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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33132/2020 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GENTILE NICOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. RASPAGLIESI MATILDE VANESSA MARIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 14 Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale al Controparte_1 fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente avvenuto il 09.10.2019 presso la sede legale della società convenuta, sita in Rozzano
(MI), Via Sesia n.2.
L'attore deduceva che, durante le operazioni di scarico della merce, veniva investito da un carrello elevatore condotto in quel momento dal Sig. , operaio Persona_1 dipendente della società CP_1
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Rozzano che redigeva la relazione di servizio avente ad oggetto l'infortunio sul lavoro (doc. 3 att.).
A seguito del sinistro, l'attore veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
GA Pini di Milano ove gli veniva diagnosticata frattura complessa pluriframmentaria articolare epifisi radio e scafoide carpale del polso destro oltre ad un trauma distorsivo alla caviglia destra (doc. 4 att.).
Allegava che, sottoposto a visita medico legale redatta dalla dott.ssa Persona_2 veniva riscontrata una invalidità temporanea di 2 giorni al 100%, di 60 giorni al 75%, di
60 giorni al 50%, di 30 giorni al 25%, oltre che un danno biologico permanente pari al
25%.
Allega inoltre che subiva una perdita della capacità lavorativa quantificabile nel 25%.
Sulla base di tali premesse, l'attore instava per la condanna della convenuta ex art. 2049
c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro per cui è causa quantificabili nella somma complessiva di Euro 169.661,56.
Si costituiva in giudizio per chiedere il Controparte_2 rigetto delle domande attoree, contestando l'an debeatur: in particolare, evidenziava l'assenza di prova circa la dinamica del sinistro ed eccepiva un concorso colposo prevalente in capo all'attore nella causazione dell'incidente.
pagina 2 di 14 Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il sottoscritto
Giudice, con ordinanza resa a verbale dell'udienza a trattazione scritta del 29.09.2021, ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti. Esaurita la fase istruttoria orale delegata alla GOP dott.ssa Alexia Dulcetta, disponeva CTU medico legale sulla persona dell'attore. Esperita la consulenza, il sottoscritto Giudice, non ritenendo necessari ulteriori chiarimenti alla CTU, in quanto il dott. si era già esaustivamente Per_3 pronunciato sulla maggior usura lavorativa dell'attore rispetto all'attività di autista di mezzi con mansioni di carico/scarico; visto l'art. 213 c.p.c., richiedeva all' CP_3 informazioni scritte relative agli importi erogati ed erogandi all'attore in relazione al sinistro del 9.10.2019, con capitalizzazione della rendita;
infine, ritenendo chiusa l'istruttoria e la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11 aprile 2024, disponendone la sostituzione con il deposito di sintetiche note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito di tale udienza, la causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Giova premettere che, in tema di responsabilità dei padroni e committenti ex art. 2049
c.c., è principio consolidato che: “ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e l'esecuzione delle incombenze affidategli - che ricorre allorquando l'esercizio delle medesime espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo - occorre che la sua condotta costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente - cioè, che rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle stesse - e non è escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute.” (Cass. ordinanza n. 2851 del 05/02/2025).
pagina 3 di 14 Ed ancora: “in tema di responsabilità dei padroni e dei committenti per fatto illecito dei commessi, la presunzione posta a carico del datore di lavoro, sulla base del rapporto di dipendenza, dall'art. 2049 cod. civ., ha per necessario presupposto la sussistenza della colpa del domestico o del commesso” (Cass. n. 3025/1986), con la conseguenza che, se tale presupposto viene meno, viene meno il collegamento dell'illecito con le mansioni svolte dal dipendente ed a nulla vale invocare l'irrilevanza della culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro (Cass. n. 8381/2001).
Alla luce di tali principi, all'esito dell'istruttoria svolta, tenendo conto di quanto riscontrato dalla Polizia Locale intervenuta in loco poco dopo la verificazione del sinistro (doc. 3 att.), nonché delle dichiarazioni rese dal conducente del mezzo e dagli astanti sopraggiunti nell'immediatezza dei fatti, è pacifico che l'infortunio sia avvenuto nell'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa e la dinamica del sinistro può essere ricostruita come segue.
