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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6104 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 13072/2021 e 13074/2021 R.G. aventi ad oggetto: contratti bancari, promosse da: con sede a San Pietro Parte_1
Clarenza (CT), via S. Valenti n. 8, codice fiscale e partita iva in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Di Bella, Parte_1 giusta procura in atti opponente nella causa n. 13072/2021 r.g.
, nato a [...], il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._2
, nata a [...], il [...], codice fiscale;
Parte_2 C.F._3
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_3
C.F._4
, nata a [...], il [...], codice fiscale;
Parte_4 C.F._5 opponenti nella causa n. 13074/2021 RG contro
(già per atto di fusione per Controparte_1 CP_2 incorporazione in data 12 aprile 2022, con efficacia a far data dal 24 aprile 2022, per atto a rogito del notaio di Milano, rep. n. 6926 e racc. n. 3496), con sede a Parma, via Persona_1
Università n. 1, numero di iscrizione e codice fiscale , albo delle banche n. 5435 – P.IVA_2 società capogruppo gruppo bancario - albo dei gruppi bancari n. 6230.7, Controparte_1 soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Pasculli, giusta procura in atti;
opposta nei giudizi n. 13072/2021 r.g. e n. 13074/2021 r.g.
e nei confronti di on socio unico, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, numero di Controparte_3 iscrizione al registro delle imprese di Milano ZA IA LO e codice fiscale , P.IVA_3
R.E.A. MI-2639116, in persona di nata a [...] il 19 novembre Controparte_4
1983, domiciliata per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di amministratore unico, e per essa quale procuratrice, socio Controparte_5 unico, con sede legale in San Donato Milanese, via dell'Unione Europea n°6/A e 6/B, (C.F. e
P.I. n. ), giusta procura del 17/12/2021 in autentica della dott.ssa P.IVA_4 Persona_2 notaio in Sesto San Giovanni (Rep. 690 - Racc. 413), in persona dell'avvocato Davide Di Nardo, giusta procura del 25/09/2020 in autentica del notaio di Roma (Rep. 22298 - Racc. CP_6
10843), rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pesenti e Francesco Concio, giusta procura in atti;
terza interveniente volontaria nei giudizi n. 13072/2021 r.g. e n. 13074/2021 r.g
***
All'udienza del 19.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 8.10.2021 (nella causa n. 13072/2021
r.g.), la ha proposto opposizione avverso Parte_5 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2986/2021 emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stato ingiunto alla suddetta società, in solido con i fideiussori , Parte_1 [...]
, , e , il pagamento della somma Pt_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 di euro 31.553,06, oltre interessi come da ricorso e spese del procedimento, in favore di
[...]
di cui: euro 17.021,33 quale saldo debitorio del conto corrente n. 6072172 Controparte_7 acceso il 13.2.2013 tra la società opponente ed il (incorporato a Controparte_8 [...] con atto di fusione per incorporazione, con efficacia giuridica dal 28.6.2018); Controparte_9 euro 14.531,70, quale importo dovuto alla data del 3.11.2020 in virtù del contratto di finanziamento chirografario n. 61128, con garanzia cambiaria, di originari euro 40.000,00, concesso alla da con contratto stipulato il Parte_1 Controparte_8
21.6.2014. Con riferimento al credito derivante dal contratto di conto corrente n. 6072172, la società opponente ha dedotto la nullità del contratto per difetto di forma scritta, prescritta ad substantiam dall'art. 117 t.u.b.; il difetto di prova documentale del credito azionato in via monitoria;
l'usurarietà del tasso di interesse pattuito;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi. Con riguardo al credito derivante dal contratto di finanziamento chirografario n. 61128, parte opponente ha dedotto l'incompletezza della documentazione prodotta dalla banca opposta.
Nel giudizio iscritto al n. 13074/2021 r.g., introdotto con citazione notificata in data 8.10.2021, hanno proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo , Parte_1 [...]
