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2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 58. Notizia di illecito disciplinare e
fase istruttoria pre-procedimentale 1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalita'.
2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non puo' fare parte del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione e' comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale e' pervenuta la notizia di illecito.
fase istruttoria pre-procedimentale 1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalita'.
2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non puo' fare parte del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione e' comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale e' pervenuta la notizia di illecito.
Commentari • 13
- 1. L’invito a promuovere un’azione legale tramite social non sempre è accaparramento di clientelaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2022 · 11.9966955
Giurisprudenza • 14
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/10/2017, n. 5004Provvedimento: […] 3. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (competente per il procedimento disciplinare) ha respinto la domanda, invocando, da un lato, la natura “riservata” del procedimento disciplinare degli avvocati, normativamente sancita dall'art. 58 della legge 247/2012, dall'altro il carattere non definitivo della sanzione eventualmente adottata (pur rappresentando al richiedente la possibilità di prendere visione degli atti una volta scaduto il termine per impugnare la decisione disciplinare ovvero alla conclusione del giudizio di secondo grado).Leggi di più...
- regolamento CNF 2/2014·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- diniego di accesso agli atti·
- art. 58 legge 247/2012·
- giurisprudenza TAR·
- procedimento disciplinare riservato·
- art. 116 c.p.p.·
- art. 24 legge 241/1990·
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- diritto di difesa·
- procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati