Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10765 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 17496/01 Dott. Stefano CICIRETT Rel. Consigliere Cron. 28371 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 03/04/02 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CO SA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA TARQUINIA 5/D, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FALLA TRELLA, che la rappresenta e difende, giusta Mouse usterile 20 •Rome l Notega in attidel Notais Capeceloto di 24/5/2001, Rep.n = 56507; ricorrente
contro
ISTITUTO DI CURA CALVARY HOSPITAL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO, e difeso dagli avvocati 2002 rappresentato RENATO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in Enu 1395 SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 27111/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/09/00 R.G. N. 752/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato FALLA TRELLA;
per delega udito 1'Avvocato RENAT Sexs namiglio, VINCENZO PORCELLI peroleседа udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Emer -2- Svolgimento del Processo Con ricorso al Pretore di Roma, la sig.ra OS CO conveniva in giudizio l'Istituto di Cura Calvary Hospital, alle cui dipendenze deduceva di avere lavorato con mansioni di centralinista dal 15 luglio 1991 al 10 marzo 1993, alla qual data il rapporto era cessato per licenziamento verbale, e chiedeva l'accertamento della inefficacia o nullità ovvero l'annullamento del recesso con condanna della convenuta alla sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al Mer- pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento nonché alla somma di 26.165.792 per differenze retributive.Letire 26 Costituitesi l'Istituto convenuto, che negava la natura subordinata del rapporto di lavoro, il pretore pronunciava sentenza con la quale accoglieva la domanda. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata 1'8 settembre 2000, in accoglimento dell'appello proposto dall'Istituto ed in riforma della decisione pretorile, ha rigettato la domanda compensando le spese tra le parti. Il giudice d'appello ha osservato che, in caso di esclusione pattizia della subordinazione, allorchè il contratto abbia ad oggetto prestazioni che possono costituire oggetto di entrambi i tipi di rapporto (di lavoro autonomo o subordinato), può addivenirsi ad una diversa qualificazione del rapporto soltanto con la dimostrazione, il cui onere è a carico del lavoratore, che il contratto abbia avuto concreta esecuzione sotto il vincolo della subordinazione, da intendersi quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinsechi nella emanazione di ordine specifici e nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione della prestazione, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore, mentre possono avere portata solo sussidiaria altri elementi, quali l'assenza di rischio, la Game 3 forma della retribuzione e l'osservanza di un orario. Il Tribunale ha quindi rilevato che nella fattispecie le parti avevano stipulato un accordo di collaborazione autonoma, documentato dalle scritture in data 5 e 14 aprile 1993 ed in data 15 giugno e 28 ottobre 1993 sottoscritte dalla CO (la cui rilevanza probatoria era stata da questa contestata tardivamente solo in appello), e che il contenuto di tale effettiva scelta delle parti poteva essere superato solo dall'accertamento di una difforme attuazione del rapporto consistente nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al vincolo della subordinazione. Ha ritenuto che la dimostrazione di una tale differente attuazione era mancata, dovendosi escludere che le risultanze istruttorie avessero dimostrato l'assoggettamento tecnico, gerarchico e disciplinare nei confronti del datore di lavoro. Ha richiamato dichiarazioni di testimoni dalle quali non emergeva l'affermata conferma della prestazione subordinata, mentre ha ritenuto che gli altri elementi (quali l'oggetto o la continuità della prestazione, l'incidenza del rischio economico, la forma di retribuzione e l'orario predeterminato), aventi solo valore sussidiario ed indiziario, non erano idonei di per sé soli a far qualificare come subordinato il rapporto di lavoro, essendo appunto mancato l'assolvimento da parte della ricorrente dell'onere di provare la subordinazione sotto il profilo dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. La Signora CO chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a tre motivi di censura. L'Istituto di Cura Calvary Hospital resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. 