Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2003, n. 8673
CASS
Sentenza 11 dicembre 2003

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La fattispecie previgente dell'art. 2631 cod. civ. che disciplinava il conflitto di interessi non è stata riprodotta, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 61 del 2002, nel vigente art. 2631 cod. civ. che prevede la violazione amministrativa di omessa convocazione dell'assemblea, ed è solo in parte riprodotta dal vigente art. 2634 cod. civ. che disciplina l'infedeltà patrimoniale; ne consegue - nell'ipotesi in cui il reato contestato all'imputato sia quello previsto dal previgente art. 2631 cod. civ. e non siano ravvisabili gli estremi della fattispecie criminosa di cui al vigente art. 2634 cod. civ. - che il giudice ha il dovere di assolvere l'imputato e non può ordinare la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2003, n. 8673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8673
    Data del deposito : 11 dicembre 2003

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