Sentenza 16 giugno 2006
Massime • 2
La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore prevista dal vigente testo dell'art. 2634 cod. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 61 del 2002, spetta non solo alla società nel suo complesso ma anche - e disgiuntamente - al singolo socio. (In motivazione la S.C. ha rilevato che siffatta conclusione è corroborata dal rilievo che quando il socio è anche "unico", egli è chiamato, dall'art. 2362 cod. civ., a rispondere illimitatamente delle obbligazioni in caso di insolvenza della società, sicché la tutela apprestata dalla norma, non sollecitabile dall'amministratore in conflitto di interessi, non può non considerarsi concepita in via immediata anche a favore della posizione del socio.
Oggetto del sequestro preventivo (art.321 cod.proc.pen.) può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.
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La massima Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629 Fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2006, n. 37033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37033 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/06/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 974
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 009843/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TT ZI, N. IL 21/04/1958;
avverso ORDINANZA del 03/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato avvocato Ingarrica Manlio, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
LT EL ER, quale amministratore unico della IT Energy Europe Ag, si querelava
contro
TI IO ed altri accusandoli, in buona sostanza, di essersi fraudolentemente impossessati dei beni immobili costituenti il patrimonio sociale della Ancinale Idroelettrica s.r.l., società operativa nel settore della produzione e vendita di energia elettrica, della quale la IT era socio unico con il 100% delle quote.
La querela in effetti era stata presentata
contro
SI AN PP - con il quale avevano agito in concorso TI IO, TI EL ed altri - amministratore della Ancinale Idroelettrica s.r.l., per violazione dell'articolo 2634 c.c., ovvero per infedeltà patrimoniale dell'amministratore.
Ciò perché il SI era stato in realtà nominato amministratore dalla società Energia Verde s.r.l., amministrata da TI EL, società che, essendo creditrice pignoratizia della Ancinale, controllava di fatto tale società.
Il patrimonio, ceduto sottocosto alla GET s.r.l., amministrata da TI IO, veniva poi ceduto alla Park s.r.l. di Parma. A seguito della querela il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari emetteva in data 18 novembre 2005 un decreto di sequestro preventivo di urgenza, che veniva convalidato dal GIP presso lo stesso Tribunale in data 9 dicembre 2005; in pari data il GIP emetteva provvedimento di sequestro preventivo del patrimonio immobiliare oggetto dei contratti di compravendita. Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 3 gennaio 2005, rigettava l'istanza di riesame di TI IO.
Il Tribunale, dopo avere respinto le eccezioni di difetto di legittimazione del querelante e di tardività della querela, rilevava nel merito che sussistevano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione TI IO, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 337 c.p.p., n. 3, e art. 2384 c.c., in relazione all'articolo 606 c.p.p., lett. b) e e), per difetto di legittimazione a presentare la querela da parte del socio della Ancinale Idroelettrica s.r.l.;
2) Violazione dell'art. 124 c.p., per tardività di presentazione della querela;
3) Violazione dell'articolo 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 321 c.p.p., e segg., per avere l'ordinanza impugnata illogicamente ed immotivatamente ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris;
4) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, anche per avere ritenuto sequestrabile un bene appartenente ad un terzo non indagato. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IO TI non sono fondati. Quanto alla questione della legittimazione a proporre querela bisogna rilevare che la nuova fattispecie penale della infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c. è posta a tutela del patrimonio sociale e, quindi, non vi è dubbio che parte lesa di tale reato sia la società stessa, come parte della dottrina ha giustamente osservato.
Tuttavia la condotta dell'amministratore infedele è diretta a danneggiare certamente la società, ma principalmente i soci o quotisti della stessa che per la infedele attività
dell'amministratore vedono depauperarsi il proprio patrimonio. In siffatta situazione non può negarsi al singolo socio il diritto di querelarsi contro il presunto responsabile della infedeltà proprio perché deve allo stesso riconoscersi non solo la qualifica di danneggiato dal reato, ma anche quella di vera e propria parte lesa, qualifica che consente la proposizione della querela ai sensi dell'art. 120 c.p.. Ma nel caso di specie vi è un ulteriore argomento che non può essere sottovalutato.