4 Gomor MOTIVI DELLA DECISIONE – Va preliminarmente disatteso il primo motivo del ricorso, con il quale la 1. CO, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 420. 421, 437 c.p.c. ed omesso esame, lamenta che la impugnata sentenza abbia "basato la propria decisione e motivazione sui documenti di controparte senza sindacare e motivare sulla regolarità della loro produzione, mentre risultava in atti che la convenuta, costituitasi fuori termine, era incorsa nella decadenza sancita dall'art. 416 c.p.c. per avere prodotto tale documentazione tardivamente in primo grado e riprodotta, poi, in appello invocandone l'ammissibilità quale prova precostituita”. L'infondatezza del motivo consegue al rilievo che ben tre delle quattro scritture di cui ha fatto menzione il Tribunale sono state prodotte in primo grado dalla stessa ricorrente contestualmente all'atto introduttivo del giudizio (e, precisamente, le lettere o comunicazioni, inviate dall'Istituto di Cura alla CO, datate 5 marzo 1993, 14 marzo 1993 e 28 ottobre 1993: v. docc. n. 3, 7 ed 8, in fasc. Pretura ricorrente). Mentre, per quanto riguarda l'altro documento, menzionato in ricorso come semplice quietanza di pagamento, nessun rilievo od eccezione venne sollevata nel giudizio pretorile dalla ricorrente avverso la produzione effettuata dalla controparte in sede di costituzione tardiva, così come nessuna pronuncia di decadenza è stata emessa al riguardo dal Pretore, ed essendosi inoltre, sul contenuto della documentazione, instaurato nelle fasi di merito ritualmente il contraddittorio tra le parti (cfr. comunque, sul punto, Cass. 29 marzo 1993 n. 29 che ha escluso il divieto di produzione in appello di documenti pur tardivamente prodotti in primo grado ma per i quali la parte non sia stata dichiarata 5 Emir decaduta dallo stesso giudice di primo grado). 2.- Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 437 c.p.c. degli 1362 e segg., 2090, 2222 cod. civ. e dei principi generali sulla distinzione fra lavoro autonomo e subordinato nonché insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame, sostiene la insufficienza del “nomen juris" adottato dalle parti per individuare il tipo di rapporto, essendo il comportamento successivo al contratto l'elemento necessario per l'individuazione di una eventuale nuova e diversa volontà delle parti nel dare attuazione al rapporto stesso. Censura l'interpretazione data dal giudice d'appello alle suindicate scritture, avendo lo stesso giudice omesso tra l'altro di considerare che esse erano intervenute a distanza di oltre due anni dall'inizio del rapporto di lavoro ed altresì omesso di accertare la effettiva "valenza di contratto" delle stesse, che costituivano piuttosto atti unilaterali del datore di lavoro, erroneamente utilizzandole per interpretare "ex post" l'intero rapporto e neppure osservando i canoni legali di interpretazione dei contratti. Evidenzia, poi, l'assoggettamento al potere datoriale di attività lavorativa come quella di adibizione al centralino telefonico, siccome tipicamente caratterizzata dalla messa a disposizione delle energie fisiche del prestatore di lavoro a favore del datore nel ricevere e nel distribuire le chiamate, attività richiedente inoltre il coordinamento con i turni degli altri dipendenti nonché l'approvazione dei turni da parte del dirigente, e, per di più nel caso di specie, implicante anche mansioni impiegatizie di addetta al servizio accettazione. Assume ancora che, in un caso come quello di specie, e stante il concreto atteggiarsi del rapporto, il Tribunale aveva erroneamente trascurato di considerare ulteriori elementi, quali la collaborazione me 6 sistematica, la osservanza di predeterminati orari di lavoro, ed il pagamento della retribuzione a scadenza fissa, che assumevano invece rilevanza, ai fini della subordinazione, nella fattispecie in cui per di più avevano avuto concreta applicazione istituti tipici del lavoro subordinato quali le ferie ed il lavoro straordinario. Con il terzo motivo, denunziando violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod, proc. civ., la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia erroneamente posto ad esclusivo carico della lavoratrice l'onere di provare la difformità del rapporto rispetto alle clausole pattizie, e ritenuto sufficiente ai fini del decidere l'anzidetta documentazione, la quale non comprovava la volontà delle parti di porre in essere un rapporto di lavoro autonomo, sussistendo invece tutti gli elementi che deponevano per la subordinazione. Questi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, 3.