Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1310 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
con il patrocinio degli avv.ti Claudio ELESTICI, Alberto CAVER e Parte_1
Matteo VISIGALLI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Damiano ZAMUNER,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Riccardo CINTI e Controparte_1 P.IVA_1
Elena GIANTIN, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1
26/05/2022 e notificata il 13/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza appellata, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione:
In relazione alle domande originariamente formulate nella causa rubricata sub R.G.
5351/2018:
In via principale:
a) accertare e dichiarare la nullità degli artt. 4) dei due accordi Master Franchising per
SI stipulati da de C.V. per la vendita di prodotti con i marchi e Parte_1 CP_1
Intimissimi datati 8.01.2007, limitatamente alla ivi prevista facoltà di recesso dal rapporto con preavviso di almeno anni tre, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e conseguentemente dichiarare nulle e/o inefficaci le comunicazioni di recesso inviate da a de C.V. datate 4.07.2017 e altre eventuali comunicazioni in Controparte_1 Parte_1 merito;
per l'effetto, accertare nella data del 7.01.2027 la naturale scadenza dei predetti accordi;
b) con il favore delle spese e dei compensi professionali liquidati ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre IVA e c.p.a. come per legge.
In ordine alle domande riconvenzionali formulate da Controparte_1
Respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e in via di reconventio reconventionis:
c) accertare e dichiarare illegittima e comunque costituente abuso di dipendenza economica ex art. 9 punto 2 legge n. 192/1998 l'interruzione delle forniture operata da a Controparte_1
decorrere dal 10.10.2018 a danno di e conseguentemente, accertato il Parte_1
grave inadempimento di dichiarare risolti per fatto e colpa di Controparte_1 CP_1
i due contratti Master Franchising;
[...]
2 d) dichiarare obbligata e condannarla al risarcimento del danno subito da Controparte_1 de C.V. nell'importo di euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila,00) di cui Parte_1
euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila,00) a titolo di lucro cessante e ed euro 2.100.000,00
(duemilionicentomila,00) a titolo di perdita di valore dell'avviamento commerciale, nonché ad ulteriori euro 420.000,00 (quattrocentoventimila,00) quale ulteriore danno emergente, o somme veriori (maggiori o minori) ritenute dovute, oltre interessi e rivalutazione o eventualmente in via equitativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertata legittimità del recesso ad opera di CP_1
di cui al punto a) della domanda principale, dichiarare obbligata e
[...] Controparte_1
condannarla al risarcimento del danno subito anche da ritardo da Parte_1 nell'importo di euro 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila,00), di cui euro 600.000,00
(seicentomila,00) a titolo di lucro cessante ed euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila,00) a titolo di perdita di valore dell'avviamento commerciale, nonché ad ulteriori euro 270.000,00
(duecentosettantamila,00) quale ulteriore danno emergente, o somme veriori (maggiori o minori) ritenute dovute, oltre interessi e rivalutazione o eventualmente in via equitativa;
e) accertare e dichiarare che il comportamento di nei confronti di Controparte_1 [...]
costituisce ulteriore abuso di dipendenza economica ex art. 9 punto 2 legge n. Parte_1
192/1998 con conseguente nullità, infondatezza ed inefficacia delle diffide di Controparte_1
25.7.2018; 5.9.2018, 14.9.2018, 5.10.2018 ed altre eventuali di analogo contenuto inviate a ex art. 1454 c.c. e ex artt. 4 e 8 previsti nei due contratti di Master Parte_1
Franchising e quindi infondata, sotto ogni profilo ex artt. 1453, 1454 e 1456 c.c., la presunta risoluzione degli stessi e ogni conseguente domanda formulata da Controparte_1
f) stante l'eccezione formulata da C.V. ex art.1460 c.c. di sospendere il Parte_1 pagamento delle fatture oggetto di domanda riconvenzionale attesa l'illegittima interruzione delle forniture a favore di de C.V. operata da a partire dal Parte_1 Controparte_1
10.10.2018 accertare, quindi, non dovute allo stato il pagamento delle stesse;
g) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato un credito in favore di compensare le somme dovute con il maggiore importo dovuto a titolo Controparte_1
risarcitorio a de C.V. ai sensi del precedente punto d) della reconventio Parte_1
3 reconventionis;
h) con il favore delle spese e dei compensi professionali liquidati ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre IVA e c.p.a. come per legge.
In relazione alle domande originariamente formulate nella causa rubricata sub R.G.
9051/2018:
In via principale:
a) accertare e dichiarare illegittima e comunque costituente abuso di dipendenza economica ex art. 9 punto 2 legge n. 192/1998 l'interruzione delle forniture operata da a Controparte_1
decorrere dal 10.10.2018 a danno di e, conseguentemente, dichiarare Parte_1
risolti per fatto e colpa di i due contratti Master Franchising;
Controparte_1
b) dichiarare obbligata e condannarla al risarcimento del danno subito da Controparte_1 nell'importo di euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila,00) di cui Parte_1
euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila,00) a titolo di lucro cessante e ed euro 2.100.000,00
(duemilionicentomila,00) a titolo di perdita di valore dell'avviamento commerciale, nonché ad ulteriori euro 420.000,00 (quattrocentoventimila,00) quale ulteriore danno emergente, o somme veriori (maggiori o minori) ritenute dovute, oltre interessi e rivalutazione o eventualmente in via equitativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertata legittimità del recesso ad opera di CP_1
di cui al punto a) della domanda principale della causa R.G. n. 5351/2018, dichiarare
[...]
obbligata e condannarla al risarcimento del danno subito da Controparte_1 Parte_1
C.V. nell'importo di euro 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila,00), di cui euro 600.000,00
(seicentomila,00) a titolo di lucro cessante ed euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila,00) a titolo di perdita di valore dell'avviamento commerciale, nonché ad ulteriori euro 270.000,00
(duecentosettantamila,00) quale ulteriore danno emergente, o somme veriori (maggiori o minori) ritenute dovute, oltre interessi e rivalutazione o eventualmente in via equitativa;
c) accertare e dichiarare che il comportamento di nei confronti di Controparte_1 Pt_1
C.V. costituisce ulteriore abuso di dipendenza economica ex art. 9 punto 2 legge n.
