Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2501 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 02.12.2024 e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paola ROTONDO;
opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marisa CP_1 C.F._2
Ruo Redda;
opposta
Oggetto: Opposizione avverso atto di precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per parte opponente: “voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Ivrea, richiamata ogni più ampia difesa e disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed argomentazione, in via preliminare - dichiarare l'inesistenza e/o inefficacia e/o comunque l'invalidità dell'atto di precetto in questa sede opposto per mancanza di notifica del relativo titolo esecutivo, sua produzione e/o allegazione;
- in
Con ogni caso, dare atto del sopravvenuto disinteresse della Sig.ra a coltivare l'esecuzione forzata per mancata coltivazione della procedura esecutiva nei termini di legge come ex adverso dedotto in atti ed eccepito tempestivamente dalla scrivente difesa;
- dichiarare l'inammissibilità della memoria
Con di controreplica irritualmente depositata dalla Sig.ra il 28/12/2023; nel merito - dichiarare che il Sig. nulla deve alla Sig.ra in forza del titolo azionato, per Parte_1 CP_1
1
per parte opposta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, richiamata ogni difesa sino ad ora svolta anche nella fase della sospensiva con le produzioni ivi allegate, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di controparte, considerata l'inadeguata proposta transattiva formulata da controparte, - dichiarare la non producibilità della corrispondenza di cui al punto 7) e 11) prodotto da controparte;
- respingere l'opposizione all'atto di precetto 4 luglio 2023 perché infondata. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eccezioni e domande nuove formulate irritualmente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre oneri di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato Parte_1
da in data 24.07.2023, in forza del provvedimento del Tribunale CP_1
per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del 05.08.2011 (proc. R.G.
V.G. 666/2011) e del decreto del Tribunale di Torino del 15.01.2016, con il quale la predetta ha intimato il pagamento della somma di € 10.292,28 a titolo di mancato pagamento del contributo al mantenimento del figlio minore e Per_1
delle spese straordinarie, formulando i seguenti motivi di contestazione: “I
NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI PRECETTO PER
MANCATA ALLEZIONE/PRODUZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO;
II
SULL'ASSERITO MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO PER;
III SUL CREDITO Per_1
ASSERITAMENTE RESIDUO ALL'ATTO DI PRECETTO DEL
15/11/2022; IV SULLE SPESE ASSERITAMENTE STRAORDINARIE
PRECETTATE”.
2 Parte opponente ha, altresì, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituita in giudizio sin dalla fase cautelare opponendosi CP_1
all'istanza di sospensione formulata dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
Con ordinanza del 25.09.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione formulata dall'opponente ex art. 615 comma 1 c.p.c.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, anche a mezzo comparizione personale delle parti, la causa, istruita mediante interpello ed acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.
****
L'opposizione è fondata solamente in minima parte e deve essere accolta per quanto di ragione.
Il primo motivo di opposizione è inammissibile oltre che infondato nel merito.
Giova in proposito richiamare quanto già rappresentato nell'ordinanza di rigetto del 25.09.2023, laddove è stato evidenziato come la censura inerente alla dedotta
“nullità della notifica dell'atto di precetto per mancata allegazione/produzione del titolo esecutivo” sia sussumibile nel disposto dell'art. 617 c.p.c. il quale, a differenza dell'art. 615 comma 1 secondo periodo c.p.c., prevede che l'opposizione debba essere proposta nel termine decadenziale di 20 giorni dalla notificazione del precetto.
Appare evidente che rispetto al predetto termine l'opposizione spiegata da appaia pacificamente tardiva. Parte_1
A ciò si aggiunga come il motivo di doglianza risulti infondata anche nel merito atteso che la parte opposta ha prodotto l'avvenuta notificazione dei titoli esecutivi posti a fondamento del precetto (cfr. doc. 2 allegato alla costituzione per la sospensiva di parte opposta).
3 Passando ad esaminare i restanti motivi di opposizione, in questo caso sussumibili nel disposto dell'art. 615 comma 1 c.p.c., deve essere sostanzialmente riproposto il contenuto dell'ordinanza con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, non avendo il suddetto nel corso del giudizio offerto ulteriori e diversi spunti argomentativi per poter giungere a conclusioni diverse.
Appare opportuno prendere in esame il contenuto del provvedimento del
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del 05.08.2011
(proc. R.G. V.G. 666/2011) laddove il Tribunale, ratificando l'accordo raggiunto dalle parti, ha condannato l'odierno opponente al pagamento di € 700,00, di cui
€ 250,00 a titolo di contributo al mantenimento ed € 450,00 a titolo di contributo al pagamento del canone, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio SSN, delle spese scolastiche e ricreative – concordate o necessitate e documentate – nonché quelle straordinarie congruamente documentate.
Il suddetto provvedimento non è stato oggetto di modifica ad opera delle parti, di talché è ancora vincolante per gli odierni contendenti.
Ciò posto, non appare suscettibile di accoglimento la tesi sostenuta dalla parte opponente secondo cui il pagamento dell'importo di € 450,00 “a titolo di contributo al pagamento del canone” fosse posto in correlazione con la spesa effettivamente sostenuta dalla controparte e che il versamento fosse subordinato alla prova della stipulazione del contratto di locazione.
Di contro, il contenuto del provvedimento del Tribunale per i Minorenni, in difetto di altri riscontri documentali, eventualmente rinvenibili nel ricorso presentato dalle parti, consente di affermare che gli ex conviventi abbiano previsto il pagamento del contributo per la locazione quale forma aggiuntiva di mantenimento, indipendente dal concreto esborso, necessario per consentire al figlio della coppia di poter mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza.
