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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO AURORA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2853/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3657 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3657 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 2853/2024, notificato il 5 luglio 2024 e depositato il 26 luglio 2024, il signor Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese con distrazione, dell'avviso di accertamento n. 3657 del 5 marzo
2024, notificato il 6 maggio 2024, con cui il Comune di Sciacca ha chiesto il pagamento della somma di
€ 428,37, a titolo di TARI 2017 e 2018.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Assenza di presupposto.
Il Comune di Sciacca, seppur ritualmente intimato, non si è costituito.
All'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, in quanto è fondata la censura riferita al difetto di presupposto.
Il contribuente ha, infatti, rappresentato e documentato di non essere stato residente, negli anni 2017 e 2018, nell'immobile tassato, ubicato in Indirizzo_1, poichè si tratta dell'abitazione familiare, in cui ha risieduto sino all'omologazione della sentenza di separazione, avvenuta in data 19 ottobre 2006, che la ha assegnata alla moglie.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con devoluzione allo Stato, essendo il ricorrente stato definitivamente ammesso, con provvedimento del 14 aprile 2025, al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Sciacca al pagamento delle spese legali, che liquida in € 150,00, oltre accessori, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art. 133 dPR n. 115 del 2002
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
OR EN
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LENTO AURORA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2853/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3657 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3657 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG n. 2853/2024, notificato il 5 luglio 2024 e depositato il 26 luglio 2024, il signor Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento, vinte le spese con distrazione, dell'avviso di accertamento n. 3657 del 5 marzo
2024, notificato il 6 maggio 2024, con cui il Comune di Sciacca ha chiesto il pagamento della somma di
€ 428,37, a titolo di TARI 2017 e 2018.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Assenza di presupposto.
Il Comune di Sciacca, seppur ritualmente intimato, non si è costituito.
All'udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, in quanto è fondata la censura riferita al difetto di presupposto.
Il contribuente ha, infatti, rappresentato e documentato di non essere stato residente, negli anni 2017 e 2018, nell'immobile tassato, ubicato in Indirizzo_1, poichè si tratta dell'abitazione familiare, in cui ha risieduto sino all'omologazione della sentenza di separazione, avvenuta in data 19 ottobre 2006, che la ha assegnata alla moglie.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con devoluzione allo Stato, essendo il ricorrente stato definitivamente ammesso, con provvedimento del 14 aprile 2025, al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Sciacca al pagamento delle spese legali, che liquida in € 150,00, oltre accessori, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art. 133 dPR n. 115 del 2002
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
OR EN