Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 2
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per mancanza di valida querela, in quanto la scelta di coltivare l'azione civile nel processo penale trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, né in contrario rileva l'assenza di effetti vincolanti nell'eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l'interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l'affermazione del diritto al risarcimento del danno.
La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale spetta, oltre che alla società, al singolo socio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2009, n. 24824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24824 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 25/02/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 894
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 018197/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili:
ER LI, n. il 12.05.1924;
ER IO, n. il 11.02.1920;
AZIENDA AGRICOLA EREDI FANTIN S.r.l.;
Contro gli imputati:
AT TI, n. 12.02.1946;
AT AL NI, n. 21.11.1951;
avverso la sentenza del 04.11.2004 emessa dalla Corte di Appello di Trieste;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Domenico Gentile;
Udita: la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Uditi:
l'Avv. Merlini Maurizio, difensore delle parti civili, che ha depositato conclusioni e nota spese.
l'Avv. Borgna Giovanni del Foro di Trieste, difensore di IG UT LA, nonché sostituto processuale dell'Avv. Alessandri Alberto del Foro di Milano, difensore di IG TI e IG UT LA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi delle parti civili;
l'Avv. Carano Ciro, del Foro di Trieste, di difensore di IG UT LA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi delle p.c..
CONSIDERATO IN FATTO
Il GUP del Tribunale di Pordenone, con sentenza del 18.12.2002:
- dichiarava IG TI e IG UT LA colpevoli dei reati ascritti:
al capo: B) = art. 110 c.p. e art. 2628 c.c. (già art. 2630 c.c., comma 1, n. 2) in relazione all'art. 2483 c.c. ed al capo: C) = art.61 c.p., n. 2, art. 110 c.p., art. 646 c.p., commi 1 e 3 e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, con la diminuente per il rito abbreviato, li condannava alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 516,00 di multa, ciascuno, oltre spese processuali, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidare in separata sede, oltre le spese delle stesse parti civili;
- dichiarava infine di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ascritto:
al capo: A) = art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p. e art. 2634 c.c. (già art. 2631 c.c.) perché l'azione penale non poteva esercitarsi per difetto di querela.
Avverso tale decisione proponevano impugnazione gli imputati e le parti civili.
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 04.11.2004, in riforma parziale della decisione di primo grado, assolveva gli imputati dai reati loro ascritti ai capi B) e C) perché il fatto non sussiste;
confermava la sentenza impugnata quanto al capo A);
condannava la parti civili al pagamento delle spese processuali;
revocava il decreto di sequestro preventivo.
Ricorrono per cassazione le parti civili costituite FE ID e RG FE nonché il procuratore della già costituita parte civile Azienda Agricola Eredi Fantin s.r.l., in persona dell'amministratore unico Dott. Stellin Roberto, deducendo:
1^ Motivo - in relazione all'azione civile esperita riguardo ai reati contestati ai capi B) e C):
- inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art.2628 c.c. e art. 646 c.p., commi 1 e 3;
- carenza e manifesta illogicità della motivazione. 2^ - 3^ - 4^ Motivi - in relazione all'azione civile esperita riguardo al reato contestato al capo A):
- inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art.2634 c.c.;
- carenza e manifesta illogicità della motivazione, anche in riferimento:
- alla Delib. consiliare del 19 ottobre 1998 e - alle delibere indicate alle lettere b) e c) del capo A) di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
La Difesa degli imputati resistenti, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, atteso che quest'ultima non avrebbe interesse ad impugnare la sentenza che dichiara l'improcedibilità per mancanza di querela, sia perché tale decisione non contiene alcuna decisione di merito sull'azione civile, sia perché non potrebbe produrre effetti pregiudizievoli in un eventuale futuro giudizio civile.
