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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2024, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti dà ZA IZ, nata a [...] il [...], CH MA, nato a [...] 18706 , 1967, IA AN, nato a [...] il [...], BA LU, nato a [...] il [...], TI ZI, nato a [...] il [...], NE TI MB, nato a [...] il [...], avverso la sentenza de! 09-06-7077 della Corte di appello di Trecte;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso .per l'inarnrnissibiiità dei ricor-sf, Penale Sent. Sez. 3 Num. 2779 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 12/10/2023 lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Giovanni Borgna, difensore di fiducia della parte civile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e ha depositato nota spese;
udito l'avvocato Aldo Niccolini, difensore di fiducia degli imputati ZA e TI, che ha insistitg per raccoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Vincenzo Sinopoli, difensore di fiducia dell'imputato BA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Fabio Lattanzi, difensore di fiducia degli imputati NE TI MB e IA AN (per quest'ultimo anc:he quale sostituto processuale dell'avvocato Michele ludica), che ha insistito per raccoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Luigi Giuliano, sostituto processuale dell'avvocato Massimo De vin cen7o, difensore di fiducia dell'imputato Gnerrni, rhe, nel riportar5i nella memoria trasmessa il 27-09-2023, ha insistito per raccoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2019, il Tribunale di Trieste, per quanto in questa sede rileva, condannava IZ ZA, LU BA, ZI M9nti, Marc() Gneggni, Tirn9thv Un1bert9 IA e AN IA seguenti pene: anni 3 e mesi 7 di reclusione per la ZA, anni 3 e mesi 1 di reclusione per BA;
anni 4 e mesi 11 di reclusione per TI, anni 4 e mesi 2 di reclusione per CH, anni 6 e mesi 8 di reclusione ciascuno per AN IA e TI MB IA. Gli imputati, in particolare, venivano ritenuti colpevoli di una pluralità di capi di imputazione loro rispettivamente ascritti, aventi ad oggetto i delitti di cui agli art. 40 lett. b) del d. 1gs. n. 504 del 1995 e 10 quater dei d. igs. n. 74 dei 2000; fatti commessi in Trieste, in un arco temporale rornpre50 tra il 16 aprile 2n15 e il 13 gitIgnn 901 6. Rispetto alle residue imputazioni riguardanti il reato ex art. 48-479 cod. pen. (capi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e 33), interveniva invece pronuncia assolutoria degli imputati, perché il fatto non sussiste. Con la medesima sentenza, inoltre, il Tribunale condannava gli imputati anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, Fallimento Deposito Costieri Triestini s,P,a„ Jiguidat9 in via equitativa ne.14.3 so .. mmm di euro 500,000, Con sentenza del 9 giugno 2023, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, appellata sia dal P.M. che dagli imputati, disponeva !a confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di IZ ZA, MA CH, TH MB IA e AN IA, fino alla concorrenza delle somme indicate nel dispositivo, detratte le somme oggetto di sequestro in via diretta, e confermava nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello triestina, IZ ZA, Marrn einerchi, Timnthy 1.1mhertn IA, AN IA, I t)riann BA e ZI TI, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. IZ ZA ha sollevato tre motivi. Con primo, la difesa censura il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, rilevando che la Corte di appello si è limitata a richiamare per relatjonem motiyazione dei primo giudice, p spa yofta erro-nea, essendo stato evocato in modo improprio il principio della perpetuatio iurisdictionis. Con il secondo motivo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione .d !la sentenza impugnata, rispetto all'eccezione di illegittimità del decreto di giudizio immediato, rilevandosi in proposito che la doglianza difensiva operata con l'atto di appello non era riferita solo alla mancanza dei presupposti per emettere il 3 decreto di giudizio immediato, non rilevandosi l'evidenza della prova, ma riguardava anche il difetto di tale presupposto in occasione dell'interrogatorio ex art. 294, comma 5, cod. proc. peri., non potendo l'interrogatorio reso dall'imputata dinanzi al G.I.P. essere equiparato a quello svolto dinanzi al P.M., onto più che !e indagini successive avevano riguardato soggel;
tj diversi, Con il terzo motivo, si contesta, sotto il duplice profilo dell'inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. e del v izio di motivazione, !a conferma del giudizio di colpevoiezza dell'imputata, rilevandosi che !a Corte di appello non avrebbe colto la premessa sottesa ai due motivi di appello, ossia che i fatti considerati dalle due disposizioni normative non potevano e non dovevano essere considerati coincidenti o sovrapponibili, tanto è vero che, rispetto al reato ex art. 10 quater dei d. igs. n. 74 dei 2000, ia difesa aveva chiesto l'assoiuzione dell'imputata per non aver commegsn il fatto;
egsendo questo rirollegabile al forte grado di disordine delle aziende del gruppo IA, mentre la richiesta di assoluzione dal reato di cui all'art. 40, lett. b, comma 4 del d. Igs. n. 504 del 1995 era fondata sulla carenza dell'elemento soggettivo, dunque la richiesta assolutoria era perché il fatto non costituisce reato, ma, in ogni caso, a prescindere dalle richieste difensive, sarebbe stato onere del Giudice di appello vgrificareJ tra j@ jrnputazioni g gli esiti Offirj5trigtPri@ d!,t9ttjrnent,de: 2.2. MA CH ha sollevato sette motivi. Con il primo, è stata eccepita l'inosservanza degli art. 10, comma 7, del decreto legge n. 78 de! 2009, 35, comma 1, lett. a) e 39, comma 1, lett. a) secondo periodo, del d. igs. n. 241 del 1997, SO cod. proc. pen. e 112 Cost., osservandosi che CH, nell'esercizio della sua attività di commercialista, non ha affatto certificato falsamente, nelle due dichiarazioni VA 2014 delle società Carbon s.r.i. e Spazio Carburanti s.r.i., l'esistenza di un credito VA riguardante operazioni commerciali, ma, nella sua qualità di commercialista della società acquirente, ha semmai certificato il solo ammontare di un credito VA derivante dalla sua avvenuta e legittima 'cessione da una società a un'altra, per cui i giudici di merito sono incorsi in errore sia sul ruolo del certificatore, sia sull'entità e sulla tipologia della certificazione, dovendosi distinguere i commercialisti che certificano, realmente o falsamente, l'esistenza del credito VA nella e per la società ghe Jp ha generato, dai commerciaiisti che riscontrano il mero ammontare a valle di una regolare successiva cessione di tale credito ad altra società. Dunque, CH non vistato nessun credito VA generato, ma ne ha solo certificato la conformità, riscontrando l'ammontare di quello ceduto e acquistato con atto notarile pubblico che fa fede fino a querela di falso, per cui a nessun titolo egli avrebbe potuto riscontrare un ammontare diverso da quello affermato dal notaio nel suo atto, potendo configurarsi un'eventuale falsità solo se il certificatore avesse alterato il dato numerico riferito nell'atto notarile. A ciò si aggiunge che, in ogni caso, CH non ha sottoscritto la dichiarazione, perché nO• era lui a tenere la contabilità della società, ma ha solo apposto io firma sul modello dichiarative ufficiale, nel riquadro destinato alla certificazione del credito, sottoscrivendo. !Impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione. In quel momento, non vi era stata alcuna condotta penalmente rilevante, tanto è vero che nel quadro XV al rigo XV5 dì quel medesimo modello ministeriale di dichiarazione VA si dice che l'importo di quel credito VA è, alternativamente, da riportare in detrazione o in compensazione, il che vuoi dire che il credito acquistato e certificato non ha avuto, né poteva avere in quel momento, nessuna specifica o univoca destinazione di effettuazione di un pagamento per compensazione con un credito inesistente, per cui, ancorando ia verifica aiia condotta del ricorrente, ci si troverebbe di fronte a una sorta di comportamento solo potenzialmente criminogeno, potendo assumere il fatto rilievo penale solo quando gli amministratori della società o il professionista che ne cura la contabilità predisponessero la compilazione degli F24 destinati alla t-uMpci ibaLiOile di un debitu pei VaLk..ie e li trasmettbbe, O Fre' il deposito. Rileva inoltre la difesa che il primo aiudice, non smentito in ciò dalla Corte di appeilo, ha indebitamente ampliato raccusa elevata a carico dell'imputato, addebitandogli di aver partecipato alle cessioni dei crediti VA di Steman e di Arte e Bellezza, senza tuttavia che tale affermazione sia corroborata da alcuna tonte di prova, essendo piuttosto emerso dall'istruttoria dibattimentale che i crediti delle sue società cedenti sono stati alterati dai coimputati BA e Riccioli°. Con il secondo motivo, la difesa contesta la mancata applicazione della disciplina del concorso apparente di norme, sottolineando che i due reati di cui il ricorrente è stato ritenuto colpevole sono tra loro in rapporto o di continenza, o comunque di alternatività, nel senso che l'indlehlta compensaTione costituisce un mezzo per sottrarsi al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, per cui la medesima condotta non può essere Sanzionata penalmente due volte, essendo unico sia il fatto, ossia il mancato pagamento delle accise, sia il bene giuridico tutelato, ovvero H diritto dell'Erario di percepire le somme dovute. Con il terzo motivo, è stata eccepita l'inosservanza degli art. 10 quater e 15 del igs, 74 del 2QQ°, 47 c9d, per), e 17 del 0, lgs: h, 241 dei 1997, rimarcandosi che l'imputato doveva essere dichiarato non punibile perché non era in grado di sapere se, nel momento espressivo della sua condotta, ancorchè illegittima, i! fatto posto in essere fosse illecito, dovendosi considerare che sulla interpretazione dell'ambito applicativo della norma incriminatrice si regista un orientamento contraddittorio della giurisprudenza di legittimità, tale da generare obiettive condizioni di incertezza, non essendo chiaro se il mancato versamento 5 C7 ingenerato dalla indebita compensazione debba riguardare solo le imposte dirette o l'VA, o anche tutti i tributi locali ed erariali, oltre che i contributi previdenziali e assicurative., registrandosi sul punto decisioni di segno diverso e risalendo la commissione del reato a un'epoca, il 2016, nella quale era PreVa!Crit@ !