[...]
192/1998 con conseguente nullità, infondatezza ed inefficacia delle diffide di Controparte_1
4 25.7.2018; 5.9.2018, 14.9.2018, 5.10.2018 ed altre eventuali di analogo contenuto inviate a ex art. 1454 c.c. e ex artt. 4 e 8 previsti nei due contratti di Master Parte_1
Franchising e quindi infondata, sotto ogni profilo ex artt. 1453, 1454 e 1456 c.c., la presunta risoluzione degli stessi per fatto e colpa di e ogni conseguente domanda Parte_1
formulata da Controparte_1
d) dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Pt_1 de C.V. a seguito del necessitato recesso dai contratti di locazione nell'importo di euro
[...]
260.000 (duecentosessantamila) o somma veriore (maggiore o minore) ritenuta dovuta oltre interessi e rivalutazione o eventualmente accertata in via equitativa;
e) accertare e dichiarare non dovuto il pagamento delle fatture emesse da nel Controparte_1
2007 per sovrapprezzo rispetto a quanto fatturato nei primi sette mesi del 2017 (price list adjustment).
In ordine alle domande riconvenzionali formulate da Controparte_1
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e in via di reconventio reconventionis:
f) Stante l'eccezione formulata da ex art. 1460 c.c. di sospendere il Parte_1 pagamento delle fatture oggetto di domanda riconvenzionale attesa l'illegittima interruzione delle forniture a favore di de C.V. operata da a partire dal Parte_1 Controparte_1
10.10.2018 accertare quindi non dovute allo stato il pagamento delle stesse;
g) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato un credito in favore di compensare le somme dovute con il maggiore importo dovuto a titolo Controparte_1
risarcitorio a e C.V. ai sensi del precedente punto b) della domanda principale;
Parte_1
h) Con il favore delle spese e dei compensi professionali liquidati ai sensidel D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre IVA e c.p.a. come per legge.
***…***…***
In via istruttoria, in relazione ad entrambe le vertenze:
previa revoca della ordinanza in data 3 ottobre 2019, che non ha ammesso le istanze istruttorie,
5 disporre una CTU che valuti, alla luce della documentazione prodotta in atti da e Parte_1
C.V., la correttezza della quantificazione del danno operata da quest'ultima a seguito della cessazione delle forniture dei prodotti a marchio e Intimissimi, decise da CP_1 CP_1
a decorrere dal 10.10.2018 sul territorio messicano.
[...]
Solo in via di estremo subordine, stante la completezza della documentazione prodotta, con conferimento al CTU del potere di accertare i fatti stessi e la quantificazione del danno, attesa la necessaria competenza tecnica”.
Per parte appellata
I) In via preliminare:
a) Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. Parte_1
348 bis c.p.c. con conseguente condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
b) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione I sub. a), dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Parte_1
II) Nel merito:
Rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 985/2022 del Tribunale di Verona.
III) In via subordinata di merito:
Nella denegata ipotesi si ritenesse di accogliere, anche parzialmente, l'appello avversario si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, che di seguito si riportano:
“In via riconvenzionale
1) Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto a far data dal 10.10.2018, ai sensi degli art. 1454 c.c., dei contratti di Master Franchsing, di cui ai punti 2) e 3) della narrativa, e del contratto di licenza di marchi di cui al punto 5) della narrativa in fatto (di seguito anche solo
“i contratti”), per effetto dell'inadempimento di con sede in Parte_1
Insurgentes Sur, 1377 – Torre Marglo, Piso 10 Col. Insurgentes Mizcoac CP 03920 – Città del
SI (di seguito anche solo “l'appellante”) al pagamento di quanto intimato con la diffida ad adempiere inviata da in data 14.09.2018 e ricevuta in data 19.09.2018 Controparte_1
6 (doc. 16) e per l'effetto accertarsi e/o dichiararsi tenuta e/o condannarsi l'appellante, anche ai sensi dell'art. 9 di entrambi i contratti di master franchising prodotti in giudizio, a: 1) restituire tutto il materiale come previsto agli artt. 3 e 6 di entrambi i contratti di master franchising;
2) cessare immediatamente l'uso dei segni distintivi di ed a restituire le Controparte_2 insegne e quant'altro riportante in qualche modo il marchio 3) Controparte_2 modificare l'immagine dei punti vendita, eliminando ogni possibilità di identificazione con
4) non rivelare o pubblicare in alcun modo i contenuti del sistema di Controparte_2
vendita 5) non mantenere comportamenti che possano indurre in Controparte_2
qualche modo il pubblico a pensare che tra le parti siano in essere i contratti di master franchising oggetto di causa.
2) Accertarsi e dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi l'appellante al pagamento nei confronti di come in epigrafe legittimata e rappresentata (di seguito Controparte_1 anche solo “l'appellata”), dell'importo di € 2.866.440,38 (di cui alle fatture prodotte sub. doc.
9, 10, 11, 12, 17, 17bis, 17ter, 17quater, 17sexies, 17septies, 17octies, 17nonies, 17decies, 18,
18bis, 18ter, 18quater, 18quinquies), oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo.
In via riconvenzionale subordinata di merito
3) Per la denegata ipotesi non si ritenesse essersi verificata la risoluzione dei contratti, per le ragioni di cui alla conclusione sub 1), ai sensi dell'art. 1454 c.c., dichiararsi gli stessi contratti risolti ex art. 1456 c.c. per effetto della clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 3, 4, e 8 dei contratti di master franchising, nonché degli artt. 4 paragrafo C e 16 n. 6 del contratto di licenza dei marchi, e per l'effetto accertarsi e/o dichiararsi tenuta e/ condannarsi l'appellante a quanto previsto dall'art. 9 dei contratti di master come indicato nelle conclusioni sub. 1);
In via riconvenzionale ulteriormente subordinata di merito
4) Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c., in applicazione degli artt. 3, 4, e 8 dei contratti di master franchising nonché degli artt. 4 paragrafo C e 16 n. 6, dei contratti, per effetto dell'inadempimento dell'appellante al pagamento delle fatture di “price list adjustment” ed integrazione royalties (doc. 9,10,11,12), risoluzione dichiarata da con la sottoscrizione agli effetti sostanziali da parte del Presidente del C.d.A. Controparte_1
7 e legale rappresentante dott. Sandro Veronesi della comparsa di costituzione e risposta (Trib.
