie, senza tuttavia addebito a suo carico. Il resistente esponeva che il matrimonio e l'unione sentimentale terminavano a causa di insanabili divergenze, di aver difficoltà economiche e che l'esercizio del diritto di visita delle figlie era stato “molto difficile”.
Tanto premesso, il chiedeva pronunciare la separazione personale dei CP_1 coniugi – senza alcun addebito a suo carico;
disporre l'affido condiviso Pt_1 CP_1 delle figlie determinando giorni – ore – festivita' durante le quali poteva essere esplicitato il suo diritto di visita;
disporre un importo a titolo di mantenimento delle figlie da determinarsi tenendo conto del momento storico e altresi' delle sue condizioni di vita ed economiche che si riservava di documentare.
All'udienza di comparizione del 14.09.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del D'Agostino, dava i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidando le figlie minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con residenza privilegiata presso la madre, e ponendo, a carico del padre, un assegno mensile per il mantenimento delle figlie di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate. Infine riservava al prosieguo istruttorio la verifica dei presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore di . Parte_1
Inoltre il Presidente tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine all'interruzione dei rapporti del padre con le minori, e delle ricadute psicologiche che ciò aveva comportato per queste ultime, in particolare per la maggiore disponeva la Per_1 presa in carico del nucleo familiare da parte dei competenti Servizi Sociali di RR
NN allo scopo di verificare il contesto abitativo, familiare, scolastico e sociale in cui le due figlie minori dei coniugi erano inserite (quello materno) ed in cui avrebbero dovrebbero dovuto inserirsi (quello paterno); i rapporti delle predette minori con ciascun genitore e relativi ambiti familiari;
la effettività della interruzione dei rapporti padre-figlie, le cause di tale interruzione e le iniziative reputate necessarie per rimuoverle, intraprendendo, ricorrendone le condizioni un percorso di riavvicinamento delle minori al padre e di graduale inserimento nel contesto abitativo e familiare dello stesso, e prevendo
3 un disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario da attuare solo all'esito dei percorsi suggeriti ai coniugi e degli interventi di sostegno dei Servizi Sociali.
All'udienza cartolare del 06.02.2023, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e non avendo queste ultime richiesto i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.11.2023, poi differita a quella del 15.11.2023.
Alla predetta udienza il difensore di parte ricorrente rappresentava che la Pt_1 si era costituita parte civile nel procedimento penale a carico del per CP_1 violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.c.; deduceva che quest'ultimo non versava il mantenimento, e gli incontri con le minori proseguivano con difficoltà presso i Servizi Sociali di Castellammare di Stabia ed insisteva perché la causa venisse decisa con accoglimento di tutte le domande, o comunque che fosse pronunziata sentenza sullo status;
il difensore di parte resistente si associava alla richiesta di decisione della causa, riportandosi alle sue richieste.
Entrambi i difensori rinunziavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 30 novembre 2023 chiedeva pronunziarsi la separazione personale delle parti con conferma delle statuizioni rese in sede di udienza presidenziale.
La domanda di separazione è fondata e va, dunque, accolta ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass. n.3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni, delle emergenze processuali, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Quanto alla domanda di addebito ed ai rapporti accessori, in particolare alla disciplina dell'affido delle figlie minori, nonché alle modalità di visita, il Collegio ritiene che la causa non sia matura per la decisione ma che sia indispensabile un ulteriore approfondimento istruttorio.
4 Infatti alla luce della dedotta interruzione dei rapporti del con le figlie CP_1 all'esito dell'udienza presidenziale veniva disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di RR NN, al fine di intraprendere, ricorrendone le condizioni (ossia in quanto compatibile con l'attuale condizione psicologica delle minori e conforme all'interesse delle stesse, oltre che rispondente alla concreta, seria ed effettiva volontà in tal senso del genitore), un percorso di riavvicinamento delle minori al padre e di graduale inserimento nel contesto abitativo e familiare dello stesso, attraverso incontri in ambiente protetto a cadenza settimanale, la progressiva liberalizzazione ed intensificazione di detti incontri il monitoraggio dell'effettivo svolgimento degli stessi e del loro andamento, assicurando altresì alle minori il necessario supporto psicologico.
Ebbene dalle relazioni di aggiornamento depositate in data 13.12.2022,
08.05.2023, 01.06.2023, 31.08.2023 e 26.09.2023 da parte dei predetti Servizi Sociali, benchè si dia atto della disponibilità iniziale manifestata da entrambe le parti a seguire percorsi di mediazione e sostegno alla genitorialità e per quanto riguarda il a CP_1 partecipare ad incontri in spazio neutro con le figlie, emerge una situazione familiare complessa ed un evidente difficoltà del nucleo familiare a trovare un equilibrio, ed un importante rifiuto delle bambine verso il padre che necessita di essere accolto ed elaborato (relazione depositata in data 08.05.2023); un'incostante partecipazione del agli incontri (relazione del 01.06.2023); la necessità di continuare il percorso CP_1 di mediazione tra le parti al fine di stabilire una forma comunicativa tra ex coniugi che eviti “la triangolazione delle figlie in dinamiche disfunzionali legate alla coppia”, l'utilità di attivare un percorso di supporto psicologico per la minore per aiutarla ad elaborare Per_1 la separazione tra i genitori e superare le paure abbandoniche (relazione depositata in data 31.08.2023); l'esistenza di modalità comunicative e comportamentali rudimentali con rigidità psichiche che ostacolano la risoluzione del conflitto e l'instaurazione di un dialogo costruttivo ai fini di una condivisione della genitorialità ( relazione depositata in data 26.09.2023).
Tali circostanze involgenti aspetti necessari per la decisione sull'affido ed il mantenimento delle minori, inducono il Collegio a ritenere necessario acquisire ulteriore relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare al fine di avere contezza, in particolare, sullo sussistenza o meno di rapporti tra le minori ed il padre.
Appare altresì necessario acquisire in atti documentazione reddituale aggiornata delle parti.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa solo in relazione alla domanda sullo status.
5 Dovendo, quindi, il giudizio proseguire per gli ulteriori accertamenti istruttori necessari ai fini della richiesta di addebito e delle determinazioni accessorie sul mantenimento della ricorrente e delle figlie e sull'affido delle minori, va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronunzia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo di ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
08.11.2021 così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] Parte_1 il 23.12.1995), e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di RR NN per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (Atto n. 35, parte I, ufficio 1, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
• dispone l'allegazione al fascicolo di ufficio di copia della presente sentenza.
• spese al definitivo;
• provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza;
Così deciso in RR NN nella Camera di Consiglio del 07.02.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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