@ t@si Offeretea gudlo esst@ ti@se dek d@gisignj JP9nOnno. In via subordinata, comunque, la difesa sollecita la rimessione della questione dibattuta alle Sezioni Unite di questa Corte per la risoluzione del contrasto. Con i! quarto motivo, si censura l'affermazione della penale responsabilità di CH in ordine al reato ex art. 40 lett. b) del d. Igs. n. 504 del 1995, ciò in base al rilievo secondo cui si è in presenza di un reato proprio che può essere commesso soltanto dal contribuente, che, nel pagare le imposte attraverso il modeiio F24, ponga in essere deiie compensazioni con crediti inesistenti. In ogni raso, si precisa che, anche a norma dell'art. R, comma 2, della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio europeo del 16 dicembre 2008, il professionista non figura tra i soggetti coobbligati al pagamento delle accise, che sono: il depositarlo autorizzato, il destinatario registrato, il soggetto che svincola i prodotti dal regime di ‘,3lierìiune dell'accisa„ soggetto per conto del quale. tali prodotti sono svincolati e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo. con o quinto motivo, !a difesa contesta la vaiutazione delle prove a carico di CH, evidenziando che questi non ha mai percepito alcuna somma, se non a titolo e nei limiti di un modesto compenso protessionale, avendo inoltre egli acquistato, a corrispettivo pieno e senza un minimo sconto, parte del credito VA fittizio della Steman, per compensare propri debiti orizzontali di studio. Circa l'estraneità dell'imputato alle altrui dinamiche illecite, viene inoltre richiamata la vicenda "Temprini/Canzoni Italiane", a proposito della quale si osserva che CH ha svolto anche in tai caso correttamente ii suo mestiere, essendo del regi-n significativo che nessuna delle molte conversazioni intercettate abbia come interlocutore CH, il quale anzi, da precise disposizioni di AN IA, non avrebbe dovuto sapere nulla -di quanto avveniva (il riferimento è alla telefonata n. 459 del 25 febbraio 2016 intercorsa tra De CH e ON). Con il sesto motivo, oggetto di doglianza è' la- mancata pronuncia della sentenza impugnata sulla istanza difensiva finalizzata al riconoscimento delle attenuanti generiche, istanza già avanzata in primo grado, contenuta neil'appello dell'avvocato Moretta, nei motivi aggiunti degli avvocati De Vincenzo e infine confermata in sede di discussione e nelle richieste finali. Con i! settimo motivo, !a difesa si duole del mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. e della eccessività della pena inflitta, evidenziando che il trattamento sanzionatorio riservato a CH avrebbe dovuto essere adeguatamente ridimensionato rispetto a quello 6 applicato sia ai due IA, protagonisti di primo piano della vicenda illecita in quanto diretti beneficiari delle operazioni illecite, sia al duo BA-Picciollo, che risultano aver manipolato fatture e documenti, generando i falso credito VA, sia ai professionisti TI e ZA, che hanno trattato tutti ali altri contratti di cessione e accollo dei crediti iya alterata, mentre GC, non essendo giuridicamente obbligato al pagamento delle accise, non ha mai predisposto o compilato gli F24 che gli venivano trasmessi da De CH, avendo l'istruttoria dibattimentale restituito i! quadro di un commercialista affermato e credibile, di cui i IA si servivano come professionista, essendo egli rimasto sempre all'oscuro delle trame illecite, alle quali egli è rimasto costantemente estraneo. Con memoria del 27 settembre 2023, iii difensore dell'imputato ha insistito nell'accogiimento dei ricorso, ribadendone e sviiuppandoie ie argomentazioni. 93, ZI TI ha sollevato due mOtivi. Il primo è dedicato al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste e ripercorre gli stessi argomenti esposti nel primo motivo del ricorso della ZA, alla cui esposizione pertanto si rinvia. Con il ek.k.,1 'do motivo, la difesa censura, sotto i: duplice profilo dell'inosservanza dell'art. 546, comma i, lett. d) ed e) cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di CQIpeyolezza dell'imputato, gon argomenti sovrapponibili a quelli illustrati nel secondo motivo del ricorso della ZA, per cui anche in tal caso si rimanda alla relativa esposizione. 2.1. LU BA ha sollevato tre motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione degli art. 178, comma 1, lett. c), 519 e 520 cod. proc. pen., evidenziandosi che nel corso del processo il P.M. ha proceduto a una contestazione suppletiva„ che tuttavia non è stata portata a conoscenza dell'imputato assente, atteso che aiio studio dei difensore presso cui BA aveva eletto domicilio non è stato mai notificato il verbale relativo alla udienza dell'8 marzo 2017, avendo ciò inciso sul diritto di intervento dell'imputato nel processo, con conseguente nullità - delle sentenze di condanna, atteso che nell'originario decreto di giudizio immediato non erano stati contestati I reati di cui ai capi 22, 23 e 24, mentre, quanto ai capi 25, 28 e 31, il secondo decreto conteneva nuove condotte non contestate nel primo decreto. Csin secondo motivo, la difesa contesta ia conferma (le! giudizio colpevolezza dell'imputato, osservando che BA si è !imitato, quale intermediario, all'invio telematico dei modelli VA, non essendo tale mera circostanza idonea a integrare i! concorso dell'imputato nei reati contestati. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, rispetto sia al diniego delle attenuanti generiche, sia alla fissazione della pena base in misura ben superiore al minimo edittale, avendo la Corte territoriale 7 motivato il rigetto delle richieste difensive solo con riferimento alla posizione degli imputati IA, mentre per gli altri coimputati difetta la motivazione. 2.5. TI MB IA ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta il rigetto delle censure in punto di r@SPonsaigità fdrPlui@te neWat.t.9 di aPPelid, gidttglirTail09 PtiC al fine di gpirnare l'assenza di prova circa il concorso dell'imputato, la Corte territoriale ha fatto ricorso alla figura dell'amministratore di fatto, senza tuttavia alcun aggancio a dati concreti, risultando de! tutto evanescente i! richiamo all'intercettazione n. 60, posto che gli interlocutori di tale conversazione esprimono solo dubbi e soprattutto non affermano mai che il ricorrente avesse ruoli gestori nelle società, per cui non vi è alcuna prova adeguata circa suo concorso nei reati contestati. Con ii secondo motivo, la difesa Lamenta l'erronea appiicazione dell'art. 10 quatPr d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che il reato previsto da tale norma non si configura quando l'indebita compensazione riguarda tributi diversi dalle imposte sui redditi e dall'iva, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, Rv. 278825), trovando tale conclusione fondamento nella lettura dell'art. 13 del d. igs. n. 74 del 2000, la cui applicabilità è incompatibile con imposte di natura diversa da ]:va e Irpef. terzo motivo ha ad pggetto l'errpne@ applicazione pleyart : 15 cpd : pen„ rilevandosi che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, sussiste un concorso apparente di norme tra il delitto previsto dall'art. 40 lett. b del d. Igs. n. 501 de! 1995 e quello di cui all'art. 10 quater de! d. !p. n. 71 del 2000, essendovi perfetta identità tra la condotta punita, il bene giuridico protetto e il titolare di quest'ultimo, posto che mentre l'art. 10 quater punisce in termini generici coloro che non versano allo Stato le somme dovute, senza specificare guaii, l'art. 4 lett. b risuita applicabile in modo specifico soio nei caso in cui ie somme dovute siano le accise relative ai prodotti energetici. Con il quarto motivo, la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 81 e 133 cod. pen., evidenziando che il reato ritenuto più grave (capo 20) si è consumato nel vigore .della precedente disciplina anteriore all'entrata in vigore del d. Igs. n. 74. del 2000, corrispondendo il nriomento consurnativo dei reato CO. il momento di presentazione dei modelli F24 in cui è stata riportata l'avvenuta cQrnPensaziphe tra le somme dovute e i credit! iva inesistg.n.t!, Presentazione avvenuta il 16 ottobre 2015, ossia prima della data di entrata in vigore del d. Igs. n. 158 del 2015, per cui doveva trovare applicazione la più mite cornice edittale previgente, che fissava i! massimo edittale in due anni di reclusione. Con il quinto motivo, è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti 9eneriche, non avendo la Corte di appello tenuto conto del corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato sin dalla fase cautelare. 8 2.6. AN IA ha sollevato dieci motivi. Con i primi tre, la difesa contesta la decisione da parte dei giudici di merito sulla questione di incompetenza territoriale sollevata, osservando che erroneamente è stato ritenuto competente il Tribunale di Trieste, mentre in realtà la competenza dovev@ essere rO_dicao presso J Triburiai@ di MON), ludgo di consumazione dei reati più gravi, ossia quelli ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo avvenuta la compensazione delle somme dovute con i crediti VA inesistenti nel luogo in cui sono stati presentati modelli F21, ossia Milano. Non poteva invece farsi riferimento al luogo di consumazione dei reati di falso per induzione, atteso che le relative contestazioni erano macroscopicamente errate, posto che i DAS, ossia i documenti di accompagnamento del carburante, dei quali era stata ipotizzata ia non conformità ai vero e ia idoneità a indurre li pubblico ufficiale, non contenevano la notizia dPll'avvPnuto pagamento delle imposte, tanto è vero che lo stesso P.M. aveva chiesto l'assoluzione per tali reati. Dunque, delle contestazioni in materia di falso per induzione non poteva tenersi conto, atteso che, alla luce della normativa di settore (art. 3 comma 4, art. 10, commi 1. e- 5, del d. Igs. n. 504 dei 1995 e Irtegolarnento 3649/92, c-ul è stata data attuazione con il Decreto n. 210/1996 del Ministero delle Finanze), la loro erroneità era macroscoojca e !quindi immediatamente riscontrablle già a una loro prima lettura, senza necessità di particolari approfondimenti successivi. Peraltro, a differenza dì quanto adombrato dalla Corte di appello, la difesa non ha mai affermato che il P.M. abbia distolto l'imputato da! suo giudice naturale, ma si è limitata a censurare la circostanza che il capo di imputazione era stato formulato senza conoscere la funzione dell'atto di cui si contestata la falsità, funzione che è esclusivamente quella di "accompagnare" il prodotto