Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 24/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
in persona del Giudice unico dott.ssa Maura Manzi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 e vertente
T R A
c.f. in persona del suo Presidente e Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore Dott. c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in L'Aquila, p.zza Duomo n. 53, presso lo studio dell'Avv. Monica PeriLL, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione del nuovo difensore
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del suo Amministratore e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore Sig. CP_3
OPPOSTO - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale di L'Aquila in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e del suo Presidente al pagamento della fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito disporre, Parte_1 la revoca del Decreto Ingiuntivo N. 215/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila a firma del Dr. Ciro Riviezzo- del
24/05/2022, con conseguente pronuncia di condanna della società , alle spese competenze ed onorari di Controparte_2 causa oltre accessori di legge”.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio iscritto al n. R.g. 836/2022 Tribunale di L'Aquila, la chiedeva Controparte_2
emettersi decreto ingiuntivo per la somma di € 45.332,05 nei confronti del consorzio obbligatorio CDM
033 (di seguito, brevemente, anche “ ”), in seguito al mancato pagamento della fattura n. 1 del 4 Parte_1 febbraio 2022, di pari importo, emessa con riferimento ai compensi per i lavori di ristrutturazione del fabbricato facente capo al in relazione ai danni subiti in occasione del sisma del 6 aprile 2009. Parte_1
In data 24.5.2022, il Tribunale di L'Aquila emetteva il decreto ingiuntivo n. 215/2022, condannando l'opponente al pagamento della somma richiesta.
Con atto di citazione in opposizione, il ha proposto opposizione al suddetto decreto e il presente Parte_1 giudizio è stato iscritto al n. r.g. 1361/2022.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha dedotto che:
• in data 28.07.2012 si costituiva il Consorzio obbligatorio (ex art.7 comma 3 bis OPCM N.3820 del
12.11.2009) per la ricostruzione post-sisma di un fabbricato sito nel comune di Castel del Monte;
• a tal fine, in data 09.08.2013, veniva nominato il Presidente del nella persona del Dott. Parte_1 che, successivamente provvedeva a nominare direttore dei lavori nonché Controparte_1 responsabile per la progettazione, contabilità e sicurezza, l'Ing. Parte_2
• successivamente l'assemblea individuava l'impresa a cui affidare i lavori nella e, Controparte_2 conseguentemente, il Presidente del Consorzio provvedeva a sottoscrivere con la stessa un contratto di appalto per i lavori di riparazione con miglioramento sismico dell'edificio;
• in data 11.01.2020 il tecnico incaricato comunicava la fine dei lavori e, con successiva comunicazione del 15.01.2020, il Presidente depositava presso il Comune di Castel Del Monte la relativa documentazione;
• con riferimento ai compensi della ditta F.LL EO, vi sarebbe carenza di legittimazione passiva del e del Presidente dello stesso, facente capo l'obbligazione di pagamento al Direttore dei lavori, Parte_1 cui avrebbe in effetti dovuto rivolgersi la domanda monitoria. Al Direttore dei lavori sono state infatti demandate tutte le attività propedeutiche al pagamento, tra cui, in particolare la trasmissione del SAL finale al beneficiario, a sua volta tenuto, previa presentazione presso le autorità competenti, al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.L. 78/2015;
• nel caso di specie, tuttavia, il Direttore dei lavori non ha provveduto ad inviare il SAL finale al Parte_1 beneficiario, il quale si è di conseguenza trovato nella impossibilità di provvedere al pagamento della impresa esecutrice. Pertanto, nessuna responsabilità sarebbe imputabile al , configurandosi Parte_1 invece il grave inadempimento contrattuale del Direttore dei lavori, per il mancato svolgimento delle attività propedeutiche all'ottenimento del beneficio e del pagamento dell'appaltatrice. Sulla base di tale assunto, l'opponente chiedeva l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Direttore dei lavori;
• l'azione monitoria sarebbe sottoposta ad obbligo di negoziazione assistita in quanto trattasi di domanda di pagamento di importo non superiore a euro 50.000, che soggiace alla disciplina di cui all'art. 3 comma
1 D.L. 132/14 R.G. n. 1361/2022
^^^^^^
Il creditore opposto non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 28.11.2023 il giudice istruttore, nella persona della GOP dott.ssa Serenella Monaco ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza del 10.01.2025, rilevata la mancata prova della notifica alla parte dichiarata contumace, il
Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo per consentire all'opponente di produrre la prova delle notifiche effettuate, che venivano depositate il 18.3.2025. Quanto alla richiesta di chiamata in causa dell'ing.
l'opponente non vi dava seguito, rinunciando formalmente, nell'atto di costituzione del Parte_2 nuovo difensore del 26.1.1024, ad estendere il contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo.
OSSERVA IN DIRITTO
1 - Eccezioni preliminari: improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita.
In primo luogo, anche se non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita sollevata dall'opponente. Come noto, infatti, l'art. 3 lett. A) del D.L. 132/2012, prevede espressamente che, indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 1 della stessa norma, non vi è alcun obbligo, per chi intenda esercitare un'azione attraverso lo strumento del ricorso per ingiunzione, di invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Di conseguenza, detta eccezione è priva di fondamento.
Inoltre, alla data dell'introduzione del presente giudizio, i contratti di prestazione d'opera professionale non rientravano tra queLL per i quali è prevista la mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010.
2 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova.
Parte opposta, in sede monitoria, ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 45.332,05 oltre interessi, spese e accessori di legge, per il mancato pagamento della fattura n. 1 del 4 febbraio 2022, emessa in seguito alle prestazioni rese in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto il 26.6.2017.
Per contro, l'opponente non ha contestato nel merito la pretesa creditoria ma si è limitato ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, invocando la responsabilità del Direttore dei lavori che non avrebbe provveduto all'emissione dei SAL.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. R.G. n. 1361/2022
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Sezioni Unite 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n. 13674/2006; Cass. 8615/2006).
Nel caso in esame, come già sopra accennato, l'opponente non ha contestato né la prestazione dell'opposta né il relativo credito, ma si è limitato ad eccepire che il mancato pagamento della fattura oggetto dal giudizio
è dipesa dall'inadempimento del Direttore dei lavori, il quale avrebbe omesso di trasmettere il SAL finale al
Presidente del Consorzio beneficiario, con la conseguenza che quest'ultimo non ha potuto provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per la prestazione svolta.
Il giudizio deve allora concentrarsi sulla dedotta carenza di legittimazione passiva del , in quanto, Parte_1 ad opinione di quest'ultimo, la domanda avrebbe dovuto essere rivolta al Direttore dei lavori che, tuttavia, non è stato evocato in giudizio dall'opponente.
3 – Sulla carenza di legittimazione passiva
In primo luogo, in considerazione delle deduzioni dell'opponente, occorre verificare quanto statuito dal contratto di appalto stipulato tra le parti in merito alle modalità di pagamento dell'appaltatore. L'art. 10 di detto contratto prevede infatti che il Direttore dei lavori emette il SAL entro 20 giorni dalla comunicazione di fine lavori da parte dell'appaltatore e il pagamento deve avvenire entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione dalla fattura vidimata dagli uffici comunali.
Fermo quanto precede, deve osservarsi come, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, la previsione sull'emissione dei SAL sopra richiamata nulla ha a che fare con l'individuazione del soggetto gravato dall'obbligazione di pagamento del compenso all'appaltatore. A ben vedere, infatti, all' art. 5 n. 3 del predetto contratto di appalto, si legge che il committente si è impegnato a “effettuare i pagamenti relativi al presente appalto su conto corrente dedicato…”: di conseguenza, non vi è dubbio che l'obbligazione di pagamento sia stata assunta dal Consorzio committente, in persona del suo Presidente, ciò a prescindere dall'emissione dei SAL. Inoltre, il richiamo dell'opponente all'art 5 bis del D.L. 78/2015 non appare pertinente in punto di legittimazione passiva in quanto disciplina i rapporti tra il Direttore dei lavori ed il ma non tra Parte_1 quest'ultimo e l'appaltatrice, il cui rapporto è disciplinato dal contratto di appalto.
Pertanto, non sussiste affatto il difetto di legittimazione passiva lamentato dall'opponente, avendo parte opposta rivolto correttamente la domanda nei confronti del , soggetto titolare dell'obbligazione Parte_1 di pagamento della fattura relativa al contratto di appalto concluso tra le parti.
Le questioni sollevate dall'opponente riguardano semmai i rapporti interni tra esso e il Direttore dei lavori, in questa sede irrilevanti, non avendo il dato seguito alla richiesta di chiamata in causa dello stesso Parte_1
Direttore dei lavori, nonostante sia stata formalmente autorizzata. R.G. n. 1361/2022
4 - Conclusioni:
In conclusione, considerando che l'opposizione è fondata sull'unico motivo sopra trattato, non essendovi contestazione sulla fondatezza della pretesa creditoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte opposto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il Decreto ingiuntivo n. 215/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 24.5.2023 nell'ambito del procedimento n. r.g.
836.2022.
B) NULLA sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, in data 20 giugno 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi