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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 1769/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario ER CA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 11.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1769/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'Avv. Claudia Marini e Avv. Massimiliano Vincenzi Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'Avv. Bellassai Daniela CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.06.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale e nel merito accertare e dichiarare la sussistenza dell'odierna ricorrente del proprio diritto a percepire l'assegno di inclusione e conseguentemente condannare L' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della relativa CP_1 prestazione a partire dalla data della domanda e secondo l'importo stabilito e/o comunque secondo la diversa somma e/o decorrenza che emergerà a seguito del presente Giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso da distrarsi in favore degli Avv.ti Massimiliano Vincenzi e Claudia Marini che si dichiarano procuratori antistatari.”
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato in data 30.04.2024 domanda per l'assegno di inclusione, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, ma che l' rigettava per assenza del requisito della residenza. CP_1
L' si costituiva in giudizio e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare cessata ogni materia del contendere in quanto l' CP_2 ha ottemperato alla richiesta di riconoscimento della prestazione la cui liquidazione è in corso. Spese come per legge.” All'udienza fissata di discussione fissata per il giorno 11.12.2025 fissata ex art 127 ter cpc le parti depositavano le note scritte sostitutive, alle quali l' allegava prova CP_1 dell'avvenuto pagamento dell'assegno
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa di quanto richiesto in sede giudiziaria impone la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Le spese sono liquidate in favore della parte ricorrente in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.200,00 oltre rimb forf CP_1 cassa ed iva da distrarsi
Cassino 12.12.2025
Il Giudice Onorario
ER CA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 1769/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario ER CA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 11.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1769/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'Avv. Claudia Marini e Avv. Massimiliano Vincenzi Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'Avv. Bellassai Daniela CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.06.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale e nel merito accertare e dichiarare la sussistenza dell'odierna ricorrente del proprio diritto a percepire l'assegno di inclusione e conseguentemente condannare L' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della relativa CP_1 prestazione a partire dalla data della domanda e secondo l'importo stabilito e/o comunque secondo la diversa somma e/o decorrenza che emergerà a seguito del presente Giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso da distrarsi in favore degli Avv.ti Massimiliano Vincenzi e Claudia Marini che si dichiarano procuratori antistatari.”
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato in data 30.04.2024 domanda per l'assegno di inclusione, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, ma che l' rigettava per assenza del requisito della residenza. CP_1
L' si costituiva in giudizio e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare cessata ogni materia del contendere in quanto l' CP_2 ha ottemperato alla richiesta di riconoscimento della prestazione la cui liquidazione è in corso. Spese come per legge.” All'udienza fissata di discussione fissata per il giorno 11.12.2025 fissata ex art 127 ter cpc le parti depositavano le note scritte sostitutive, alle quali l' allegava prova CP_1 dell'avvenuto pagamento dell'assegno
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa di quanto richiesto in sede giudiziaria impone la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Le spese sono liquidate in favore della parte ricorrente in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.200,00 oltre rimb forf CP_1 cassa ed iva da distrarsi
Cassino 12.12.2025
Il Giudice Onorario
ER CA