, , e . I fideiussori opponenti Pt_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 hanno dedotto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus da essi stipulati in quanto riproduttivi delle clausole contenute nello schema contrattuale elaborato dall'ABI e dichiarate in contrasto con l'art. 2 legge n. 287/1990 con provvedimento n. 55/2005 dalla BA d'IT; per l'effetto, hanno eccepito la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. Le parti hanno altresì dedotto la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.; la violazione del principio di buona fede da parte della banca, per avere accordato credito al debitore principale in assenza di idonee garanzie;
la mancanza di specifica approvazione per iscritto dell'art. 5 del contratto di fideiussione, il quale prevede un onere di informazione in capo al fideiussore in ordine alle condizioni patrimoniali del debitore. Infine, con riferimento ai due crediti azionati in via monitoria, hanno proposto le medesime doglianze formulate dalla Parte_5
[...]
Con comparsa di risposta depositata in data 1.2.2022 si è costituita la quale ha CP_2 contestato puntualmente la fondatezza delle opposizioni e ne ha chiesto il rigetto. Nel corso del giudizio si è costituito a seguito dell'atto di fusione per incorporazione di Controparte_1 del 12 aprile 2022, con efficacia a far data dal 24 aprile 2022. CP_2
Con atto di intervento depositato il 15.3.2022 si è costituita e per essa quale Controparte_3 procuratrice la quale ha dato atto di aver sottoscritto con il Controparte_5 un contratto di cessione di crediti, per effetto del quale ha acquistato Controparte_7 pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari, compreso quello oggetto del presente procedimento. La stessa ha dedotto di essere succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici già di titolarità della cedente e, dunque, di essere titolare del credito oggetto del CP_2 presente giudizio. Ha quindi contestato la fondatezza delle opposizioni e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del giorno 8.10.2022 sono stati riuniti i due giudizi, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.,
e, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stato assegnato il termine per l'avvio del procedimento di mediazione, previsto quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 19.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 Tanto premesso, occorre preliminarmente esaminare la fondatezza dei motivi di opposizione formulati dai fideiussori con riferimento alla validità ed all'operatività delle fideiussioni omnibus da essi rilasciate in favore di (poi incorporata da Controparte_8 [...]
a sua volta incorporata da . Controparte_7 Controparte_1
2.1 Gli opponenti hanno eccepito che i contratti di fideiussione da essi sottoscritti siano conformi allo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus elaborato dall'ABI nel 2002, e dunque riproducano le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del suddetto schema, che la BA d'IT, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha dichiarato in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990. Ne discenderebbe la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990.
Ritiene il decidente che il motivo di opposizione non sia fondato.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio
2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, tra cui vi è quella di deroga all'art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della BA di IT n. 55 del 2.5.2005. La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla BA di IT. Sul versante dell'onere probatorio, va ricordato che “l'antigiuridicità determinata dalla stipulazione «a valle» di contratti che costituiscano l'applicazione di intese illecite concluse «a monte», stante il recepimento di schemi elaborati dall'ABI in materia di contratti di fideiussione contenenti clausole che possano dirsi attuazione di tali intese, è suscettibile di essere affermata con riguardo ai negozi stipulati anteriormente al richiamato accertamento della BA d'IT, laddove l'intesa restrittiva sia stata posta in essere materialmente prima del negozio di cui si denuncia la nullità” (Cass., Sez I, ordinanza n. 18851 del 10.7.2025). Ne consegue che l'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della BA d'IT costituisce “prova privilegiata” in ordine agli effetti anticoncorrenziali, e quindi alla nullità, delle clausole inserite nei singoli contratti di fideiussione stipulati “a valle” solo qualora tali contratti siano stati stipulati nel periodo di tempo compreso tra la stipulazione dell'intesa restrittiva “a monte” e l'adozione del citato provvedimento dell'Autorità Garante.
Se, invece, il contratto di fideiussione è stato stipulato in epoca successiva, il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale cui abbia preso parte l'istituto di credito, propria controparte contrattuale.