nei suoi spostamenti, indicandone ie caratteristiche che permettono di identificano, non ravvisandosi qui punto l'assenta ambiguità circa là natura rIPI documento, evocata dalla Corte territoriale in forza di un richiamo improprio alle dichiarazioni del teste RU, che a sua volta aveva utilizzato una terminologia non corretta. La difesa deduce quindi la nullità assoluta della sentenza ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., stante l'indebit dí:1 pci i-te del P.M. dell'azione penaie, attenendo il vizio non a un'erronea ricostruzione dei fatti, ma soltanto alla mancata conoscenza delle norme che regojano la natura e la funzione dei DAS, norme che, se conosciute, non avrebbero lasciato alcun margine di incertezza. Con il quarto e il quinto motivo, si censura il mancato riconoscimento del concorso apparente di norme tra !a fattispecie di cui agli art. 1,0 lett. b del d. igs. n. 504 del 1995 e quella ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo la prima speciale rispetto alla Seconda, avente carattere generale, essendo evidente che le due norme incriminatrici puniscono lo stesso fatto, con la 9 perfetta coincidenza dei loro elementi costitutivi e del bene giuridico tutelato, sanzionando l'art. 40 lett. b del d. Igs. n. 504 del 1995 la condotta di chi sottrae • gli importi energetici al pagamento dell'accisa "con qualsiasi mezzo", potendo dunque avvenire la sottrazione al pagamento dell'accisa anche attraverso l'indebita compensazione, nel qual caso si applica solo fattispecie ex art. 40. Osserva la difesa che, in ogni caso, il reato di cui all'art. 10 quater non sarebbe comunque contigurabile, in quanto tale norma non può applicarsi rispetto a ^ imposte diverse dall'irpef e dalViva, come sostenuto da alcune richiamate pronunce di legittimità, per cui la norma incriminatrice non può essere invocata in relazione al mancato pagamento delle accise;
stante il contrasto interpretativo sul punto, la difesa, in subordine, chiede che la questione circa l'ambito appiicativo deiVart. 10 quater sia rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte. I! sesto P il settimo motivo concernono il giudizio sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato: si sottolinea al riguardo che i giudici di secondo grado, incorrendo nel medesimo errore del Tribunale, non hanno in alcun modo motivato sulla componente psicologica della fattispecie, inferendone l'esistenza unicamente dall'elemento oggettivo, in maniera del tutto illogica, risultando non pertinenti rispetto alla tematica dedotta le informazioni probatorie riportate nella pronuncia impugnata, cornorese le conversazioni intercettate, sul punto del tutto neutre, non essendosi invece considerato che il ricorrente non ha partecipato alla materiale creazione dei crediti iva fittizi, essendosi limitato ad avere acquistato crediti VA inesistenti, portandoli in compensazione con !e accise dovute per il carburante, il che costituisce un'operazione lecita oltre che diffusa. Lottavo e il nono motivo sono dedicati al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa sia della illegalità della pena base individuata con riferimento ai capo 20, in quanto fissata in misura superiore ai massimo edittale di due anni vigente all'epoca del fatto, commesso in data anteriore al 22 ottobre 2022, giorno di entrata in vigore del d. Igs. n. 158 del 2015 che ha elevato la cornice edittale del reato ex art. 10 quater comrna 2 del d. Igs. n. 74 del 2000,• dovendosi tenere conto, ai fini dell'individuazlione del momento consumativo del reato, della data di pi untazione dei modelli r24, avvenuta nel caso di specie il 16 ottobre 2015 (ottavo motivo), sia del diniego delle attenuanti generiche, non essenciòsj tenuto conto del corretto comport ,,,,,,, prodes.5; ,, ,,,, di 5iannella, della sua condizione di incensurato, del ristrettissimo arco temporale in cui sono avvenuti i fatti e della circostanza che egli ha puntualmente versato le accise per numerosissimi prelievi di gasolio, sia della misura degii aumenti per !a continuazione, che non sono stati differenziati sebbene alcuni reati siano stati commessi in pendenza di una cornice edittale più contenuta (nono motivo). 10 Con il decimo motivo, infine, si deduce il vizio di motivazione rispetto alla statuizione del risarcimento del danno, rilevandosi che i giudici di merito hanno omessa di conside ai Lhe le accise erano garantire da alcune fideiussioni per un valore di 7 milioni di euro, non essendo stato accertato se tali fideiussioni siano state escusse p men 0,alia società costituitasi parte c,iyile, per ajj npri possono ritenersi provati né l'esistenza di un danno in capo alla Depositi Costieri Triestini, né il suo eventuale ammontare, né l'ascrivìbilità del danno a AN IA. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di IZ ZA, ZI TI e LU BA sono inammissibili, perché manifestamente infondati, mentre i ricorsi di MA nnecchi, AN niannelIa P TI MB IA vanno disattesi perché infondati, anche se, avuto riguardo al tempus commisi delicti, si impone la declaratoria di estinzione dei reati a loro ascritti, fatta eccezione per quelli contestati ai capi 31, 32, 34, 35 e 36, da ciò conseguendo la necessità di procedere, irí sede di rinvio, alla ridetermiríazione della pena e della confisca. 1. Iniziando dalle doelianze di tipo processuale, occorre partire da quelle in tema gli incompetenza territori*, Soileygne, in termjni soyrapponibilj, dJ ricorrenti IZ ZA, ZI TI, TI e AN IA. La questione è stata invero già adeguatamente affrontata dai giudici di merito, i quali, ail'esito di un percorso argomentativo immune da censure, hanno evidenziato che la competenza per territorio, nel caso di specie, è stata determinata in forza del criterio della connessione di cui all'art. 16 1 comma cod. proc. pen., avuto cioè riguardo al luogo dove è stato commesso il reato più grave, ossia queiio di cui aiirart. 479 cod. pen., a nuiia riievando che taie deiitto sia stato poi ritenuto insusqiqtente dal Tribunale;
qui punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Rv. 269662), secondo cui, n tenia di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario e autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle JULLCJSI VC V ILCn& I elativc ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo per il principio della "perpetyatio iurisdictionis", anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati. Peraltro, per dipanare eventuali sospetti di possibili forzature procedi:menta!! da parte de! P.M., !a Corte di appello ha osservato che la contestazione del reato di falso non era affatto peregrina, tanto è vero che il tema relativo alla natura del "Das" è stato 1 1 lungamente esplorato nel corso del dibattimento di primo grado, come si desume dalla lettura dell'esame reso dal funzionario dell'Agenzia delle Dogane RU. DI qui la rnanifesta infondatezza delle dciglianze sul punto, ripropositive di questioni già efficacemente superate sia dal Tribunale che dalla Corte di appello. Ad @naloga conclusione deve pervenirsi rispetto alle eccezioni della difesa della ZA riguardanti il decreto di giudizio immediato. Ed invero sia il Tribunale (pag. 26-27 della sentenza di primo grado) sia la Corte di appello (pag. 31 della decisione impugnata) si sono correttamente posti in sintonia con il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 42979 del 26/06/2014 1 Rv. 260018) e poi ripreso nella successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. in termini Sez. 3, n. 1482 del 20/09/2()17, dep. 2018, Rv. 271981), secondo cui la decisione con ia quale ii giudice per ie indagini preliminari, ai sensi dell'art. 451, comma i Ivq, cod. proc. pen., dispone il giudizio immediato, in presenza di prognosi di sostenibilità dell'accusa, non può essere oggetto di ulteriore sindacato, trattandosi di una decisione che chiude una fase di carattere endoprocessuale, a meno che non ricorra una nullità ex art. 178, comma l, lett. c) e 180 cod. proc. pen., ove la richiesta non sia stata preceduta da valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi. Ciò posto, è stato altresì evidenzlato dai giudici di merito, in modo pertinente, che l'interrogatorio reso dalla ZA dinanzi al G.I.P. può essere considerato equipollente a quello svolto dinanzi al P.M., tanto più che le ulteriori indagini svolte non avevano riguardato la posizione della ricorrente, avendo questa Corte più volte precisato che, in tema di giudizio immediato, per l'accesso al rito speciale l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. è equipollente all'interrogatorio cui fa riferimento l'art. 453 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 4729 dei 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278558 - 02, Sez. 2, n. 17007 del 18/01p012, R,v. 2s7890 e Sez. l, n. 44883 del 07/10/9009, Rv. 244991), 1.2. Inammissibile è anche l'eccezione processuale proposta nell'interesse di BA: nei confronti del predetto, il Tribunale (pag. 25-26 della pronuncia di primo grado) ha ritenuto illegittime le nuove contestazioni operate a suo carico con il decreto di giudizio immediato del 10 gennaio 2017, non potendo lo stesso validamente integrare le imputazioni contenute nell'originario decreto di giudizio imniediat9 de! 21 nwernbre 2016. Hanno (95! avutQ •uQgo all'udienza dell' marzo 2017, rispetto ai fatti sopravvenuti non enunciati nel decreto di giudizio immediato originario, le contestazioni suppletive del P.M., da ritenere senz'altro legittime, posto che, come ricordato anche dalla Corte di appello, il requisito dell'evidenza della prova, di cui all'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., non deve essere inteso nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti, potendo altresì il Pubblico Ministero procedere a contestazione suppletiva sulla 12 base dei nuovi elementi emersi, senza attendere gli esiti dell'istruttoria dibattimentale (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 3266 del 05/07/2018, Rv. 275043). La Corte di appello ha dunque disatteso l'eccezione difensiva, dando atto ( -le all'imputato è stato concesso un termine a difesa, per cui alcuna lesione del dirittp O! difesa era royyjsabile. Oro, nel rigprsp., !o difeso di UR i@Trlenta l'omessa notifica all'imputato del verbale contenente la contestazione suppletiva, ma al riguardo deve precisarsi che alcuna eccezione risulta formulata sul punto né nel corso de! giudizio di primo grado, né nell'atto di ,appeno, per cui la doglianza risulta tardiva e quindi inammissibile in questa sede, venendo in rilievo una nullità a regime intermedio, e ciò senza considerare che, come evidenziato nel ricorso, l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato Eiena Maraesse, che ha assistito BA nei dibattimento. Le rPrlq11rP prnepqqnali, in definitiva, devono essere ritenute tutte inammissibili. 