- meritano accoglimento perché fondati nella gran parte delle censure in essi svolte. Va premesso, alla stregua di costante giurisprudenza di questa Corte - fermo il principio che la dimostrazione in giudizio della natura subordinata di un rapporto di lavoro fa carico, naturalmente, in osservanza dei principi generali in tema di onere probatorio posti dall'art. 2697 cod. civ., sulla parte che deduce la subordinazione quale fatto costitutivo della propria domanda , che l'accertamento della natura, autonoma o subordinata, di un rapporto di lavoro deve essere condotta essenzialmente con riguardo alle modalità con cui si è manifestata realmente la volontà delle parti nel corso dell'esecuzione del rapporto e quindi sulla base dei fatti concludenti costituiti dall'atteggiarsi del comportamento delle stesse nel dare attuazione 7 alle pattuizioni tra di esse originariamente intercorse e nel dare concreto svolgimento alla attività oggetto del rapporto medesimo. Ove si tratti, invero, di rapporto di durata, non può in effetti ritenersi determinante né decisiva pur se certamente fonte di elementi presuntivi - la mera qualificazione che, al momento della fase originaria della stipula, le parti abbiano attribuito, eventualmente nel documento pattizio, al rapporto di lavoro da porre in essere nell'immediato prosieguo, ben potendo il loro comportamento, quale poi in concreto tenuto durante lo svolgimento del rapporto, confermare tale originaria volontà ma anche una volontà nuova e diversa, non del tutto coerente con quella iniziale oppure da questa decisamente difforme (cfr., tra le molte, Cass. 21 novembre 2000 n. 15001; 18 giugno 1998 n. 6114). Orbene, sul punto della qualificazione del rapporto da parte dei contraenti qui in causa, l'impugnata sentenza risulta oltremodo carente nella motivazione: in ordine, precisamente, al contenuto ed all'oggetto della documentazione richiamata, avendo, tra l'altro, detta sentenza omesso di specificare se tale documentazione contenesse regolamentazioni e previsioni imputabili alla volontà di entrambe le parti, e se con essa fossero state stabilite le precise modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, e quali fossero, ove pattuite, tali modalità, e se da queste potesse desumersi quale tipo di rapporto lavorativo le medesime parti avessero inteso porre in essere. Al riguardo la decisione del Tribunale è apodittica e generica là dove immotivatamente asserisce trattarsi, nella specie, di "accordo di collaborazione autonoma”, così sul tal punto inficiando la pronuncia del denunziato vizio di carenza e insufficienza di motivazione. 8 Per quanto riguarda, poi, i criteri in astratto ai quali far riferimento per stabilire se nel singolo caso il rapporto di lavoro abbia avuto in concreto natura subordinata oppure autonoma, deve ribadirsi, avuto riguardo all'ampia giurisprudenza di questa Corte e tenendo conto della particolarità della fattispecie per quanto concerne l'attività lavorativa dedotta come prevalente dalla ricorrente (di centralinista telefonica presso la casa di cura), che il requisito fondamentale distintivo, secondo la previsione legale, del lavoro subordinato è dato dalla prestazione dell'attività lavorativa “alle dipendenze e sotto la direzione” del datore di lavoro (art. 2094 cod. civ. ), e quindi, come pure esattamente osservato dal Tribunale, dalla soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr., tra le molte, Cass. 24 novembre 1998 n. 11924). Ciò posto, va peraltro precisato che laddove si tratti di mansioni ripetitive, che consistano cioè nell'esecuzione di prestazioni dal contenuto costantemente analogo e similare per tutto il perdurare del rapporto, è sufficiente com'è logico che le direttive siano impartite inizialmente ed una volta per tutte (cfr., ad es., in tema di lavoro