Nel caso di specie, e hanno rilasciato le fideiussioni omnibus in Parte_1 Parte_1 data 20.5.2013, in data 21.5.2013, e Parte_2 Parte_4 Parte_3 il 26.5.2017 (doc. 8 fascicolo monitorio). Le fideiussioni, pertanto, sono tutte successive al provvedimento della BA d'IT (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio), sicché gli opponenti non hanno assolto all'onere probatorio di dimostrare, sia pure mediante presunzioni, la partecipazione dell'istituto di credito all'intesa concorrenziale.
2.2. Ritiene il decidente che, sebbene le clausole contrattuali non possano dichiararsi nulle per violazione dell'art. 2 n. 287/1990, sia da esaminare la possibilità che le clausole di deroga del termine semestrale previsto dall'art. 1957 siano vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. t) del codice del consumo, avendo gli opponenti comunque eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c., per effetto della asserita nullità delle clausole dei contratti di fideiussione che hanno previsto una deroga al termine semestrale di cui alla suddetta norma.
A tal fine, occorre innanzitutto verificare se i fideiussori-opponenti siano da qualificare come
“consumatori”, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del codice del consumo, che definisce consumatori le persone fisiche che abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. In diritto va ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di contratti stipulati dal
"consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre
2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché Per_3 all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr., tra le tante, Cass. 1666/2020).
In applicazione di tale principio, va escluso che e siano da Parte_1 Parte_1 qualificare consumatori, avendo i predetti rilasciato la garanzia personale quali soci amministratori della e titolari di partecipazioni “rilevanti”, pari al 50% Parte_1 ciascuno (cfr. visura camerale, doc. 11 prodotto da . Controparte_3
Con riguardo alle garanti , e si osserva Parte_3 Parte_4 Parte_2 come non risulti che le stesse abbiano ricoperto alcun ruolo gestorio all'interno della
[...]
né che siano state titolari di partecipazioni rilevanti. Ne consegue che le stesse, Parte_1 nella vicenda negoziale per cui è causa, sono da qualificare come “consumatrici”, avendo prestato la fideiussione per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
La qualifica di consumatrici in capo a , e Parte_3 Controparte_10 Pt_2 impone al decidente di verificare l'eventuale carattere vessatorio delle clausole di
[...] rinuncia al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., previste agli articoli 6 dalle fideiussioni in favore di stipulate il 26.5.2017 da , il Controparte_8 Parte_3
26.5.2017 da e il 21.5.2013 da Controparte_10 Parte_2
In merito alla possibilità di considerare vessatoria la clausola di deroga del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un orientamento tradizionale (cfr. Cass. 9245/2007, Cass. 28943/2017), recentemente richiamato da Cass. 17.2.2025 n. 3989, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente”.
La tesi contraria è stata affermata da Cass. n. 27558/2023, che ha riconosciuto il carattere vessatorio della clausola in esame.
La giurisprudenza di merito, condivisa anche da questo Tribunale, ha ritenuto preferibile l'orientamento a favore del carattere vessatorio della suindicata clausola. A sostegno della tesi favorevole alla vessatorietà della clausola milita, per un verso, la considerazione per cui la deroga o la rinuncia pattizia al termine di cui all'art. 1957 c.c. riportata nella fideiussione limita o esclude la possibilità per il contraente di opporre l'eccezione di estinzione dell'obbligazione fideiussoria, sicché la clausola negoziale rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 33, lett. t) codice consumo, secondo cui si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni. Per altro verso, si tratterebbe in ogni caso di clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 comma 1) a danno del consumatore, atteso che con tale clausola si finirebbe per prolungare sine die il tempo in cui la banca può agire sia nei confronti del debitore principale che del fideiussore.
In tale contesto, non appare convincente l'argomento sostenuto dall'orientamento tradizionale sopra citato secondo cui la decadenza del creditore dall'azione nei riguardi del fideiussore, ex art. 1957 c.c., rientri tra i diritti disponibili poiché non si pone in contrasto con l'ordine pubblico.