2. Vi sono poi le doglianze in punto di responsabilità che, pur richiedendo una disamina differenziata delle singole posizioni, tuttavia presuppongono una breve premessa ricostruttiva generale sullo scenario in cui si inseriscono i fatti. Orbene, le due conformi sentenze di merito hanno operato Li n 'a ree ta disarnina della vicenda, richiamando in particolare oli esiti delle articolate indagini di P.G. $intetizzate dal mar, NI GP e rigpiarclanti il m@@@@@9 pagamento delle accise relative ai carburanti depositati presso la società Depositi Costieri Trieste s.p.a., da qualificare come "deposito fiscale", dove venivano allocati materialmente i prodotti petroliferi (gasolio e benzina), in regime di sospensione di imposta, sospensione prevista sino al momento dell'immissione in commercio del prodotto e cioè dell'uscita fisica del prodotto dal deposito fiscale su iniziativa dei proprietari depositanti, sorgendo in quel momento il debito per le accise. L'istruttoria dibattimentaie ha consentito di comprovare che ie società depositanti, anziché pagare l'importo delle accise dovute al momento dell'uscita del prodotto dal deposito, il che avveniva tramite l'emissione del cd. "d.a.s." (documento di accompagnamento semplificato), le compensava di volta in volta con crediti VA di cui erano divenute titolari o per acquisto diretto o per accollo, risultando tuttavia i crediti VA poricati in compensazione inesistenti. Da ciò hanno tratto origine le contestazioni, ritenute comprovate, aventi ad oggetto i reati di agJj art, 40 lett, d) dei d, igs, n, 5Q4 de! 1995 e 10 ggffiter d, Iss: n, 74 del 2000, oltre che il delitto ex art. 48-479 cod. pen., che tuttavia è stato ritenuto non configurabile in base al rilievo secondo cui la funzione del d.a.s. quena di attestare l'avvenuta immissione in consumo di una certa quantità di un prodotto petrolifero avente una determinata natura, ma non anche quella di documentare l'assolvimento dell'imposta, ossia il pagamento dell'accisa, per cui da tale reato gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste. 13 Le imprese depositanti, che hanno di volta in volta operato l'immissione in consumo del prodotto petrolifero, sono state individuate nella Gow s.r.I., che ha sempre compensato quanto dovuto per le accise con crediti VA derivanti dalla propria dichiarazione, e nella Carbon s.r.I., che talora ha compensato le emise con crediti derivanti dalla propria dichiarazione e in altre oggasioni con crediti appartenenti ad altre società del gruppo, come la Carbon Milano s.r.I., la Spazio Carburanti s.r.I., la FGM Solving s.r.l. o la Fuel Corporation s.r.l. Analizzando la posizione di tali società, oltre che di quelle che risultano essere state titolari dei crediti VA utilizzati per le compensazioni, ovvero di coloro che nell'ambito delle rispettive attività li avrebbero generati e poi ceduti, i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione dell'inesistenza dei crediti portati in compensazione e dell'avvenuta sottrazione dei prodotti petronferi ai pagamento delle imposte. Nell'ambito del sistema fraudolento delineato sia dagli accertamenti investigativi, sia dalle intercettazioni telefoniche, è inoltre emerso il coinvolgimento di alcuni professionisti che, oltre a contribuire a realizzare le singole operazioni avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche, si sono spinti talora anche a certificare, con i poteri riconosciuti, l'esistenza di crediti VA +di elevati importi, per cui gli stessi si sono resi concorrenti dei reati per cui si procede. 2,1, -rano prernessp, ckye a, questo punt9 ossery@rg ghg Mgvne ple,lle questioni sollevate dalle difese in punto di responsabilità possono essere esaminate unitariamente, perché concernentì temi di carattere generale. È i! caso, ad esempio, della questione, sollevata dalle difese degli imputati CH e IA, concernente la configurabilità del delitto di ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 in caso di "compensazione orizzontale", che ricorre quando la compensazione riguarda crediti e debiti di imposta di natura diversa. Ora, non ignora ii Coiiegio che, secondo una pronuncia di questa Corte (Sez. n, R8049 del 10/09/2019, Rv, 278895), la condotta di omesso versamento di rui all'art. 10 quater del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 concerne esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, coerentemente con la sua collocazione . all'interno di un testo normativo concernente i soli reati attinenti dette imposte e con la speciale causa di non punibilità del pagamento del debito tributario disciplinata dall'art. 13, comma 1, cl :Igs : n, 274 de! 2.000 jr1 termini Ingonvgibili !;Pn 02»iighj ingtura diyersa, Tale pronuncia è rimasta tuttavia isolata, essendo del tutto prevalente il diverso orientamento, cui il Collegio ritiene di aderire, secondo cui il reato di indebita compensazione riguarda l'omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari che di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (cfr. ex multis Sez. 3 1 n. 552 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 283920, Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Rv. 14 283236, Sez. 6, n. 37085 del 28/09/2021, Rv. 281958 Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020, dep. 2021, Rv. 280776, Sez. 3, n. 13149 del 03/03/2020, Rv. 2791.1f3 -Sez. 3, 8089 .del 30/10/2018, .dep. 2019, Rv.. 27501:5 e Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018. d.ep.. 2019. Rv.. 275831). Si è in particolare osservato pile l'art, 10 gyater J cl,lgs,n,74 J20Q0, richiamando espressamente l'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, risulta applicabile anche alle ipotesi di indebita compensazione tra crediti risultanti da dichiarazioni fiscali -ed altre imposte, contributi previdenziali ed-assistenziali, premi Inali ed altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, agli enti locali od altri enti, essendosi precisato inoltre che la struttura "asimmetrica" del reato, in virtù della quale è incriminata l'artificiosa diminuzione dell'entità dell'imposta da versare, qualunque tributo o contributo sia opposto in compensazione, è del ..tutto compatibile. con •la ratto .de! d, lgs. n, 74 de!.70.0n, the 4 .diretto .a sanzionare le violazioni, sia in materia di VA, sia in tema di imposte sui redditi. La norma incriminatrice è infatti ispirata dalla necessità di punire tutti quei comportamenti che si concretizzano nell'omesso versamento del dovuto e nel conseguimento .di .Un risparmio -di .imposta non dovuta .mediante • Vindebito ricorso al meccanismo della compensazione tributaria,, ossia attraverso la. materiale. redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo :a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l'inesistenza del credito. Ed è evidente, in questa prospettiva, che l'indebito risparmio di Imposta che -norma incriminatrice .tende -a. colpire non può essere - limitato al mancato versamento delle imposte dirette o dell'VA, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo di imposte di altra natura, per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario. Di tali condivisi principi, ia cui affermazione è ormai ampiamente maggioritaria, .non. .ravvisandosi .pertanto i presupposti per !a rirnpqgione delta. queqt.frAn.e interpretativa alle Sezioni Unite, sia la sentenza impugnata (pag. 33-34) che quella di primo grado (pag. 58 ss.) hanno fatto buon governo, per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive sollevate sul punto. -2.2. Paiin-ienti destituita. di fondamenta è' l'eccezione rigucivaiite il presunto concorso apparente di norme, tra i reati. di cui agli .art.. 40 lett.. b). del. d.. los. n. 504 dei 1995 e W guatgr del c1, !g5., n, 74 del 200Q, Come correttamente osservato dai giudici di merito, infatti, le due norme incriminatrici non sono in rapporto di specialità tra loro, disciplinando condotte distinte: mentre- infatti- l'art. 10 lett. b)-sanziona chiunque .sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa, venendo in rilievo un reato comune a forma libera, cui eventualmente possono concorrere, a titolo materiale o morale, anche soggetti esterni, l'art. 10 15 quater delinea una fattispecie strutturalmente diversa che incentra il suo disvalore nell'abusivo utilizzo dell'istituto della compensazione tributaria di cui all'art. -17 de: d. igs. n. 241. del 1997 e si . sostanzia in 'una condotta commis -siva che consiste nel supportare il mancato versamento del tributo con la. redazione di un documento, il modelio F24, ideologicamente falso, per cui la ratto della norma in esame è la tutela dell'interesse del Fisco alla regolare riscossione dei tributi con riferimento alle fasi di cd. "autoaccertamento" dei debiti. Gli .ambiti applicativi- delle- due- fattispecie penali- non. possono' dunque ritenersi- coincidenti, non essendo decisiva la circostanza che entrambe sono volte genericamente a tutelare il Fisco, assumendo invece rilievo il fatto che le condotte sanzionate, anche quando interferiscono mediante il ricorso all'istituto della compensazione, restano tra loro strutturalmente disomogenee, risultando il reato. di .intlehita cc)mpenqa7lonP.ancoratn..a , .nna hPri..prerisa operazione che integra un quid pluris rispetto alla mera sottrazione al pagamento dell'imposta dovuta per l'estrazione del prodotto petrolifero, per cui i due reati, anche quando interagiscono, concorrono, non potendo la condotta consistente • nel mancato pagamento delle accise -essere assorbita da quella sanzionata dall'art. 10 quater. reato peraltro sottoposto. a una soolia. di punibilità, il che rende evidente l'intenzione _del legislatore di sanzionare non solo e non tanto l'omesso pagamento delle imposte, ma anche e soprattutto il compimento illegittimo di una specifica operazione prevista dalla normativa tributaria. Vaiorizzando !e differenze- degli- elementi .costitutivi delledue...fattispecie, .i giudici di merito hanno dunque legittimamente escluso la ravvisabilità del concorso apparente di norme, materia nella quale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 20664 del 23/02/2017, Rv. 269668 e Sez. -. i, n.. 12340 dei 15/11/2022, .dep. 2023, Rv. 284504), non operano criteri ,vaig gtativi diversi . da gitelio..0 .5peria!ità.previto dail'art. 1 N .cod .: pen„ .•
