Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2007, n. 29268
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Sentenza 20 febbraio 2007

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In tema di reati societari, non sussiste continuità normativa tra il reato di indebita concessione di prestiti e garanzie ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società commerciali (art. 2624 cod. civ.) e il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ., introdotto con il D.Lgs. n. 61 del 2002), in quanto, dall'esame delle fattispecie incriminatrici, emerge un'irriducibile divergenza degli elementi strutturali. Infatti, mentre il delitto di cui al previgente art. 2624 cod. civ. è reato di mera condotta e di pericolo presunto, quello di cui al vigente art. 2634 cod. civ. è reato di evento, richiedendo la sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società, che deve essere, pertanto, previsto e legato alla condotta da un rapporto di diretta ed immediata causalità. Diverso è, inoltre, l'elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie, dolo specifico per il reato di cui all'art. 2634 e dolo generico per il previgente art. 2624. Ne deriva che, stante la radicale novità introdotta dall'art. 2634 cod. civ., è applicabile l'art. 2, comma secondo, cod. pen., in forza della sopravvenuta, integrale abrogazione della previgente norma incriminatrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2007, n. 29268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29268
    Data del deposito : 20 febbraio 2007

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