Ed invero, il giudizio di vessatorietà di una clausola non va operato alla stregua della natura imperativa o dispositiva della norma derogata ovvero in base all'eventuale contrasto con l'ordine pubblico della disposizione violata, assumendo rilevanza a tal fine soltanto la necessità di tutela del consumatore rispetto a clausole che determinino uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nella prospettiva di porre rimedio all'asimmetria tra i contraenti.
Ne consegue, ad esempio, che nell'elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria (art. 33) rientrano pattuizioni negoziali incidenti su diritti disponibili che non violano i principi di ordine pubblico (si pensi, ad esempio, alle clausole di deroga del foro) e che, tuttavia, sono vessatorie e, quindi, nulle, ove non siano state oggetto di trattativa individuale.
Infine, non va trascurato come la recentissima decisione della Suprema Corte (Cass., sez. I,
3989/2025 cit.) non prenda posizione sul precedente di legittimità del 2023 della terza sezione della Corte (Cass. 27558/2023) e si limiti a richiamare orientamenti risalenti, tra cui una decisione della Corte di Cassazione del 1974 (prima ancora dell'entrata in vigore degli artt. 1469 bis e ss. c.c. in attuazione della direttiva CE 93/13) e la sentenza sopra riportata n. 9245/2007. Alla luce delle superiori considerazioni, la clausola negoziale contenuta nelle tre fideiussioni oggetto di causa con cui viene derogato il termine di cui all'art. 1957 c.c. entro cui il creditore deve agire nei confronti del debitore principale rientra nell'ipotesi di cui all'art. 33, lett. t), codice del consumo. In mancanza di prova che le clausole in esame siano state oggetto di trattativa individuale (art. 34, comma 4), esse vanno considerate nulle, ai sensi dell'art. 36 d. lgs.
206/2005.
Per effetto della nullità parziale delle clausole di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., trova applicazione il termine di sei mesi previsto dalla citata disposizione normativa, secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.”
Occorre dunque verificare se l'istituto di credito abbia impedito il verificarsi della suddetta decadenza.
Al riguardo, è noto che, con il termine “istanza”, si ritiene che la norma faccia riferimento ad un'azione giudiziale, non essendo sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che meno, una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione (Cass. n. 6823/2001; Cass. n. 7502/2004; Cass. n. 2532/2005; Cass. n.
1724/2016).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha precisato che laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, siffatta clausola contrattale costituisce una deroga pattizia all'art. 1957 c.c., di guisa che “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (Cass. 835/2025; si veda anche Cass. 16938/2024).
Nel caso di specie, l'art. 7 del contratto di fideiussione stipulato da prevede che Parte_2
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Analogamente, gli artt. 7 dei contratti di fideiussione stipulati da e da Parte_3 Controparte_11 prevedono che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”
Le clausole in questione, a prescindere dalla natura di fideiussione piuttosto che contratto autonomo di garanzia, valgono a derogare l'art. 1957 c.c. Ne consegue che l'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta dalla richiesta scritta, inoltrata al fideiussore da parte della banca, di pagamento formulata entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessaria la proposizione dell'azione giudiziale.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge che con lettere raccomandate spedite il 23.9.2020 – ricevute il 28.9.2020 da e da ed Parte_3 Controparte_10 il 30.9.2020 da LA NG – Credito Valtellinese s.p.a. abbia comunicato sia alla società debitrice sia ai fideiussori il recesso dai contratti, intimando contestualmente il pagamento delle somme dovute (doc. 5 comparsa di risposta di parte opposta).
Risulta assolto, di conseguenza, l'onere di comunicazione della richiesta di pagamento formulata per iscritto nei confronti dei fideiussori, sicché è infondata l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., e i fideiussori rimangono obbligati nei confronti di
[...]
poi incorporata da a sua volta incorporata da Controparte_8 Controparte_7 [...]