Il sig. , conducente del muletto, così dichiarava: “Sul cap.4: preciso Persona_1 che ero presente ai fatti stavo tenendo chiusa la porta del container del camion con la punta del muletto. Ricordo che vi era l'autista del camion, e un altro Persona_4
Tes_ ragazzo ucraino dipendente della di nome “ ” che cercavano di apporre i CP_1 sigilli, non riuscendo mi hanno chiesto di tenere spinta la porta in alto a sinistra del container con la punto del muletto, e così riuscirono a porli. A quel punto ho fatto marcia indietro, ho fatto inversione in retromarcia per mettere il muletto nella posizione dove non desse fastidio. Nel momento in cui ho girato la testa a sinistra e stavo facendo la retromarcia ho sentito le urla mi sono fermato ed ho visto sulla mia destra per terra l'autista del camion;
sul cap.: 5: mi riporto a quanto già detto e preciso che non vi era il sig. che si trovava in quel momento in ufficio, Persona_5 ricordo che sentendo le urla è uscito sul ballatoio che dà sul capannone e dove vi era il camion;
sul cap.7: non ho visto il momento in cui ho colpito il (cfr. verbale Per_6 udienza del 4.2.2022)
pagina 4 di 14 Anche il teste escusso nella stessa udienza, della cui attendibilità non Persona_5 si ha motivo di dubitare, confermava la dinamica come riferitagli: “sul cap.: 5: non ero presente al momento del sinistro mi è stato riferito successivamente dallo stesso
il quale mi ha detto che nel fare retromarcia con il muletto ha investito il Per_1
sul cap.6: nego la circostanza è preciso che essendo una zona di carico è Per_6 permesso il transito per i carrelli elevatori;
sul cap.7: la circostanza di cui al capitolo mi è stata riferita e preciso che sono stato chiamato e sono andato presso il camion dove ho visto il sig. per terra, così abbiamo chiamato l'ambulanza. ADR: non Per_6 ricordo se in quel momento il carello elevatore si trovava lì o era stato già messo nella posizione di parcheggio”.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, emerge come l'attore non Parte_1 riuscendo ad apporre i sigilli sulla porta del camion, chiedeva l'intervento del Sig.
il quale doveva “tenere spinta la porta in alto a sinistra del container con la Per_1 punto del muletto”.
Una volta ultimata l'operazione, il spostava il muletto nella posizione di Per_1 quiete.
Tenuto conto dell'operazione che stava svolgendo, il ben poteva prevedere la Per_1 permanenza dell'attore e delle altre due persone coinvolte in dette attività, che erano temporaneamente rimasti dietro al camion al fine di apporre i sigilli al container.
Secondo le regole di prudenza, il conducente del muletto, prima di effettuare la manovra di retromarcia, avrebbe dovuto controllare la presenza di astanti o comunque avvisare della manovra.
A nulla rileva l'obiezione della società convenuta circa la presenza di un divieto di transito dei pedoni nell'area del sinistro.
In particolare, il testimone , l'agente verbalizzante, escusso Testimone_2 all'udienza del 4.2.2022 affermava che:” sul cap.6: non erano presenti le linee gialle che delimitano i percorsi sia dell'operaio che dei mezzi di lavoro, non ricordo se nella zona di cui al sinistro vigeva il divieto di transito per i carrelli elevatori e leggendo il pagina 5 di 14 verbale da me redatto non emerge questa circostanza. In ogni caso non vi era il cartello di divieto né, come ho già detto, il percorso con le linee gialle previsto dalla normativa.
Mancava anche l'area di parcheggio dei carrelli elevatori”.
Del resto, anche quale legale rappresentante della società Testimone_3 convenuta, interrogato formalmente, dichiarava:” sul cap.4: non ero presente alle operazioni di cui al capitolo mi trovavo in ufficio;
sul cap.: 5: non ero presente;
sul cap.6: nego la circostanza è preciso che essendo una zona di carico è permesso il transito per i carrelli elevatori”.
