TRIB
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/05/2024, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. R.G. 6695.2017 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, Codice Fiscale è: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – e con questi elettivamente domiciliato in Caserta al Corso Trieste n. 123 - dagli avv.ti Marco del Gaiso, Nicol del Gaiso e Vincenzo del Gaiso .
OPPONENTE
Co
(C.F. ) in persona del legale rapp.te rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marco Sartoni giusta procura alle liti rilasciata su atto separato, allegato all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente difensore avv. Mirco
Morganti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA) alla via A. Volta n. 5/4
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
Motivi in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.06.2017 ha proposto Parte_1 opposizione e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1199/2017 - emesso dal Tribunale di S.
Maria C. V. (CE) nel procedimento civile iscritto al R.G.N. 3751/2017, con il quale l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Controparte_1 euro 25.281,58 oltre interessi e spese della procedura,chiedendone la revoca.
Eccepiva la nullità della clausola prevista all'art. 7 del contratto di mutuo: Illegittimità della clausola di cui all'art. 7 per violazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950:
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la chiedendo, in via Controparte_1 principale, il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 8.9.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La opposizione è infondata, per quanto di seguito rilevato.
In data 09/02/2012 il Sig. ha sottoscritto con un contratto Parte_1 Controparte_3 di mutuo il quale prevedeva l'erogazione, a favore del mutuatario , della somma di € Pt_1
42.360,00 da restituirsi in nr. 120 rate mensili da € 353,00 cadauna a mezzo delegazione a pagare su stipendi/salari conferita al datore di lavoro 2) a garanzia del credito sopra menzionato CP_3 stipulava ai sensi di legge con la polizza di assicurazione Rischio
[...] Controparte_1 impiego n. 903862 in forza del disposto di cui all'art. 7 del contratto di finanziamento, il Sig. Pt_1 conveniva che per le somme eventualmente liquidate in forza della suindicata polizza, la Compagnia
Assicurativa sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà della Finanziaria mutuante;
la datrice di lavoro del Sig. , , raggiunta da notifica a cura della Delegataria dell'intervenuta Pt_1 Org_1 delegazione di pagamento, accettava la medesima e dava corso agli obblighi su di essa gravanti in qualità di delegata al pagamento provvedendo al versamento, a favore della finanziaria, delle quote di retribuzione sino al 21/05/2014, data in cui l'opponente cessava il proprio rapporto di lavoro
La raggiunta da denuncia di sinistro unitamente al conteggio per Controparte_1 anticipata estinzione liquidava a favore di d in forza della polizza Rischio impiego, Controparte_3
l'importo di € 25.281,58 rimanendo così surrogata nei diritti della Finanziaria mutuante nei confronti del Sig. ; Pt_1
La è pertanto creditrice nei confronti di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 25.281,58 vantata a titolo di capitale impagato oltre ad interessi di mora calcolati al tasso legale a decorrere dalla data di cessazione del rapporto lavorativo fino al saldo;
Ciò posto, appare opportuno rilevare che risulta provata dalla documentazione agli atti, che l'opponente in data 09/02/2012 sottoscriveva con un contratto di mutuo il quale Controparte_3 prevedeva l'erogazione, a favore del mutuatario , della somma di € 42.360,00 da restituirsi in Pt_1 nr. 120 rate mensili da € 353,00 cadauna a mezzo delegazione a pagare su stipendi/salari conferita al datore di lavoro sottoscriveva un finanziamento contro delegazione di quota dello stipendio dove il contratto prevedeva come modalità di estinzione del mutuo la cessione del quinto dello stipendio da parte del debitore, ai sensi del DPR 150/19980. a garanzia del credito sopra menzionato CP_3 stipulava ai sensi di legge con la polizza di assicurazione Rischio
[...] Controparte_1 impiego n. 903862, in forza del disposto di cui all'art. 7 del contratto di finanziamento, il Sig. Pt_1 conveniva che per le somme eventualmente liquidate in forza della suindicata polizza, la Compagnia Assicurativa sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà della Finanziaria mutuante. L' Org_1 datrice di lavoro dell'opponente, raggiunta da notifica a cura della Delegataria dell'intervenuta
[...] delegazione di pagamento, accettava la medesima e dava corso agli obblighi su di essa gravanti in qualità di delegata al pagamento provvedendo al versamento, a favore della finanziaria, delle quote di retribuzione sino al 21/05/2014, data in cui cessava il proprio rapporto di lavoro. Parte_1
in forza della polizza Rischio impiego versava la somma € Controparte_4
25.281,58 rimanendo così surrogata nei diritti della Finanziaria mutuante nei confronti del Sig.
; Pt_1
Secondo parte opponente la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato avrebbe dovuto essere riconosciuta vessatoria.
Tuttavia, dovendosi qualificare il contratto come un'assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'articolo
1341 c.c., che presupporrebbe la tesi contraria a quella accolta in questa sede. Invero, la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse stata stipulata a vantaggio del debitore finanziato,
“caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (Cass., Ord. n. 9866/2022 cit.).