Verona R.G. 9051-1/2018 doc. 18septies) e per l'effetto accertarsi e/o dichiararsi tenuta e/o condannarsi l'appellante a quanto previsto dall'art. 9 dei contratti di master come indicato nelle conclusioni sub. 1);
In via riconvenzionale ulteriormente subordinata di merito
5) Per la denegata ipotesi non si ritenesse essersi verificata la risoluzione dei contratti, per le ragioni di cui alle conclusioni sub 1-3-4), ai sensi degli artt. 1454 e/o 1456 c.c., dichiararsi gli stessi contratti risolti ex art. 1453 c.c., in relazione ai gravi inadempimenti dell'appellante dedotti in narrativa in fatto, e per l'effetto accertarsi e/o dichiararsi tenuta e/ condannarsi l'appellante a quanto previsto dall'art. 9 dei contratti di master come indicato nelle conclusioni sub. 1);
Nel merito
6) Per effetto dell'accoglimento delle domande riconvenzionali della appellata dichiararsi l'improponibilità/improcedibilità delle domande tutte di controparte.
7) Rigettarsi le domande tutte di parte appellante, perché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata istruttoria:
Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non ritenga le deduzioni/domande di già provate documentalmente, senza inversione di ogni relativo onere incombente su CP_1 controparte, si insiste nell'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società appellante e di prova testimoniale sui seguenti capitoli non ammessi con l'ordinanza istruttoria del 09.10.2019:
1) Vero che sin dall'inizio del contratto di master franchising, tra ed Parte_2 Pt_1 quest'ultima effettuava i pagamenti della merce fornitale da , anche in forza dell'art. CP_1
6 dei contratti di master, sulla base di un prospetto annuale che trasmetteva tramite e- Pt_1 mail a (si rammostrino al teste i doc. 22a e 22b)? CP_1
2) Vero che nei prospetti di cui al capitolo precedente indicava mese per mese a Pt_1
i quantitativi di acquisti che prevedeva di effettuare nell'anno e i relativi CP_1 Pt_1 pagamenti (si rammostrino al teste i doc. 22a e 22b)?
3) Vero che nel corso di ciascun anno inviava, poi, a correzioni, relative Pt_1 CP_1 agli acquisiti, che proponeva di apportare, e che tacitamente accettava, sul CP_1 presupposto del rispetto del piano annuale complessivo, (si rammostrino al teste per gli anni
2015 e 2016 i piani di acquisto/pagamenti iniziali doc. 22a, 22b, e le successive proposte di
8 correzione 23a, 23b)?
4) Vero che l'ultimo prospetto annuale di acquisto/pagamenti inviato da è quello Pt_1 relativo all'anno 2017 (si rammostri al teste il doc. 6 bis), privo di alcuna successiva proposta di correzione in corso d'anno?
5) Vero che relativamente al piano acquisto/pagamenti 2017 sono stati però rispettati da i pagamenti solo sino al luglio 2017, con versamenti inferiori, rispetto a quanto Pt_1 previsto nel piano 2017, pari ad € 797.018,10 (si rammostri al teste il doc. 6 ter)?
6) Vero che nel dicembre 2016 aveva richiesto a di individuare un nuovo e Pt_1 CP_1 diverso metodo per ripartire gli importi da fatturare quale corrispettivo della vendita della merce e di quelli, invece, da fatturare a titolo di royalties, per cercare di ridimensionare le imposte doganali sostenute da per l'importazione in SI della merce acquistata da Pt_1
? CP_1
7) Vero che si riservava di comunicare a la procedura da seguire al Pt_1 CP_1 riguardo (diversa ripartizione degli importi da fatturare come illustrata al capitolo precedente) non appena approfondita la questione, e le relative modalità di fatturazione, con i propri advisors fiscali (si rammostrino al teste i doc. 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater)?
8) Vero che in attesa della comunicazione di cui al capitolo precedente su richiesta di Pt_1
acconsentiva, dal 01.01.2017, a fatturare ad i propri prodotti con una CP_1 Pt_1 detrazione del 65% sui prezzi di listino (a fronte della riduzione precedentemente praticata del 30%) con l'accordo che la differenza di prezzo applicata sarebbe stata incassata da CP_1
a titolo di maggiori royalties?
9) Vero che nel febbraio-marzo del 2017 proponeva a lo schema Pt_1 CP_1 contrattuale (diversa ripartizione degli importi da fatturare come illustrata ai capitoli 6, 7 e 8) ipotizzato con i propri advisors fiscali, per la fatturazione ed il recupero dell'importo scontato da dal 01.01.2017, dichiarando che se tale schema non fosse stato condiviso da CP_1
“o se la soluzione proposta non fosse soddisfacente, non se ne farà nulla” (si CP_1 rammostri al teste il doc. 8)?
10) Vero che a luglio 2017 avendo verificato che lo schema contrattuale proposto da CP_1
per la fatturazione della differenza di prezzo scontata dai listini di vendita dal gennaio Pt_1 2017 a titolo di royalties, comportava un'elusione delle norme doganali messicane, dopo aver dato avviso all'appellante della propria indisponibilità al riguardo, emetteva due fatture (n. 3017060131 dd. 28.07.2017 e n. 3017060250 dd. 31.07.2017) con causale la prima “price list adjustment1 from 01.01.2017 to 30.06.2017” e la seconda “price list adjustment from 01.07.2017 to 31.07.2017” (si rammostrino al teste doc. 9-10), con le quali recuperava, in base agli accordi intercorsi, l'effettivo corrispettivo dovuto per la merce fatturata dal 01.01.2017 (e quindi la differenza tra il precedente sconto del 30% e la riduzione applicata nelle fatture di quel periodo pari al 65%)?