In realtà sull'argomento la Corte di Cassazione si è autorevolmente e convincentemente pronunziata, affermando che "sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza con la quale sia dichiarata l'improcedibilità per mancanza di valida querela, ex art.129 c.p.p., in quanto la scelta di coltivare l'azione civile nel processo penale, spettante a colui che si ritenga danneggiato dal reato, rappresenta una decisione che trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, ne' a tal fine può rilevare la circostanza che detta pronuncia non faccia stato nell'eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l'interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l'affermazione del diritto al risarcimento del danno". (Cass. Pen., sez. 5, 27.04.2005 n. 36640). Si tratta di una giurisprudenza pienamente condivisibile perché tutela i diritti e le facoltà della parte civile che, altrimenti, sarebbero ingiustificatamente compressi laddove l'azione civile venga esercitata nel processo penale.
La Difesa degli imputati ha eccepito inoltre l'inammissibilità del ricorso per cassazione delle parti civili, per mancata indicazione degli effetti di carattere civile che intendono conseguire, giacché i motivi di ricorso concernono l'affermazione della responsabilità degli imputati.. L'eccezione è infondata atteso che, se pure la parte civile si diffonde nelle argomentazioni e nei motivi relativi alla addotta responsabilità penale degli imputati, in ogni caso e per ogni imputazione, deduce il danno ricevuto dalla presunta infedeltà degli amministratori, ricalcando le fattispecie indicate nei capi di imputazione.
Dunque non vi è assenza di indicazione degli effetti che la parte civile intende conseguire con l'azione civile introdotta nel processo, atteso che la stessa sostiene di essere stata patrimonialmente danneggiata dalla condotta asseritamene infedele degli amministratori, sicché evidenzia il proprio interesse all'affermazione di responsabilità dei predetti, onde potere così fondare la propria azione di responsabilità civile contro gli stessi.
Nè può eccepirsi che tale domanda ha contenuto generico essendo comunque ammissibile una domanda generica di danno. Ciò è tanto più vero in quanto non può mancarsi di sottolineare che l'azione civile è stata ammessa nei giudizi penali di merito, essendosi ritenuto anche in quella sede ammissibile una domanda generica di danno.
Tanto premesso vanno esaminate le varie questioni sollevate dalle parti.
Quanto ai motivi di ricorso formulati contro l'assoluzione pronunziata per i reati ascritti ai capi B) e C) della rubrica, le parti civili censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di legittimità ha ritenuto la piena legittimità dell'operazione di prelevamento/rimborso di L. 600.000.000 dalle casse della Vigne Fantin Nodà r s.r.l. ad opera degli imputati, ritenendo che la somma precedentemente versata, al di là della iniziale qualificazione "in conto aumento di capitale sociale", dovesse intendersi come "finanziamento", in quanto tale restituibile ai soggetti che l'avevano in precedenza erogato.
A parere delle ricorrenti p.c. si tratterebbe di una motivazione erronea, perché non avrebbe considerato appieno le conclusioni formulate dal perito di ufficio nella relazione, laddove ha più volte ribadito che: "il versamento equivale ad una sottoscrizione dell'aumento (di capitale)".
