Sentenza 11 dicembre 2003
Massime • 1
La fattispecie previgente dell'art. 2631 cod. civ. che disciplinava il conflitto di interessi non è stata riprodotta, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 61 del 2002, nel vigente art. 2631 cod. civ. che prevede la violazione amministrativa di omessa convocazione dell'assemblea, ed è solo in parte riprodotta dal vigente art. 2634 cod. civ. che disciplina l'infedeltà patrimoniale; ne consegue - nell'ipotesi in cui il reato contestato all'imputato sia quello previsto dal previgente art. 2631 cod. civ. e non siano ravvisabili gli estremi della fattispecie criminosa di cui al vigente art. 2634 cod. civ. - che il giudice ha il dovere di assolvere l'imputato e non può ordinare la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2003, n. 8673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8673 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/12/2003
1. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1395
3. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 022519/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS AL N. IL 01/09/1960;
2) IN CA N. 24/6/1943;
p. civ.;
contro
IS PE NN N. IL 09/08/1931;
IS AL;
avverso SENTENZA del 25/11/2002 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciani Gianfranco, come da verbale che ha concluso per ASR in ordine al capo D) perché estinto per prescrizione qualificato il fatto come infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. ACR in ordine agli effetti civili, rigetto nel resto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. E. Musco;
Udito il difensore Avv. S. Miano per il RR TO;
avv. F. Maglione per RR US.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Catania in data 25.11.2002, in riforma della sentenza tribunale di Catania 04.04.2001, assolveva RR TO dal reato ex art. 2631 c.c. (capo D) proscioglieva il medesimo RR TO e US dal reato p. e p. dall'art. 2621 n. 1 c.c.(capo B) per prescrizione (entrambi commessi nel febbraio 1994, nella vecchia formulazione), confermando le statuizioni civili (senza alcuna motivazione), esclusa la provvisionale. Rimetteva gli atti all'Autorità amministrativa quanto al 2631 c.c.. Il ricorrente RR TO chiede l'annullamento della sentenza impugnata, allegando i seguenti motivi.
1) Violazione di legge in relazione alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa quanto al fatto già previsto dall'art. 2631 c.c. vecchia formulazione (conflitto di interessi) non più
vigente; il nuovo 2631 c.c. (omessa convocazione assemblea) contiene diversa previsione di illecito amministrativo. L'attuale conflitto di interessi (2634 c. 1) è ipotesi criminosa del tutto differente. La corte avrebbe dovuto semplicemente assolvere.
2) Violazione art. 578 c.p.p., in relazione al mancato giudizio nel merito. I reati ex art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e 2631 c.c. (conflitto di interessi) vecchia formulazione non sono stati mai commessi.
La parte civile AR CA impugna con i seguenti motivi. 1) Violazione art. 2634 c.c. attuale (conflitto di interessi già regolato dall'art. 2631 c.c. nell'infedeltà patrimoniale), nel quale andava riportata l'ipotesi criminosa (vendita di un terreno a prezzo vile da parte di RR TO, per raggiungere uno scopo extrasociale, pone in netto contrasto l'interesse della Torres srl con Agritur srl). Esiste continuità normativa tra le due ipotesi, sia pure con alcune diversità. La corte doveva farsi carico di valutare l'esistenza dei nuovi elementi normativi, in effetti esistenti.
2) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata conferma della provvisionale di 30 milioni.
Fa riferimento alla comparsa conclusionale 26.11.2002 (corte d'appello di Catania) in cui parla più ampiamente delle nuove ipotesi compreso il 2621 c.c. attuale. Ritiene questa Corte di dover accogliere il ricorso dell'imputato RR.
