Decreto cautelare 26 marzo 2014
Ordinanza cautelare 17 aprile 2014
Sentenza 12 maggio 2015
Decreto cautelare 22 luglio 2015
Ordinanza cautelare 9 settembre 2015
Accoglimento
Sentenza 2 dicembre 2015
Ordinanza collegiale 17 marzo 2016
Accoglimento
Sentenza 18 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/05/2015, n. 6867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6867 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06867/2015 REG.PROV.COLL.
N. 12512/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12512 del 2013, proposto da:
AR IS, DA AN, NA NA RI, AI PA, AN NU, MI CA, MB ER, CI RA, ER EL, IN TA, AZ NA, ZZ LA, VA GI, Di NI RA, IA IL, RU AT, MA NA, AG NN, NE UC, LL LB, CC NU, IE IS, LA NArita, NI LA, AN LB, LO IN, IO TO, LL IM, FR AC, RE TO, RT TO, UN MM, NI LI, GA RI, PO NA RI, D'IO EL, AC ND, ST NA RI, AS RI PI, IS EL, CO SI, AR AT, De IT IS, NI LA, TR BA, RE NA, UO EN, AR EN, IG RO, NI IE, Acquaro Vito RI, del AL IS, VE NA, AT CA, TI GI, UN ED, AV IG, EL NU, NE RI ZI, TT LE, del AN NA, D'MI AR, NO ZI, IT SE, IT CA, NN RI, AN ON, VA LI, LM RC, RV NA, RA CA, LO NT, LA AN, IO RA, NE CO, TO DE IM, LC RI ZI GN, TI ES, RI ER IA, ON NT, ER RA, , AL LE, SC ER, NA EL, AN AN, AC AN, PI AN, rappresentati e difesi dall'avv. Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso Romeo Brunetti in Roma, Via G. Armellini, 30; IN GI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Foschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuele Foschi in Roma, piazza dei Mirti, 40;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. 58 del 25.07.13 avente per oggetto i requisiti per la partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nella parte in cui all’art. 1, comma 1 prevede l’ammissione ai corsi speciali dei docenti che “abbiano prestato a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso almeno tre anni di servizio”, nonché nella parte in cui all’art. 1, comma 3 prevede che “è valutabile il servizio prestato nell’a.s. ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio …purchè almeno un anno scolastico sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare”;
del decreto 25 marzo 2013, n. 81 recante “Regolamento di modifica al D.M. 10 settembre 2010, n. 249” quale atto presupposto in parte qua ed in specie all’art. 15, comma 1 ter, commi 1 ed 1 bis;
della comunicazione informatica di esclusione dai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di cui al citato d.d.g. n. 58/2013 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e per l’ammissione con riserva dei ricorrenti ai PAS attivati con il detto D.M. n. 58/2013 come modificato con D.M. n. 81/2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa IN IM Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio ritiene che la presente controversia possa essere decisa con decisione semplificata ex art.74 C.p.a, essendo il ricorso manifestamente inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
Con il ricorso collettivo in epigrafe, infatti, i ricorrenti impugnano, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il decreto n. 58 del 25.07.13 avente per oggetto i requisiti per la partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nella parte in cui all’art. 1, comma 1 prevede l’ammissione ai corsi speciali dei docenti che “ abbiano prestato a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso almeno tre anni di servizio ”, nonché nella parte in cui all’art. 1, comma 3 prevede che “ è valutabile il servizio prestato nell’a.s. ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio …purchè almeno un anno scolastico sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare”, unitamente al decreto 25 marzo 2013, n. 81 recante “Regolamento di modifica al D.M. 10 settembre 2010, n. 249” quale atto presupposto in parte qua ed in specie all’art. 15, comma 1 ter, commi 1 ed 1 bis nonché alla comunicazione informatica di esclusione dai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di cui al citato d.d.g. n. 58/2013 e a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
In via preliminare, il Collegio non può che rilevare i medesimi profili di inammissibilità del ricorso collettivo in argomento, già evidenziati con la reiezione dell’istanza cautelare con ordinanza n.1832 del 17 aprile 2014.
Come è noto, infatti, per giurisprudenza costante, nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile esclusivamente se i ricorrenti agiscono a tutela di posizioni del tutto analoghe: ed invero, il ricorso collettivo deroga al principio secondo il quale ogni domanda fondata su interesse legittimo deve essere fatta valere dal singolo titolare della situazione soggettiva con separata azione per cui, ai fini della sua ammissibilità, occorre, da un lato, il requisito negativo dell’assenza di conflitto di interessi, dall’altro, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, cioè che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per i medesimi motivi (Cons. Stato Sez. V, 21-06-2013, n. 3418), mentre nel caso in esame non esiste identità di posizioni sostanziali, atteso che il ricorso raggruppa tre diverse categorie di soggetti, rispetto alle cui posizioni si possono ipotizzare soluzioni ermeneutiche diverse del bando impugnato (Consiglio di Stato, sezione IV, 22 gennaio 2014, n. 306).
In particolare, nel ricorso vengono accomunate le posizioni di ricorrenti che hanno maturato 540 giorni di servizio con il servizio specifico (pari a 180 gg), a quelle di ricorrenti che hanno accomunato 540 giorni di servizio senza il servizio specifico (pari a 180 gg), ed infine alle posizioni di quanti hanno maturato 540 giorni di servizio e hanno svolto il servizio specifico (pari a 180 gg) in più anni o in più posti nella medesima disciplina.
In ogni caso, il ricorso è infondato nella parte in cui gli interessati, ciascuno con diverse posizioni, comunque non appaiono rivestire i requisiti temporali e di servizio richiesti dal Bando ai fini dell’ammissione ai Percorsi Abilitativi Speciali. Invero, con la prima censura, i ricorrenti chiaramente evidenziano – per quanto, come sopra accennato, “collettivamente” – di non avere maturato il requisito entro l’a.s. 2012/2013, ma di averlo invece maturato entro la data di scadenza del bando (30.08.2013), ad anno scolastico 2012/2013 concluso.
Tale censura, in particolare, è infondata, avuto riguardo ai precedenti specifici della sezione sulle questioni relative ai requisiti temporali di ammissione dei ricorrenti ai Percorsi Abilitanti Speciali (Tar Lazio, III bis, n. 5809 e n.5817 del 29 maggio 2014), dai quali il Collegio non intende discostarsi.
Analogamente, la sezione ha già ritenuto infondata, in numerosi precedenti, la seconda censura, con cui si deduce l’illegittimità dell’art.1, comma 3, DDG n.58/2013, che richiede di aver prestato 180 giorni di servizio nella classe specifica per cui si chiede l’abilitazione (ex multis, Tar Lazio, sez.III bis., n. 5817/2014 del 29.05.2014).
Né, del resto, nel caso di specie potrebbe applicarsi il c.d.”principio di assorbimento”, di cui all’art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005 (secondo il quale "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso , che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela" (cfr Tar Lazio Sezione III, 27 agosto 2013, n. 7963), secondo quanto ritenuto invece in altra recente decisione della Sezione (cfr.Tar Lazio, sez. III bis. n. 6018/2015 del 27 aprile 2015), in quanto tale principio non è applicabile, per espressa disposizione normativa, in caso di carenza dei requisiti di partecipazione al concorso.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque, respinto perchè infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite nei confronti dell’amministrazione costituita in giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e C.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
SE Caruso, Presidente
IN IM Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2015
IL SEGRETARIO