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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/10/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 852/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IO CH LI - Presidente e relatore;
Dott.ssa Angela Di Dio - Giudice;
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 852 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 avente ad OGGETTO: querela di falso vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 sé medesimo, giusta procura in atti;
- attore
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fuschino, giusta procura in atti;
- convenuta (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Febbo, giusta procura in atti;
- terza chiamata in causa NONCHÉ Il P.M. in Sede
- interventore ex lege Conclusioni
Come da verbale di udienza del 22/10/2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione per querela di falso, ritualmente notificato a mezzo PEC il 30/08/2017, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
al fine di sentir accertare e dichiarare la falsità ideologica della relata di
[...] notifica del 23/06/2016 relativa alla cartella di pagamento n. 05320160000190523000 dell'importo di Euro 8.522,58 emessa a proprio carico ed eseguita a mezzo del servizio postale. A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto che:
- in data 21/02/2017 ha ricevuto dall' sede di Isernia Controparte_3 copia di estratto di ruolo dal quale ha appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 05320160000190523000, emessa a suo carico e relativa all'anno di imposta 2012, preceduta da un avviso di accertamento mai notificato;
- che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in violazione dell'art. 14 d.lgs. 159/2015, che impone la notifica esclusivamente a mezzo PEC, in quanto effettuata in data 23/06/2016 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza anagrafica in Isernia in via Andrea Mantegna n. 32; - che il messo notificatore, ha attestato falsamente, nella richiamata Persona_1 relata, di aver compiuto tutte le formalità necessarie per il perfezionamento del processo notificatorio (constatazione della temporanea assenza del destinatario e di altre persone idonee a ricevere l'atto; affissione sulla porta di abitazione dell'avviso di deposito presso il comune in busta chiusa sigillata);
- che contrariamente a quanto affermato dal predetto messo, nel periodo in questione, parte attrice non dimorava presso la predetta unità abitativa;
- che non avendo potuto impugnare la cartella di pagamento, ha proposto impugnazione avverso l'estratto di ruolo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha sospeso il giudizio iscritto al n. RGN 81/17 in attesa della definizione del presente giudizio. Con comparsa di risposta del 21/11/2017 si è costituita in giudizio l'
[...]
chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_3 causa di quale esecutore materiale della notifica eseguita a mezzo Controparte_2 del servizio postale;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, nella formulazione applicabile al momento della notifica della cartella (avvenuta in data 23/6/2016), prevedeva la facoltà e non l'obbligo della notifica a mezzo PEC. Con provvedimento del 01/12/2017 il G.I. ha autorizzato la chiamata in causa di la quale, si è costituita nel presente procedimento con comparsa Controparte_2 depositata in data 29/03/2018, eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversaria, evidenziando che il portalettere aveva correttamente eseguito la notifica all'indirizzo indicato da agenzia delle entrate. La causa, istruita documentalmente e tramite escussine testimoniale, con ordinanza del 18/12/2024, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. OSSERVA Così delineato il thema decidendum preliminarmente si osserva quanto segue. Prima dell'esame nel merito della fondatezza della querela di falso proposta, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa
[...]
, posto che l' non ha mai formulato avverso di essa CP_2 Controparte_3 alcuna domanda, né alcuna domanda nei confronti di risulta formulata CP_2 dall'attore . Pt_1
Inoltre, in generale, giova evidenziare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, legittimato passivo rispetto alla domanda di querela di falso non è l'autore materiale del documento che si afferma essere falso, o chi comunque sia concorso nella falsità, ma colui che ha interesse ad avvalersi del documento stesso, (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 19281/2019), ovvero nel caso di specie,
[...]
