Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal fisico sanitario di un'azienda ospedaliera al fine di ottenere il compenso per l'attività di sorveglianza fisica per i lavori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, attività svolta su incarico dell'azienda ospedaliera e non costituente oggetto del suo rapporto di pubblico impiego, essendo dedotta in giudizio l'esistenza di un rapporto d'opera professionale il cui accertamento compete al giudice ordinario e dovendosi la giurisdizione determinare in relazione al petitum sostanziale e alla "causa petendi", ossia tenendo conto della natura della posizione giuridica dedotta, avuto riguardo alla protezione sostanziale accordata ad essa dal diritto positivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Franco BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO AU, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Federico Cipolla del foro di Torino e dall'avv. Ludovico Villani, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, piazzale Clodio n. 12;
- ricorrente -
contro
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO, in persona del Commissario pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale per notar Grassi Reverdini del 5 marzo 1998 rep. 71592, dall'avv. Salvatore Barbanti del foro di Torino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Torino, via S.Agostino 12;
nonché contro
UNITÀ SANITARIA LOCALE TORINO VIII;
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE U.S.L. 4;
U.S.L. TORINO 1-23 Gestione straordinaria - Ufficio stralcio;
- intimate -
per regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Torino n. 8950 del 1990. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Giuseppe Ianniruberto;
Udito l'avv. Cipolla;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. Giovanni Lo Cascio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Claudio IN, Direttore del Servizio di Fisica sanitaria presso l'Ospedale Maggiore San Giovanni Battista della Città di Torino, ente confluito nell'U.S.L. TO 1-23, quindi assegnato all'U.S.L. TO VIII, che in forza della legge regionale 22 settembre 1994 n. 39, poi aveva dato luogo all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, con citazione dinanzi al Tribunale di Torino del 5 ottobre 1990, esponeva:
a) di essere iscritto al 2° grado di abilitazione dell'elenco nominativo degli "esperti qualificati", previsto e regolato dall'art. 71 l. 13 febbraio 1964 n. 185;
b) che gli era stata affidata dal predetto Ospedale, con delibera 3 maggio 1978 n. 384, la responsabilità della sorveglianza fisica per i lavori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti delle sedi Molinette, via Giolitti, Nuova Astanteria Martini, San Vito, Eremo e Via Cigna;
c) che tale attività di esperto qualificato non era complementare all'attività di fisico sanitario, svolta nell'ambito del proprio rapporto di pubblico impiego;
d) che solo in data 3 maggio 1988 l'U.S.L. TO VIII aveva deliberato di stipulare una convenzione, nella quale era precisato che veniva posto in essere un rapporto libero-professionale, retribuito al di fuori di quanto gli era dovuto per il rapporto di impiego, tanto è vero che gli era stato erogato, per l'attività prestata nel 1988, un compenso di £. 55.199.000;
e) che per l'attività svolta nei dieci anni precedenti non aveva ricevuto alcun compenso.
Sulla base di tali premesse, conveniva in giudizio l'U.S.L. TO VIII, l'U.S.L. TO VI, l'U.S.L. TO 1 e l'U.S.L. TO 1-23, allo scopo di sentir riconoscere il suo diritto alle somme dovute per l'attività resa in favore di tali amministrazioni.
Le parti convenute (ad eccezione dell'U.S.L. TO 1) si costituivano opponendosi alle domande dell'attore. In particolare l'U.S.L. TO VIII (ora Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista) eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il Tribunale adito, con sentenza 4209/93, dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo che la causa andasse devoluta alla cognizione del T.A.R., ma la decisione veniva annullata, con sentenza 5 novembre 1994, dalla Corte di Appello di Torino per violazione del diritto di difesa (l'ordinanza fuori udienza del giudice istruttore, con la quale era stata fissata l'udienza di discussione dinanzi al collegio, non era stata comunicata all'attore), rimettendo le parti dinanzi al primo giudice, per cui il IN ha provveduto a riassumere la causa, notificando il ricorso nei confronti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino e dell'Azienda sanitaria regionale U.S.S.L. 4, nelle quali erano confluiti, a seguito delle leggi regionali 39/1994, 8/1995 e 10/1995, i vari presidi, presso i quali l'attore aveva prestato la sua opera.
Nelle more del giudizio di primo grado il dott. IN ha proposto regolamento di giurisdizione, illustrato da memoria, per sentir dichiarare quella del giudice ordinario.
Si è costituita con procura la sola Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Come emerge dalle difese del ricorrente, questi assume di aver ricevuto l'incarico di svolgere l'attività della sorveglianza fisica per i lavori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, non rientrante in quella di fisico sanitario, che costituiva l'oggetto del suo rapporto di pubblico impiego con l'Azienda Ospedaliera, tanto è vero che - ma solo per l'anno 1988 - gli è stato corrisposto un compenso a sè stante, proprio in relazione alla dedotta attività estranea ai suoi compiti di dipendente.
Orbene, questa Corte è da anni orientata (Cass. sez. un. 23 febbraio 1962 n. 353) nel senso che per l'art. 386 c.p.c., la decisione relativa alla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, senza ovviamente che possano rimanere pregiudicate le questioni inerenti alla fondatezza del diritto e alla proponibilità della domanda medesima e che, pertanto, deve essere preso in considerazione il c.d. petitum sostanziale dedotto dall'attore, con particolare riferimento ai fatti indicati a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio;
con la conseguenza che, qualora l'attore ponga a fondamento di tale pretesa l'allegazione di specifiche circostanze di fatto relative a un determinato rapporto giuridico, la giurisdizione appartiene al giudice, al quale per legge la stessa è assegnata. Ed il principio in epoca più recente e con riferimento a una fattispecie simile a quella ora in esame è stato ancora una volta riaffermata ( Cass. sez. un. 25 settembre 1997 n. 9429). In applicazione di tali principi di diritto e tenuto conto delle circostanze di fatto allegate nell'atto introduttivo del giudizio, non vi è dubbio che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, al quale, pertanto, compete l'accertamento dell'esistenza del rapporto di opera professionale, che il dott. IN afferma essere stato instaurato fra le parti (v. tra le varie decisioni conformi, a partire da Cass. 20 ottobre 1983 n. 6150 e 15 maggio 1984 n. 2955, alle più recenti 3 ottobre 1996 n. 8632,. 15 novembre 1995 n. 11821, 4 agosto 1995 n. 8547), nonché di stabilire se possa essergli riconosciuto il diritto di credito dedotto in giudizio in relazione all'attività svolta al di fuori del rapporto di impiego.
Sulla base di tali considerazioni, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese di questa fase del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese in L. 437.000 e degli onorari in £.13.000.000 (tredicimilioni).
Così deciso il 29 gennaio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 GIUGNO 1999.