Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 781 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 30.5.2025 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli in Parte_1 C.F._1
via Settimio Severo Caruso, 38 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Claudio Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. e C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
elettivamente domiciliati in Aversa alla via San Nicola, 10 presso lo studio C.F._3 dell'avv. Salvatore Schiavo che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 30.1.2025 il ricorrente, in atti generalizzato, ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza n. 2662/2012 del 29.6.2012 (pubblicata il 23-7-
2012) della Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato, nella quale era stato disposto il
1
versamento della somma di 800,00 euro per il mantenimento del figlio , oltre ISTAT ed il Pt_2
50% delle spese straordinarie da corrispondersi fino al sussistere dei presupposti di legge.
A sostegno della domanda esponeva che erano intervenute circostanze nuove sopravvenute, tali da legittimare una modifica delle condizioni cristallizzate all'epoca del divorzio.
In particolare, deduceva la raggiunta indipendenza economica del figlio svolgendo attività Pt_2 lavorativa nell'ambito legale e in quello dell'insegnamento; la formazione di un nuovo nucleo familiare avendo avuto un'altra figlia (nata ad [...] il [...])- dalla compagna Per_1
con la quale convive;
l'omessa contribuzione da parte della resistente del 50 % delle spese straordinarie come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un importo pari ad € 34.441,30.
Su tali premesse chiedeva la revoca del mantenimento in favore del figlio o, in Parte_2
subordine, la riduzione nella misura ritenuta opportuna in virtù delle esigenze della figlia nata Per_1
dalla successiva relazione;
la condanna della resistente al pagamento della somma di 34.441,30 euro, oltre interessi dalle singole scadenze.
Nel costituirsi in giudizio, in data 16.4.2025, i resistenti davano atto di essere addivenuti ad un accordo (cfr. nota di deposito del 16.4.2025).
All'udienza del 28.5.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice delegato, preso atto che i difensori chiedevano la decisione della causa alle condizioni concordate, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c.
In via preliminare la richiesta modifica va sussunta nel paradigma normativo dell'art. 473-bis.29
c.p.c., trattandosi di procedimento istaurato dopo l'1-3-2023 e, quindi, disciplinato dal rito unico (rito
Cartabia).
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 2662/2012 del 29.6.2012 (pubblicata il 23-7-2012) della Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. il dott. (33 anni) si dichiara economicamente autosufficiente e rinuncia Parte_2
al contributo al mantenimento, stabilito in 800 euro, dalla sentenza numero 2662/2012 del
29.06.2012 (Corte d'Appello di Napoli – RG 3657/2011) nonché alle spese straordinarie previste nella misura del 50%;
2. l'avvocato , nel riconoscere preliminarmente la volontà del figlio, rinuncia Controparte_1
espressamente agli arretrati ed alle differenze di mantenimento vantate anche a titolo di rivalutazione Istat, dichiarando di non voler altro a pretendere dal sig. Parte_1
ad alcun titolo in seno alle determinazioni derivanti sia dalla separazione che dal divorzio;
2 R.G. n. 781/2025
3. il dott. , preso atto della volontà formalizzata dal figlio e dall'ex coniuge, Parte_1
rinuncia espressamente al contributo alle spese straordinarie, ad oggi pari ad euro
34.441,30, oltre interessi dalle singole scadenze, dichiarando, specificatamente, di non voler altro a pretendere dall'avvocato e da ad alcun titolo Controparte_1 Parte_2
in senso alle determinazioni derivanti sia dalla separazione che dal divorzio ed in particolare in merito al contributo al mantenimento del figlio;
4. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti e l'avvocato Salvatore Schiavo, stante i rapporti di colleganza con i propri assistiti, dichiara che il suo intervento è a titolo gratuito e che non sono stati violati gli articoli 17,35 e 37 del Codice Deontologico Forense.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Collegio ne prende atto nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 2662/2012 del 29.6.2012 (pubblicata il 23-
7-2012) della Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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