a domicilio, Cass. 9 novembre 1995 n. 91, 30 giugno 1999 n. 379) e non debbano perciò estrinsecarsi ordine specifici da impartirsinecessariamente in continuativamente in relazione a compiti che invece rimangono sostanzialmente immutati ne corso di svolgimento del rapporto stesso: permanendo peraltro il potere del datore di lavoro di svolgere in maniera continuativa ed assidua la vigilanza e il controllo sulla esecuzione di quei compiti. Correlativamente va considerato che, in ipotesi di tal genere, nelle quali 9 dunque l'assoggettamento alle direttive del datore di lavoro non presenta una evidenza costante e di rilievo, in ragione altresì della natura strettamente tecnica e specialistica delle mansioni, è conferente, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il riferimento anche a criteri complementari e sussidiari, utili in tal caso nell'indagine (cfr. Cass. 30 giugno 1999 n. 379), quali la continuità della prestazione, l'assoggettamento a prefissati vincoli di orario, la corresponsione del compenso in misura e con cadenze fisse e predeterminate, l'assenza in capo al prestatore di lavoro Me iva di una pur minima struttura organizzată autonoma e di condizioni di rischio, ed ancora, e principalmente -quali elementi di particolare rilievo l'intrinseco inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. 23 novembre 1998 n. 11885), nel senso che essa sia necessariamente collegata, quale elemento essenziale e indispensabile per il funzionamento dell'organizzazione stessa, alle ulteriori prestazioni ed ai molteplici apporti operativi conferiti dagli altri collaboratori nell'ambito dell'attività dell'impresa (inserimento strutturale - questo ora considerato - da tenersi, naturalmente, distinto e differenziato dal semplice “coordinamento” con l'organizzazione aziendale, caratterizzante invece la prestazione d'opera c.d. parasubordinata prevista dall'art. 409 n. 3 c.p.c.,che in tale organizzazione non viene strutturalmente inserita), nonché le finalità cui tendono i contraenti nello stabilire l'oggetto del rapporto, oggetto costituito in primo luogo e in via diretta,nel lavoro subordinato, dalla messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del prestatore, piuttosto che dal raggiungimento di un preciso e definito risultato rappresentato da un'opera predeterminata come nel lavoro autonomo (cfr. 10 Cass. 2 settembre 2000 n. 11502). Oltre a ciò va pure rilevato, in ordine alla valutazione delle modalità con cui venne in concreto resa dalla CO la prestazione lavorativa, che anche in proposito la motivazione dell'impugnata sentenza palesa carenze ed insufficienze: in particolare là dove il giudice del gravame ha omesso di accertare e di indicare in maniera congrua e sufficiente le caratteristiche della suddetta prestazione quale di fatto posta in essere dalla predetta, ed altresì omesso di precisare, con riferimento alla prestazione così individuata, la natura e il contenuto delle direttive che al riguardo, nella reclamata ipotesi di subordinazione, la datrice di lavoro avrebbe dovuto impartire e che il Tribunale ha nella specie ritenuto mancanti, ravvisando di conseguenza la natura autonoma del lavoro della ricorrente. 4.- Per quanto sin qui detto il ricorso dev'essere accolto per quanto di ragione, e l'impugnata sentenza, non attenutasi in punto di diritto ai suesposti principi e basata su motivazione inficiata, in punto di fatto, dalle rilevate carenze e insufficienze, deve essere cassata. La causa va pertanto rinviata ad altro giudice di pari grado, designato nella Corte d'appello de l'Aquila, la quale procederà a nuovo esame, uniformandosi ai principi di diritto quali sopra enunciati e tenendo conto dei rilievi prima svolti, ed appronterà adeguata motivazione della sua decisione, provvedendo pure sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 ultimo comma c.p.c.).
P. Q. M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d'appello de l'Aquila, che provvederà anche sulle spese del 11 giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 3 aprile 2002. о Il Cons. Estensore ск Cotton Mercurio- Ми Sell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 LUG. 2002 E IE IL CANCELLIERE P U S R O 12 Presidentez zze r e ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO A SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 نا и ж