. Controparte_1
Più precisamente, legittimato passivo rispetto alla querela di falso deve individuarsi rispetto al rapporto giuridico con riferimento al quale il documento spiega la sua efficacia, che nella specie va individuato nell quale Controparte_3 soggetto deputato alla riscossione coattiva del credito ed interessato ad avvalersi della avvenuta notifica degli atti dianzi precisati sui quali fonda la propria pretesa (cfr., ex multis, Cass. sez. 1, n. 18323 del 30/08/2007 “la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione”; Cass., n. 330, 08/02/1967,
“La querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione;
Cass., n. 223 del 27/01/1967, “La querela di falso civile riflette non l'autore del falso, bensì il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge. Pertanto, legittimato passivo all'Azione diretta all'accertamento della falsità di un documento e il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità di cui l'identificazione e quindi del tutto irrilevante in materia civile”). Nel caso di specie, non è coinvolta nel giudizio nell'ambito del Controparte_2 quale è sorta l'esigenza di censurare le genuinità delle notificazioni postali oggetto di querela e non si è avvalsa dei documenti querelati di falso né è stata avanzata alcuna domanda di risarcimento del danno patito. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da è, pertanto, fondata. Controparte_2
Ciò posto e passando al merito della controversia, deve osservarsi come la querela di falso proposta da parte attrice, volta all'accertamento della falsità ideologica della cartolina di notifica della cartella di pagamento n. 05320160000190523000, all'esito dell'istruttoria svolta, è risultata solo parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui si dirà. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., gli atti redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni fanno piena prova, fino a querela di falso, di quanto da essi attestato come avvenuto in loro presenza. Tale presunzione di veridicità può essere superata solo attraverso la proposizione di querela di falso in sede giudiziaria. La cartolina redatta dal messo notificatore, qualificabile come pubblico ufficiale nell'espletamento della predetta attività, gode di efficacia probatoria privilegiata e può essere disconosciuta solo mediante rigorosa prova contraria. I documenti facenti prova fino a querela di falso, infatti, sono muniti di una propria efficacia probatoria, derivante dalla qualità di pubblico ufficiale rivestita dal soggetto che li forma, e dalla funzione svolta dal documento nell'ambito del procedimento nel quale si inserisce la sua formazione. La prova complessivamente offerta dal querelante in giudizio deve quindi essere adeguata a vincere la presunzione di veridicità del contenuto del documento. Ancora in via generale, va ricordato che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ugualmente, le cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, possono essere notificate, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/82. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la notifica diretta a mezzo raccomandata AR è notifica diversa da quella prevista dalla Legge n. 890/82 (cfr. Cass. civ. , sez. trib., 29/10/2024 , n. 27946). Si tratta della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal D.P.R. n. 655/82 e dal DM 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla legge 890/82, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cpc. Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario. L'avviso di giacenza delle raccomandate presso l'Ufficio Postale è rilasciato dall'agente postale all'indirizzo del destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza e dell'effettivo rilascio fa fede la dichiarazione dell'agente, senza necessità di specificare la modalità del rilascio Giova, perciò, sul querelante l'onere di provare che l'attestazione dell'ufficiale postale nella relata di notifica della cartella di pagamento è falsa. Nel caso in esame, l'attore contesta la veridicità delle attestazioni contenute nella relata di notifica redatta dal messo notificatore, in particolare in ordine Persona_1 alla constatazione della “temporanea assenza” del destinatario e all'affissione presso la porta dell'abitazione di una busta chiusa e sigillata contenente l'avviso di deposito presso la casa comunale. Dall'istruttoria svolta è emerso che:
- l'immobile presso il quale si sono svolte le operazioni di notifica della cartella costituisce la residenza anagrafica di;
Parte_1
- presso detto immobile il sig. non abitava in quegli anni;
Pt_1 Tali dati consentono di affermare la verità dell'attestazione del portalettere circa la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di destinazione. Sul punto va infatti rilevato che il portalettere non è tenuto ad effettuare ricerche del destinatario, non essendo munito di poteri di polizia. Ancora sul punto va evidenziato che non vi è alcuna evidenza dell'attivazione da parte del sig. del servizio Pt_1
Posta Seguimi, essendo stato prodotto (all. 8) solo il frontespizio della richiesta di attivazione del servizio, compilato esclusivamente dal richiedente e senza alcuna specificazione degli indirizzi cui lo stesso si riferisca. Le deduzioni attoree sul punto risultano dunque palesemente dilatorie e pretestuose, essendo risultate prive di riscontri probatori, e posta l'irrilevanza delle prove addotte a dimostrazione di aver attivato il servizio Posta seguimi, e la domanda di accertamento della falsità sul punto quindi manifestamente infondata. Dall'istruttoria è altresì emerso che:
- che i portalettere giunti sul luogo della notifica hanno constatato la assenza del destinatario e di altre persone cui legittimamente consegnare il plico ed hanno quindi proceduto ad una verifica che ha dato esito negativo;
- conseguentemente hanno provveduto ad eseguire la notifica presso il Comune di residenza, lasciando avviso presso lo stabile di destinazione ed inviando raccomandata con avviso di ricevimento. All'udienza del 25/02/2020, il teste ex collaboratore di studio Testimone_1 dell'odierno attore, ha dichiarato: che nell'anno 2016 ed in particolare in giugno, l'appartamento sito in Isernia in Via Mantegna nr. 32 di proprietà dell'avv.
