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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/04/2024, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2480/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
PROCESSO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2480/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 24 aprile 2024 innanzi alla dott.ssa Maena Savasta, si intendono per comparsi avendo depositato note di trattazione scritta :
Per l'opponente l'avv. Simeoni Per l'opposta l'avv. Dettori
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note di trattazione scritta il Giudice pronuncia sentenza come da separato verbale a trattazione scritta in pari data.
Il G.on.
pagina 1 di 9 N. R.G. 2480/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maena Savasta ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
ATTORE/I e
– Controparte_1
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta
pagina 2 di 9 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
richiama, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione, regolarmente notificato nonché il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/09/2022;
La visto il rapporto Parte_2
amministrativo ed il verbale di accertamento di illecito amministrativo, sanzionava le violazioni sotto indicate con l'emissione della ordinanza giunzione n. 43-1 del 30.03.2021, notificata in data 14.05.2021 per una somma complessiva, comprese le spese di notifica, pari a € 62.222,20 per le violazioni di cui:
- art. 3, co. 3 D.L. 12/2002, come da ultimo modificato dal D.L.
145/2013, conv. con modificazioni dalla L. 9/2014 per aver impiegato lavoratori subordinati, senza effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;
-art. 21 comma 1, legge n. 264/49 così come statuito dall'art. 6 comma 3, DLgs n. 297/02 per non aver comunicato il datore di lavoro entro il termine di giorni 5 decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero in caso di rapporto cessato,
pagina 3 di 9 dalla diversa data, rispetto a quella inizialmente comunicata all'atto di assunzione nei rapporti di lavoro a tempo determinato, i nominativi e le qualifiche dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporti di lavoro.
-Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 – Comunicazione preventiva di assunzione (NO riqualificazione): in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione pagina 4 di 9 preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale é ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attività all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente pagina 5 di 9 data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 9-bis, comma 2, sopra citato, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
°°°
La causa veniva istruita con sole prove documentali e all'udienza del
21/10/2022 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisone, rinviava per la discussione all'udienza del 21/12/2023 poi rinviata per la lettura del dispositivo al 24/04/2024 a trattazione scritta.
L'opposizione presentata dal ricorrente non deve essere accolta per quanto si dirà in motivazione.
Deve premettersi che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa,
pagina 6 di 9 spettando alla stessa che ha emesso l'ingiunzione di dimostrare gli elementi dimostrativi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato
(vedi cass. 17615/07-5277/07-3837/01).
Gli elementi probatori offerti nel presente giudizio da parte dell' , appaiono idonei ai fini sia della Controparte_1
emanazione della contestazione che della violazione della stessa.
Ebbene risulta per tabulas che i lavoratori oggetto dell'accertamento abbiano iniziato a lavorare presso la società opponente in data
11/09/2019 (vedi dichiarazioni in atti) come pure che la comunicazione è avvenuta in data 12/09/2024, a nulla CP_2
rilevando per chi scrive, che la colpa sia da addebitare al consulente del lavoro proprio perché non stati stati offerti, nel presente giudizio, elementi tali e idonei per poter escludere la relativa responsabilità della società opponente (non è stato depositato nel presente giudizio il fascicolo iscritto alla sezione lavoro con i relativi allegati) .
Pacifiche anche perché non contestate risultano poi le violazioni di cui all'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 e art. 21 comma 1, legge n. 264/49 così come statuito dall'art. 6 comma 3, DLgs n.
297/02.
Quanto infine alla richiesta di parte opponente di rideterminare la sanzione applicata, è necessario evidenziare che il giudice può determinare autonomamente l'entità della sanzione nel rispetto dei pagina 7 di 9 limiti edittali, fondandosi sul suo libero convincimento, seguendo i parametri indicati dall'art. 11 della l. 689/81, ossia la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la sua personalità e le sue condizioni economiche;
detto ciò, tenuto conto che, nella fattispecie che ci interessa, la comunicazione Unilav è stata eseguita con un solo giorno di ritardo, che la società si è adoperata quanto prima ad eliminare o attenuare le violazioni comminate, che dagli atti di causa non risulta che il datore di lavoro sia stato sanzionato altre volte per violazioni a tutela del lavoratore, si ritiene di rideterminare la sanzione tenendo conto dei parametri suddetti nella misura di € 28.000,00.
Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.
Alla luce delle considerazioni su esposte, la sanzione amministrativa irrogata dall' al ricorrente, Controparte_1
con ordinanza ingiunzione n. 43-1 del 30.03.2021 deve essere rideterminata nella misura di € 28.000,00.
pagina 8 di 9 Le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti, occorre sul punto considerare che, pur sussistendo l'illecito amministrativo contestato, la sanzione è stata comunque ridotta.
PQM
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice, dott.ssa Maena Savasta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della svolta opposizione, modifica la impugnata ordinanza limitatamente alla entità della sanzione irrogata, che ridetermina nella misura complessiva di euro 28.000,00 oltre spese di notifica;
2) dichiara compensate per ½ le spese di lite sostenute dall' di Organ
che liquida in complessivi euro 1904,50 e pone il residuo ½ a CP_1
carico della . CP_3
Sentenza resa ex art. 429-281 sexies cpc con processo a trattazione scritta.