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso .per l'inarnrnissibiiità dei ricor-sf, Penale Sent. Sez. 3 Num. 2779 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 12/10/2023 lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Giovanni Borgna, difensore di fiducia della parte civile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e ha depositato nota spese;
udito l'avvocato Aldo Niccolini, difensore di fiducia degli imputati ZA e TI, che ha insistitg per raccoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Vincenzo Sinopoli, difensore di fiducia dell'imputato BA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Fabio Lattanzi, difensore di fiducia degli imputati NE TI MB e IA AN (per quest'ultimo anc:he quale sostituto processuale dell'avvocato Michele ludica), che ha insistito per raccoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Luigi Giuliano, sostituto processuale dell'avvocato Massimo De vin cen7o, difensore di fiducia dell'imputato Gnerrni, rhe, nel riportar5i nella memoria trasmessa il 27-09-2023, ha insistito per raccoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2019, il Tribunale di Trieste, per quanto in questa sede rileva, condannava IZ ZA, LU BA, ZI M9nti, Marc() Gneggni, Tirn9thv Un1bert9 IA e AN IA seguenti pene: anni 3 e mesi 7 di reclusione per la ZA, anni 3 e mesi 1 di reclusione per BA;
anni 4 e mesi 11 di reclusione per TI, anni 4 e mesi 2 di reclusione per CH, anni 6 e mesi 8 di reclusione ciascuno per AN IA e TI MB IA. Gli imputati, in particolare, venivano ritenuti colpevoli di una pluralità di capi di imputazione loro rispettivamente ascritti, aventi ad oggetto i delitti di cui agli art. 40 lett. b) del d. 1gs. n. 504 del 1995 e 10 quater dei d. igs. n. 74 dei 2000; fatti commessi in Trieste, in un arco temporale rornpre50 tra il 16 aprile 2n15 e il 13 gitIgnn 901 6. Rispetto alle residue imputazioni riguardanti il reato ex art. 48-479 cod. pen. (capi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e 33), interveniva invece pronuncia assolutoria degli imputati, perché il fatto non sussiste. Con la medesima sentenza, inoltre, il Tribunale condannava gli imputati anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, Fallimento Deposito Costieri Triestini s,P,a„ Jiguidat9 in via equitativa ne.14.3 so .. mmm di euro 500,000, Con sentenza del 9 giugno 2023, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, appellata sia dal P.M. che dagli imputati, disponeva !a confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di IZ ZA, MA CH, TH MB IA e AN IA, fino alla concorrenza delle somme indicate nel dispositivo, detratte le somme oggetto di sequestro in via diretta, e confermava nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello triestina, IZ ZA, Marrn einerchi, Timnthy 1.1mhertn IA, AN IA, I t)riann BA e ZI TI, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. IZ ZA ha sollevato tre motivi. Con primo, la difesa censura il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, rilevando che la Corte di appello si è limitata a richiamare per relatjonem motiyazione dei primo giudice, p spa yofta erro-nea, essendo stato evocato in modo improprio il principio della perpetuatio iurisdictionis. Con il secondo motivo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione .d !la sentenza impugnata, rispetto all'eccezione di illegittimità del decreto di giudizio immediato, rilevandosi in proposito che la doglianza difensiva operata con l'atto di appello non era riferita solo alla mancanza dei presupposti per emettere il 3 decreto di giudizio immediato, non rilevandosi l'evidenza della prova, ma riguardava anche il difetto di tale presupposto in occasione dell'interrogatorio ex art. 294, comma 5, cod. proc. peri., non potendo l'interrogatorio reso dall'imputata dinanzi al G.I.P. essere equiparato a quello svolto dinanzi al P.M., onto più che !e indagini successive avevano riguardato soggel;
tj diversi, Con il terzo motivo, si contesta, sotto il duplice profilo dell'inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. e del v izio di motivazione, !a conferma del giudizio di colpevoiezza dell'imputata, rilevandosi che !a Corte di appello non avrebbe colto la premessa sottesa ai due motivi di appello, ossia che i fatti considerati dalle due disposizioni normative non potevano e non dovevano essere considerati coincidenti o sovrapponibili, tanto è vero che, rispetto al reato ex art. 10 quater dei d. igs. n. 74 dei 2000, ia difesa aveva chiesto l'assoiuzione dell'imputata per non aver commegsn il fatto;
egsendo questo rirollegabile al forte grado di disordine delle aziende del gruppo IA, mentre la richiesta di assoluzione dal reato di cui all'art. 40, lett. b, comma 4 del d. Igs. n. 504 del 1995 era fondata sulla carenza dell'elemento soggettivo, dunque la richiesta assolutoria era perché il fatto non costituisce reato, ma, in ogni caso, a prescindere dalle richieste difensive, sarebbe stato onere del Giudice di appello vgrificareJ tra j@ jrnputazioni g gli esiti Offirj5trigtPri@ d!,t9ttjrnent,de: 2.2. MA CH ha sollevato sette motivi. Con il primo, è stata eccepita l'inosservanza degli art. 10, comma 7, del decreto legge n. 78 de! 2009, 35, comma 1, lett. a) e 39, comma 1, lett. a) secondo periodo, del d. igs. n. 241 del 1997, SO cod. proc. pen. e 112 Cost., osservandosi che CH, nell'esercizio della sua attività di commercialista, non ha affatto certificato falsamente, nelle due dichiarazioni VA 2014 delle società Carbon s.r.i. e Spazio Carburanti s.r.i., l'esistenza di un credito VA riguardante operazioni commerciali, ma, nella sua qualità di commercialista della società acquirente, ha semmai certificato il solo ammontare di un credito VA derivante dalla sua avvenuta e legittima 'cessione da una società a un'altra, per cui i giudici di merito sono incorsi in errore sia sul ruolo del certificatore, sia sull'entità e sulla tipologia della certificazione, dovendosi distinguere i commercialisti che certificano, realmente o falsamente, l'esistenza del credito VA nella e per la società ghe Jp ha generato, dai commerciaiisti che riscontrano il mero ammontare a valle di una regolare successiva cessione di tale credito ad altra società. Dunque, CH non vistato nessun credito VA generato, ma ne ha solo certificato la conformità, riscontrando l'ammontare di quello ceduto e acquistato con atto notarile pubblico che fa fede fino a querela di falso, per cui a nessun titolo egli avrebbe potuto riscontrare un ammontare diverso da quello affermato dal notaio nel suo atto, potendo configurarsi un'eventuale falsità solo se il certificatore avesse alterato il dato numerico riferito nell'atto notarile. A ciò si aggiunge che, in ogni caso, CH non ha sottoscritto la dichiarazione, perché nO• era lui a tenere la contabilità della società, ma ha solo apposto io firma sul modello dichiarative ufficiale, nel riquadro destinato alla certificazione del credito, sottoscrivendo. !Impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione. In quel momento, non vi era stata alcuna condotta penalmente rilevante, tanto è vero che nel quadro XV al rigo XV5 dì quel medesimo modello ministeriale di dichiarazione VA si dice che l'importo di quel credito VA è, alternativamente, da riportare in detrazione o in compensazione, il che vuoi dire che il credito acquistato e certificato non ha avuto, né poteva avere in quel momento, nessuna specifica o univoca destinazione di effettuazione di un pagamento per compensazione con un credito inesistente, per cui, ancorando ia verifica aiia condotta del ricorrente, ci si troverebbe di fronte a una sorta di comportamento solo potenzialmente criminogeno, potendo assumere il fatto rilievo penale solo quando gli amministratori della società o il professionista che ne cura la contabilità predisponessero la compilazione degli F24 destinati alla t-uMpci ibaLiOile di un debitu pei VaLk..ie e li trasmettbbe, O Fre' il deposito. Rileva inoltre la difesa che il primo aiudice, non smentito in ciò dalla Corte di appeilo, ha indebitamente ampliato raccusa elevata a carico dell'imputato, addebitandogli di aver partecipato alle cessioni dei crediti VA di Steman e di Arte e Bellezza, senza tuttavia che tale affermazione sia corroborata da alcuna tonte di prova, essendo piuttosto emerso dall'istruttoria dibattimentale che i crediti delle sue società cedenti sono stati alterati dai coimputati BA e Riccioli°. Con il secondo motivo, la difesa contesta la mancata applicazione della disciplina del concorso apparente di norme, sottolineando che i due reati di cui il ricorrente è stato ritenuto colpevole sono tra loro in rapporto o di continenza, o comunque di alternatività, nel senso che l'indlehlta compensaTione costituisce un mezzo per sottrarsi al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, per cui la medesima condotta non può essere Sanzionata penalmente due volte, essendo unico sia il fatto, ossia il mancato pagamento delle accise, sia il bene giuridico tutelato, ovvero H diritto dell'Erario di percepire le somme dovute. Con il terzo motivo, è stata eccepita l'inosservanza degli art. 10 quater e 15 del igs, 74 del 2QQ°, 47 c9d, per), e 17 del 0, lgs: h, 241 dei 1997, rimarcandosi che l'imputato doveva essere dichiarato non punibile perché non era in grado di sapere se, nel momento espressivo della sua condotta, ancorchè illegittima, i! fatto posto in essere fosse illecito, dovendosi considerare che sulla interpretazione dell'ambito applicativo della norma incriminatrice si regista un orientamento contraddittorio della giurisprudenza di legittimità, tale da generare obiettive condizioni di incertezza, non essendo chiaro se il mancato versamento 5 C7 ingenerato dalla indebita compensazione debba riguardare solo le imposte dirette o l'VA, o anche tutti i tributi locali ed erariali, oltre che i contributi previdenziali e assicurative., registrandosi sul punto decisioni di segno diverso e risalendo la commissione del reato a un'epoca, il 2016, nella quale era PreVa!Crit@ !