[...]
era disabitato, in quanto erano in corso lavori di ristrutturazione (“dato che Pt_1 collaboravo con lui, spesso ci recavamo insieme in quell'appartamento, essendo in corso lavori di ristrutturazione”); che sia sul citofono condominiale che sulla cassetta delle poste che sulla porta di ingresso dell'abitazione di cui al punto precedente non compariva il nome di ma, limitatamente al citofono condominiale era riportato il Parte_1 nome del precedente proprietario (“ricordo che il precedente proprietario era una signora. Credo si chiamasse ). Per_2
Dalla documentazione fotografica prodotta non risulta indicato il nominativo della parte attrice né sul citofono né sulla cassetta postale (cfr. immagini prodotte l'11/09/2017). All'udienza del 21/03/2023, il teste segretaria dell'avv. , Testimone_2 Pt_1 ha dichiarato quanto segue: “in quel periodo ovvero nel giugno 2016 l'avv. stava effettuando dei lavori di manutenzione nell'immobile e spesso delegava me per aprire la porta dell'abitazione agli operai che dovevano effettuare i lavori. L'abitazione allo stato è ancora disabitata, credo che non abbia mai abitato in quella abitazione l'avv. ”; “se non erro vi era il nome della precedente Pt_1 proprietaria ovvero tal “manocchio” indicata sul citofono condominiale, mentre sulla cassetta delle poste non era riportato nessun nome e non vi era da nessuna parte il nome dell'avvocato . Pt_1 Preciso che nel condominio sussiste un solo citofono. Preciso, inoltre, che anche dinanzi alla porta di ingresso dell'abitazione non è indicato alcun nominativo”. Alla stessa udienza il teste , moglie dell'odierno attore, ha riferito: “nel Testimone_3 predetto immobile non abbiamo mai abitato. Non ha mai abitato l'avv. in quest'immobile. Pt_1
Allo stato è ancora disabitato”; “il nome di non compare da nessuna parte”; “sì, è Parte_1 vero. Posso dirlo perché in quell'anno stavamo ristrutturando l'appartamento e mi recavo sul posto a tal fine tutti i giorni e non abbiamo mai trovato nulla”. Tali circostanze, appaiono da un lato irrilevanti ai fini della contestata veridicità delle affermazioni contenute nella cartolina compilata dal portalettere e soprattutto ai fini della validità del procedimento di notifica, posto che è responsabilità del privato munirsi di una cassetta postale. Ciò che conta e che non appare smentito dalle risultanze istruttorie è che l'avviso di deposito sia stato lasciato presso lo stabile di destinazione. La testimonianza assunta circa il mancato rinvenimento dell'avviso di deposito non si ritiene idonea a smentire tale ricostruzione. I testi di parte attrice, invero, non possono ritenersi attendibili in quanto legati alla medesima parte da rapporti lavorativi o affettivi. Inoltre, a prescindere alla valutazione di attendibilità, le stesse non possono in ogni caso ritenersi sufficienti a dimostrare la mancata affissione dell'avviso di giacenza presso l'indirizzo di destinazione, risultando improbabile che gli stessi avessero una costante vigilanza sull'immobile, tanto da porte escludere che l'avviso sia stato mai ivi depositato.
