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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 15123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N. R.G. 15123/2024 sul ricorso svolto da Parte_1 nata a [...] il [...], C.F.: (Avv. Giorgia Gasparri) e C.F._1 Pt_2 ato a Roma il 07.10.1983, C.F.: (avv. Caterina Tancredi);letti
[...] C.F._2 gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 23.01.2025;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nel ricorso e conformi note congiunte per l'udienza del
08.04.2025, e, segnatamente: ”1. affido dei figli minori minore nato a [...]_1 il 21.9.2020(c.f. ) e in Roma il 12.04.2023, (c.f. C.F._3 Persona_2
) ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, C.F._4 con collocamento e permanenza della residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, sita in Roma alla Via Ipogeo Degli Ottavi n. 86. 2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli minori, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
e nei seguenti periodi:
5. il martedì e il mercoledì nel corso della settimana senza Persona_1 Per_2 permanenza notturna dalle ore 16.00 alle ore 19.00, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi ed agli impegni di studio ed alle attività e necessità dei figli, facendo salvi diversi accordi tra i genitori.
6. Nei fine settimana, (due fine settimana al mese alterni) i figli trascorreranno con il padre dal sabato sera fino lunedì mattina, a weekend alterni con la madre, facendo salvi diversi accordi tra i genitori;
7. Relativamente al periodo natalizio, i minori trascorreranno il 24 con un genitore ed il 25 ed il 26 con l'latro genitore, ad anni alterni;
8. La festività di Capodanno sarà trascorsa con uno dei due genitori ad anni alterni, a partire dalla mattina del 31 dicembre fino alla mattina del 1° gennaio;
9.
Per ciò che attiene alle festività pasquali, i figli trascorreranno, il giorno di Pasqua e Pasquetta con uno e l'anno successivo con l'altro. 10. In occasione delle vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo di ferie anche non continuativo di 15 giorni nei mesi di luglio o di agosto, nel rispetto delle esigenze e delle attività dei minori. Le ferie estive una volta decise dovranno essere comunicate all'altro genitore almeno entro la fine di maggio di ciascun anno, con l'espressa previsione che in caso di viaggio all'estero il genitore interessato dorrà fornire all'altro ogni indicazione utile sulla destinazione, sull'itinerario e sui recapiti con almeno quindici giorni di anticipo;
11. In merito alle ulteriori festività, compleanni ed anniversari, i genitori terranno i figli con sé ad anni alterni e sempre facendo salvi diversi accordi;
in particolare nel caso feste, cerimonie o eventi sopravvenuti, ognuno dei genitori potrà tenere con sé i figli previa comunicazione all'altro, anche se tale ricorrenza cade nel giorno di permanenza presso l'altro genitore;
12. I genitori si danno il reciproco consenso sin da ora al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minore. 13.
[...]
e trascorreranno con la madre il giorno del di lei compleanno e con il padre il giorno Per_1 Per_2 del di lui compleanno, mentre trascorreranno il giorno del loro compleanno (21 settembre e 12 aprile), ad anni alterni con ciascun genitore;
14. Il padre corrisponderà alla madre Parte_2 [...]
– a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso - a titolo di concorso spese per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 500,00 (Euro cinquecento/00), ossia
250,00 euro per ciascun figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
la somma verrà corrisposta entro il giorno 25 di ogni mese al seguente Iban
[...] ; 15. Pone a carico di entrambe le parti in eguale misura (50% ciascuno) le spese straordinarie da concordare e documentare, per la cui determinazione si fa rinvio al protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma e dal locale Consiglio dell'Ordine, attualmente in vigore;
16. Il diritto a percepire l'assegno unico e universale per entrambi figli spetterà al 100% alla
Sig.ra mentre le detrazioni fiscali per il figlio saranno attribuite per la misura del 50% a Parte_1 ciascuno dei genitori;
17. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
18. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
19. I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”;
Nulla sulle spese.