@ t@si Offeretea gudlo esst@ ti@se dek d@gisignj JP9nOnno. In via subordinata, comunque, la difesa sollecita la rimessione della questione dibattuta alle Sezioni Unite di questa Corte per la risoluzione del contrasto. Con i! quarto motivo, si censura l'affermazione della penale responsabilità di CH in ordine al reato ex art. 40 lett. b) del d. Igs. n. 504 del 1995, ciò in base al rilievo secondo cui si è in presenza di un reato proprio che può essere commesso soltanto dal contribuente, che, nel pagare le imposte attraverso il modeiio F24, ponga in essere deiie compensazioni con crediti inesistenti. In ogni raso, si precisa che, anche a norma dell'art. R, comma 2, della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio europeo del 16 dicembre 2008, il professionista non figura tra i soggetti coobbligati al pagamento delle accise, che sono: il depositarlo autorizzato, il destinatario registrato, il soggetto che svincola i prodotti dal regime di ‘,3lierìiune dell'accisa„ soggetto per conto del quale. tali prodotti sono svincolati e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo. con o quinto motivo, !a difesa contesta la vaiutazione delle prove a carico di CH, evidenziando che questi non ha mai percepito alcuna somma, se non a titolo e nei limiti di un modesto compenso protessionale, avendo inoltre egli acquistato, a corrispettivo pieno e senza un minimo sconto, parte del credito VA fittizio della Steman, per compensare propri debiti orizzontali di studio. Circa l'estraneità dell'imputato alle altrui dinamiche illecite, viene inoltre richiamata la vicenda "Temprini/Canzoni Italiane", a proposito della quale si osserva che CH ha svolto anche in tai caso correttamente ii suo mestiere, essendo del regi-n significativo che nessuna delle molte conversazioni intercettate abbia come interlocutore CH, il quale anzi, da precise disposizioni di AN IA, non avrebbe dovuto sapere nulla -di quanto avveniva (il riferimento è alla telefonata n. 459 del 25 febbraio 2016 intercorsa tra De CH e ON). Con il sesto motivo, oggetto di doglianza è' la- mancata pronuncia della sentenza impugnata sulla istanza difensiva finalizzata al riconoscimento delle attenuanti generiche, istanza già avanzata in primo grado, contenuta neil'appello dell'avvocato Moretta, nei motivi aggiunti degli avvocati De Vincenzo e infine confermata in sede di discussione e nelle richieste finali. Con i! settimo motivo, !a difesa si duole del mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. e della eccessività della pena inflitta, evidenziando che il trattamento sanzionatorio riservato a CH avrebbe dovuto essere adeguatamente ridimensionato rispetto a quello 6 applicato sia ai due IA, protagonisti di primo piano della vicenda illecita in quanto diretti beneficiari delle operazioni illecite, sia al duo BA-Picciollo, che risultano aver manipolato fatture e documenti, generando i falso credito VA, sia ai professionisti TI e ZA, che hanno trattato tutti ali altri contratti di cessione e accollo dei crediti iya alterata, mentre GC, non essendo giuridicamente obbligato al pagamento delle accise, non ha mai predisposto o compilato gli F24 che gli venivano trasmessi da De CH, avendo l'istruttoria dibattimentale restituito i! quadro di un commercialista affermato e credibile, di cui i IA si servivano come professionista, essendo egli rimasto sempre all'oscuro delle trame illecite, alle quali egli è rimasto costantemente estraneo. Con memoria del 27 settembre 2023, iii difensore dell'imputato ha insistito nell'accogiimento dei ricorso, ribadendone e sviiuppandoie ie argomentazioni. 93, ZI TI ha sollevato due mOtivi. Il primo è dedicato al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste e ripercorre gli stessi argomenti esposti nel primo motivo del ricorso della ZA, alla cui esposizione pertanto si rinvia. Con il ek.k.,1 'do motivo, la difesa censura, sotto i: duplice profilo dell'inosservanza dell'art. 546, comma i, lett. d) ed e) cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di CQIpeyolezza dell'imputato, gon argomenti sovrapponibili a quelli illustrati nel secondo motivo del ricorso della ZA, per cui anche in tal caso si rimanda alla relativa esposizione. 2.1. LU BA ha sollevato tre motivi. Con il primo, è stata eccepita la violazione degli art. 178, comma 1, lett. c), 519 e 520 cod. proc. pen., evidenziandosi che nel corso del processo il P.M. ha proceduto a una contestazione suppletiva„ che tuttavia non è stata portata a conoscenza dell'imputato assente, atteso che aiio studio dei difensore presso cui BA aveva eletto domicilio non è stato mai notificato il verbale relativo alla udienza dell'8 marzo 2017, avendo ciò inciso sul diritto di intervento dell'imputato nel processo, con conseguente nullità - delle sentenze di condanna, atteso che nell'originario decreto di giudizio immediato non erano stati contestati I reati di cui ai capi 22, 23 e 24, mentre, quanto ai capi 25, 28 e 31, il secondo decreto conteneva nuove condotte non contestate nel primo decreto. Csin secondo motivo, la difesa contesta ia conferma (le! giudizio colpevolezza dell'imputato, osservando che BA si è !imitato, quale intermediario, all'invio telematico dei modelli VA, non essendo tale mera circostanza idonea a integrare i! concorso dell'imputato nei reati contestati. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, rispetto sia al diniego delle attenuanti generiche, sia alla fissazione della pena base in misura ben superiore al minimo edittale, avendo la Corte territoriale 7 motivato il rigetto delle richieste difensive solo con riferimento alla posizione degli imputati IA, mentre per gli altri coimputati difetta la motivazione. 2.5. TI MB IA ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta il rigetto delle censure in punto di r@SPonsaigità fdrPlui@te neWat.t.9 di aPPelid, gidttglirTail09 PtiC al fine di gpirnare l'assenza di prova circa il concorso dell'imputato, la Corte territoriale ha fatto ricorso alla figura dell'amministratore di fatto, senza tuttavia alcun aggancio a dati concreti, risultando de! tutto evanescente i! richiamo all'intercettazione n. 60, posto che gli interlocutori di tale conversazione esprimono solo dubbi e soprattutto non affermano mai che il ricorrente avesse ruoli gestori nelle società, per cui non vi è alcuna prova adeguata circa suo concorso nei reati contestati. Con ii secondo motivo, la difesa Lamenta l'erronea appiicazione dell'art. 10 quatPr d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che il reato previsto da tale norma non si configura quando l'indebita compensazione riguarda tributi diversi dalle imposte sui redditi e dall'iva, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, Rv. 278825), trovando tale conclusione fondamento nella lettura dell'art. 13 del d. igs. n. 74 del 2000, la cui applicabilità è incompatibile con imposte di natura diversa da ]:va e Irpef. terzo motivo ha ad pggetto l'errpne@ applicazione pleyart : 15 cpd : pen„ rilevandosi che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, sussiste un concorso apparente di norme tra il delitto previsto dall'art. 40 lett. b del d. Igs. n. 501 de! 1995 e quello di cui all'art. 10 quater de! d. !p. n. 71 del 2000, essendovi perfetta identità tra la condotta punita, il bene giuridico protetto e il titolare di quest'ultimo, posto che mentre l'art. 10 quater punisce in termini generici coloro che non versano allo Stato le somme dovute, senza specificare guaii, l'art. 4 lett. b risuita applicabile in modo specifico soio nei caso in cui ie somme dovute siano le accise relative ai prodotti energetici. Con il quarto motivo, la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 81 e 133 cod. pen., evidenziando che il reato ritenuto più grave (capo 20) si è consumato nel vigore .della precedente disciplina anteriore all'entrata in vigore del d. Igs. n. 74. del 2000, corrispondendo il nriomento consurnativo dei reato CO. il momento di presentazione dei modelli F24 in cui è stata riportata l'avvenuta cQrnPensaziphe tra le somme dovute e i credit! iva inesistg.n.t!, Presentazione avvenuta il 16 ottobre 2015, ossia prima della data di entrata in vigore del d. Igs. n. 158 del 2015, per cui doveva trovare applicazione la più mite cornice edittale previgente, che fissava i! massimo edittale in due anni di reclusione. Con il quinto motivo, è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti 9eneriche, non avendo la Corte di appello tenuto conto del corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato sin dalla fase cautelare. 8 2.6. AN IA ha sollevato dieci motivi. Con i primi tre, la difesa contesta la decisione da parte dei giudici di merito sulla questione di incompetenza territoriale sollevata, osservando che erroneamente è stato ritenuto competente il Tribunale di Trieste, mentre in realtà la competenza dovev@ essere rO_dicao presso J Triburiai@ di MON), ludgo di consumazione dei reati più gravi, ossia quelli ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo avvenuta la compensazione delle somme dovute con i crediti VA inesistenti nel luogo in cui sono stati presentati modelli F21, ossia Milano. Non poteva invece farsi riferimento al luogo di consumazione dei reati di falso per induzione, atteso che le relative contestazioni erano macroscopicamente errate, posto che i DAS, ossia i documenti di accompagnamento del carburante, dei quali era stata ipotizzata ia non conformità ai vero e ia idoneità a indurre li pubblico ufficiale, non contenevano la notizia dPll'avvPnuto pagamento delle imposte, tanto è vero che lo stesso P.M. aveva chiesto l'assoluzione per tali reati. Dunque, delle contestazioni in materia di falso per induzione non poteva tenersi conto, atteso che, alla luce della normativa di settore (art. 3 comma 4, art. 10, commi 1. e- 5, del d. Igs. n. 504 dei 1995 e Irtegolarnento 3649/92, c-ul è stata data attuazione con il Decreto n. 210/1996 del Ministero delle Finanze), la loro erroneità era macroscoojca e !quindi immediatamente riscontrablle già a una loro prima lettura, senza necessità di particolari approfondimenti successivi. Peraltro, a differenza dì quanto adombrato dalla Corte di appello, la difesa non ha mai affermato che il P.M. abbia distolto l'imputato da! suo giudice naturale, ma si è limitata a censurare la circostanza che il capo di imputazione era stato formulato senza conoscere la funzione dell'atto di cui si contestata la falsità, funzione che è esclusivamente quella di "accompagnare" il prodotto nei suoi spostamenti, indicandone ie caratteristiche che permettono di identificano, non ravvisandosi qui punto l'assenta ambiguità circa là natura rIPI documento, evocata dalla Corte territoriale in forza di un richiamo improprio alle