Secondo la ricostruzione di la portalettere in Controparte_2 Persona_3 data 29/04/2016 ha richiesto apposita visura per la conferma dell'indirizzo; in data 16/06/2016 il portalettere ha svolto il primo tentativo di recapito;
Persona_4 in data 20/06/2016 il portalettere dopo aver nuovamente Persona_1 verificato l'indirizzo con apposita visura, ha svolto il secondo tentativo di recapito con avviso in data 23/06/2016; il portalettere ha depositato avviso Persona_3 presso la Casa Comunale;
in data 29/06/2016 il portalettere ha Persona_5 affisso l'avviso di avvenuto deposito mediante CAD. e tale ricostruzione risulta dalla documentazione riversata in atti da e dalla dichiarazioni testimoniali CP_2 assunte. Deve tuttavia osservarsi come dalle dichiarazioni testimoniali dei testi di parte convenuta è emerso che il firmatario della cartolina non abbia provveduto ad effettuare le attività che nella medesima dichiara di aver eseguito personalmente. In particolare, la portalettere , all'udienza del 20/09/2022, ha Persona_3 chiarito che la visura viene richiesta quando il destinatario non risulta identificato. Più precisamente gli estremi sono tre: nome, civico e cassetta, in assenza anche di uno solo di questi dati viene inviata richiesta di visura alla casa comunale. Ha precisato, inoltre, che con la procedura di visura, ovvero la notifica ex art 140 c.p.c., non lasciavano nulla presso l'abitazione ma inviavamo la richiesta alla casa comunale. All'udienza del 25/05/2021 il teste autore della relata oggetto del Persona_1 giudizio, ha dichiarato di essersi occupato soltanto dell'attività di notifica e della relativa relata, di non aver proceduto personalmente all'affissione dell'avviso di deposito dell'atto presso l'indirizzo, attività questa svolta da altro collega. La prova testimoniale consente di accertare la falsità ideologica della relata di notifica redatta dal messo notificatore il quale ha ammesso di non aver Persona_1 eseguito personalmente l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, pur avendo attestato il contrario nella relata del 23/06/2016, contrariamente a quanto risulta dall'atto (“ho notificato il presente documento depositandolo in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario”). Tale circostanza integra gli estremi della falsità ideologica in atto pubblico, rilevante ai sensi dell'art. 221 c.p.c., nel senso che risulta falsa l'attestazione del portalettere di aver personalmente compiuto l'attività di deposito dell'avviso di Persona_1 giacenza presso lo stabile. Se tale falsità sia idonea ad inficiare l'intero procedimento di notifica, non è oggetto del presente giudizio, volto solo ad accertare la eventuale presenza di dichiarazioni false. L'eccezione sollevata da circa la validità della Controparte_3 notifica ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, che, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 159/2015, consentiva l'alternatività dei mezzi notificatori, non incide sulla presente valutazione in quanto la contestazione riguarda l'effettivo compimento delle formalità dichiarate nella relata, non il mezzo di notificazione scelto. Va in ogni caso evidenziato come l' non solo non ha fornito Controparte_3 prove contrarie a sostegno della veridicità della cartolina, ma non ha neppure tentato di difendersi nel merito, limitandosi ad evidenziare che la modalità di notifica, cartolare o elettronica, fosse ancora consentita, circostanza che nulla rileva in questa sede. In conclusione Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela proposta da disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Parte_1 eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 2) dichiara la falsità ideologica della relata di notifica del 23/06/2016 relativa alla cartella esattoriale n. 05320160000190523000, limitatamente alla parte in cui il portalettere dichiara di aver “personalmente” proceduto al rilascio Persona_1 dell'avviso di deposito presso la porta dello stabile, vere tutte le altre statuizioni.
3) compensa le spese fra e stante la reciproca Controparte_3 Parte_1 soccombenza.
4) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_3 [...]
delle spese di lite che liquida in € 5.838,55 per compensi e spese Controparte_2 generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
5) ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia.