La IT, che ha proposto querela, era il socio unico della Ancinale, che aveva compravenduto i suoi beni immobili.
La circostanza è del tutto pacifica, dal momento che da nessuno è stato contestato che la IT possedesse il 100% delle quote della Ancinale;
ora bisogna ricordare che ai sensi dell'art. 2362 c.c. del 1942 in caso di insolvenza della società per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente. Se il legislatore ha giustamente ritenuto che l'unico azionista di una società a responsabilità limitata dovesse avere dei profili di responsabilità specifici e peculiari correlati alla sua posizione di dominus assoluto della società, è doveroso riconoscere all'unico azionista poteri specifici anche quando è necessario difendere la società da aggressioni altrui.
Infine sarebbe davvero incomprensibile sostenere che in una fattispecie quale quella di cui all'articolo 2634 c.c., contestata - è bene ricordarlo - agli imputati, il diritto di querela spetti esclusivamente all'amministratore della società, legale rappresentante della stessa, quando proprio della sua infedeltà si deve discutere. Tutte le ragioni indicate militano per una infondatezza del primo motivo di impugnazione.
Quanto alla presunta tardività della querela essendosi la vendita di cui trattasi perfezionata il 27 luglio 2004 ed avendo la IT presentato la querela il 2 novembre dello stesso anno, va detto che convincente e conforme al dettato legislativo dell'articolo 124 c.p., è quanto rilevato del Tribunale di Bari. Come sostenuto nello stesso atto di querela, la IT ha posto in evidenza che soltanto il 24 settembre 2004, a seguito della visura operata presso l'ufficio del registro, la società si è resa conto che l'atto di disposizione compiuto era lesivo degli interessi della società e dei propri di unico quotista e si era convinta della preordinazione dolosa della cessione del patrimonio immobiliare della società dopo avere constatato che a tale atto aveva fatto seguito ulteriore cessione del compendio aziendale ad una società fiduciaria.
Quindi, come ha correttamente rilevato il Tribunale, soltanto in tale momento la IT ebbe una cognizione precisa dei profili oggettivi e soggettivi del reato commesso.
È superfluo ricordare che il termine di novanta giorni decorre dal momento in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del fatto costituente illecito penale, intendendosi per conoscenza la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato (vedi Cass. 20 gennaio 2000 n. 3315 in CED 215580); il legislatore, invero, ha voluto evitare querele avventate richiedendo alla parte lesa una conoscenza precisa di tutti gli elementi del reato ed una opportuna riflessione prima di esercitare il diritto previsto dall'articolo 120 c.p.. Anche il secondo motivo di impugnazione è perciò infondato.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus boni iuris.
Il motivo è malamente posto dal momento che il ricorso ex articolo 325 c.p.p., può essere proposto soltanto per violazione di legge.
Nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e), (vedi SS.UU. 28 gennaio 2004, n. 5876, in CED 226710). Nel caso di specie nemmeno il ricorrente ha sostenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse meramente apparente o del tutto mancante. In ogni caso è opportuno ricordare che il Tribunale ha esaminato compiutamente tutti gli elementi del caso ed ha motivatamente spiegato perché era astrattamente ipotizzabile il reato di infedeltà patrimoniale commesso da più persone in concorso con l'amministratore della Ancinale.
Quanto, infine, al quarto motivo di impugnazione concernente la presunta illogica motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora debbono richiamarsi le precedenti considerazioni relative alla ricorribilità dei provvedimenti di cui all'art. 322 bis c.p.p. e art. 324 c.p.p., soltanto per violazione di legge.
In ogni caso va detto che il Tribunale ha correttamente ritenuto il periculum in mora tenuto conto dei numerosi trasferimenti del bene sequestrato proprio allo scopo di farne perdere le tracce. Infine è pacifico in giurisprudenza, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene, a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato, purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pencolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato (Cass. 19 giugno 2001 n. 29797, in CED 219855). Si tratta proprio di situazione analoga a quella in discussione. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006