11) Vero che contestualmente alle fatture di cui al capitolo precedente veniva trasmessa la fatt. n. 3017060132 dd. 28.07.2017 relativa all'integrazione di quanto dovuto da a titolo di Pt_1 royalties (contrattualmente da calcolarsi nella misura del 4% degli importi fatturati da ad per la vendita della merce) a seguito del ricalcolo del corrispettivo della CP_1 Pt_1 merce fornita dovuto dal 01.01.2017 al 30.06.2017 (si rammostri al teste il doc. 11)?
12)Vero che successivamente veniva trasmessa da la fattura n. CP_1
9 3017097936 del 31.10.2018 relativa a quanto dovuto da a titolo di royalties (da Pt_1 calcolarsi sempre nella misura del 4% come indicato al capitolo precedente) in riferimento al terzo trimestre del 2017 (si rammostri al teste il doc. 12)?
13)Vero che nel marzo del 2018, considerato il mancato rispetto da parte di Pt_1 dall'Agosto del 2017 del piano di pagamenti dalla stessa redatto, la mancata redazione di un piano analogo per il 2018 e visto il debito maturato da iniziava tra le parti una Pt_1 trattativa volta a disciplinare il pagamento del debito di e la chiusura del rapporto? Pt_1
14)Vero che in data 20.03.2018 si teneva presso la sede di un incontro nel Controparte_1 corso del quale richiedeva ad a) di individuare una forma legittima di CP_1 Pt_1 fatturazione per le fatture di integrazione royalties e price list adjustment (doc. 9, 10, 11, 12 che si rammostrano al teste); b) di fornire un piano di rientro in merito al pagamento delle fatture scadute entro la data di conclusione del rapporto commerciale, nonché di rispettare, quanto alle fatture a scadere sino alla data di risoluzione del rapporto, il termine di 150 giorni fine mese data fattura, precedentemente concordato e più favorevole di quello previsto in contratto (120 giorni), dichiarando espressamente che lo scaduto, considerata la durata residuale del rapporto di 36 mesi e considerato il mancato rispetto da parte di del piano acquisti/pagamenti Pt_1
2017 e la mancata redazione di piano analogo per il 2018, non avrebbe dovuto aumentare, nel corso della trattativa, di un solo euro;
c) di essere disponibile a valutare a fronte della presentazione di suddetto piano di rientro, la possibilità di prorogare per un periodo limitato la data di efficacia del recesso in modo da consentire ad “un rientro più agevole dello Pt_1 scaduto” (si rammostri al teste il doc. 13 bis)? 15)Vero che sollecitava un riscontro di in merito alle richieste di cui al CP_1 Pt_1 capitolo precedente anche con le successive comunicazioni del 17.04.2018, 02.05.2018 (si rammostrino al teste i doc. 13 quater e 13 sexies)?
16)Vero che con comunicazione del 13.04.2018 (doc. 5 di controparte che si rammostra al teste)
precisava che l'importo dello scaduto che non avrebbe dovuto essere superato da CP_1
sino alla conclusione della Pt_1 trattativa ed in attesa che presentasse un piano di rientro del proprio debito, Pt_1 ammontava ad € 1.711.190,14? 17)Vero che le richieste, formulate da ad (di cui al capitolo 15 si CP_1 Pt_1 rammostrino al teste i doc. 13 bis, 13 quater, 13 sexies) rimanevano prive di riscontro ed esecuzione da parte di ed in particolare si rifiutava di programmare il Pt_1 Pt_1 pagamento del proprio debito scaduto e di redigere un piano acquisto/pagamenti per il 2018?
Si indicano come testi, con riserva di altri: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 tutti domiciliati presso Controparte_1
IV) In ogni caso:
- Ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie avversarie, nonché alla produzione di nuovi documenti ex art. 345 ultimo comma c.p.c., per i motivi di cui in atti.
- Con vittoria di spese e compensi di difensore, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
10 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 giugno 2018, Parte_1
distributore esclusivo e monomarca in SI dei marchi e Intimissimi,
[...] CP_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Verona instaurando il giudizio Controparte_1
iscritto a ruolo n. 5351/2018, al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità degli articoli 4) dei due accordi di Master Franchising per i predetti marchi, stipulati in data 8.01.2007 tra la società
e la società cui succedeva l'attrice, limitatamente alla ivi CP_1 Controparte_3
prevista facoltà di recesso dal rapporto con preavviso di almeno anni tre e, di conseguenza, di sentir dichiarare nulli e/o inefficaci i due recessi contrattuali operati da in data 4 CP_1
luglio 2017. In sua tesi, ambo i contratti erano stati stipulati per adesione e la clausola disciplinante il diritto di recesso, ancorché formalmente bilaterale, era sostanzialmente a carattere unilaterale, non essendo tale facoltà concretamente realizzabile per il franchisee alla luce delle altre condizioni del contratto, sicché ne denunciava la natura vessatoria ed eccepiva la violazione dell'articolo 1341 cc.