Quanto all'eccepito concorso ex art. 1227 c.c., occorre valutare come il Per_6 richiedendo l'intervento del nelle operazioni di chiusura dei sigilli, si fosse Per_1 assunto il rischio dell'espletamento di una attività pericolosa, che richiedeva uno standard di cautele ulteriore.
In tal senso la Suprema Corte ha precisato che: “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa”
(Cass., Ordinanza n. 13844 del 23/05/2025).
Secondo il criterio di prudenza, il avrebbe ben potuto spostarsi per tempo una Per_6 volta ultimate le operazioni. Era infatti ragionevolmente prevedibile che il Per_1 sarebbe risalito sul muletto per riportarlo nella posizione di sosta.
Alla luce di tutto quanto sopra si ritiene che la responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa vada ascritta nella misura del 70% a carico
[...]
e del 30% a carico di Controparte_1 Persona_7
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
pagina 6 di 14 Sul punto devono condividersi le considerazioni medico-legali del CTU dott. Per_8
in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e
[...] metodologico.
In particolare, la relazione peritale ha accertato che:
“in data 09.10.2019 il periziando ebbe a riportare la frattura complessa piuriframmentaria articolare dell'epifisi distale del radio destro e dello scafoide carpale omolaterale e un trauma distorsivo caviglia destra con conseguente lesione parziale del peroneo-astragalico anteriore e del peroneo astragalico anteriore oltre a lesioni intratendinee parziali del tendine achilleo e edema diffuso delle strutture ossee del retropiede.
Da quanto riportato dal paziente, in accordo con i dati circostanziali raccolti dalla documentazione prodotta, non vi sono dubbi sulla ricorrenza di una vis lesiva tale da cagionare le suddette lesività: a causa del caricamento di un carrello elevatore sulla caviglia del paziente, si determinava un traumatismo contusivo-distorsivo della regione interessata, certamente in grado di determinare le lesioni delle strutture legamentose sopracitate. Per di più, a causa dell'impatto al suolo con il polso, in conseguenza dell'incidente con il carrello elevatore, si determinata un violento trauma locale compatibile con il successivo riscontro di frattura del radio e dello scafoide.
Inoltre, è probabile ritenere che, a causa dell'urto al suolo con il polso di destra – per via della distribuzione delle forze lungo tutto l'asse longitudinale dell'arto – ovvero dello sforzo dovuto all'alterata funzionalità organica prensile dell'arto superiore destro, vi sia stato un coinvolgimento anche la spalla, con conseguente lesione della cuffia dei rotatori ed edema locale. È quindi da ritenere attendibile e correlabile all'evento di specie la soggettività ed obiettività relative alla spalla destra.
Circa l'inabilità temporanea, sulla base di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria, facendo altresì valere il principio dell'id quod plerumque accidit (“ciò che di solito accade”) che lega il tempo medio di guarigione di pazienti con pagina 7 di 14 analoghe lesioni iniziali in casi simili e consimili, è da indicare, come conseguenza delle lesioni patite, un danno biologico temporaneo di tipo biologico di:
2 (due) giorni in forma totale;
45 (quarantacinque) giorni in forma parziale al 75%;
60 (sessanta) giorni in forma parziale al 50%;
45 (quarantacinque) giorni in forma parziale al 25%.
(…) In ragione delle lesioni patite dal utilizzando la “Valutazione medico legale Pt_2 della sofferenza psico-fisica – proposta di statement” approvato dalla si CP_4 ritiene che il grado di “sofferenza menomazione-correlata”, visti i tre parametri esposti
(“Dolore fisico” – “Aggressione terapeutica” – “Allontanamento dai comini e quotidiani piaceri della vita”), sia valutabile complessivamente come “media-elevata”.
Per quanto attiene agli eventuali postumi di natura permanente, si ritiene che non debbano sussistere dubbi sull'effettiva presenza di una compromissione dell'integrità psico-fisica (cioè danno biologico) del soggetto. Saranno da valutare gli esiti relativi alla spalla e al polso destro nonché alla caviglia destra.
