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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 218/2025 promosso da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CIANCIA SILVIA, Parte_1 C.F._1
e
(c.f. con il patrocinio dell'avv. RUFFILLI Controparte_1 C.F._2
ANDREA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 5
Tribunale di Modena in data 6/06/2018, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni,
disponeva l'obbligo di di erogare a la somma di euro 250,00 Parte_1 Controparte_1
mensili, annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice Istat a titolo di assegno divorzile;
che, in data 18.03.2023, ricorreva per la modifica delle condizioni di divorzio ex Parte_1
art. 473 bis, n. 47, cpc nel procedimento RG N. 1538/2023, conclusosi con sentenza nr. 24/2023
pubblicata il 07.09.2023 in cui si dava atto del raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia , con conseguente revoca dell'obbligo del sig. di CP_2 Parte_1
corrispondere il contributo al mantenimento della figlia e statuiva altresì di: “revocare,
conseguentemente, l'assegnazione della casa familiare di SI (MO) via Billò n. 84 alla sig.ra disponendo che la OR e la figlia, , Controparte_1 Controparte_1 CP_2
possano continuare ad abitarvi sino al 31/01/2025, senza previsione di indennità o di altre somme, a qualsiasi titolo, in favore del signor (comproprietario, unitamente alla Parte_1
OR ciascuno in ragione del 50%, della casa familiare). Le Parti, inoltre, si Controparte_1
impegnano entro e non oltre il 31/01/2025 a conferire mandato all'Agenzia Tecnocasa di
SI di FO (salvo ulteriori Agenzie immobiliari operanti sul territorio che le Parti
vorranno indicare), affinché questa, a far data dal 31/01/2025, predisponga una valutazione attualizzata del valore dell'immobile e reperisca un'acquirente sul libero mercato (nell'ipotesi in cui dovessero essere nominate ulteriori Agenzia immobiliari, ai fini della valutazione del valore dell'immobile si procederà con una media aritmetica tra le valutazioni effettuate). Le Parti
dichiarano sin d'ora di impegnarsi ed obbligarsi, a far data dal 31/01/2025, a prestare il loro assenso alla vendita della casa familiare laddove, entro i primi tre mesi dal conferimento pagina 2 di 5 dell'incarico al mediatore immobiliare, questo reperisca un'offerta di acquisto non inferiore al
5% della valutazione precedentemente predisposta. Laddove, scaduto il suddetto termine, non sia pervenuta alcuna offerta di acquisto, le Parti si impegnano e si obbligano, per i successivi tre mesi, a prestare il loro assenso alla vendita qualora pervenga un'offerta di acquisto non inferiore al 10% della valutazione precedentemente predisposta. Ove nemmeno dopo questo termine sia pervenuta un'offerta di acquisto considerata congrua nei termini di cui sopra, le Parti si impegnano e si obbligano a prestare il loro assenso alla vendita qualora pervenga un'offerta di acquisto non inferiore al 15% della valutazione precedentemente predisposta. Nelle more del periodo che si renderà necessario a formalizzare la vendita della casa familiare, le Parti
convengono che la OR e la figlia, , continuino ad abitare la Controparte_1 CP_2
casa familiare, sita in SI di FO (MO), Via Erri Billò n. 84, senza previsione di indennità o di altre somme, a qualsiasi titolo, in favore del signo . Il ricavato della Parte_1
vendita dell'immobile verrà ripartito pro quota tra i comproprietari dell'immobile,
[...]
CP_1 Parte_1
3) Confermare le ulteriori condizioni non oggetto della presente modifica previste nella sentenza di divorzio n. 1021/2018 del 06/06/2018, Trib. MO.”.
Con ricorso del 21/01/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo relativamente all'assegno divorzile. I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della sentenza 24/2023 emessa dal Tribunale di Modena 6/09/2023, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1) Assegno divorzile a favore della sig.ra versamento in unica soluzione ex Controparte_1
art. 5, comma 8, L. Div. Il sig si impegna a versare alla sig.r a Parte_1 Controparte_1
titolo di soluzione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5,
pagina 3 di 5 comma 8, L. Div., la somma omnicomprensiva di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre 10 giorni dalla vendita della casa familiare, sita in
SI di FO (Mo) via Erri Billò n. 84, vendita che avverrà alle condizioni già regolate dalle parti e recepite nella Sentenza di modifica delle condizioni di divorzio nr. 24/2023
pubblicata il 07.09.2023 del Tribunale di Modena. Le parti dichiarano che la predetta somma è
equa alla luce dell'attuale stato occupazionale, reddituale e patrimoniale delle parti, del tenore di vita goduto dalle parti in costanza di convivenza coniugale, del regime patrimoniale prescelto e delle condizioni di separazione, dell'età dei ricorrenti, della prospettiva pensionistica di ognuno di essi, della durata del matrimonio e dell'età dei coniugi. La sig.ra con la Controparte_1
percezione della predetta somma omnicomprensiva di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) a titolo di soluzione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5,
comma 8, L. Div., dichiara di rinunciare all'assegno divorzile mensile. Resta inteso che l'obbligazione di corrispondere alla OR l'assegno divorzile dovrà intendersi revocata CP_1
solo ed esclusivamente a far data dal momento dell'effettiva percezione del predetto importo di €
55.000,00 e che, pertanto, sino ad allora, il signor rimarrà obbligato alla corresponsione Pt_1
dell'assegno divorzile. Contestualmente alla ricezione del suddetto importo di € 55.000,00, la
OR dichiara di rinunciare, altresì, ad ogni arretrato non versato a titolo di CP_1
adeguamento ISTAT dell'assegno divorzile.
2) Le parti dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso congiunto - anche in via transattiva e novativa – e di avere già provveduto a definire ogni pregresso rapporto economico e patrimoniale e dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo dipendente dal rapporto matrimoniale e/o a qualunque altro titolo o causale anche se futura e qui non dedotta, fatto salvo l'esatto pagina 4 di 5 adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa e pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione.
3) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Modena al punto n. 3) della predetta sentenza, recepisce le condizioni come trascritte in motivazione;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 19/02/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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