Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2007, n. 14040
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Sentenza 27 marzo 2007

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Il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca per sopravvenuta "abolitio criminis" della sentenza di condanna esecutiva, deve adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. e non già emettere il provvedimento "de plano", adottabile solo se riguardi l'ammissibilità della richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2007, n. 14040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14040
    Data del deposito : 27 marzo 2007

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