Residua, pertanto, una menomazione dell'integrità psico-fisica in parametri valutativi medico-legali da indicare nella misura del 20% (venti per cento). Il criterio di determinazione del danno biologico attuato deriva dalla consultazione dei più qualificati baremes di riferimento (SIMLA. Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico. 2016 Giuffré ed).
(…) In ragione delle menomazioni patite dal Sig. utilizzando la “Valutazione Per_6 medico legale della sofferenza psico-fisica – proposta di statement” approvato dalla si ritiene che il grado di “sofferenza menomazione-correlata”, visti i tre CP_4 parametri esposti (“Dolore fisico cronico e correlata terapia antidolorifica” –
“Interferenza sui generici atti della vita quotidiana” – “Percezione del peggioramento della propria integrità psichica e/o fisica”), sia valutabile complessivamente come
“medio”.
pagina 8 di 14 Non sono presenti spese né nella documentazione depositata sui fascicoli tematici né in quella presentata allo scrivente.
Si segnala infine, come più sopra riportato a pagina 4 fattura di €. 300,00 relativa alla relazione medico legale redatta da parte della Dott.ssa , datata Persona_2
28.07.2020.
Alla luce dell'assenza di precisi parametri condivisi in termini di specifica lavorativa, si ritiene di poter indubbiamente asserire che l'inabilità temporanea e le menomazioni abbiano comportato un giustificabile aggravio sulla cenestesi lavorativa (maggior usura), avuto riguardo dell'attività di autista di mezzi pesanti o leggeri con mansione di carico/scarico”.
Ed allora, per quel che concerne l'invalidità temporanea assoluta pari a 2 giorni al
100%, 45 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 45 giorni al 25%, tenuto conto del grado di sofferenza soggettiva di grado medio elevato e dell'assunzione prolungata di analgesici stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero di € 150,00 (v. Tabella milanese da ultimo aggiornata agli indici ISTAT: punto base € 115,00 aumentato di circa un terzo). Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 11.550,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 20%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attore di anni 54 all'epoca della stabilizzazione dei postumi (data Parte_1 fine malattia 9.3.2020), l'importo in moneta attuale di 90.000,00, riconoscendosi la personalizzazione di circa il 20% (quella massima è il 39%) su entrambe le componenti del danno non patrimoniale (danno dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva), in ragione di un giustificabile aggravio sulla cenestesi lavorativa (maggior usura), avuto riguardo dell'attività di autista di mezzi pesanti o leggeri con mansione di pagina 9 di 14 carico/scarico, cui si accompagna un grado di sofferenza menomazione-correlata stimato dal CTU come medio.
A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 11.550,00 per invalidità temporanea, ottenendosi così l'importo complessivo in moneta attuale di € 101.550,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base alla gravità ed agli effetti delle lesioni patite, tenuto conto delle considerazioni medico-legali innanzi richiamate e del fatto che tali lesioni hanno inciso su un soggetto di soli 53 anni in piena attività lavorativa e sociale.
Applicando la riduzione del 30% in virtù del concorso di colpa dell'attore si ottiene a titolo di danno non patrimoniale l'importo di €71.085,00.
Non può invece essere accolta per carenza probatoria la domanda dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per incapacità lavorativa specifica.
Non si tratta, infatti, di un danno in re ipsa, che possa scaturire in via automatica dall'accertamento dell'invalidità temporanea e/o permanente.
Si rammentano i principi espressi in materia dalla Suprema Corte, riportando di seguito alcune recenti significative massime, che ben si attagliano alla fattispecie, come emerge dalle sottolineature di chi scrive:
“Il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato pagina 10 di 14 onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.” (Cass. n.
17411/2019)
“Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art.
1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito.” (Cass. n. 15737/2018)
Va comunque sottolineato che il CTU ha ritenuto che il quadro menomativo incideva sulla cenestesi lavorativa, della quale si è già tenuto conto nella quantificazione del danno biologico.