I ricorrenti riconoscono che lo stesso perito ha anche affermato che successivamente al versamento vi sono una serie di atti societari dai quali emergerebbe una inequivoca volontà di non attribuire alla somma versata la valenza di un versamento in conto capitale, ma sostengono che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il perito non ha mai dichiarato che per ciò soltanto queste somme, entrate come capitale sociale, potessero essere lecitamente contabilizzate ed appostate in bilancio come "debito" e svincolate dalla specifica disciplina dettata per il capitale. Va ricordato che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se il provvedimento di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i "limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. sez 4 sent n. 47891 del 28.09.2004 - Cass. sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999; Cass. sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993). In realtà la Corte Territoriale non ha mancato di motivare sul punto, riscontrando la mancanza della prova dell'elemento materiale dei reati contestati ai capi B) e C) (art. 2628 c.c. e art. 646 c.p.p., commi 1 e 3) ed affermando: "non sussiste l'appropriazione indebita perché i prelievi dalle casse sociali costituirono il rimborso dei prestiti che gli imputati avevano a suo tempo erogato alla stessa società; non sussiste per la medesima ragione il reato di cui all'art. 2628 c.c., non essendosi neppure determinata lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve legali". I ricorrenti oppongono che tali considerazioni non tengono conto delle reali osservazioni formulate dal perito e della mancata osservanza delle regole in ordine all'aumento di capitale, ma al riguardo la Corte territoriale ha motivato osservando che il proprio convincimento risiede nella relazione peritale, laddove, attraverso gli accertamenti peritali "si è accertata la pertinenza agli imputati .... delle somme versate a titolo di mutuo nella società, tra l'ottobre 1996 e il settembre 1998, e rimborsate nell'aprile del 1999". Quanto alle irregolarità formali nella gestione della società denunciate dalle parti civili, ha precisato che attraverso la perizia è emerso, come: "da un lato, una certa aformalità appariva senz'altro giustificata dal quadro domestico della società................e, dall'altro, non poteva revocarsi in dubbio sia che il denaro servisse, perché la società, operante nel settore agricolo,aveva bisogno di investimenti e liquidità................. sia che quel denaro, pur in assenza di una disciplina contrattuale, appostato a bilancio tra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo, dovesse essere restituito;
era altresì evidente che a tale restituzione si sarebbe potuto provvedere, ed in effetti si provvide, solo quando le condizioni lo avessero consentito: ciò che avvenne con la ricordata operazione straordinaria di vendita di un terreno, estraneo al corte business della società, che assicurò anche il miglioramento dell'aspetto patrimoniale". La Corte territoriale compie così un' operazione motivazionale ineccepibile, evidenziando l'assenza degli elementi tipici dei reati ascritti ai capi B) e C) della rubrica.
Le censure mosse dalle parti civili ricorrenti si fondano su una diversa interpretazione dei fatti, prospettando delle condotte, attribuite agli imputati che a loro parere, rientrerebbero comunque in irregolari operazioni di aumento di capitale, operate in danno della società e dei soci.
Si tratta, però, di motivi che appaiono inammissibili, atteso che la Corte di Cassazione non può apprezzare autonomamente una diversa interpretazione dei fatti e delle circostanze ma si deve limitare a verificare la congruità della valutazione operata dal Giudice di merito, congruità che nella fattispecie è pienamente sussistente per i motivi detti.
Neppure può accogliersi il motivo relativo alla addotta illogicità della motivazione della Corte territoriale, consistente nell'avere tratto delle conclusioni in contrasto con quelle della perizia di ufficio, cui però la sentenza fa riferimento, perché al riguardo occorre ricordare che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero - a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
8 - da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", il che vuoi dire, quanto al vizio di "manifesta illogicità", per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche, in tesi, egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorché munite, in tesi, di eguale crisma di logicità.
A ciò dovendosi aggiungere che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Mentre, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Cassazione penale, sez. 4, 12 giugno 2008, n. 35318. Consegue il rigetto dei motivi di ricorso relativi all'azione civile esperita riguardo ai fatti ed alle condotte ascritti ai capi B) e C) della rubrica.
Diverso discorso deve farsi per quanto riguarda i motivi di ricorso relativi all'azione civile esperita riguardo ai fatti ed alle condotte ascritte agli imputati nel capo A).
Al riguardo occorre osservare come la Corte territoriale, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile, ne ha poi bloccato gli effetti ritenendo la improcedibilità, per mancanza di querela, dell'azione penale riguardo al reato di cui all'art. 2634 c.c.. Invero sia il primo giudice che la Corte di appello, hanno ritenuto improcedibile per difetto della querela il reato previsto dall'art.2634 c.c. contestato al capo A), atteso che la querela presentata dai soci (oggi parti civili) non avrebbe rilievo giuridico in quanto sarebbe la "società l'effettivo ed esclusivo soggetto passivo dell'evento di danno " e dunque, mancando la querela da parte degli organi societari abilitati, il reato in questione non sarebbe procedibile.
