Sentenza 20 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di reati societari, non sussiste continuità normativa tra il reato di indebita concessione di prestiti e garanzie ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società commerciali (art. 2624 cod. civ.) e il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ., introdotto con il D.Lgs. n. 61 del 2002), in quanto, dall'esame delle fattispecie incriminatrici, emerge un'irriducibile divergenza degli elementi strutturali. Infatti, mentre il delitto di cui al previgente art. 2624 cod. civ. è reato di mera condotta e di pericolo presunto, quello di cui al vigente art. 2634 cod. civ. è reato di evento, richiedendo la sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società, che deve essere, pertanto, previsto e legato alla condotta da un rapporto di diretta ed immediata causalità. Diverso è, inoltre, l'elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie, dolo specifico per il reato di cui all'art. 2634 e dolo generico per il previgente art. 2624. Ne deriva che, stante la radicale novità introdotta dall'art. 2634 cod. civ., è applicabile l'art. 2, comma secondo, cod. pen., in forza della sopravvenuta, integrale abrogazione della previgente norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2007, n. 29268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29268 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 20/02/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 448
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 18200/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
il 4.5.2006 dall'avv. SANSALONE Pasquale, difensore di DA BE UI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20 marzo 2006. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DA EN UI era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Milano - sezione distaccata di Legnano, dei reati di truffa e tentata truffa. Il primo reato, sub A), era contestato perché, in qualità di amministratore della S.p.A. Industria Alimentare Rondanini, con artifici e raggiri consistiti nell'emettere una cambiale di L. 20.000.000, con scadenza 10 ottobre 1999, per conto della predetta società Rondanini a favore di S.p.A., di cui egli stesso era legale rappresentante, senza che vi fosse un rapporto sottostante tra la società emittente e la prenditrice S.p.A., induceva in errore la parte lesa circa l'esistenza del debito e, avendo indicato sul titolo una scadenza imminente, induceva la Rondanini S.p.a. ad adempiere immediatamente per evitare il protesto e si procurava un ingiusto profitto con corrispondente danno del soggetto passivo. L'addebito di tentata truffa di cui al capo B) riguardava, invece, l'emissione di altre due cambiali da L. 20.000.000 ciascuna, con identiche modalità, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà ovvero perché le cambiali non venivano onorate.
Con sentenza del 16 luglio 2000, il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascritti, unificati con il vincolo della continuazione e - con la concessione delle attenuanti generiche - lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della costituita parte civile, assegnando alla stessa una provvisionale di Euro 13.000,00.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte di Appello di Milano qualificava il reato a lui ascritto nei termini dell'art. 2624 c.c., nel testo vigente fino alla riforma del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e riteneva tale delitto assorbito nella nuova fattispecie di reato dell'infedeltà patrimoniale, introdotta dall'art. 2634 c.c.. Tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, riduceva, quindi, la pena inflitta nella misura di mesi otto di reclusione, con revoca della pena pecuniaria e confermava nel resto.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento all'art. 2 c.p., art. 2624 c.c., nel testo originario, nonché difetto motivazionale sul punto. Si duole, in proposito, che la Corte di merito abbia ritenuto la continuità normativa tra i reati di cui all'originario art. 2624 c.c. ed al nuovo art. 2634 c.c., nonostante che tra le due fattispecie delittuose non vi fosse omogeneità strutturale. Ed infatti, mentre la norma previgente prevedeva un reato di mera condotta, a dolo generico e di pericolo presunto - per il cui perfezionamento non era richiesto un danno effettivo per la società, essendo sufficiente un comportamento cosciente e volontario consistente nel compimento di operazioni con denaro della società da parte dei soggetti specificamente indicati - il reato previsto e punito dal nuovo art. 2634 c.c. si configura come reato di evento, per cui è previsto il dolo specifico del fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, nel quale elemento centrale della fattispecie è il danno patrimoniale all'ente di appartenenza: danno che non deve essere solo previsto, ma anche effettivamente cagionato. Erronea era l'affermazione del giudice di appello che aveva considerato il danno patrimoniale per la società, richiesto come evento concreto dalla nuova norma, ed il profitto, quale elemento di dolo specifico, come requisiti già presenti, implicitamente, nella vecchia formulazione dell'art. 2624 c.c.. Il delitto d'infedeltà patrimoniale esprime, infatti, una fattispecie contenente una serie di elementi strutturali precisi ed individuati ed assolutamente non contemplati nel delitto di cui all'art. 2624 c.c. - il danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento, le caratteristiche del dolo - e pertanto deve ritenersi che non sussista continuità tra le due ipotesi criminose e che, pertanto, anche ove la condotta ascritta all'imputato avesse potuto ricondursi ad una delle due fattispecie, questi avrebbe dovuto essere assolto o perché il fatto non era più previsto come reato o perché non era previsto come tale all'epoca in cui era stato commesso. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento agli artt. 521 e 522 c.p.p., sul rilievo che, ad ogni buon conto, la nuova contestazione integrava violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, riguardando un fatto diverso da quello in origine contestato.
Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento agli artt. 187, 192, 533 e 546 c.p.p. nonché difetto di motivazione ed errata applicazione dei principi che presiedono alla valutazione delle prove ed al conseguente giudizio in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Il giudice di merito non aveva reso compiuta motivazione e, soprattutto, non aveva valutato adeguatamente l'intero compendio probatorio, effettuando opinabile selezione degli elementi di causa, senza dare adeguato conto delle ragioni per le quali aveva disatteso le prove contrarie. L'argomento utilizzato dalla Corte di merito, secondo cui il DA EN, amministratore delle due società coinvolte, avendo apposto due firme sulle cambiali non poteva non sapere od immaginare che una delle due fosse da imputare ad una di quelle società, era logicamente inconsistente. Ed infatti, l'imputato aveva ripetutamente affermato di aver apposto le firme senza che vi fossero i timbri delle due società, che erano stati inseriti successivamente. Le cambiali potevano, dunque, essere considerate dallo stesso personali nella firma dell'emittente ovvero facenti capo ad altri soggetti diversi dalla Rondanini. Infatti, l'imputato, in quel periodo, era mero prestanome di altra persona, tale ZZ, vero deus ex machina dell'operazione in danno della Rondinini, ed amministratore di altre società, come documentato in dibattimento. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento agli artt. 132, 133 e 163 c.p., nonché errata applicazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio ed al diniego dei benefici di legge. Deduce, in particolare, che il giudice di appello aveva applicato una pena ben oltre il minimo edittale e non aveva riconosciuto i benefici, specialmente quello della sospensione condizionale della pena, con ciò disattendendo specifica richiesta nei motivi di appello ed omettendo sul punto ogni motivazione. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare, più adeguatamente, come il reato contestato fosse inserito in un contesto ben determinato, non più attuale, e quindi concedere il beneficio in esito ad un positivo giudizio prognostico sul futuro comportamento dell'imputato.
2. - Nella griglia della censure proposte un rilievo certamente pregiudiziale assume la prima doglianza, con la quale parte ricorrente critica il convincimento dei giudici di merito in ordine all'ipotizzata continuità normativa tra le fattispecie di reato di cui all'abrogato art. 2624 c.c. ed al nuovo art. 2634 c.c.. In forza di tale opinione, la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto oggetto di giudizio, riconducibile al previgente art. 2624 c.c., mantenesse il connotato di antigiuridicità nella nuova formulazione normativa, introdotta dalla recente novella n. 61/2002. La soluzione del quesito di diritto racchiuso nelle superiori premesse postula una pur sintetica puntualizzazione dei termini di fatto della vicenda sostanziale e dei pertinenti referenti normativi. La fattispecie oggetto di giudizio è la seguente.
