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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 3469/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MOLINARI GIOVANNI EMILIO e UC ON, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MOLINARI GIOVANNI EMILIO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 26/02/2024, con cui e UC Parte_1
ON, unitisi in matrimonio a Brescia in data 1.12.2001 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 503, parte II, serie A, dell'anno 2001), hanno chiesto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 29.2.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 23.7.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Confermare la vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
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2) Confermare l'affido condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con fissazione della residenza presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e, comunque, per fine settimana alternati dalle ore 13.00 del Sabato alle ore 21.00 della Domenica;
inoltre le/a figlie/a minorenni/e potranno trascorrere con il padre 2 settimane (anche non continuative) durante le vacanze estive, 5 giorni durante le vacanze Natalizie e 3 giorni durante le vacanze Pasquali, mentre le giornate di Natale e Pasqua saranno trascorse dalle figlie ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
3) Confermare l'obbligo a carico del SInor UC ON di versare, entro il 15 di ogni mese, alla RA n assegno mensile di totali € 1.800,00# (milleottocento/00) (rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT), - oltre al pagamento diretto per ogni figlio di un importo massimo di € 100,00# (cento/00) per pagamento di spese per benzina, - a titolo di contributo al mantenimento dei 3 figli (quindi tot. € 600,00
+ € 100,00 ciascuno), fino all'indipendenza economica o al cambiamento di residenza, oltre alla quota dell'50% delle spese straordinarie che in futuro si renderanno necessarie per i figli, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Brescia, di cui la Parti hanno preso visione. In conseguenza di ciò le spese sanitarie di natura straordinaria nonché le spese scolastiche e/o spese straordinarie relative ai figli, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura dell'50%, al di fuori del predetto assegno di mantenimento;
Entrambi i coniugi rinunciano fin d'ora alla richiesta di revisione del presente accordo in conseguenza della variazione della propria situazione economico-finanziaria che dovesse sopravvenire a seguito degli accordi tutti di cui al presente atto;
4) Confermare che il SI. ON cede alla SI.ra il diritto a richiedere ed incassare Parte_1
l'assegno familiare/unico per il mantenimento dei 3 figli;
5) Confermare l'assegnazione in uso alla moglie RA ella casa coniugale, sita in Parte_1
Brescia (BS), Via Antonio Santin n 6, catasto fabbricati, comune di Brescia, Codice B157, NCT, Foglio 17, Particella 23, subalterno 1 e sub. 4, già di sua proprietà al 50% con l'uso di tutti i mobili ed arredi in essa contenuti (tranne quelli di terzi);
6) Confermare il pagamento delle residue rate del mutuo sulla casa familiare, di circa € 570,00 al mese, fino al saldo previsto per il Settembre 2025, a carico per il 50% del SI.ON;
7) Confermare che la SI.ra dovrà intestarsi direttamente ed esclusivamente le utenze relative all'immobile come Parte_1 sopra a lei assegnato e poi integralmente ceduto;
8) Confermare l'autorizzazione reciproca dei coniugi al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per le figlie e;
Per_1 Per_2
9) Confermare che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno di mantenimento;
10) Le parti espressamente dichiarano di aver già regolato privatamente ogni altra questione patrimoniale e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra in conseguenza della presente separazione e del rapporto matrimoniale intercorso, oltre a quanto indicato»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
UC ON Parte_1
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alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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