Non risulta poi contestato che si siano verificati, come risulta dalla documentazione versata in atti, gli eventi oggetto della garanzia obbligatoria di legge e sopra indicati, ovvero la cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente, in data 21/05/2014, la corresponsione alla medesimo istituto di credito, in ottemperanza al contratto di assicurazione obbligatorio, della somma di € € 25.281 ,58
(venticinquemiladuecentoottantuno/58) da parte della Compagnia di Assicurazioni.
Ne deriva che è ampiamente provato il diritto ex art. 1916 c.c. della parte opposta, bastando rilevare sul punto che la quietanza è già di per sé un atto più idoneo a legittimare l'assicuratore che agisca in surroga ex art. 1916 c.c. e a dimostrare il “danno risarcito” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 20901/2013 secondo cui: “Ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito”.
Al riguardo, va premesso che nel mutuo garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, la cessione avviene pro solvendo;
di conseguenza, il lavoratore cedente resta l'obbligato principale in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame a seguito della cessazione del rapporto di lavoro da parte della , chiamata pertanto a rimborsare Pt_2
l'intero prestito avendo perduto il beneficio della rateizzazione. A garanzia del finanziamento la finanziaria ha stipulato con la una polizza rischio impiego in favore della Controparte_1 società opposta, con lo scopo di coprire i rischi di impiego relativi alla perdita dell'occupazione della e, quindi, al mancato rimborso del prestito. Nel caso di specie, emerge che nella polizza Pt_2
“rischio credito” l'unica beneficiaria del contratto di assicurazione è la finanziaria.
Nel caso in cui il lavoratore/mutuatario/cedente stipula una polizza di questo tipo e subisce la perdita del rapporto di lavoro, l'assicurazione provvede ad indennizzare la finanziaria, pagando le rate mancanti, dopodiché potrà agire in surroga chiedendo al lavoratore l'intero importo liquidato a favore della finanziaria. In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato (cfr.Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9866 del 28/03/2022
Per quanto sopra, l'opposizione va rigetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria CV, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. 6695.2017 disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione cosi provvede
Rigetta l'opposizione
Condanna l'opponente, a rifondere alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante PT le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre 15% forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua in data, data deposito.
IL GIUDICE GOP Dott. Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. R.G. 6695.2017 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, Codice Fiscale è: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – e con questi elettivamente domiciliato in Caserta al Corso Trieste n. 123 - dagli avv.ti Marco del Gaiso, Nicol del Gaiso e Vincenzo del Gaiso .
OPPONENTE
Co
(C.F. ) in persona del legale rapp.te rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marco Sartoni giusta procura alle liti rilasciata su atto separato, allegato all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente difensore avv. Mirco
Morganti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA) alla via A. Volta n. 5/4
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
Motivi in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.06.2017 ha proposto Parte_1 opposizione e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1199/2017 - emesso dal Tribunale di S.
Maria C. V. (CE) nel procedimento civile iscritto al R.G.N. 3751/2017, con il quale l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Controparte_1 euro 25.281,58 oltre interessi e spese della procedura,chiedendone la revoca.
Eccepiva la nullità della clausola prevista all'art. 7 del contratto di mutuo: Illegittimità della clausola di cui all'art. 7 per violazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950:
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la chiedendo, in via Controparte_1 principale, il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 8.9.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La opposizione è infondata, per quanto di seguito rilevato.