4 Per giungere a differenti conclusioni l'opponente avrebbe dovuto richiedere di subordinare espressamente l'obbligo di pagamento alla produzione del contratto di locazione e dei relativi pagamenti dei canoni mensili, alla stregua di quanto pattuito per le spese non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive. Depone in tal senso, inoltre, la determinazione dell'importo di € 450,00 non in funzione percentuale rispetto ad un costo complessivo del canone di locazione, bensì in forma indipendente e in un valore assoluto.
In difetto della pattuizione di una vera una propria condizione, deve concludersi come l'obbligo di pagamento del contributo sia stato pattuito in funzione della necessità per il coniuge di reperire una nuova collocazione abitativa e dovesse essere corrisposto indipendentemente dalla prova della stipulazione del contratto e dal relativo pagamento.
A ciò si aggiunga come la Suprema Corte ha affermato in tema di procedimento di separazione principi chiaramente applicabili anche alle c.d. coppie di fatto secondo cui con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n.
898 del 1970. (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17689 del 02/07/2019); ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare,
5 rilevante per l'ordine pubblico (in senso conforme Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27602 del 03/12/2020).
Le predette considerazioni, stante la ammissione dell'opponente circa l'omesso integrale pagamento dell'importo di € 700,00, depongono per l'assenza di fondatezza dei motivi di contestazione sub II e III.
Passando, infine, ad esaminare la questione inerente alle spese straordinarie giova svolgere preliminarmente le seguenti considerazioni di ordine generale.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (Cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159.
In senso conforme: Cass. 19.6.2001, n. 8331; Cass. 20.9.2000, n. 12664.) Va, nondimeno, osservato che in sede di opposizione all'esecuzione non è consentito alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale, diretto ad invalidarne l'efficacia, in base ad eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo stesso si è formato, ma soltanto il controllo circa l'attuale validità ed esistenza del titolo, così da poter stabilire se esso possa effettivamente costituire il fondamento dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Facendo applicazione dei suddetti principi ed in particolare nell'individuare il riparto dell'onere della prova tra le parti giova osservare come il creditore opposto deve allegare il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva, mentre grava sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi dell'altrui pretesa.
6 Le suddette considerazioni trovano piana applicazione con riguardo alle somme dovute a titolo di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, mentre mutano con riguardo alle spese straordinarie relative ai due figli della coppia, in ordine alle quali l'onere di provare e documentare l'esborso grava sulla parte opposta-intimante.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese straordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma ciò solo a condizione che il genitore creditore
"possa allegare e documentare” l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità"; inoltre che l'allegazione e la documentazione che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, in quanto il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza
o meno delle somme indicate nell'atto di precetto” (Cass. n. 21241 del 2016; Cass. n.
11316 del 2011; Cass. n. 1758 del 2008). Secondo il suddetto principio, dunque, le somme relative alle spese straordinarie indicate nel precetto non richiedono un preventivo accertamento solo se ben documentate nel precetto notificato al debitore, in modo da poter consentire all'esecutato di poter verificare nell'immediato la corrispondenza delle somme per il quale è intimato al pagamento.
Nel caso in esame le spese straordinarie sono quantificate nell'atto di precetto in
€ 1.321,69, tuttavia occorre procedere ad un esame volto ad individuare partitamente quelle che risultano suscettibili di ripetizione.
In primo luogo, la sommatoria dei documenti pur ritualmente allegati al precetto determina un importo complessivo di € 1.121,69.
Quanto alla quota parte spettante al padre delle spese sanitarie (complessivi €
281,48) e di trasporto (abbonamenti GTT documentati per € 361,90), le doglianze spiegate dall'opponente non sono suscettibili di accoglimento atteso il contenuto inequivoco dei provvedimenti giurisdizionali azionati con il precetto
(provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta del
7 5/8/2011 (Proc. RG 666/2011) e decreto del Tribunale di Torino, Sezione
Settima Civile del 15/1/2016 (RG n. 4780/2015), tenuto conto che in entrambi
è espressamente prevista la debenza in capo al padre nella misura del 50%.
Quanto, invece, alle spese per il corso di musica, le stesse, seppure documentate in ordine all'effettivo esborso, non sono tuttavia suscettibili di ripetizione, non avendo la parte opposta allegato e documentato di aver ottenuto il consenso della controparte all'iscrizione del minore al corso. In proposito, infatti, Per_1
nel titolo giurisdizionale di riferimento (provvedimento del Tribunale per i
Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta del 5/8/2011 (Proc. RG 666/2011),
l'obbligazione di contribuzione alle spese ricreative posta a carico del padre nella misura del 50% è espressamente condizionata al previo accordo.
L'importo complessivo dell'atto di precetto, dunque, deve essere rideterminato nella minor somma di € 9.613,97, cui si perviene sommando le voci 'credito residuo all'atto di precetto del 15/11/2022' (€ 4.471,17), 'credito maturato a titolo di mancato versamento per intero del contributo al mantenimento rivalutato a favore del figlio minore' (€
4.171,12), “compenso atto di precetto” (€ 328,30) e 'rimborso del 50% spese mediche, scolastiche, trasporto” (643,38) in ragione della rideterminazione sopra illustrata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., infatti, l'eventuale l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell' opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass. 26 luglio 2012, n. 13205; Cass. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. 17 novembre 2009, n. 24215).
L'accoglimento dell'opposizione in minima parte ed il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
8 anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. comma 2” (cfr. Cass. S.U. 33719/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2501/2023 R.G., così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata da accerta e Parte_1
dichiara che il precetto notificato da in data 24.07.2023 è efficace CP_1
limitatamente alla minor somma di € 9.613,97;
rigetta nel resto l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. promossa da Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato da in data 24.07.2023;
[...] CP_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ivrea, il 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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