Così deciso in Isernia nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente/ estensore
IO CH LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IO CH LI - Presidente e relatore;
Dott.ssa Angela Di Dio - Giudice;
Dott. Marco Ponsiglione - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 852 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 avente ad OGGETTO: querela di falso vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 sé medesimo, giusta procura in atti;
- attore
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fuschino, giusta procura in atti;
- convenuta (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Febbo, giusta procura in atti;
- terza chiamata in causa NONCHÉ Il P.M. in Sede
- interventore ex lege Conclusioni
Come da verbale di udienza del 22/10/2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione per querela di falso, ritualmente notificato a mezzo PEC il 30/08/2017, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_3
al fine di sentir accertare e dichiarare la falsità ideologica della relata di
[...] notifica del 23/06/2016 relativa alla cartella di pagamento n. 05320160000190523000 dell'importo di Euro 8.522,58 emessa a proprio carico ed eseguita a mezzo del servizio postale. A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto che:
- in data 21/02/2017 ha ricevuto dall' sede di Isernia Controparte_3 copia di estratto di ruolo dal quale ha appreso l'esistenza della cartella esattoriale n. 05320160000190523000, emessa a suo carico e relativa all'anno di imposta 2012, preceduta da un avviso di accertamento mai notificato;
- che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in violazione dell'art. 14 d.lgs. 159/2015, che impone la notifica esclusivamente a mezzo PEC, in quanto effettuata in data 23/06/2016 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza anagrafica in Isernia in via Andrea Mantegna n. 32; - che il messo notificatore, ha attestato falsamente, nella richiamata Persona_1 relata, di aver compiuto tutte le formalità necessarie per il perfezionamento del processo notificatorio (constatazione della temporanea assenza del destinatario e di altre persone idonee a ricevere l'atto; affissione sulla porta di abitazione dell'avviso di deposito presso il comune in busta chiusa sigillata);
- che contrariamente a quanto affermato dal predetto messo, nel periodo in questione, parte attrice non dimorava presso la predetta unità abitativa;
- che non avendo potuto impugnare la cartella di pagamento, ha proposto impugnazione avverso l'estratto di ruolo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha sospeso il giudizio iscritto al n. RGN 81/17 in attesa della definizione del presente giudizio. Con comparsa di risposta del 21/11/2017 si è costituita in giudizio l'
[...]
chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_3 causa di quale esecutore materiale della notifica eseguita a mezzo Controparte_2 del servizio postale;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, nella formulazione applicabile al momento della notifica della cartella (avvenuta in data 23/6/2016), prevedeva la facoltà e non l'obbligo della notifica a mezzo PEC. Con provvedimento del 01/12/2017 il G.I. ha autorizzato la chiamata in causa di la quale, si è costituita nel presente procedimento con comparsa Controparte_2 depositata in data 29/03/2018, eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversaria, evidenziando che il portalettere aveva correttamente eseguito la notifica all'indirizzo indicato da agenzia delle entrate. La causa, istruita documentalmente e tramite escussine testimoniale, con ordinanza del 18/12/2024, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. OSSERVA Così delineato il thema decidendum preliminarmente si osserva quanto segue. Prima dell'esame nel merito della fondatezza della querela di falso proposta, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa
[...]
, posto che l' non ha mai formulato avverso di essa CP_2 Controparte_3 alcuna domanda, né alcuna domanda nei confronti di risulta formulata CP_2 dall'attore . Pt_1
Inoltre, in generale, giova evidenziare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, legittimato passivo rispetto alla domanda di querela di falso non è l'autore materiale del documento che si afferma essere falso, o chi comunque sia concorso nella falsità, ma colui che ha interesse ad avvalersi del documento stesso, (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 19281/2019), ovvero nel caso di specie,
[...]