In data 09/02/2012 il Sig. ha sottoscritto con un contratto Parte_1 Controparte_3 di mutuo il quale prevedeva l'erogazione, a favore del mutuatario , della somma di € Pt_1
42.360,00 da restituirsi in nr. 120 rate mensili da € 353,00 cadauna a mezzo delegazione a pagare su stipendi/salari conferita al datore di lavoro 2) a garanzia del credito sopra menzionato CP_3 stipulava ai sensi di legge con la polizza di assicurazione Rischio
[...] Controparte_1 impiego n. 903862 in forza del disposto di cui all'art. 7 del contratto di finanziamento, il Sig. Pt_1 conveniva che per le somme eventualmente liquidate in forza della suindicata polizza, la Compagnia
Assicurativa sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà della Finanziaria mutuante;
la datrice di lavoro del Sig. , , raggiunta da notifica a cura della Delegataria dell'intervenuta Pt_1 Org_1 delegazione di pagamento, accettava la medesima e dava corso agli obblighi su di essa gravanti in qualità di delegata al pagamento provvedendo al versamento, a favore della finanziaria, delle quote di retribuzione sino al 21/05/2014, data in cui l'opponente cessava il proprio rapporto di lavoro
La raggiunta da denuncia di sinistro unitamente al conteggio per Controparte_1 anticipata estinzione liquidava a favore di d in forza della polizza Rischio impiego, Controparte_3
l'importo di € 25.281,58 rimanendo così surrogata nei diritti della Finanziaria mutuante nei confronti del Sig. ; Pt_1
La è pertanto creditrice nei confronti di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 25.281,58 vantata a titolo di capitale impagato oltre ad interessi di mora calcolati al tasso legale a decorrere dalla data di cessazione del rapporto lavorativo fino al saldo;
Ciò posto, appare opportuno rilevare che risulta provata dalla documentazione agli atti, che l'opponente in data 09/02/2012 sottoscriveva con un contratto di mutuo il quale Controparte_3 prevedeva l'erogazione, a favore del mutuatario , della somma di € 42.360,00 da restituirsi in Pt_1 nr. 120 rate mensili da € 353,00 cadauna a mezzo delegazione a pagare su stipendi/salari conferita al datore di lavoro sottoscriveva un finanziamento contro delegazione di quota dello stipendio dove il contratto prevedeva come modalità di estinzione del mutuo la cessione del quinto dello stipendio da parte del debitore, ai sensi del DPR 150/19980. a garanzia del credito sopra menzionato CP_3 stipulava ai sensi di legge con la polizza di assicurazione Rischio
[...] Controparte_1 impiego n. 903862, in forza del disposto di cui all'art. 7 del contratto di finanziamento, il Sig. Pt_1 conveniva che per le somme eventualmente liquidate in forza della suindicata polizza, la Compagnia Assicurativa sarebbe rimasta surrogata nei diritti e nelle facoltà della Finanziaria mutuante. L' Org_1 datrice di lavoro dell'opponente, raggiunta da notifica a cura della Delegataria dell'intervenuta
[...] delegazione di pagamento, accettava la medesima e dava corso agli obblighi su di essa gravanti in qualità di delegata al pagamento provvedendo al versamento, a favore della finanziaria, delle quote di retribuzione sino al 21/05/2014, data in cui cessava il proprio rapporto di lavoro. Parte_1
in forza della polizza Rischio impiego versava la somma € Controparte_4
25.281,58 rimanendo così surrogata nei diritti della Finanziaria mutuante nei confronti del Sig.
; Pt_1
Secondo parte opponente la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato avrebbe dovuto essere riconosciuta vessatoria.
Tuttavia, dovendosi qualificare il contratto come un'assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'articolo
1341 c.c., che presupporrebbe la tesi contraria a quella accolta in questa sede. Invero, la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse stata stipulata a vantaggio del debitore finanziato,
“caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (Cass., Ord. n. 9866/2022 cit.).
Non risulta poi contestato che si siano verificati, come risulta dalla documentazione versata in atti, gli eventi oggetto della garanzia obbligatoria di legge e sopra indicati, ovvero la cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente, in data 21/05/2014, la corresponsione alla medesimo istituto di credito, in ottemperanza al contratto di assicurazione obbligatorio, della somma di € € 25.281 ,58
(venticinquemiladuecentoottantuno/58) da parte della Compagnia di Assicurazioni.
Ne deriva che è ampiamente provato il diritto ex art. 1916 c.c. della parte opposta, bastando rilevare sul punto che la quietanza è già di per sé un atto più idoneo a legittimare l'assicuratore che agisca in surroga ex art. 1916 c.c. e a dimostrare il “danno risarcito” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 20901/2013 secondo cui: “Ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito”.
Al riguardo, va premesso che nel mutuo garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, la cessione avviene pro solvendo;
di conseguenza, il lavoratore cedente resta l'obbligato principale in caso di interruzione delle trattenute da parte del datore di lavoro. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame a seguito della cessazione del rapporto di lavoro da parte della , chiamata pertanto a rimborsare Pt_2
l'intero prestito avendo perduto il beneficio della rateizzazione. A garanzia del finanziamento la finanziaria ha stipulato con la una polizza rischio impiego in favore della Controparte_1 società opposta, con lo scopo di coprire i rischi di impiego relativi alla perdita dell'occupazione della e, quindi, al mancato rimborso del prestito. Nel caso di specie, emerge che nella polizza Pt_2
“rischio credito” l'unica beneficiaria del contratto di assicurazione è la finanziaria.
Nel caso in cui il lavoratore/mutuatario/cedente stipula una polizza di questo tipo e subisce la perdita del rapporto di lavoro, l'assicurazione provvede ad indennizzare la finanziaria, pagando le rate mancanti, dopodiché potrà agire in surroga chiedendo al lavoratore l'intero importo liquidato a favore della finanziaria. In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato (cfr.Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9866 del 28/03/2022
Per quanto sopra, l'opposizione va rigetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria CV, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. 6695.2017 disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione cosi provvede
Rigetta l'opposizione
Condanna l'opponente, a rifondere alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante PT le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre 15% forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua in data, data deposito.
IL GIUDICE GOP Dott. Carmela Sorgente