2. Con un ulteriore atto di citazione notificato a Calzedonia il 16 ottobre 2018 Pt_1
radicava diverso giudizio dinnanzi al Tribunale di Verona (r.g. n. 9051/2018) al fine di sentir accertare e dichiarare l'inefficacia delle diffide per il pagamento delle fatture, comunicategli dalla convenuta tra i mesi di luglio e ottobre 2018, con conseguente illegittimità della risoluzione ex art. 1454 cc dei due contratti di franchising e dell'annesso contratto di licenza marchi a far data dal 10 ottobre 2018. In merito all'inadempimento, deduceva quanto segue: (i) che benché
venisse fissato pattiziamente il termine di 120 giorni dall'invio delle fatture per il saldo della
11 merce, le parti avevano concordato contrattualmente che i pagamenti delle forniture potessero essere effettuati con elasticità e con una fisiologica esposizione e ciò in virtù di accordi formali o informali, così come testimoniato dalla mail del 13 aprile 2018 ove confermava la CP_1
sussistenza di uno scaduto per un importo al tempo pari a € 1.711.190,14 euro;
(ii) che con lettera datata 25 luglio 2018 aveva diffidato l'attrice ex art.1454 cc al pagamento CP_1
dello scaduto per l'importo di € 727.802,73 “entro e non oltre dieci mesi dal ricevimento della presente”, nonché al pagamento delle fatture in scadenza “nel termine di 150 giorni data fattura fine mese”; (iii) che aveva effettuava il 1° agosto 2018 un pagamento di € 335.000,00, Pt_1
il quale era stato imputato su sua espressa richiesta allo scaduto, ancorché l'avesse in CP_1
un primo momento imputato alle fatture in scadenza il 31 agosto 2018; (iv) che con lettera del 14
settembre 2018 aveva intimato ad di pagare entro 20 giorni le fatture da CP_1 Pt_1
ultimo scadute, pena la risoluzione dei contratti e l'interruzione delle forniture;
(vii) che in data
26 settembre 2018 aveva effettuato un ulteriore pagamento per € 230.000,00 che la Pt_1
stessa chiedeva di imputare allo scaduto;
(viii) che in ragione del mancato pagamento di quanto intimato il 14 settembre, aveva comunicato la risoluzione di tutti i contratti pendenti CP_1
a far data dal 10 ottobre 2018 con conseguente interruzione delle forniture. Tanto esposto,
evidenziava l'insussistenza di un inadempimento a proprio carico, dolendosi invece del Pt_1
comportamento della controparte, la quale in sua tesi aveva agito in spregio degli accordi che accordavano flessibilità nei pagamenti, ponendo in essere una serie di comportamenti illegittimi e imponendo una serie di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, così configurando,
unitamente al recesso per cui era già pendente il giudizio di merito, un abuso di dipendenza economica. Formulava, infine, domanda di condanna al risarcimento del danno, che chiedeva in
12 via subordinata di opporre in compensazione, e di accertamento della non debenza di fatture portanti la somma complessiva di € 982.570,26, emesse nel 2017 a titolo di “price list adjustment” e integrazione royalties.
3. Nell'ambito del secondo giudizio di merito depositava, inoltre, ricorso ex art. Pt_1
700 cpc chiedendo al Tribunale di ordinare alla convenuta di fornire la merce di cui agli ordinativi datati 5, 12 e 19 ottobre 2018, rimasti inevasi, con condanna al pagamento della somma di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione ex art. 614 bis cpc. Tale ricorso veniva rigettato e il rigetto veniva confermato in sede di reclamo.
4. costituitasi tempestivamente in entrambi i giudizi, instava per il rigetto Controparte_1
delle domande contestando la ricostruzione attorea. In particolare, eccepiva: (i) che seppur in un contesto di tolleranza, i pagamenti venivano effettuati sulla base di prospetti annuali e previsioni di pagamento inviati da e accettati dal franchisor per facta concludentia;
(ii) che Pt_1
a partire dal mese di agosto 2017, non aveva più rispettato il piano acquisti/pagamenti Pt_1
del relativo anno e nemmeno in seguito aveva inviato il piano per il 2018; (iii) che nel mese di marzo 2018 aveva chiesto ad di formulare un piano di rientro dello scaduto CP_1 Pt_1
e di rispettare il termine di 150 giorni, termine comunque più favorevole rispetto a quello previsto contrattualmente, per il pagamento delle forniture di cui alle fatture a scadere;
(iii) che stante l'assenza di riscontri da parte di si era vista costretta a intimare, il 25 luglio Pt_1
2018, il pagamento dello scaduto entro 10 mesi, sollecitando inoltre a pagare puntualmente le fatture in scadenza nel termine di 150 giorni data fattura fine mese;
(iv) che vista la decisione della debitrice di imputare i pagamenti successivamente effettuati allo scaduto, aveva inoltrato diffida a pagare l'importo di € 333.846,33 a saldo delle fatture scadute il 31 agosto 2018; (v) che
13 dal mancato pagamento delle predette fatture discendeva ipso iure la risoluzione dei contratti di franchising e di licenza marchi. Deduceva che, nel frattempo, erano maturati ulteriori inadempimenti per il mancato pagamento delle fatture successivamente scadute rispettivamente il 30 settembre 2018 per un importo di € 247.181,13, il 31 ottobre 2018 per un importo di €
184.556,64, il 30 novembre 2018 per un importo di € 116.078,55, il 31 dicembre 2018 per un importo di € 258.801,06, il 31 gennaio 2019 per un importo di € 203.766,47, il 28 febbraio 2019
per un importo di € 187.556,28. Infine, in merito alle fatture c.d. di “price list adjustment” e di integrazione delle royalties risalenti al 2017, di cui contestava la debenza con domanda Pt_1
di accertamento negativo, adduceva di aver accordato di applicare uno sconto del CP_1
65% rispetto ai prezzi dei listini per la merce venduta da gennaio 2017, con l'intesa di recuperare il corrispettivo della detrazione con diversa imputazione. Tuttavia, reputando che lo schema propostole da per la fatturazione della differenza di prezzo comportasse un'elusione Pt_1
delle norme doganali messicane, aveva emesso due fatture al fine di recuperare quanto effettivamente spettante per la merce venduta dal 1° gennaio al 31 luglio 2017. All'allineamento del prezzo erano seguite, poi, le fatture relative all'integrazione di quanto dovuto da a Pt_1
titolo di royalties, contrattualmente da calcolarsi nella misura del 4% degli importi come infine correttamente fatturati per la vendita della merce. Tanto esposto, proponeva quindi domanda riconvenzionale, per quel che ancora interessa in questa sede, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 2.866.440,38 oggetto delle fatture rimaste impagate, oltre interessi.