. Controparte_1
Più precisamente, legittimato passivo rispetto alla querela di falso deve individuarsi rispetto al rapporto giuridico con riferimento al quale il documento spiega la sua efficacia, che nella specie va individuato nell quale Controparte_3 soggetto deputato alla riscossione coattiva del credito ed interessato ad avvalersi della avvenuta notifica degli atti dianzi precisati sui quali fonda la propria pretesa (cfr., ex multis, Cass. sez. 1, n. 18323 del 30/08/2007 “la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione”; Cass., n. 330, 08/02/1967,
“La querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione;
Cass., n. 223 del 27/01/1967, “La querela di falso civile riflette non l'autore del falso, bensì il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro effetto sotto altro riflesso attribuitogli dalla legge. Pertanto, legittimato passivo all'Azione diretta all'accertamento della falsità di un documento e il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità di cui l'identificazione e quindi del tutto irrilevante in materia civile”). Nel caso di specie, non è coinvolta nel giudizio nell'ambito del Controparte_2 quale è sorta l'esigenza di censurare le genuinità delle notificazioni postali oggetto di querela e non si è avvalsa dei documenti querelati di falso né è stata avanzata alcuna domanda di risarcimento del danno patito. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da è, pertanto, fondata. Controparte_2
Ciò posto e passando al merito della controversia, deve osservarsi come la querela di falso proposta da parte attrice, volta all'accertamento della falsità ideologica della cartolina di notifica della cartella di pagamento n. 05320160000190523000, all'esito dell'istruttoria svolta, è risultata solo parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui si dirà. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., gli atti redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni fanno piena prova, fino a querela di falso, di quanto da essi attestato come avvenuto in loro presenza. Tale presunzione di veridicità può essere superata solo attraverso la proposizione di querela di falso in sede giudiziaria. La cartolina redatta dal messo notificatore, qualificabile come pubblico ufficiale nell'espletamento della predetta attività, gode di efficacia probatoria privilegiata e può essere disconosciuta solo mediante rigorosa prova contraria. I documenti facenti prova fino a querela di falso, infatti, sono muniti di una propria efficacia probatoria, derivante dalla qualità di pubblico ufficiale rivestita dal soggetto che li forma, e dalla funzione svolta dal documento nell'ambito del procedimento nel quale si inserisce la sua formazione. La prova complessivamente offerta dal querelante in giudizio deve quindi essere adeguata a vincere la presunzione di veridicità del contenuto del documento. Ancora in via generale, va ricordato che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ugualmente, le cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, possono essere notificate, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/82. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la notifica diretta a mezzo raccomandata AR è notifica diversa da quella prevista dalla Legge n. 890/82 (cfr. Cass. civ. , sez. trib., 29/10/2024 , n. 27946). Si tratta della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal D.P.R. n. 655/82 e dal DM 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla legge 890/82, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cpc. Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario. L'avviso di giacenza delle raccomandate presso l'Ufficio Postale è rilasciato dall'agente postale all'indirizzo del destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza e dell'effettivo rilascio fa fede la dichiarazione dell'agente, senza necessità di specificare la modalità del rilascio Giova, perciò, sul querelante l'onere di provare che l'attestazione dell'ufficiale postale nella relata di notifica della cartella di pagamento è falsa. Nel caso in esame, l'attore contesta la veridicità delle attestazioni contenute nella relata di notifica redatta dal messo notificatore, in particolare in ordine Persona_1 alla constatazione della “temporanea assenza” del destinatario e all'affissione presso la porta dell'abitazione di una busta chiusa e sigillata contenente l'avviso di deposito presso la casa comunale. Dall'istruttoria svolta è emerso che:
- l'immobile presso il quale si sono svolte le operazioni di notifica della cartella costituisce la residenza anagrafica di;
Parte_1
- presso detto immobile il sig. non abitava in quegli anni;
Pt_1 Tali dati consentono di affermare la verità dell'attestazione del portalettere circa la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di destinazione. Sul punto va infatti rilevato che il portalettere non è tenuto ad effettuare ricerche del destinatario, non essendo munito di poteri di polizia. Ancora sul punto va evidenziato che non vi è alcuna evidenza dell'attivazione da parte del sig. del servizio Pt_1
Posta Seguimi, essendo stato prodotto (all. 8) solo il frontespizio della richiesta di attivazione del servizio, compilato esclusivamente dal richiedente e senza alcuna specificazione degli indirizzi cui lo stesso si riferisca. Le deduzioni attoree sul punto risultano dunque palesemente dilatorie e pretestuose, essendo risultate prive di riscontri probatori, e posta l'irrilevanza delle prove addotte a dimostrazione di aver attivato il servizio Posta seguimi, e la domanda di accertamento della falsità sul punto quindi manifestamente infondata. Dall'istruttoria è altresì emerso che:
- che i portalettere giunti sul luogo della notifica hanno constatato la assenza del destinatario e di altre persone cui legittimamente consegnare il plico ed hanno quindi proceduto ad una verifica che ha dato esito negativo;
- conseguentemente hanno provveduto ad eseguire la notifica presso il Comune di residenza, lasciando avviso presso lo stabile di destinazione ed inviando raccomandata con avviso di ricevimento. All'udienza del 25/02/2020, il teste ex collaboratore di studio Testimone_1 dell'odierno attore, ha dichiarato: che nell'anno 2016 ed in particolare in giugno, l'appartamento sito in Isernia in Via Mantegna nr. 32 di proprietà dell'avv.