(e della cessionaria del credito). Controparte_1
2.3 È altresì infondata la doglianza con cui i fideiussori-opponenti hanno dedotto la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Ed invero, gli opponenti non hanno provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per la liberazione e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. In altri termini, all'interno di un rapporto di finanziamento, la prosecuzione del medesimo da parte della banca non è contrario a buona fede, trattandosi, peraltro non di un contratto a prestazioni periodiche o di durata, bensì di un contratto reale con prestazione unica e mero adempimento della controprestazione mediante rateazione.
A ciò si aggiunga che per specifica previsione contrattuale (art. 5 delle fideiussioni) era preciso onere dei garanti tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca (con la conseguenza che non può aversi liberazione dei fideiussore anche laddove l'istituto abbia concesso credito al soggetto garantito pur consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo); nel caso di specie, non risulta che i garanti si sia attenuti a tale previsione contrattuale e, dunque, l'eccezione in esame deve essere rigettata.
2.4 Va altresì rigettata, in quanto genericamente formulata, la doglianza con cui i fideiussori- opponenti hanno dedotto la violazione del principio di buona fede da parte della banca, per avere accordato credito al debitore principale, in assenza di idonea garanzia, così accentuando la sua posizione debitoria e quella dei fideiussori, e per l'omessa informazione, medio tempore, delle difficoltà di rimborso da parte del correntista.
Si ribadisce inoltre quanto già rilevato in ordine al mancato assolvimento da parte dei garanti dell'onere su di loro gravante, per espressa previsione contrattuale, di informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
2.5 Va infine rigettato il motivo di opposizione con cui i fideiussori hanno eccepito la mancanza di specifica approvazione per iscritto dell'art. 5 dei contratti di fideiussione volto a prevedere un onere di informazione in capo ai fideiussori in ordine alle condizioni patrimoniali del debitor, atteso che tale clausola non rientra tra quelle per cui l'art. 1341, comma 2, c.c. richiede, a pena di nullità, la specifica approvazione per iscritto.
3. Rigettati i motivi di opposizione formulati dai fideiussori con riferimento alla validità e all'operatività delle garanzie, è possibile passare all'esame dei motivi di opposizione formulati da tutte le parti opponenti con riferimento ai due crediti azionati in via monitoria ed oggetto del presente procedimento.
3.1 Con riferimento al credito di euro 17.021,33 derivante dal conto corrente n. 6072172, è infondato il motivo di opposizione con il quale è stata dedotta la nullità del contratto per difetto di forma scritta, richiesta ad substantiam dall'art. 117 t.u.b. Parte opposta, infatti, ha prodotto il contratto di apertura di conto corrente in questione, il quale è stato sottoscritto da entrambe le parti (cfr. doc. 2 comparsa di risposta)
3.2 Ritiene invece il decidente che sia fondato, e vada pertanto accolto, il motivo di opposizione con cui gli opponenti hanno dedotto la mancata produzione integrale degli estratti conto per l'intera durata dello svolgimento del rapporto.
In diritto si ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
In materia bancaria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102)” (Cass. n. 2331/2018).
Non ignora il decidente come le suindicate regole tradizionali di riparto dell'onere della prova siano state in parte rivisitate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, elaborati sia nell'ipotesi di azione proposta dal correntista, come azione di accertamento negativo e ripetizione di indebito, sia di domanda condannatoria proposta dalla banca. Con riguardo all'azione proposta dalla banca (come quella per cui è causa) si è così sostenuto che “l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo) , così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta” (Cass. n. 22290/2023; si veda anche
Cass. n. 11543/2019). Tra gli elementi probatori che possono essere valorizzati per pervenire comunque alla ricostruzione dei saldi è stata ammessa la possibilità di dare risalto, ad esempio, ai c.d. riassunti scalari (Cass. 10293/2023). In linea generale, sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. n. 22290/2023).