I ricorrenti censurano tale motivazione, osservando che il problema giuridico della validità ed efficacia della querela presentata dal singolo socio in ordine al reato ex art. 2634 c.c. (così come riformato), vada risolto in senso positivo, sulla scorta di una serie di argomentazioni, riassumibili in quella fondamentale che l'attuale formulazione della norma non porta più alcun riferimento al curatore speciale da nominarsi con delibera assembleare, ma soltanto alla persona offesa dal reato, restituendo così valore ed efficacia alla querela del singolo socio, così come esistente in atti. La Corte territoriale ha invece deciso in senso contrario, fondando la sua decisione su una pronuncia di questa Corte: Cass. pen, sez. 5, 17.01.2003 n. 20267, che però è risalente nel tempo e che risulta, allo stato, superata da altra e più puntuale giurisprudenza. Invero, più di recente, (vedi Cass. pen. sez. 5, 16.06.2006 n. 37033) si è rivista la precedente impostazione alla luce della riforma dell'art. 2634 c.c. osservando che la nuova fattispecie penale dell'infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c. è posta a tutela del patrimonio sociale e, quindi, se non vi è dubbio che la pare lesa di tale reato sia la società stessa, "tuttavia la condotta dell'amministratore infedele è diretta a danneggiare certamente la società, ma principalmente i soci o quotisti della stessa che per la infedele attività dell'amministratore vedono depauperarsi il proprio patrimonio. In siffatta situazione non può negarsi al singolo socio il diritto di querelarsi contro il presunto responsabile della infedeltà proprio perché deve allo stesso riconoscersi non solo la qualifica di danneggiato del reato, ma anche quella di vera e propria parte lesa, qualifica che consente la proposizione della querela ai sensi dell'art. 120 c.p.". Cassazione penale, sez. 5, 16 giugno 2006, n. 37033. Tale decisione, che questo Collegio condivide, ha osservato che se il legislatore ha giustamente ritenuto che l'unico azionista di una società a responsabilità limitata deve avere dei profili di responsabilità specifici e peculiari correlati alla sua posizione di dominus assoluto della società, è doveroso riconoscere all'unico azionista poteri specifici anche quando è necessario difendere la società da aggressioni altrui. Infine sarebbe davvero incomprensibile sostenere che in una fattispecie quale quella di cui all'art. 2634 c.c., contestata, il diritto di querela spetti esclusivamente all'amministratore della società, legale rappresentante della stessa, quando proprio della sua infedeltà si deve discutere.
Ne consegue che va ritenuta la validità e l'efficacia della querela a suo tempo proposta dai singoli soci, oggi parti civili ricorrenti, affermandosi la piena procedibilità dell'azione penale riguardo al reato ascritto al capo A) dell' originaria rubrica.
Consegue il rigetto delle deduzioni formulate in senso contrario dalla difesa degli imputati e l'accoglimento del motivo di ricorso sul punto specifico della procedibilità, con annullamento della decisione impugnata ai soli effetti civili.
Invero nella specie va applicata la disposizione dell'art. 622 c.p.p. disponendo, in esito all'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento degli imputati e fermi gli effetti penali della sentenza, il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. In assenza di ricorso del PG, il proscioglimento degli imputati è passato ormai in cosa giudicata;
il ricorso delle parti civili ha condotto ad una affermazione di rimozione della ritenuta causa di improcedibilità, imponendo la riforma della sentenza ai soli effetti civili;
tale decisione consente alle parti civili il proseguimento dell'azione civile in sede civile ove, però, andrà affrontata la questione dell'affermazione della responsabilità - in astratto - degli imputati in ordine ai fatti ascritti al capo A), atteso che i giudici del merito in sede penale non si sono pronunciati al riguardo, onde giustificare l'eventuale condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
Il ricorso della parte civile è stato in parte accolto sicché non vi è luogo alla condanna alle spese processuali e si impone la compensazione tra le parti delle spese di costituzione in questo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle disposizioni riguardanti l'azione civile relativa al capo A) e rinvia per questi limitati fini al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009