dichiarazioni del teste RU, che a sua volta aveva utilizzato una terminologia non corretta. La difesa deduce quindi la nullità assoluta della sentenza ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., stante l'indebit dí:1 pci i-te del P.M. dell'azione penaie, attenendo il vizio non a un'erronea ricostruzione dei fatti, ma soltanto alla mancata conoscenza delle norme che regojano la natura e la funzione dei DAS, norme che, se conosciute, non avrebbero lasciato alcun margine di incertezza. Con il quarto e il quinto motivo, si censura il mancato riconoscimento del concorso apparente di norme tra !a fattispecie di cui agli art. 1,0 lett. b del d. igs. n. 504 del 1995 e quella ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo la prima speciale rispetto alla Seconda, avente carattere generale, essendo evidente che le due norme incriminatrici puniscono lo stesso fatto, con la 9 perfetta coincidenza dei loro elementi costitutivi e del bene giuridico tutelato, sanzionando l'art. 40 lett. b del d. Igs. n. 504 del 1995 la condotta di chi sottrae • gli importi energetici al pagamento dell'accisa "con qualsiasi mezzo", potendo dunque avvenire la sottrazione al pagamento dell'accisa anche attraverso l'indebita compensazione, nel qual caso si applica solo fattispecie ex art. 40. Osserva la difesa che, in ogni caso, il reato di cui all'art. 10 quater non sarebbe comunque contigurabile, in quanto tale norma non può applicarsi rispetto a ^ imposte diverse dall'irpef e dalViva, come sostenuto da alcune richiamate pronunce di legittimità, per cui la norma incriminatrice non può essere invocata in relazione al mancato pagamento delle accise;
stante il contrasto interpretativo sul punto, la difesa, in subordine, chiede che la questione circa l'ambito appiicativo deiVart. 10 quater sia rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte. I! sesto P il settimo motivo concernono il giudizio sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato: si sottolinea al riguardo che i giudici di secondo grado, incorrendo nel medesimo errore del Tribunale, non hanno in alcun modo motivato sulla componente psicologica della fattispecie, inferendone l'esistenza unicamente dall'elemento oggettivo, in maniera del tutto illogica, risultando non pertinenti rispetto alla tematica dedotta le informazioni probatorie riportate nella pronuncia impugnata, cornorese le conversazioni intercettate, sul punto del tutto neutre, non essendosi invece considerato che il ricorrente non ha partecipato alla materiale creazione dei crediti iva fittizi, essendosi limitato ad avere acquistato crediti VA inesistenti, portandoli in compensazione con !e accise dovute per il carburante, il che costituisce un'operazione lecita oltre che diffusa. Lottavo e il nono motivo sono dedicati al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa sia della illegalità della pena base individuata con riferimento ai capo 20, in quanto fissata in misura superiore ai massimo edittale di due anni vigente all'epoca del fatto, commesso in data anteriore al 22 ottobre 2022, giorno di entrata in vigore del d. Igs. n. 158 del 2015 che ha elevato la cornice edittale del reato ex art. 10 quater comrna 2 del d. Igs. n. 74 del 2000,• dovendosi tenere conto, ai fini dell'individuazlione del momento consumativo del reato, della data di pi untazione dei modelli r24, avvenuta nel caso di specie il 16 ottobre 2015 (ottavo motivo), sia del diniego delle attenuanti generiche, non essenciòsj tenuto conto del corretto comport ,,,,,,, prodes.5; ,, ,,,, di 5iannella, della sua condizione di incensurato, del ristrettissimo arco temporale in cui sono avvenuti i fatti e della circostanza che egli ha puntualmente versato le accise per numerosissimi prelievi di gasolio, sia della misura degii aumenti per !a continuazione, che non sono stati differenziati sebbene alcuni reati siano stati commessi in pendenza di una cornice edittale più contenuta (nono motivo). 10 Con il decimo motivo, infine, si deduce il vizio di motivazione rispetto alla statuizione del risarcimento del danno, rilevandosi che i giudici di merito hanno omessa di conside ai Lhe le accise erano garantire da alcune fideiussioni per un valore di 7 milioni di euro, non essendo stato accertato se tali fideiussioni siano state escusse p men 0,alia società costituitasi parte c,iyile, per ajj npri possono ritenersi provati né l'esistenza di un danno in capo alla Depositi Costieri Triestini, né il suo eventuale ammontare, né l'ascrivìbilità del danno a AN IA. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di IZ ZA, ZI TI e LU BA sono inammissibili, perché manifestamente infondati, mentre i ricorsi di MA nnecchi, AN niannelIa P TI MB IA vanno disattesi perché infondati, anche se, avuto riguardo al tempus commisi delicti, si impone la declaratoria di estinzione dei reati a loro ascritti, fatta eccezione per quelli contestati ai capi 31, 32, 34, 35 e 36, da ciò conseguendo la necessità di procedere, irí sede di rinvio, alla ridetermiríazione della pena e della confisca. 1. Iniziando dalle doelianze di tipo processuale, occorre partire da quelle in tema gli incompetenza territori*, Soileygne, in termjni soyrapponibilj, dJ ricorrenti IZ ZA, ZI TI, TI e AN IA. La questione è stata invero già adeguatamente affrontata dai giudici di merito, i quali, ail'esito di un percorso argomentativo immune da censure, hanno evidenziato che la competenza per territorio, nel caso di specie, è stata determinata in forza del criterio della connessione di cui all'art. 16 1 comma cod. proc. pen., avuto cioè riguardo al luogo dove è stato commesso il reato più grave, ossia queiio di cui aiirart. 479 cod. pen., a nuiia riievando che taie deiitto sia stato poi ritenuto insusqiqtente dal Tribunale;
qui punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Rv. 269662), secondo cui, n tenia di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario e autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle JULLCJSI VC V ILCn& I elativc ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo per il principio della "perpetyatio iurisdictionis", anche in caso di assoluzione dell'imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati. Peraltro, per dipanare eventuali sospetti di possibili forzature procedi:menta!! da parte de! P.M., !a Corte di appello ha osservato che la contestazione del reato di falso non era affatto peregrina, tanto è vero che il tema relativo alla natura del "Das" è stato 1 1 lungamente esplorato nel corso del dibattimento di primo grado, come si desume dalla lettura dell'esame reso dal funzionario dell'Agenzia delle Dogane RU. DI qui la rnanifesta infondatezza delle dciglianze sul punto, ripropositive di questioni già efficacemente superate sia dal Tribunale che dalla Corte di appello. Ad @naloga conclusione deve pervenirsi rispetto alle eccezioni della difesa della ZA riguardanti il decreto di giudizio immediato. Ed invero sia il Tribunale (pag. 26-27 della sentenza di primo grado) sia la Corte di appello (pag. 31 della decisione impugnata) si sono correttamente posti in sintonia con il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 42979 del 26/06/2014 1 Rv. 260018) e poi ripreso nella successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. in termini Sez. 3, n. 1482 del 20/09/2()17, dep. 2018, Rv. 271981), secondo cui la decisione con ia quale ii giudice per ie indagini preliminari, ai sensi dell'art. 451, comma i Ivq, cod. proc. pen., dispone il giudizio immediato, in presenza di prognosi di sostenibilità dell'accusa, non può essere oggetto di ulteriore sindacato, trattandosi di una decisione che chiude una fase di carattere endoprocessuale, a meno che non ricorra una nullità ex art. 178, comma l, lett. c) e 180 cod. proc. pen., ove la richiesta non sia stata preceduta da valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi. Ciò posto, è stato altresì evidenzlato dai giudici di merito, in modo pertinente, che l'interrogatorio reso dalla ZA dinanzi al G.I.P. può essere considerato equipollente a quello svolto dinanzi al P.M., tanto più che le ulteriori indagini svolte non avevano riguardato la posizione della ricorrente, avendo questa Corte più volte precisato che, in tema di giudizio immediato, per l'accesso al rito speciale l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. è equipollente all'interrogatorio cui fa riferimento l'art. 453 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 4729 dei 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278558 - 02, Sez. 2, n. 17007 del 18/01p012, R,v. 2s7890 e Sez. l, n. 44883 del 07/10/9009, Rv. 244991), 1.2. Inammissibile è anche l'eccezione processuale proposta nell'interesse di BA: nei confronti del predetto, il Tribunale (pag. 25-26 della pronuncia di primo grado) ha ritenuto illegittime le nuove contestazioni operate a suo carico con il decreto di giudizio immediato del 10 gennaio 2017, non potendo lo stesso validamente integrare le imputazioni contenute nell'originario decreto di giudizio imniediat9 de! 21 nwernbre 2016. Hanno (95! avutQ •uQgo all'udienza dell' marzo 2017, rispetto ai fatti sopravvenuti non enunciati nel decreto di giudizio immediato originario, le contestazioni suppletive del P.M., da ritenere senz'altro legittime, posto che, come ricordato anche dalla Corte di appello, il requisito dell'evidenza della prova, di cui all'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., non deve essere inteso nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti, potendo altresì il Pubblico Ministero procedere a contestazione suppletiva sulla 12 base dei nuovi elementi emersi, senza attendere gli esiti dell'istruttoria dibattimentale (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 3266 del 05/07/2018, Rv. 275043). La Corte di appello ha dunque disatteso l'eccezione difensiva, dando atto ( -le all'imputato è stato concesso un termine a difesa, per cui alcuna lesione del dirittp O! difesa era royyjsabile. Oro, nel rigprsp., !o difeso di UR i@Trlenta l'omessa notifica all'imputato del verbale contenente la contestazione suppletiva, ma al riguardo deve precisarsi che alcuna eccezione risulta formulata sul punto né nel corso de! giudizio di primo grado, né nell'atto di ,appeno, per cui la doglianza risulta tardiva e quindi inammissibile in questa sede, venendo in rilievo una nullità a regime intermedio, e ciò senza considerare che, come evidenziato nel ricorso, l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, avvocato Eiena Maraesse, che ha assistito BA nei dibattimento. Le rPrlq11rP prnepqqnali, in definitiva, devono essere ritenute tutte inammissibili. 