Lo stesso art.137 Cod. Ass. non attribuisce automaticamente al danneggiato il risarcimento del danno da lucro cessante nella misura ivi stabilita (diversa per i lavoratori autonomi e per quelli dipendenti), ma indica soltanto i parametri da utilizzarsi ove il relativo danno sia stato accertato (attribuendo eccezionalmente valore probatorio in via presuntiva alla dichiarazione dei redditi fatta dalla parte), danno la cui prova – secondo l'ordinario criterio di cui all'art.2697 c.c. – compete alla vittima, che è tenuta a fornirla attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi non solo precedenti, ma anche successive al sinistro: ciò è infatti di regola necessario per valutare se all'incapacità temporanea a svolgere la sua occupazione sia conseguita una contrazione pagina 11 di 14 del reddito, in questo risolvendosi il danno da lucro cessante oggetto della domanda, che non consegue automaticamente all'accertamento medico-legale della lesione anche solo temporanea dell'integrità psico-fisica.
Inoltre, quel che più conta, nel caso di specie le allegazioni di parte attrice non provano che il sig. abbia subito in concreto una contrazione del proprio reddito a causa Pt_1 delle lesioni subite.
Dagli atti che produce (documenti b) manca la prova del guadagno effettivo al momento del sinistro e della contrattazione reddituale anche durante la malattia o all'esito della stabilizzazione dei postumi.
La domanda attorea va quindi rigettata in parte qua.
Va poi considerato che trattasi di infortunio in itinere, dovendosi quindi applicare i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro (o in questo caso il responsabile del sinistro) è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in CP_3 termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il CP_3 valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n.
38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807/2016).
Si rammenta al riguardo anche quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “l'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall CP_3 per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del pagina 12 di 14 terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 12566 del 22/05/2018)
Dal prospetto di calcolo acquisito ex art. 213 c.p.c., fatto pervenire da in data CP_3
22.12.2023, risulta che il valore della rendita annua capitalizzata che sarà versata all'attore è pari a € 41.331,35 per danno biologico. Risulta inoltre che alla stessa data il
20.12.2023 aveva già percepito da una somma complessiva a titolo di rate per la CP_3 quota del solo danno biologico pari a € 7.130,00. Non si ritiene di dover rivalutare tale importo ad oggi, stante la non apprezzabile svalutazione monetaria. Sommando
l'importo di € 41.331,35 e l'importo di € 7.130,00 si ottiene l'importo complessivo di €
48.461,35, da detrarre dall'importo come sopra calcolato di € 71.085,00. Residua così
l'importo di € 22.623,65, da corrispondersi a titolo di danno non patrimoniale dalla parte convenuta all'attore Pt_1
Tale somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995), va maggiorata di interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c.
(stimato equo da questo Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (9.10.2019) fino alla data della presente pronuncia, nonché dei soli interessi legali da quest'ultima data al saldo.
Consegue alla prevalente soccombenza la condanna della società convenuta
[...] alla rifusione nei confronti dell'attore Controparte_1 Pt_1 del 70% delle spese di lite liquidate come da dispositivo, tenuto conto del
[...] valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate, con compensazione tra le parti del residuo 30% tenuto conto della accertata prevalente responsabilità in capo ad e della rideterminazione del quantum Controparte_1 conformemente a quanto accertato in corso di causa.
Tenuto conto della necessità di disporre la CTU medico–legale sulla persona dell'attore, come già liquidate in corso di causa, le relative spese vengono poste definitivamente a carico della società convenuta.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità ex art. 2049 c.c. della convenuta
[...]
da quantificarsi nella misura del 70% tenuto conto del Controparte_1 concorso di colpa dell'attore, nella causazione del sinistro del 09.10.2019;
2) per l'effetto dichiara tenuta e condanna la convenuta a corrispondere all'attore l'importo di € 22.623,65 a titolo di danno non patrimoniale già decurtato di quanto corrisposto e da corrispondersi da parte di , oltre interessi come CP_3 specificato in motivazione;
3) compensate le spese di lite nella misura 30% tra l'attore e la convenuta, dichiara inoltre quest'ultima tenuta e la condanna a rifondere a il Parte_1 restante 70% di dette spese, che in tale misura liquida in € 1.086,00 per esborsi
(comprensivo della fattura CTP valutata congrua dal CTU) ed € 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della società convenuta.
Milano, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 14 di 14