Sentenza 11 dicembre 2000
Massime • 1
Il reato previsto dall'art 2631 cod.civ. (conflitto di interessi) è reato di pericolo, la cui previsione è finalizzata a tutelare -mediante la garanzia della correttezza formale delle deliberazioni adottate dai suoi amministratori- la società dalle possibili commistioni dei suoi interessi con interessi ad essa estranei; per la sussistenza del reato, pertanto, non è necessario il verificarsi del danno (che tuttavia si configura, ai sensi del comma 2 dell'art. 2631 cod.civ., come circostanza aggravante), dovendo il comportamento dell'agente essere sanzionato anche nel caso in cui dalla delibera la società tragga vantaggio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2000, n. 6899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6899 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 11/12/2000
1. Dott. FRANCO MARRONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 2011
3. Dott. VITTORIO EBNER - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 40133/2000
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NA RC n. Albignasego il 24.7.1951
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data
1.6.2000
Udita la relazione fatta dal Consigliere Marrone
Udito il Procuratore Generale nella persona del dr. Gianfranco Ciani
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
MOTIVI
1) Il RD è stato dichiarato colpevole, in concorso con
OR EM e EN NG, dei reati di cui ai capi C e D e da solo del reato di cui al capo F), uniti sotto il vincolo della continuazione:
C) del reato p. p. dagli artt. 110 C.p., 2621 n. 1 C.C. perché,
in concorso tra loro e nelle qualità soggettive anzidette,
esponevano fraudolentemente nel bilancio al 31.12.1992 fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, con l'artificio di appostare in conto capitale i finanziamenti dei soci
AR e FF, riportati nel bilancio 1991 come finanziamenti puri, in assenza di una delibera assembleare che stabilisce tale destinazione e contro la volontà dei finanziatori, al fine di evitare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 C.C. che si sarebbero resti necessari in quanto le perdite superavano il capitale di oltre un terzo.
In Caselle di Selvazzano l'11 giugno 1993
D) del reato p.p. dagli artt. 110 C.p., 2630 co. 2^ n. 2 C.C.
perché, in concorso tra loro e nelle qualità soggettive anzidette,
essendo il capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite maturate al termine dell'esercizio 1992, omettevano di convocare l'assemblea dei soci per il opportuni provvedimenti.
In Caselle di Selvazzano dall'11 giugno 1993 in poi.
F) del reato p.p. dall'art. 2631 C.C. perché, nella qualità
soggettiva anzidetta, non si asteneva dal partecipare alla deliberazione del 14.10.1992 con la quale l'assemblea dei soci decideva di cedere il fabbricato sede dell'impresa alla Fin.Fondi
Srl, nonostante avesse nell'operazione un interesse in conflitto con quello della Società in considerazione della sua concomitante qualità di consigliere delegato della menzionata Fin.Fondi Srl.
In Caselle di Selvazzano il 14 ottobre 1992.
2) Col ricorso il RD deduce vizi della motivazione.
Sostiene:
- quanto al capo C) che le somme versate dai soci si considerano date a mutuo solo se dal bilancio allegato alla dichiarazione dei redditi non risulta che il versamento è stato effettuato ad altro titolo. Dai bilanci della Viscoplast Srl risulta invece che tali somme erano state corrisposte in conto capitale e in conto futuro aumento di capitale;
e che tutto il ragionamento seguito dai giudici d'appello, non sussistendo alcuna prova scritta o tangibile della corrispondenza di tali somme a titolo di mutuo, si basa pertanto su delle presunzioni, le quali appaiono del tutto errate.
- quanto al capo D), che è errata la tesi della Corte di merito secondo la quale, avendo le perdite superato il terzo del capitale sociale sorgeva ex art. 2446 c.c. l'obbligo per gli amministratori di convocare l'assemblea per gli adempimenti del caso;
che nel caso de quo l'importo della perdita è stato interamente coperto dalle voci indicate e quindi, in conformità alla legge, nessun obbligo ex art. 2466 c.c. sorgeva in capo agli amministratori;
che per ciò che concerne poi l'elemento psicologico dei reati di cui ai capi C e D si fa presente che nessuno dei due giudici ha dimostrato la dolosità
del comportamento dei ricorrenti.
- quanto al capo F) che la mera circostanza che il sig. RD
ricoprisse al contempo la carica di amministratore della Viscolplast
Srl e di consigliere delegato della Fin Fondi Srl non può portare ad una sua condanna ex art, 2631 c.c. perché al di là di questo dato meramente formale occorre valutare, per costante giurisprudenza,
anche se da questo conflitto sia derivato o meno un danno alle società interessate;
e che nel caso di specie non solo nessun danno
è conseguito alla Viscolplast Srl, ma la stessa società ha tratto un innegabile beneficio della incriminata operazione commerciale poiché tramite l'incasso del prezzo della vendita ha potuto evitare la dichiarazione del fallimento.
3) Va premesso che il ricorso, pur intestato a CO RD e a
EN NG, in realtà risulta sottoscritto solo dal RD che pertanto deve ritenersi essere l'unico ricorrente.
Il ricorso peraltro non appare ammissibile.
Infatti, con le censure riguardanti i capi C) e D) in realtà il ricorrente prospetta una ricostruzione delle voci di bilancio riguardanti i finanziamenti dei soci AR e FF, diversa e contrastante con quella effettuata dai giudici del merito i quali con motivazione esente da vizi logici (e perciò insindacabile in sede di legittimità) hanno - dopo avere esaminato punto per punto le obiezioni difensive - ritenuto: che il versamento in questione fosse a titolo di finanziamento gratuito per lo FF, e produttivo di interessi per il AR, secondo i criteri della normativa fiscale;
che, perciò, il finanziamento non poteva far parte della voce capitale secondo i principi indicati nella circolare Ministeriale n.
23 del 18.5.1983 recepita dal collegio nazionale dei dottori commercialisti ed inoltre, poiché le perdite già dall'anno precedente avevano superato il terzo del capitale, in capo agli amministratori sorgeva l'obbligo degli adempimenti di cui agli artt.
2445 e segg. c.c.; che l'intento degli amministratori,
rappresentando nel bilancio dati non conforme a verità, era duplice:
da un lato indurre in errore i terzi sulle reali consistenze societarie, e, dall'altro; impedire all'ex socio FF di ritornare in possesso del suo finanziamento;
che colla appostazione menzognera,
gli amministratori hanno aggirato due adempimenti: il primo derivante dagli artt. 2446 e segg. c.c., il secondo la restituzione all'ex socio del finanziamento adducendo l'impossibilità trattandosi di versamento in conto capitale.
Per quanto riguarda, infine, il conflitto di interessi, va osservato che la tesi difensiva è manifestamente infondata, non essendo il danno requisito necessario per la configurabilità del delitto previsto dall'art. 2631 c.c. (capo F). Come già precisato da questa stessa Sezione con sentenza n. 6386 del 3.5.1990 imp. Grieco,
il reato in esame è un reato di pericolo, la cui previsione è
finalizzata a tutelare la società dalle possibili commistioni di interessi ad essa estranei, mediante la garanzia della correttezza formale delle deliberazioni adottate dai suoi amministratori;
alla sussistenza del reato è estranea la nozione del danno per cui la punibilità sussiste nel caso che dalla delibera la società tragga vantaggio, mentre a mente del secondo comma dell'art. 2631 cod. civ.,
il verificarsi del danno si configura come circostanza aggravante.
Pertanto, il ricorso è inammissibile, onde conseguono gli effetti previsti dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare lire 1 milione alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001