[...]
era disabitato, in quanto erano in corso lavori di ristrutturazione (“dato che Pt_1 collaboravo con lui, spesso ci recavamo insieme in quell'appartamento, essendo in corso lavori di ristrutturazione”); che sia sul citofono condominiale che sulla cassetta delle poste che sulla porta di ingresso dell'abitazione di cui al punto precedente non compariva il nome di ma, limitatamente al citofono condominiale era riportato il Parte_1 nome del precedente proprietario (“ricordo che il precedente proprietario era una signora. Credo si chiamasse ). Per_2
Dalla documentazione fotografica prodotta non risulta indicato il nominativo della parte attrice né sul citofono né sulla cassetta postale (cfr. immagini prodotte l'11/09/2017). All'udienza del 21/03/2023, il teste segretaria dell'avv. , Testimone_2 Pt_1 ha dichiarato quanto segue: “in quel periodo ovvero nel giugno 2016 l'avv. stava effettuando dei lavori di manutenzione nell'immobile e spesso delegava me per aprire la porta dell'abitazione agli operai che dovevano effettuare i lavori. L'abitazione allo stato è ancora disabitata, credo che non abbia mai abitato in quella abitazione l'avv. ”; “se non erro vi era il nome della precedente Pt_1 proprietaria ovvero tal “manocchio” indicata sul citofono condominiale, mentre sulla cassetta delle poste non era riportato nessun nome e non vi era da nessuna parte il nome dell'avvocato . Pt_1 Preciso che nel condominio sussiste un solo citofono. Preciso, inoltre, che anche dinanzi alla porta di ingresso dell'abitazione non è indicato alcun nominativo”. Alla stessa udienza il teste , moglie dell'odierno attore, ha riferito: “nel Testimone_3 predetto immobile non abbiamo mai abitato. Non ha mai abitato l'avv. in quest'immobile. Pt_1
Allo stato è ancora disabitato”; “il nome di non compare da nessuna parte”; “sì, è Parte_1 vero. Posso dirlo perché in quell'anno stavamo ristrutturando l'appartamento e mi recavo sul posto a tal fine tutti i giorni e non abbiamo mai trovato nulla”. Tali circostanze, appaiono da un lato irrilevanti ai fini della contestata veridicità delle affermazioni contenute nella cartolina compilata dal portalettere e soprattutto ai fini della validità del procedimento di notifica, posto che è responsabilità del privato munirsi di una cassetta postale. Ciò che conta e che non appare smentito dalle risultanze istruttorie è che l'avviso di deposito sia stato lasciato presso lo stabile di destinazione. La testimonianza assunta circa il mancato rinvenimento dell'avviso di deposito non si ritiene idonea a smentire tale ricostruzione. I testi di parte attrice, invero, non possono ritenersi attendibili in quanto legati alla medesima parte da rapporti lavorativi o affettivi. Inoltre, a prescindere alla valutazione di attendibilità, le stesse non possono in ogni caso ritenersi sufficienti a dimostrare la mancata affissione dell'avviso di giacenza presso l'indirizzo di destinazione, risultando improbabile che gli stessi avessero una costante vigilanza sull'immobile, tanto da porte escludere che l'avviso sia stato mai ivi depositato.