Così deciso in Sassari il 24/04/2024
Il g.on. dott.ssa Maena Savasta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
PROCESSO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2480/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 24 aprile 2024 innanzi alla dott.ssa Maena Savasta, si intendono per comparsi avendo depositato note di trattazione scritta :
Per l'opponente l'avv. Simeoni Per l'opposta l'avv. Dettori
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note di trattazione scritta il Giudice pronuncia sentenza come da separato verbale a trattazione scritta in pari data.
Il G.on.
pagina 1 di 9 N. R.G. 2480/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maena Savasta ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
ATTORE/I e
– Controparte_1
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta
pagina 2 di 9 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
richiama, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione, regolarmente notificato nonché il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/09/2022;
La visto il rapporto Parte_2
amministrativo ed il verbale di accertamento di illecito amministrativo, sanzionava le violazioni sotto indicate con l'emissione della ordinanza giunzione n. 43-1 del 30.03.2021, notificata in data 14.05.2021 per una somma complessiva, comprese le spese di notifica, pari a € 62.222,20 per le violazioni di cui:
- art. 3, co. 3 D.L. 12/2002, come da ultimo modificato dal D.L.
145/2013, conv. con modificazioni dalla L. 9/2014 per aver impiegato lavoratori subordinati, senza effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;
-art. 21 comma 1, legge n. 264/49 così come statuito dall'art. 6 comma 3, DLgs n. 297/02 per non aver comunicato il datore di lavoro entro il termine di giorni 5 decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero in caso di rapporto cessato,
pagina 3 di 9 dalla diversa data, rispetto a quella inizialmente comunicata all'atto di assunzione nei rapporti di lavoro a tempo determinato, i nominativi e le qualifiche dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporti di lavoro.
-Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 – Comunicazione preventiva di assunzione (NO riqualificazione): in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione pagina 4 di 9 preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale é ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attività all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente pagina 5 di 9 data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 9-bis, comma 2, sopra citato, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
°°°
La causa veniva istruita con sole prove documentali e all'udienza del
21/10/2022 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisone, rinviava per la discussione all'udienza del 21/12/2023 poi rinviata per la lettura del dispositivo al 24/04/2024 a trattazione scritta.
L'opposizione presentata dal ricorrente non deve essere accolta per quanto si dirà in motivazione.
Deve premettersi che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa,
pagina 6 di 9 spettando alla stessa che ha emesso l'ingiunzione di dimostrare gli elementi dimostrativi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato
(vedi cass. 17615/07-5277/07-3837/01).
Gli elementi probatori offerti nel presente giudizio da parte dell' , appaiono idonei ai fini sia della Controparte_1
emanazione della contestazione che della violazione della stessa.
Ebbene risulta per tabulas che i lavoratori oggetto dell'accertamento abbiano iniziato a lavorare presso la società opponente in data
11/09/2019 (vedi dichiarazioni in atti) come pure che la comunicazione è avvenuta in data 12/09/2024, a nulla CP_2
rilevando per chi scrive, che la colpa sia da addebitare al consulente del lavoro proprio perché non stati stati offerti, nel presente giudizio, elementi tali e idonei per poter escludere la relativa responsabilità della società opponente (non è stato depositato nel presente giudizio il fascicolo iscritto alla sezione lavoro con i relativi allegati) .
Pacifiche anche perché non contestate risultano poi le violazioni di cui all'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 e art. 21 comma 1, legge n. 264/49 così come statuito dall'art. 6 comma 3, DLgs n.
297/02.
Quanto infine alla richiesta di parte opponente di rideterminare la sanzione applicata, è necessario evidenziare che il giudice può determinare autonomamente l'entità della sanzione nel rispetto dei pagina 7 di 9 limiti edittali, fondandosi sul suo libero convincimento, seguendo i parametri indicati dall'art. 11 della l. 689/81, ossia la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la sua personalità e le sue condizioni economiche;
detto ciò, tenuto conto che, nella fattispecie che ci interessa, la comunicazione Unilav è stata eseguita con un solo giorno di ritardo, che la società si è adoperata quanto prima ad eliminare o attenuare le violazioni comminate, che dagli atti di causa non risulta che il datore di lavoro sia stato sanzionato altre volte per violazioni a tutela del lavoratore, si ritiene di rideterminare la sanzione tenendo conto dei parametri suddetti nella misura di € 28.000,00.
Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.
Alla luce delle considerazioni su esposte, la sanzione amministrativa irrogata dall' al ricorrente, Controparte_1
con ordinanza ingiunzione n. 43-1 del 30.03.2021 deve essere rideterminata nella misura di € 28.000,00.
pagina 8 di 9 Le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti, occorre sul punto considerare che, pur sussistendo l'illecito amministrativo contestato, la sanzione è stata comunque ridotta.
PQM
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice, dott.ssa Maena Savasta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della svolta opposizione, modifica la impugnata ordinanza limitatamente alla entità della sanzione irrogata, che ridetermina nella misura complessiva di euro 28.000,00 oltre spese di notifica;
2) dichiara compensate per ½ le spese di lite sostenute dall' di Organ
che liquida in complessivi euro 1904,50 e pone il residuo ½ a CP_1
carico della . CP_3
Sentenza resa ex art. 429-281 sexies cpc con processo a trattazione scritta.
Così deciso in Sassari il 24/04/2024
Il g.on. dott.ssa Maena Savasta
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