In qualità di amministratore della Industria Alimentare Rondinini S.p.a., il DA EN aveva emesso una cambiale di L. 20.000.000 in favore della società GH s.p.a., di cui egli stesso era legale rappresentante, nonostante non vi fosse un rapporto sottostante giustificativo dell'emissione del titolo cambiario. Stante la prossimità della data di scadenza, la società, all'apparenza emittente, aveva onorato l'obbligazione portata dal titolo, al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli del protesto. Tanto non era avvenuto per due successive cambiali, che erano state emesse dallo stesso DA EN con identiche modalità. Da qui la configurazione, in primo grado, del reato di truffa e, rispettivamente, di tentata truffa. Diversamente opinando, il giudice di appello ha ritenuto che, nella fattispecie, non fossero ravvisabili i connotati precipui della truffa e che, piuttosto, la mancanza di un rapporto sottostante inducesse a ritenere che si fosse trattato di emissione di cambiali di favore per consentire alla GH, o al successivo giratario, di scontare i titoli e di portarli all'incasso con addebito del relativo importo sul conto corrente della società emittente presso la banca domiciliataria. A dire della Corte di merito è chiaro che con l'operazione suddetta DA EN aveva contratto un prestito con la società da lui amministrata, a favore di un soggetto fittiziamente interposto, quale doveva considerarsi la S.p.a., usata strumentalmente nella circolazione del titolo. Tutto questo autorizzava la conclusione che la fattispecie fosse riconducibile al paradigma del previgente art. 2624 c.c. e, sull'ulteriore postulato della continuità normativa tra questa ipotesi delittuosa e la nuova tipologia di reato prevista dal nuovo art. 2634 c.c., lo stesso fatto fosse tuttora qualificabile come reato, precisamente nei termini dell'articolo da ultimo menzionato.
Le norme sostanziali da mettere a confronto sono, quindi, quelle racchiuse negli articoli anzidetti, che giova riprodurre integralmente ai fini di un immediato raffronto comparativo tra le stesse.
L'art. 2624 c.c., ora abrogato, recava la rubrica: Prestiti e garanzie della società e recitava:
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 206,00 a Euro 2065,00. Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali. Il nuovo art. 2634 c.c., recante la rubrica Infedeltà patrimoniale, dispone invece:
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, alfine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
3. - Così puntualizzati i termini fattuali e giuridici della questione, balza evidente che, anche ad ammettere la correttezza dell'inquadramento della fattispecie nell'alveo del previgente art.2624 c.c., assume rilievo pregiudiziale ed assorbente il quesito dell'esistenza o meno di uno iato tra la configurazione del delitto di cui all'originario art. 2624 c.c., e quella del nuovo reato di cui all'art. 2634 c.c.. Proiettando le due tipologie delittuose sullo sfondo della fattispecie oggetto di giudizio il momento focale che potrebbe, in linea meramente ipotetica, legittimare l'accostamento è rappresentato dall'elemento di fatto del prestito che l'amministratore contragga con la società da lui gestita: operazione vietata espressamente dal previgente art. 2624 c.c. ed astrattamente riconducibile all'ambito di previsione del nuovo art. 2634 c.c., nei termini dell'ipotizzabile conflitto d'interessi tra l'amministratore e la stessa società, rectius in chiave di momento sintomatico e rivelatore di un conflitto d'interessi in atto, effettivo e concreto. Ma se è questo, sul piano concettuale, il trait-d'union tra le due fattispecie, le possibilità di accostamento finiscono qui. Giacché, se il prestito con la società amministrata integrava tout court illecito societario in forza del previgente art. 2624 c.c., lo stesso fatto in tanto può essere ricondotto alla previsione dell'infedeltà patrimoniale in quanto sussistano gli ulteriori presupposti previsti dalla nuova disposizione sostanziale.
DA confronto delle due fattispecie astratte emerge, infatti, chiaramente che il reato d'infedeltà patrimoniale è ipotesi, morfologicamente, diversa dalla previgente fattispecie. L'analisi logico-strutturale delle due fattispecie di reato - sulla scorta della quale condurre l'indagine in ordine all'alternativa:
continuità/discontinuità, secondo i dettati della sentenza delle Sez. Un. 26.3.2003, n. 25887, Giordano, rv. 224606 - rivela una profonda, ed irriducibile, diversità tra le stesse. Ed invero, mentre il reato di cui all'art. 2624 c.c. era delitto di mera condotta e di pericolo presunto, in quanto, per il suo perfezionamento, non era richiesto un danno od un pericolo effettivo per la società (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 17.3.2000, n. 7178, rv. 216590), il delitto di cui all'art. 2634 c.c. è reato di evento, postulando l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società. Nella conformazione morfologica della nuova fattispecie un momento centrale assume, ora, il danno patrimoniale arrecato all'ente di appartenenza, che non deve essere soltanto previsto, ma anche direttamente causato, dunque legato alla condotta da un rapporto di immediata causalità. Ad eloquente sottolineatura del connotato di patrimonialità della nuova fattispecie delittuosa è espressamente prevista la punibilità del reato a querela della persona offesa, spettando la legittimazione non solo alla società nel suo complesso, ma anche - e disgiuntamente - al singolo socio (in tal senso, Cass, sez. 5, 16.6.2006, n. 37033, rv. 235282).