Secondo la ricostruzione di la portalettere in Controparte_2 Persona_3 data 29/04/2016 ha richiesto apposita visura per la conferma dell'indirizzo; in data 16/06/2016 il portalettere ha svolto il primo tentativo di recapito;
Persona_4 in data 20/06/2016 il portalettere dopo aver nuovamente Persona_1 verificato l'indirizzo con apposita visura, ha svolto il secondo tentativo di recapito con avviso in data 23/06/2016; il portalettere ha depositato avviso Persona_3 presso la Casa Comunale;
in data 29/06/2016 il portalettere ha Persona_5 affisso l'avviso di avvenuto deposito mediante CAD. e tale ricostruzione risulta dalla documentazione riversata in atti da e dalla dichiarazioni testimoniali CP_2 assunte. Deve tuttavia osservarsi come dalle dichiarazioni testimoniali dei testi di parte convenuta è emerso che il firmatario della cartolina non abbia provveduto ad effettuare le attività che nella medesima dichiara di aver eseguito personalmente. In particolare, la portalettere , all'udienza del 20/09/2022, ha Persona_3 chiarito che la visura viene richiesta quando il destinatario non risulta identificato. Più precisamente gli estremi sono tre: nome, civico e cassetta, in assenza anche di uno solo di questi dati viene inviata richiesta di visura alla casa comunale. Ha precisato, inoltre, che con la procedura di visura, ovvero la notifica ex art 140 c.p.c., non lasciavano nulla presso l'abitazione ma inviavamo la richiesta alla casa comunale. All'udienza del 25/05/2021 il teste autore della relata oggetto del Persona_1 giudizio, ha dichiarato di essersi occupato soltanto dell'attività di notifica e della relativa relata, di non aver proceduto personalmente all'affissione dell'avviso di deposito dell'atto presso l'indirizzo, attività questa svolta da altro collega. La prova testimoniale consente di accertare la falsità ideologica della relata di notifica redatta dal messo notificatore il quale ha ammesso di non aver Persona_1 eseguito personalmente l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, pur avendo attestato il contrario nella relata del 23/06/2016, contrariamente a quanto risulta dall'atto (“ho notificato il presente documento depositandolo in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario”). Tale circostanza integra gli estremi della falsità ideologica in atto pubblico, rilevante ai sensi dell'art. 221 c.p.c., nel senso che risulta falsa l'attestazione del portalettere di aver personalmente compiuto l'attività di deposito dell'avviso di Persona_1 giacenza presso lo stabile. Se tale falsità sia idonea ad inficiare l'intero procedimento di notifica, non è oggetto del presente giudizio, volto solo ad accertare la eventuale presenza di dichiarazioni false. L'eccezione sollevata da circa la validità della Controparte_3 notifica ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, che, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 159/2015, consentiva l'alternatività dei mezzi notificatori, non incide sulla presente valutazione in quanto la contestazione riguarda l'effettivo compimento delle formalità dichiarate nella relata, non il mezzo di notificazione scelto. Va in ogni caso evidenziato come l' non solo non ha fornito Controparte_3 prove contrarie a sostegno della veridicità della cartolina, ma non ha neppure tentato di difendersi nel merito, limitandosi ad evidenziare che la modalità di notifica, cartolare o elettronica, fosse ancora consentita, circostanza che nulla rileva in questa sede. In conclusione Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela proposta da disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Parte_1 eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 2) dichiara la falsità ideologica della relata di notifica del 23/06/2016 relativa alla cartella esattoriale n. 05320160000190523000, limitatamente alla parte in cui il portalettere dichiara di aver “personalmente” proceduto al rilascio Persona_1 dell'avviso di deposito presso la porta dello stabile, vere tutte le altre statuizioni.
3) compensa le spese fra e stante la reciproca Controparte_3 Parte_1 soccombenza.
4) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_3 [...]
delle spese di lite che liquida in € 5.838,55 per compensi e spese Controparte_2 generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
5) ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia.
Così deciso in Isernia nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente/ estensore
IO CH LI