5. Istruita la causa in via documentale a seguito della riunione dei due procedimenti di merito incardinati da con la sentenza n. 985/2022, pubblicata il 26 maggio 2022, il Pt_1
Tribunale di Verona, respinta preliminarmente la domanda di accertamento della nullità della
14 clausola disciplinante il diritto di recesso, non ritenendo condivisibile la qualificazione prospettata dall'attrice dei contratti in esame in termini di contratti per adesione e ritenendo insussistente la vessatorietà della clausola in ragione del riconoscimento della bilateralità della facoltà di recedere, accertava l'avvenuta risoluzione dei due contratti di master franchising e dell'annesso contratto di licenza marchi ai sensi dell'art. 1454 cc, nonché degli artt. 3, 4, 8 dei contratti di master franchising e dell'art. 4 paragrafo C e 16 n. 6 del contratto di licenza marchi per effetto dell'inadempimento di al pagamento di quanto intimato con la diffida ad Pt_1
adempiere del 14 settembre 2018, respingendo, di conseguenza, le domande risarcitorie proposte dall'attrice. In particolare, osservava il Giudice: “[…]che la disponibilità offerta da CP_1
alla propria controparte di accettare il pagamento delle sue forniture anche in termini ben più
lunghi di quelli fissati in contratto si è sempre imperniata sul presupposto che Pt_1
redigesse anno per anno e poi rispettasse il piano di acquisti/pagamenti, come è confermato anche da tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti [omissis] da cui emerge che , CP_1
pur dopo maturata l'intenzione di concludere il rapporto, ha sempre ribadito la richiesta ad di fornire un piano di rientro dello scaduto che tenesse conto della cessazione del Pt_1
rapporto entro il luglio 2020; […] che nessun altro accordo né espresso, (formale o informale),
né tacito è stato provato (per il pagamento delle fatture oggetto della seconda diffida - doc. 16 di
- in termini maggiori di 150 giorni - data fattura fine mese), da parte attrice, che si è CP_1
limitata ad invocarne la sussistenza senza offrire elementi certi di riscontro, sicchè, anche ipotizzando che sia addivenuta in passato (fino al luglio 2017) ad 'un accordo CP_1
informale' sulla base delle proposte di pagamento che le pervenivano da controparte, ciò non può automaticamente essere letto, come invece sembrerebbe pretendere quale rinuncia Pt_1
15 formale di , per il futuro, all'applicazione dell'art. 6 dei contratti, e, quindi, a CP_1
richiedere il pagamento nel termine ivi indicato, addirittura benevolmente aumentato di ulteriori
30 giorni;
[…]ritenuto pertanto che la circostanza che abbia omesso di trasmettere un Pt_1
qualsiasi piano di pagamento per il 2018 ha fatto improvvisamente venir meno tra le parti, da tale anno, l'elemento che di fatto giustificava il richiamato l'accordo informale di tolleranza da parte di di pagamenti oltre termine;
[…] osservato che, nel quadro descritto, il CP_1
mancato pagamento delle fatture scadute il 31/08/18, seguìto dalla seconda diffida in data
14/09/18 di rimasta senza alcun esito, integra sic et simpliciter un inadempimento CP_1
contrattuale di senza che sia in alcun modo configurabile un comportamento di Pt_1
violazione dell'obbligo di buona fede da parte di e, men che meno, una condotta di CP_1
abuso di posizione dominante, mancandone in radice gli elementi caratterizzanti”. Il Tribunale
reputava, infine, fondate le domande svolte in via riconvenzionale da condannando CP_1
al pagamento della complessiva somma di € 2.866.440,38 oltre interessi, nonché alla Pt_1
rifusione integrale delle spese di lite.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello tempestivamente notificato, impugnava la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo censurava la sentenza per avere il Giudice accertato la legittimità del recesso contrattuale operato da CP_1
6.2 Con il secondo motivo si doleva dell'erroneità della pronuncia in punto di accertamento della legittima risoluzione dei due contratti di Master Franchising, evidenziando la conseguente illegittima cessazione delle forniture da parte di CP_1
16 7. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale instava per la conferma CP_1
della gravata sentenza, riproponendo tutto quanto già dedotto ed eccepito in primo grado ed eccependo l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 348 bis cpc, con conseguente richiesta di condanna ex art. 96 cpc, sia, in subordine, ai sensi dell'art. 342 cpc e chiedendo,
comunque, il rigetto dell'impugnazione.
8. La causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed entrambe depositavano gli scritti conclusivi. Con ordinanza del 23 giugno
2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire i verbali e gli atti del processo del procedimento riunito RG n. 9051/2018 e dei sub procedimenti ex art. 700 c.p.c. e di reclamo, con rinvio all'udienza telematica di precisazione delle conclusioni del 4 novembre 2024. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c., in quanto già usufruiti.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
10. Preliminarmente, debbono rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e la collegata domanda di condanna ex art. 96 cpc, come riproposte nelle conclusioni, in quanto l'art. 348 bis cpc pone un primo filtro di inammissibilità dell'appello con valutazione da compiersi non oltre la prima udienza di trattazione, con implicito rigetto della stessa all'esito della predetta udienza. Parimenti non meritevole di accoglimento l'invocata inammissibilità ai sensi dell'art. 342 cpc, essendo chiari i punti della sentenza di cui viene chiesta la riforma e le censure mosse alla stessa al fine di provare ad ottenere una diversa
17 decisione, costituendo consolidato principio di diritto quello secondo cui “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ. S.U., n. 27199 del 2017).
11. Nel merito, l'appello non è fondato in relazione a nessuno degli articolati profili, per le ragioni di seguito indicate.
12. Quanto al secondo motivo di gravame, che questa Corte ritiene di analizzare preliminarmente, assumendo la questione della legittimità della risoluzione carattere assorbente rispetto all'invocata inefficacia del recesso, si osserva che l'appello non pare invero confrontarsi con la motivazione della gravata sentenza, giacché l'impugnante, nella parte in cui argomenta la censura relativa all'accertata risoluzione di diritto dei contratti in essere tra le parti, si limita a ribadire le prospettazioni già dedotte in primo grado. Prospettazioni che, tuttavia, sono state ampiamente disattese e superate con adeguata motivazione dal Giudice di prime cure. Infatti, il fulcro della censura di consiste nel ribadire ancora una volta la flessibilità nei Pt_1
pagamenti che le era stata accordata, da un lato contestando l'accertamento contenuto in sentenza relativo all'inesistenza di accordi tra le parti per l'anno 2018, costituendo in sua tesi la
18 mail di del 13 aprile 2018 (ove quest'ultima intimava a di non eccedere CP_1 Pt_1
l'importo dello scaduto al tempo maturato, pari ad € 1.711.190,14) il c.d. “accordo formale o informale” previsto dall'art. 6 dei contratti, di talché non si era reso necessario l'invio del consueto piano di acquisti/pagamenti e ciò anche per la pendenza di trattative relative ad una possibile cessione dell'attività. D'altro lato, evidenziava la natura meramente indicativa e non vincolante dei predetti piani, non avendo le parti mai apposto un termine per la loro predisposizione ed essendo questi in ogni caso spesso soggetti a modifica.