Quanto poi all'elemento soggettivo, mentre per l'art. 2624 c.c. non era necessaria la consapevolezza del danno o del pericolo per gli interessi sociali, occorrendo solo un comportamento cosciente e volontario, riconducibile al dolo generico e consistente nel compimento di operazioni con denaro o con la garanzia della società, da parte dei titolari dei poteri di gestione o di controllo della medesima, a proprio personale vantaggio;
per il nuovo delitto occorre, invece, il fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto od altro vantaggio e la volontà direttamente orientata a cagionare un danno patrimoniale alla società, e dunque una componente soggettiva, indubbiamente, qualificabile in termini di dolo specifico. Il dolo richiesto, quindi, non è caratterizzato soltanto da intenzionalità nel cagionare il danno alla società, ma deve essere ulteriormente qualificato dallo specifico fine di procurare ingiusto profitto od altro vantaggio non solo per l'autore, ma anche per altri, per i quali il vantaggio concretizzi, per l'appunto, il conflitto d'interessi dello stesso autore Vi è, dunque, disomogeneità tra le due fattispecie di reato, in ragione dell'evidente diversità dei relativi elementi strutturali. D'altronde, non è affatto condivisibile l'assunto del giudice di appello che ha considerato il danno patrimoniale per la società (ora richiesto come evento concreto dalla nuova norma), ed il profitto (come componente di dolo specifico) come requisiti già presenti, sia pure per implicito, nella vecchia formulazione dell'art. 2624 c.c.. Gli elementi del danno, del nesso causale tra condotta ed evento ed il dolo specifico erano affatto estranei alla previgente fattispecie di reato e valgono, ora, a caratterizzare, distintamente, la nuova ipotesi delittuosa. Del tutto irrilevante sarebbe il rilievo secondo cui nell'ambito concettuale delle situazioni conflittuali, cui rimanda l'art. 2634 c.c., sarebbe, comunque, riconducibile anche l'ipotesi del prestito, oggetto di espressa previsione dell'abrogato art. 2624 c.c.. Tanto perché, a parte l'ampiezza di formulazione della norma, tale da ricomprendere, potenzialmente, tutte le possibili tipologie di conflitto d'interessi (quali, ad esempio, quelle dell'abrogato art. 2631 c.c., art. 2630 c.c., comma 2, n. 1, artt. 2390 e 2391 c.c), il momento qualificante della nuova previsione normativa è che il conflitto di interessi non è più elemento costitutivo, ma si pone solo come presupposto del reato, al quale devono aggiungersi gli atti dispositivi dei beni sociali (cd. abuso di gestione), anche soltanto deliberati.
Per tali motivi, è erronea l'opinione della Corte di merito in ordine all'assorbimento della vecchia fattispecie nella nuova, a parte il rilievo che anche se, in linea di mera ipotesi, così fosse stato, non sarebbe stata, comunque, possibile - per la maggior gravità della nuova fattispecie (punita con reclusione da sei mesi a tre anni in luogo della multa prevista dall'originario art. 2624 c.c.) - la punibilità dell'imputato nei termini di cui al nuovo art.2634 c.c., ostandovi la disposizione dell'art. 2 c.p., comma 3.
4. - L'errore di diritto di cui si è detto inficia la sentenza impugnata, reclamandone l'annullamento, cui occorre far luogo senza rinvio, in quanto il fatto così come contestato non è preveduto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007