In definitiva, sulla base dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, va escluso che la mancata produzione degli estratti conto integrali determini il rigetto della domanda laddove sia possibile comunque procedere ad una rielaborazione dei saldi mediante ulteriori elementi di prova, a condizione che questi consentano di fornire informazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato nei periodi non coperti dagli estratti conto.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di un rapporto di conto corrente acceso il 13.2.2013, la banca opposta ha prodotto gli estratti conto integrali a partire dal 31.5.2018 e fino alla chiusura del conto (cfr. doc. 4 comparsa di risposta); né la banca ha fornito ulteriori elementi di prova che consentano di rielaborare i saldi e che diano giustificazione del saldo maturato nei periodi non coperti dagli estratti conto.
L'istituto di credito, pertanto, non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante secondo i richiamati principi giurisprudenziali. Per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va rigettata la domanda condannatoria formulata dal poi incorporata Controparte_7 da (e per essa da con riferimento alla somma di euro Controparte_1 Controparte_3
17.021,33 quale saldo debitorio del conto corrente n. 6072172.
Rimane assorbita ogni ulteriore doglianza formulata dagli opponenti con riferimento al credito in questione.
3.3 È invece infondato il motivo di opposizione con cui è stata dedotta l'insufficienza e l'incompletezza della documentazione prodotta dalla banca con riferimento al credito derivante dal contratto di finanziamento chirografario n. 61128.
Le parti opponenti hanno dedotto che parte opposta si sia limitata ad allegare un mero estratto conto, senza produrre il piano di ammortamento aggiornato e senza indicare tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato.
Richiamati i principi di diritto in tema di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale
(Cass. sez. un. 13533/2001), va precisato che laddove la domanda di adempimento abbia ad oggetto il pagamento di un debito derivante da un contratto di finanziamento, l'attore ha l'onere di provare il contratto, che è titolo del suo credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento di controparte. Non operano, invece, con riferimento ai contratti di finanziamento, i principi sopra richiamati ed elaborati dalla giurisprudenza con esclusivo riferimento ai rapporti di conto corrente.
Ebbene, nel caso di specie la banca opposta ha prodotto il contratto di finanziamento stipulato in forma scritta, contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto (doc. 3 comparsa di risposta), nonché il piano di ammortamento, allegando l'inadempimento dei debitori.
In ordine al piano di ammortamento, va precisato che sebbene il contratto preveda un tasso di interesse variabile (Euribor 3 mesi 360), lo stesso riporti la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, dei tassi nominale ed effettivo e della composizione delle rate, sicché lo stesso soddisfa il requisito di determinatezza previsto a pena di validità, secondo quanto di recente previsto da Cass. n. 7382 del 19.3.2025.
Pertanto, il motivo di opposizione relativo al contratto di finanziamento va rigettato.
3.4 Alla luce delle superiori considerazioni, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 2986/2021 va revocato e Parte_5 , , , e
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_2 vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di e
[...] Controparte_1 per essa della somma di euro 14.531,70, oltre interessi al tasso convenzionale Controparte_3 dal 4.11.2020.
4. Le spese processuali del procedimento monitorio e del presente giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.p.c., avuto riguardo alla configurabilità di due distinti capi di domanda in relazione ai due diversi rapporti contrattuali dedotti in giudizio (Cass., Sez. Un., sent. n. 32061 del 31.10.2022).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 13072/2021
e 13074/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da Parte_5
, , e
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2986/2021 emesso dal Tribunale Parte_2 di Catania;
ND , Parte_5 Parte_5 Parte_1 [...]
, , e , in solido tra loro, al Pt_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 pagamento della somma di euro 14.531,70, oltre interessi al tasso convenzionale dal 4.11.2020, in favore di e per essa Controparte_1 Controparte_3
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 17 dicembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
La presente sentenza è stata redatta, sotto le mie cure, dalla dott.ssa Maria Cristina La Piana, magistrato ordinario in tirocinio
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano