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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1128/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_1
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240031082872000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come n atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 29120240031082872000 notificata il 13.02.2025, limitatamente ai ruoli nn. 003469/2024 e 003344/2024.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai motivi di ricorso afferenti il merito ed ha contro dedotto contestando le argomentazioni del ricorrente (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il contribuente ha dedotto l'infondatezza della pretesa evidenziando, nello specifico che:
con riguardo all'autovettura AB 877VV lo stesso ha dismesso il relativo possesso a far data dal 18 luglio 2022;
con riguardo all'autovettura DC 6984CZ ha dismesso il relativo possesso a far data dal 20 settembre 2006.
A sostegno ha versato in atti registro di carico e scarico degli autoveicoli (cfr. documentazione in atti).
Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità e specificità delle disposizioni che disciplinano la relativa materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 26 gennaio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
GN NN
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1128/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_1
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240031082872000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come n atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la cartella di pagamento n. 29120240031082872000 notificata il 13.02.2025, limitatamente ai ruoli nn. 003469/2024 e 003344/2024.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai motivi di ricorso afferenti il merito ed ha contro dedotto contestando le argomentazioni del ricorrente (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il contribuente ha dedotto l'infondatezza della pretesa evidenziando, nello specifico che:
con riguardo all'autovettura AB 877VV lo stesso ha dismesso il relativo possesso a far data dal 18 luglio 2022;
con riguardo all'autovettura DC 6984CZ ha dismesso il relativo possesso a far data dal 20 settembre 2006.
A sostegno ha versato in atti registro di carico e scarico degli autoveicoli (cfr. documentazione in atti).
Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità e specificità delle disposizioni che disciplinano la relativa materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 26 gennaio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
GN NN