Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca per sopravvenuta "abolitio criminis" della sentenza di condanna esecutiva, deve adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. e non già emettere il provvedimento "de plano", adottabile solo se riguardi l'ammissibilità della richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2007, n. 14040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14040 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/03/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1338
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 046831/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN IO, N. IL 08/02/1981;
avverso ORDINANZA del 31/10/2006 GIP TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Galasso A., che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
Con ordinanza del 31.10.2006, il GIP del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta presentata da ME AR al fine di ottenere la revoca della sentenza in data 7.11.2002 con cui gli era stata applicata la pena di due mesi e venti giorni di reclusione, convertita in pena pecuniaria, per il reato previsto dalla L. n. 230 del 1998, art. 14, comma 2. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per nullità del procedimento in relazione all'omesso avviso per la partecipazione al provvedimento camerale, nonché per violazione dell'art. 2 c.p., comma 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Premesso che nell'esame della censura di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, formulata con il primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, ai fini dell'accertamento dell' "error in procedendo", può accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali (Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro;
Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, Arrivoli), deve sottolinearsi che il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di revoca della sentenza ex art. 63 c.p.p., senza instaurare il contraddittorio, secondo lo schema del procedimento camerale prefigurato dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4. In proposito è da rilevare che il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca per sopravvenuta "abolitio criminis" della sentenza di condanna esecutiva, deve adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666 c.p.p., comma 3 e non già emettere il provvedimento "de plano", adottabile solo se riguardi l'ammissibilità della richiesta (Cass. Sez. 6^, 16 maggio 1995, De Filippis, rv. 201896). Pertanto, poiché l'omessa osservanza delle forme procedurali prescritte dalla legge processuale ha dato causa ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c) ritualmente dedotta, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Verona.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per l'ulteriore corso al GIP del Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007