Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per la sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478 , che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di lire 1.100.362.000.000, da versare in tre rate annuali, a partire dal 1991, di cui la prima rata pari a lire 366.788.000.000 e le altre due pari a lire 366.787.000.000 ciascuna.
3. La quota del 16,67 per cento di ogni rata, pari a lire 61.143.000.000, verra' erogata in contanti, mentre la restante parte, pari a lire 305.645.000.000 per la prima rata e a lire 305.644.000.000 per ognuna delle altre due rate, verra' pagata mediante promissory notes.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 1478/1962 reca: "Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.)".
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di lire 1.100.362.000.000, da versare in tre rate annuali, a partire dal 1991, di cui la prima rata pari a lire 366.788.000.000 e le altre due pari a lire 366.787.000.000 ciascuna.
3. La quota del 16,67 per cento di ogni rata, pari a lire 61.143.000.000, verra' erogata in contanti, mentre la restante parte, pari a lire 305.645.000.000 per la prima rata e a lire 305.644.000.000 per ognuna delle altre due rate, verra' pagata mediante promissory notes.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 1478/1962 reca: "Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.)".