Roma, 05.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N. R.G. 15123/2024 sul ricorso svolto da Parte_1 nata a [...] il [...], C.F.: (Avv. Giorgia Gasparri) e C.F._1 Pt_2 ato a Roma il 07.10.1983, C.F.: (avv. Caterina Tancredi);letti
[...] C.F._2 gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 23.01.2025;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nel ricorso e conformi note congiunte per l'udienza del
08.04.2025, e, segnatamente: ”1. affido dei figli minori minore nato a [...]_1 il 21.9.2020(c.f. ) e in Roma il 12.04.2023, (c.f. C.F._3 Persona_2
) ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, C.F._4 con collocamento e permanenza della residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, sita in Roma alla Via Ipogeo Degli Ottavi n. 86. 2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli minori, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
e nei seguenti periodi:
5. il martedì e il mercoledì nel corso della settimana senza Persona_1 Per_2 permanenza notturna dalle ore 16.00 alle ore 19.00, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi ed agli impegni di studio ed alle attività e necessità dei figli, facendo salvi diversi accordi tra i genitori.
6. Nei fine settimana, (due fine settimana al mese alterni) i figli trascorreranno con il padre dal sabato sera fino lunedì mattina, a weekend alterni con la madre, facendo salvi diversi accordi tra i genitori;
7. Relativamente al periodo natalizio, i minori trascorreranno il 24 con un genitore ed il 25 ed il 26 con l'latro genitore, ad anni alterni;
8. La festività di Capodanno sarà trascorsa con uno dei due genitori ad anni alterni, a partire dalla mattina del 31 dicembre fino alla mattina del 1° gennaio;
9.
Per ciò che attiene alle festività pasquali, i figli trascorreranno, il giorno di Pasqua e Pasquetta con uno e l'anno successivo con l'altro. 10. In occasione delle vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo di ferie anche non continuativo di 15 giorni nei mesi di luglio o di agosto, nel rispetto delle esigenze e delle attività dei minori. Le ferie estive una volta decise dovranno essere comunicate all'altro genitore almeno entro la fine di maggio di ciascun anno, con l'espressa previsione che in caso di viaggio all'estero il genitore interessato dorrà fornire all'altro ogni indicazione utile sulla destinazione, sull'itinerario e sui recapiti con almeno quindici giorni di anticipo;
11. In merito alle ulteriori festività, compleanni ed anniversari, i genitori terranno i figli con sé ad anni alterni e sempre facendo salvi diversi accordi;
in particolare nel caso feste, cerimonie o eventi sopravvenuti, ognuno dei genitori potrà tenere con sé i figli previa comunicazione all'altro, anche se tale ricorrenza cade nel giorno di permanenza presso l'altro genitore;
12. I genitori si danno il reciproco consenso sin da ora al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minore. 13.
[...]
e trascorreranno con la madre il giorno del di lei compleanno e con il padre il giorno Per_1 Per_2 del di lui compleanno, mentre trascorreranno il giorno del loro compleanno (21 settembre e 12 aprile), ad anni alterni con ciascun genitore;
14. Il padre corrisponderà alla madre Parte_2 [...]
– a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso - a titolo di concorso spese per il Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di € 500,00 (Euro cinquecento/00), ossia
250,00 euro per ciascun figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
la somma verrà corrisposta entro il giorno 25 di ogni mese al seguente Iban
[...] ; 15. Pone a carico di entrambe le parti in eguale misura (50% ciascuno) le spese straordinarie da concordare e documentare, per la cui determinazione si fa rinvio al protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma e dal locale Consiglio dell'Ordine, attualmente in vigore;
16. Il diritto a percepire l'assegno unico e universale per entrambi figli spetterà al 100% alla
Sig.ra mentre le detrazioni fiscali per il figlio saranno attribuite per la misura del 50% a Parte_1 ciascuno dei genitori;
17. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
18. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
19. I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”;
Nulla sulle spese.
Roma, 05.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Dott.ssa Marta Ienzi