2. Vi sono poi le doglianze in punto di responsabilità che, pur richiedendo una disamina differenziata delle singole posizioni, tuttavia presuppongono una breve premessa ricostruttiva generale sullo scenario in cui si inseriscono i fatti. Orbene, le due conformi sentenze di merito hanno operato Li n 'a ree ta disarnina della vicenda, richiamando in particolare oli esiti delle articolate indagini di P.G. $intetizzate dal mar, NI GP e rigpiarclanti il m@@@@@9 pagamento delle accise relative ai carburanti depositati presso la società Depositi Costieri Trieste s.p.a., da qualificare come "deposito fiscale", dove venivano allocati materialmente i prodotti petroliferi (gasolio e benzina), in regime di sospensione di imposta, sospensione prevista sino al momento dell'immissione in commercio del prodotto e cioè dell'uscita fisica del prodotto dal deposito fiscale su iniziativa dei proprietari depositanti, sorgendo in quel momento il debito per le accise. L'istruttoria dibattimentaie ha consentito di comprovare che ie società depositanti, anziché pagare l'importo delle accise dovute al momento dell'uscita del prodotto dal deposito, il che avveniva tramite l'emissione del cd. "d.a.s." (documento di accompagnamento semplificato), le compensava di volta in volta con crediti VA di cui erano divenute titolari o per acquisto diretto o per accollo, risultando tuttavia i crediti VA poricati in compensazione inesistenti. Da ciò hanno tratto origine le contestazioni, ritenute comprovate, aventi ad oggetto i reati di agJj art, 40 lett, d) dei d, igs, n, 5Q4 de! 1995 e 10 ggffiter d, Iss: n, 74 del 2000, oltre che il delitto ex art. 48-479 cod. pen., che tuttavia è stato ritenuto non configurabile in base al rilievo secondo cui la funzione del d.a.s. quena di attestare l'avvenuta immissione in consumo di una certa quantità di un prodotto petrolifero avente una determinata natura, ma non anche quella di documentare l'assolvimento dell'imposta, ossia il pagamento dell'accisa, per cui da tale reato gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste. 13 Le imprese depositanti, che hanno di volta in volta operato l'immissione in consumo del prodotto petrolifero, sono state individuate nella Gow s.r.I., che ha sempre compensato quanto dovuto per le accise con crediti VA derivanti dalla propria dichiarazione, e nella Carbon s.r.I., che talora ha compensato le emise con crediti derivanti dalla propria dichiarazione e in altre oggasioni con crediti appartenenti ad altre società del gruppo, come la Carbon Milano s.r.I., la Spazio Carburanti s.r.I., la FGM Solving s.r.l. o la Fuel Corporation s.r.l. Analizzando la posizione di tali società, oltre che di quelle che risultano essere state titolari dei crediti VA utilizzati per le compensazioni, ovvero di coloro che nell'ambito delle rispettive attività li avrebbero generati e poi ceduti, i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione dell'inesistenza dei crediti portati in compensazione e dell'avvenuta sottrazione dei prodotti petronferi ai pagamento delle imposte. Nell'ambito del sistema fraudolento delineato sia dagli accertamenti investigativi, sia dalle intercettazioni telefoniche, è inoltre emerso il coinvolgimento di alcuni professionisti che, oltre a contribuire a realizzare le singole operazioni avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche, si sono spinti talora anche a certificare, con i poteri riconosciuti, l'esistenza di crediti VA +di elevati importi, per cui gli stessi si sono resi concorrenti dei reati per cui si procede. 2,1, -rano prernessp, ckye a, questo punt9 ossery@rg ghg Mgvne ple,lle questioni sollevate dalle difese in punto di responsabilità possono essere esaminate unitariamente, perché concernentì temi di carattere generale. È i! caso, ad esempio, della questione, sollevata dalle difese degli imputati CH e IA, concernente la configurabilità del delitto di ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 in caso di "compensazione orizzontale", che ricorre quando la compensazione riguarda crediti e debiti di imposta di natura diversa. Ora, non ignora ii Coiiegio che, secondo una pronuncia di questa Corte (Sez. n, R8049 del 10/09/2019, Rv, 278895), la condotta di omesso versamento di rui all'art. 10 quater del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 concerne esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, coerentemente con la sua collocazione . all'interno di un testo normativo concernente i soli reati attinenti dette imposte e con la speciale causa di non punibilità del pagamento del debito tributario disciplinata dall'art. 13, comma 1, cl :Igs : n, 274 de! 2.000 jr1 termini Ingonvgibili !;Pn 02»iighj ingtura diyersa, Tale pronuncia è rimasta tuttavia isolata, essendo del tutto prevalente il diverso orientamento, cui il Collegio ritiene di aderire, secondo cui il reato di indebita compensazione riguarda l'omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari che di altra natura, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (cfr. ex multis Sez. 3 1 n. 552 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 283920, Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Rv. 14 283236, Sez. 6, n. 37085 del 28/09/2021, Rv. 281958 Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020, dep. 2021, Rv. 280776, Sez. 3, n. 13149 del 03/03/2020, Rv. 2791.1f3 -Sez. 3, 8089 .del 30/10/2018, .dep. 2019, Rv.. 27501:5 e Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018. d.ep.. 2019. Rv.. 275831). Si è in particolare osservato pile l'art, 10 gyater J cl,lgs,n,74 J20Q0, richiamando espressamente l'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, risulta applicabile anche alle ipotesi di indebita compensazione tra crediti risultanti da dichiarazioni fiscali -ed altre imposte, contributi previdenziali ed-assistenziali, premi Inali ed altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, agli enti locali od altri enti, essendosi precisato inoltre che la struttura "asimmetrica" del reato, in virtù della quale è incriminata l'artificiosa diminuzione dell'entità dell'imposta da versare, qualunque tributo o contributo sia opposto in compensazione, è del ..tutto compatibile. con •la ratto .de! d, lgs. n, 74 de!.70.0n, the 4 .diretto .a sanzionare le violazioni, sia in materia di VA, sia in tema di imposte sui redditi. La norma incriminatrice è infatti ispirata dalla necessità di punire tutti quei comportamenti che si concretizzano nell'omesso versamento del dovuto e nel conseguimento .di .Un risparmio -di .imposta non dovuta .mediante • Vindebito ricorso al meccanismo della compensazione tributaria,, ossia attraverso la. materiale. redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo :a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l'inesistenza del credito. Ed è evidente, in questa prospettiva, che l'indebito risparmio di Imposta che -norma incriminatrice .tende -a. colpire non può essere - limitato al mancato versamento delle imposte dirette o dell'VA, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo di imposte di altra natura, per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario. Di tali condivisi principi, ia cui affermazione è ormai ampiamente maggioritaria, .non. .ravvisandosi .pertanto i presupposti per !a rirnpqgione delta. queqt.frAn.e interpretativa alle Sezioni Unite, sia la sentenza impugnata (pag. 33-34) che quella di primo grado (pag. 58 ss.) hanno fatto buon governo, per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive sollevate sul punto. -2.2. Paiin-ienti destituita. di fondamenta è' l'eccezione rigucivaiite il presunto concorso apparente di norme, tra i reati. di cui agli .art.. 40 lett.. b). del. d.. los. n. 504 dei 1995 e W guatgr del c1, !g5., n, 74 del 200Q, Come correttamente osservato dai giudici di merito, infatti, le due norme incriminatrici non sono in rapporto di specialità tra loro, disciplinando condotte distinte: mentre- infatti- l'art. 10 lett. b)-sanziona chiunque .sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa, venendo in rilievo un reato comune a forma libera, cui eventualmente possono concorrere, a titolo materiale o morale, anche soggetti esterni, l'art. 10 15 quater delinea una fattispecie strutturalmente diversa che incentra il suo disvalore nell'abusivo utilizzo dell'istituto della compensazione tributaria di cui all'art. -17 de: d. igs. n. 241. del 1997 e si . sostanzia in 'una condotta commis -siva che consiste nel supportare il mancato versamento del tributo con la. redazione di un documento, il modelio F24, ideologicamente falso, per cui la ratto della norma in esame è la tutela dell'interesse del Fisco alla regolare riscossione dei tributi con riferimento alle fasi di cd. "autoaccertamento" dei debiti. Gli .ambiti applicativi- delle- due- fattispecie penali- non. possono' dunque ritenersi- coincidenti, non essendo decisiva la circostanza che entrambe sono volte genericamente a tutelare il Fisco, assumendo invece rilievo il fatto che le condotte sanzionate, anche quando interferiscono mediante il ricorso all'istituto della compensazione, restano tra loro strutturalmente disomogenee, risultando il reato. di .intlehita cc)mpenqa7lonP.ancoratn..a , .nna hPri..prerisa operazione che integra un quid pluris rispetto alla mera sottrazione al pagamento dell'imposta dovuta per l'estrazione del prodotto petrolifero, per cui i due reati, anche quando interagiscono, concorrono, non potendo la condotta consistente • nel mancato pagamento delle accise -essere assorbita da quella sanzionata dall'art. 10 quater. reato peraltro sottoposto. a una soolia. di punibilità, il che rende evidente l'intenzione _del legislatore di sanzionare non solo e non tanto l'omesso pagamento delle imposte, ma anche e soprattutto il compimento illegittimo di una specifica operazione prevista dalla normativa tributaria. Vaiorizzando !e differenze- degli- elementi .costitutivi delledue...fattispecie, .i giudici di merito hanno dunque legittimamente escluso la ravvisabilità del concorso apparente di norme, materia nella quale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 20664 del 23/02/2017, Rv. 269668 e Sez. -. i, n.. 12340 dei 15/11/2022, .dep. 2023, Rv. 284504), non operano criteri ,vaig gtativi diversi . da gitelio..0 .5peria!ità.previto dail'art. 1 N .cod .: pen„ .•