Invero con riferimento al reato ex art. 2631 c.c. (capo D) non si giustifica la disposta trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
La contestazione (avvenuta all'udienza del 20.04.2000) riguardava il concorso tra i due RR, quali amministratori della società Torres srl nella deliberazione e successiva vendita alla società Agritur srl di un appezzamento di terreno in parte edificabile in Pachino, in conflitto di interessi con la società da loro amministrata a causa del prezzo esiguo e dei rapporti di parentela esistenti tra loro e gli amministratori della società acquirente. Il fatto, dunque, riguardava il conflitto di interessi nella vecchia formulazione dell'art. 2631 c.c. non più vigente alla data della sentenza impugnata.
Invero il d. l.vo 11.04.2002 n. 61, entrato in vigore il 16.04.2002, ha introdotto nel nuovo art. 2631 c.c. la violazione amministrativa di omessa convocazione dell'assemblea, che non ha nulla in comune con il vecchio reato di conflitto di interessi, onde la corte territoriale non poteva rimettere gli atti all'A.A. per il solo fatto che il contenuto dell'attuale 2631 c.c. imponeva una tale soluzione. Il fatto addebitato ha un contenuto simile a quello previsto nell'attuale formulazione dell'art. 2634 c.c. ma la corte di merito avrebbe potuto solo verificare se la concreta contestazione contenesse tutti gli elementi della infedeltà patrimoniale al fine di pronunciarsi nel merito.
L'esito negativo di una tale verifica (mancando il dolo specifico di procurare un ingiusto profitto a sè o ad altri e l'intenzionalità di procurare un danno alla società) imponeva l'assoluzione con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La corte non avrebbe potuto rielaborare il fatto per adattarlo completamente alla formulazione del nuovo art. 2634 c.c., pur potendosi ritenere la continuità normativa con il vecchio articolo 2631 c.c.. Per rispondere compiutamente al primo motivo del ricorso della parte civile va, infatti ricordato che la continuità normativa ivi propugnata ha il solo effetto di escludere la pura e semplice abrogatio criminis e rendere applicabile - nell'ambito della successione di leggi penali - l'art. 2 c. 3 c.p., ma presuppone sempre la contestazione del fatto in tutte le nuove componenti. Le conclusioni da trarre, in relazione al presente giudizio, sono le seguenti.
1) L'imputato andava semplicemente assolto (come è avvenuto), e la corte non doveva trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, onde va annullata la relativa statuizione.
2) Il primo motivo di ricorso della parte civile va rigettato. Quanto al secondo motivo dell'imputato, la mancata pronuncia ex art. 578 c.p.p. si pone solo in relazione all'imputazione ex art. 2621 c.c. (falso in bilancio), stante la declaratoria di estinzione per prescrizione di tale capo (B).
Occorre richiamare le analoghe considerazioni già svolte su continuità normativa da una parte e contestazione concreta dall'altra, quanto al passaggio dalla vecchia alla nuova formulazione del reato di falso in bilancio (vedi Cass. Sez. Un. 26.03.2003, n. 7, Giordano ed altri;
Sez. 5^, 21.05.2002, n. 6921, Fabbri ed altri). Non può essere negata la continuità normativa tra le norme, ma rimane la questione della concreta contestazione del capo B), in cui manca l'indicazione del dolo specifico sotto il profilo del conseguimento di ingiusto profitto e, soprattutto, dei limiti di punibilità riferiti ad alterazione di situazione economico finanziaria della società, risultato economico nell'esercizio e valutazioni estimative.
Si tratta di elementi concreti influenti sul fatto in sè, la cui menzione nella contestazione è imposta per il pieno esercizio del diritto di difesa.
Le concrete conseguenze in ordine agli opposti motivi di ricorso sono, quanto all'imputato, la necessità di sostituire la pronuncia di prescrizione con quella di radicale assoluzione, ex art. 129 c. 2 c.p.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in assorbimento della violazione art. 578 c.p.p.; il rigetto delle censure sul 2621 c.c. proposte dalla parte civile e, per l'effetto, della questione su mancata conferma in punto di provvisionale. Al rigetto del ricorso della parte civile segue la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio quanto al capo D) limitatamente all'ordine di trasmissione degli atti alla P.A., che elimina.
Annulla la sentenza impugnata per il capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Rigetta il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004