Deve, quindi, rilevarsi anche in questa sede l'irrimediabile genericità delle deduzioni esposte dall'appellante che, come già rilevato sia dal Giudice di prime cure sia dal Giudice del procedimento cautelare, pretenderebbe di differire ad nutum, finanche di fatto sospendere sine die, i pagamenti relativi a forniture invece puntualmente evase dalla controparte e ciò in ragione di accordi dei quali la stessa omette di provare l'esistenza.
Si condivide, quindi, il convincimento espresso dal Tribunale che, valutando adeguatamente il tenore delle pattuizioni e i documenti prodotti dalle parti a dimostrazione della prassi adottata nel corso degli anni, ha acclarato che il presupposto logico su cui si fondava la deroga al termine di
120 giorni fosse da ravvisarsi nell'impegno di di presentare annualmente un piano Pt_1
suddiviso mese per mese con indicazione degli acquisti e dei pagamenti pianificati, con la conseguenza che in caso di mancata predisposizione del piano e in assenza di diversi accordi,
così come avvenuto nel caso che occupa nel 2018, doveva ritenersi nuovamente operativo il termine per i pagamenti pattuito contrattualmente.
Parimenti da confermare è l'accertamento in merito all'inesistenza di accordi tra le parti per il
2018, non potendosi in questo senso accogliere la prospettazione dell'impugnante secondo cui la
19 mail del 13 aprile 2018 costituiva l'accordo per il relativo anno e ciò non solo in quanto il contenuto di detta comunicazione era del tutto anomalo e difforme rispetto alle pratiche adottate negli anni precedenti, non essendovi alcuna indicazione in merito a scadenze e importi ai fini del rientro del debito, ma anche e soprattutto in ragione del fatto che già nella mail inviata da il 22 marzo 2018 (doc. 13 bis appellata), visto il recesso comunicato il 4 luglio 2017 CP_1
e la conseguente imminente cessazione dei rapporti (prevista nel 2020) e al fine di agevolare una ordinata chiusura della collaborazione, il franchisor aveva espressamente richiesto di predisporre un piano di rientro dell'ingente debito scaduto e, proprio per non vanificare l'efficacia di detto piano di rientro e per scongiurare l'ulteriore aumento della consistenza debitoria, aveva intimato alla controparte di rispettare scrupolosamente le scadenze delle singole forniture con pagamento nel termine di 150 giorni data fattura. Tanto era stato ulteriormente ribadito da con CP_1
mail del 17 aprile 2018 (successiva quindi a quella richiamata da , ove veniva Pt_1
riaffermato che: “Per quanto riguarda la misura del credito commerciale mi pare di aver già
manifestato chiaramente, più volte, la nostra posizione: tutte le forniture dovranno essere pagate regolarmente a scadenza e lo scaduto non deve assolutamente aumentare di un solo euro” (cfr.
doc. 13 quater). È quindi evidente che era del tutto assente tra le parti un accordo, strictu sensu
(i.e. concorde e reciproca intesa) tale da ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 6, sì da permettere una deroga al termine previsto contrattualmente. Conseguentemente, essendo mutato il contesto in cui si stavano svolgendo i rapporti commerciali e in difetto dei requisiti contrattualmente previsti, la scelta di di fissare il termine per l'adempimento in 150 CP_1
giorni data fattura risulta pienamente legittima e in ogni caso rispondente ad un'esecuzione del contratto secondo buona fede.
20 Essendo poi pacifico che l'appellante ha mancato di adempiere tempestivamente al pagamento delle fatture scadute il 31 agosto 2018, avendo egli stesso deciso di imputare i pagamenti effettuati allo scaduto, deve confermarsi la sussistenza di un inadempimento addebitabile alla debitrice Le suesposte considerazioni permettono, inoltre, di rilevare che alcuna Pt_1
imposizione unilaterale strumentale all'inadempimento può essere ascrivibile a CP_1
come invece ritiene l'appellante e nessun abuso di posizione dominante è configurabile.
13. Parimenti da disattendere sono le censure sollevate da in punto di accertamento Pt_1
della gravità dell'inadempimento. La medesima, infatti, dopo aver dato atto di aver versato a a seguito delle diffide, la complessiva somma di € 565.000,00, ha richiamato il CP_1
contenuto della lettera del 5 settembre 2019, evidenziando la sostanziale indifferenza espressa da controparte nell'imputazione dei pagamenti, dichiarazione da cui in sua tesi discenderebbe la scarsa importanza dell'inadempimento. Sul punto, va rammentato il principio secondo cui “In
tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (cfr. Cass. civ. n. 22346 del 2014). Detto altrimenti, la sola valutazione di un parziale
21 adempimento rapportato al valore del negozio non esaurisce in ogni caso il giudizio di gravità
della condotta inadempiente. Questi essendo i parametri da applicare in sede di accertamento della gravità dell'inadempimento, si osserva che il mancato tempestivo pagamento delle fatture diffidate con lettera del 14 settembre 2018 si è innestato in un contesto ove:
- aveva maturato un ingente debito nei confronti di avendo omesso di Pt_1 CP_1
rispettare il piano di pagamenti per il 2017 e non avendo inviato quello del 2018;
- da marzo 2018 aveva chiesto che venisse predisposto un piano di rientro del CP_1
debito in vista della cessazione dei rapporti nonché il rispetto dei termini di pagamento,
manifestando comunque la propria disponibilità ad andare incontro alle esigenze del franchisee, essendo in tal senso disposta a posticipare la data di efficacia del recesso ed è
documentato che tale richiesta è stata reiterata in più occasioni;
- non solo non ha ottemperato alle richieste della controparte ma nel giugno del Pt_1
2018 ha citato in giudizio per sentir dichiarare l'inefficacia del recesso;
CP_1
- con la prima diffida del 25 luglio 2018, aveva evidenziato che il debito CP_1
complessivo gravante su era al tempo pari a € 727.802,23 per il mancato Pt_1
pagamento delle fatture ivi indicate, nonché di ulteriori € 982.570,26 in ragione delle fatture, scadute, di price list adjustment e di integrazione royalties.
A fronte di una complessiva esposizione debitoria per € 1.710.372,49 e dell'omesso riscontro alle richieste pervenute dalla creditrice, deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore alla regolare esecuzione del contratto e quindi al tempestivo pagamento delle fatture a scadere. In
ultima analisi, tutte le suesposte considerazioni, in uno con un adempimento parziale per una somma inferiore al terzo del debito al tempo complessivamente maturato, permettono di
22 confermare la valutazione di non scarsa importanza dell'inadempimento imputabile all'appellante.
14. Va inoltre confermata la fondatezza della condanna di al pagamento delle Pt_1
fatture emesse a titolo di price list adjustment e di integrazione royalties. Anzitutto, giova osservare che le predette non erano ricomprese nella massa debitoria il cui termine di pagamento veniva fissato a maggio 2019, essendo ciò espressamente specificato nella diffida del 25 luglio
2018. Nemmeno valorizzabile, poi, è la deduzione dell'appellante, il quale ne ha contestato la debenza eccependo l'assenza di accordi sul punto.
Va rilevato, infatti, che è stata versata in atti documentazione comprovante gli scambi intercorsi via mail, ove le parti si accordavano per applicare lo sconto del 65% del prezzo di listino e fatturare il corrispettivo a titolo di royalties (doc. 7 bis e 7 ter appellata, nonché al doc. 12
depositato nel ricorso cautelare dell'appellante, ove questi chiedeva “Stiamo ancora ricevendo fatture con i prezzi ribassati. State valutando come fatturarci la differenza? Quando ci farete una proposta dovremo valutarne l'impatto fiscale in SI, per assicurarci che siano detraibili”), nonché le comunicazioni successive con cui domandava il saldo delle CP_1
fatture in esame in ragione dell'infattibilità dello schema di fatturazione alternativo proposto
(vedasi in proposito il doc. 13 bis dell'appellata, nonché il doc 13 ter dell'appellata, recante una mail del 17 aprile 2018 di ove questa evidenziava la necessità di giungere ad accordo Pt_1
in merito, fra le altre cose, alla “regolarizzazione tecnica delle fatture contestate, emesse nel
2017”).
Il Giudice di primo grado ha poi ritenuto incontestato il mancato pagamento delle predette fatture, sicché tale accertamento di fatto, non impugnato, deve ritenersi passato in giudicato.
23 15. Infine, quanto al motivo di impugnazione afferente alla legittimità del recesso comunicato dall'appellata il 4 luglio 2017, nonostante detta questione risulti assorbita dalla conferma della gravata sentenza in punto di accertamento della risoluzione dei contratti, il
Collegio osserva che, in ogni caso, detto motivo di gravame si profila, nel merito, infondato.
Muovendo dal presupposto che il fatto che i contratti in esame non siano stati stipulati per adesione è testimoniato proprio dalla presenza del terzo comma dell'art. 6, ove è stato tenuto conto delle “ragioni storiche e [..] caratteristiche del mercato messicano” al fine di accordare la deroga al termine di 120 giorni dalla fattura per il pagamento, non possono accogliersi le censure dell'appellante, a detta del quale la bilateralità di una clausola che disciplina il diritto di recesso non vale ad escluderne la vessatorietà.
In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità sul punto citata non pare attagliarsi al caso di specie, essendo in particolare la pronuncia n. 14737 del 2015 relativa al diverso caso di proroga tacita o rinnovo. In secondo luogo, in quanto nell'esegesi della lettera dell'art. 1341 cc offerta proprio nella sentenza citata, ai fini di valutare la permanenza di uno squilibrio tra le parti, pur nel caso di clausola a carattere bilaterale, si pone il discrimen tra clausole che predispongono una condizione vantaggiosa e quelle che al contrario introducono oneri a carico del contraente,
laddove solo in questo secondo caso la bilateralità non varrebbe, di per sé, ad escludere la vessatorietà del patto accessorio, in quanto tali situazioni si traducono in ogni caso in comportamenti gravosi per le parti.
Per contro, l'attribuzione di una facoltà o di un diritto che si traducono in una posizione favorevole per entrambi i contraenti, fa venire ontologicamente meno la sussistenza di un vantaggio, essendo lo stesso tale solo in ragione di uno squilibrio nella posizione delle parti
24 (“Ora, stante il riferimento delle prime ipotesi alla previsione che la clausola sia prevista a vantaggio del predisponente, è palese che, quando l'oggetto di queste ipotesi è contemplato nel contratto sia a favore del predisponente che a favore dell'altro contraente, la bilateralità della previsione si concreta in una fattispecie che, concreandosi nella previsione dello stesso contenuto contrattuale per i comportamenti di entrambe le parti, non può ritenersi compreso nella previsione di vessatorietà. E ciò perché, se nel contratto il comportamentale regolato dalla clausola è disciplinato allo stesso modo con riguardo ad entrambe le parti, la situazione di eguaglianza in cui si trovano le parti fuoriesce dalla previsione normativa, perché non ne deriva un "vantaggio" a favore del predisponente. Detto vantaggio si configura solo nel caso della unilateralità della clausola.” cfr. Cass. civ. n. 14737 del 2015).
Esclusa, dunque, la vessatorietà della clausola, il recesso non poteva che ritenersi legittimo.
Per tali ragioni risultava comunque infondato anche il primo motivo di impugnazione.
Conclusioni e spese di lite
16. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
17. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori ricompresi tra i minimi e i medi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
25
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_1
liquida in euro € 23.267,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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