Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/05/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5734/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, cod. fisc. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferroni, cod. fisc. C.F._1
ATTORE
contro
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
15, cod. fisc. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. C.F._2
Andrea Ruocco, cod. fisc. C.F._3
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, 119 TUB, cessazione della materia del contendere.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634
c.p.c., accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale: accertare e dichiarare che il Sig. per tutti i motivi dedotti nel Controparte_1 presento atto e provati in corso di causa, non ha diritto di ottenere da la Parte_1 consegna di copia del contratto, della polizza assicurativa con il modello SECCI e dell'estratto conto delle rate pagate relative al finanziamento n. 2272906 e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale: ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare il Sig. al risarcimento Controparte_1 dei danni per responsabilità aggravata per la somma di € =5.000,00, ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed iva”.
Parte convenuta:
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b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta ha notificato ad il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Parte_1
503/2023, emesso il 20.01.2023 dal Tribunale di Torino, per la consegna di copia del contratto di finanziamento n. 2272906 stipulato tra le parti, dell'annessa polizza assicurativa con il modello secci e dell'estratto conto delle rate pagate. 2. Parte attrice ha proposto opposizione rappresentando quanto segue:
- il 28.11.2014, il Cadau ha stipulato con il citato contratto di finanziamento chirografario n. Pt_1
2272906, per l'importo complessivo di € 19.769,46;
- al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, il ha dichiarato di ricevere una CP_1 copia del contratto composto complessivamente di n. 11 fogli e successivamente, il 26.11.2014, ha sottoscritto l'informativa precontrattuale relativa alla polizza di assicurazione ed il questionario di adeguatezza;
- l'associazione A.Difesa per conto del con pec dell'11.03.2022 erroneamente inviata Controparte_1 all'Ufficio Reclami di Intesa all'indirizzo ha chiesto alla Email_1 banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, di ricevere copia del contratto, del piano di ammortamento, del contratto di polizza assicurativa, dell'estratto conto e delle eventuali modifiche contrattuali;
- il 18.03.2022, l' Consumo della banca, a cui era stata inoltrata la richiesta Controparte_2 dall'Ufficio Reclami, ha rappresentato all'associazione A.Difesa che la competenza era della filiale ove era stato sottoscritto il contratto, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta stessa;
- il invece, senza indirizzare alcuna richiesta alla filiale, ha depositato direttamente ricorso CP_1 monitorio.
Su queste basi, l'opponente sostiene che il diritto alla consegna della documentazione non sussista sia perché la stessa è stata già ricevuta dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto, sia perché la relativa richiesta non è stata correttamente indirizzata all'articolazione interna competente.
3. si è costituito contestando le allegazioni e le domande di controparte, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Con ordinanza del 19.07.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo cessata la materia del contendere a seguito della consegna della documentazione da parte della avvenuta nel corso del presente giudizio di opposizione. CP_3
A seguire, spirati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 04.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. 5. La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte opposta ad ottenere dalla CP_3 la documentazione riguardante i rapporti contrattuali tra le parti, che il cliente afferma di aver chiesto inutilmente e per cui ha ottenuto il decreto ingiuntivo. L'opponente, costituendosi nel presente giudizio, ha prodotto il contratto di finanziamento oggetto di causa e tutta la documentazione ad esso inerente.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di consegna della documentazione. Tale dichiarazione, che può avvenire anche d'ufficio, presuppone la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio, situazione che, a prescindere da un espresso accordo delle parti in tal senso, deve essere valutata dal giudice in concreto (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un., 21 aprile pagina 2 di 3 1982, n. 2463, nonché Cass. 10 luglio 1998, n. 6703; cfr. più di recente, Cass., ord., 23 luglio 2019 n.
19845; Cass., ord., 4 agosto 2017 n. 19568). Nel caso in esame non sorgono dubbi, alla luce di quanto poco sopra evidenziato, in ordine al venir meno dell'interesse delle parti a una decisione nel merito. 6. Le spese di giudizio devono essere invece regolate in base al principio della soccombenza virtuale.
7. Sul punto, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere copia del contratto e degli altri documenti indicati dall'art. 119 co. 4 TUB. La circostanza che i documenti fossero già stati consegnati in occasione della firma del rapporto contrattuale non esclude l'obbligo della banca di consegnarne nuovamente una copia, in quanto la norma citata non subordina il diritto del cliente al fatto di non avere ricevuto la documentazione in sede di stipula, e tanto meno alla prova di aver perso la documentazione già ricevuta (cfr, Trib. Torino
10.1.2025, Trib. Torino 2434/2024 e 1132/2024). Anche la richiesta fatta dal cliente all'indirizzo appare idonea Email_1 a far sorgere l'obbligo della banca, ed infatti una volta che il cliente abbia rivolto la richiesta in modo formale ad uno degli indirizzi ufficiali dell'ente, è compito dello stesso indirizzare la richiesta all'ufficio interno tenuto a soddisfarla (cfr. Trib. Torino 10.1.2025, Trib. Torino 2434/2024 e 1132/2024). D'altra parte, se è vero che in altri procedimenti celebrati nell'ambito del contenzioso seriale in esame (cfr. Trib. Torino 1697/2025) è stata ritenuta legittima la comunicazione con cui la banca avvisava il cliente di potersi recare in filiale per il ritiro della documentazione richiesta, il caso in esame è diverso, perché la comunicazione indirizzata al (doc. 14 di parte attrice) richiedeva di rinnovare la CP_1 richiesta alla sua agenzia, e gli imponeva così di ricominciare da capo il procedimento mirato ad ottenere le copie. In casi del genere, ammettere che la banca possa imporre al cliente di rinnovare la richiesta ad altro ufficio o articolazione della banca stessa, per mere ragioni di organizzazione interna dell'ente, equivarrebbe ad ammettere la possibilità di ritardare discrezionalmente la consegna, mentre, per il privato, ogni ritardo nell'ottenere la documentazione a cui ha diritto integra il rischio di perdere o rendere più difficile la possibilità di tutelare i propri diritti.
8. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte:
- deve essere dichiarata la cessione della materia del contendere, e di conseguenza revocato il decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. 4531/2000, Cass. 13085/2008);
- le spese dell'opposizione vanno poste a carico della parte opponente, virtualmente soccombente.
9. Tenuto conto della serialità della controversia, esse sono liquidate in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa, esclusa la fase di trattazione e istruttoria (nella quale la parte convenuta non ha neppure depositato le memorie ex art. 183 c.p.c).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara cessata la materia del contendere, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 503/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 20.01.2023.
Condanna al rimborso in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 2.906, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatatario.
Torino, 15 maggio 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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