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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2024 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO Parte_1 C.F._1
ANNA elettivamente domiciliato in VIA F. CAVALLOTTI 18 PORDENONE presso il difensore avv. D'AGOSTINO ANNA ATTORE/I contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FETAHU HAJRIJE CP_1 C.F._2 e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CACCIA 41 33100 UDINE presso il difensore avv. FETAHU HAJRIJE
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione avverso atto di precetto del 27.12.2023.
Ha dedotto l'inesistenza di titolo idoneo ad azionare la pretesa esecutiva oggetto del giudizio alla luce della pronuncia della Suprema Corte che avrebbe cassato la sentenza n. 126/2019 e in ogni caso la compensazione delle pretese con quanto ritenuto dovuto in forza della sentenza oggetto del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione dell'inesistenza di qualsivoglia titolo a giustificazione delle pretese restitutorie avanzate.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 30.05.2025 ai sensi dell'art 281 quinques c.p.c.
pagina 1 di 3
DIRITTO
L'opposizione è infondata.
In proposito, occorre infatti osservare che il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto è da individuare nella sentenza della corte d'appello la sentenza n. 231/2023 della Corte d'Appello di Trieste, pronunciata all'esito del giudizio di rinvio, con cui sono state rigettate tutte le eccezioni e domande proposte dall'attore in riassunzione, ivi inclusa la domanda di restituzione di quanto versato a parte opposta in applicazione del valido art. 15 dello statuto.
Di tale dato fattuale, del resto, è stata fornita prova documentale alla luce del deposito nel presente giudizio dell'atto introduttivo del giudizio in riassunzione (doc. 1 fasc. parte opposta) ove è espressamente formulata la pretesa restitutoria avanzata dall'odierno opponente finalizzata, appunto, “per l'effetto dell'accoglimento della domanda svolta alla precedente lettera a), per le ragioni di cui in narrativa, condannare il dott. a restituire al CP_1 dott. la somma di € 121.439,91, oltre interessi Parte_1 sull'importo capitale anche ex art. 1284 comma IV cc, pagata dall'odierno attore in riassunzione in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 126/19 in seguito cassata con rinvio”.
Tali conclusioni sono state ulteriormente riportate nella stessa sentenza posta alla base del precetto oggi opposto (all'esito del secondo appello svoltosi in riassunzione) a cui ha fatto seguito il rigetto di tutte le domande proposte dallo stesso e, pertanto, per relationem, anche della pretesa restitutoria avanzata.
A fronte di tale contesto, appaiono del tutto prive di pregio le doglianze di parte opponente giacché, come sottolineato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la contestazione del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, può essere basata su ragioni attinenti alla formazione del provvedimento giudiziale, soltanto qualora i vizi di formazione del provvedimento si risolvano in cause d'inesistenza giuridica dello stesso;
per contro, gli ulteriori e diversi vizi del procedimento di formazione del titolo giudiziale e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, se ancora deducibili, costituiscono oggetto del giudizio nel processo in cui al provvedimento è stato emesso e debbono essere fatti valere attraverso l'impugnazione del titolo esecutivo non potendosi confondere e sovrapporre ambiti necessariamente distinti quali quelli della cognizione e della pagina 2 di 3 esecuzione (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 24027 del 13.11.2009; Cass. Civ., sentenza n. 4505 del 24.02.2011).
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 3500,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Pordenone, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2024 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO Parte_1 C.F._1
ANNA elettivamente domiciliato in VIA F. CAVALLOTTI 18 PORDENONE presso il difensore avv. D'AGOSTINO ANNA ATTORE/I contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FETAHU HAJRIJE CP_1 C.F._2 e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CACCIA 41 33100 UDINE presso il difensore avv. FETAHU HAJRIJE
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione avverso atto di precetto del 27.12.2023.
Ha dedotto l'inesistenza di titolo idoneo ad azionare la pretesa esecutiva oggetto del giudizio alla luce della pronuncia della Suprema Corte che avrebbe cassato la sentenza n. 126/2019 e in ogni caso la compensazione delle pretese con quanto ritenuto dovuto in forza della sentenza oggetto del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione dell'inesistenza di qualsivoglia titolo a giustificazione delle pretese restitutorie avanzate.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 30.05.2025 ai sensi dell'art 281 quinques c.p.c.
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DIRITTO
L'opposizione è infondata.
In proposito, occorre infatti osservare che il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto è da individuare nella sentenza della corte d'appello la sentenza n. 231/2023 della Corte d'Appello di Trieste, pronunciata all'esito del giudizio di rinvio, con cui sono state rigettate tutte le eccezioni e domande proposte dall'attore in riassunzione, ivi inclusa la domanda di restituzione di quanto versato a parte opposta in applicazione del valido art. 15 dello statuto.
Di tale dato fattuale, del resto, è stata fornita prova documentale alla luce del deposito nel presente giudizio dell'atto introduttivo del giudizio in riassunzione (doc. 1 fasc. parte opposta) ove è espressamente formulata la pretesa restitutoria avanzata dall'odierno opponente finalizzata, appunto, “per l'effetto dell'accoglimento della domanda svolta alla precedente lettera a), per le ragioni di cui in narrativa, condannare il dott. a restituire al CP_1 dott. la somma di € 121.439,91, oltre interessi Parte_1 sull'importo capitale anche ex art. 1284 comma IV cc, pagata dall'odierno attore in riassunzione in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 126/19 in seguito cassata con rinvio”.
Tali conclusioni sono state ulteriormente riportate nella stessa sentenza posta alla base del precetto oggi opposto (all'esito del secondo appello svoltosi in riassunzione) a cui ha fatto seguito il rigetto di tutte le domande proposte dallo stesso e, pertanto, per relationem, anche della pretesa restitutoria avanzata.
A fronte di tale contesto, appaiono del tutto prive di pregio le doglianze di parte opponente giacché, come sottolineato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la contestazione del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, può essere basata su ragioni attinenti alla formazione del provvedimento giudiziale, soltanto qualora i vizi di formazione del provvedimento si risolvano in cause d'inesistenza giuridica dello stesso;
per contro, gli ulteriori e diversi vizi del procedimento di formazione del titolo giudiziale e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, se ancora deducibili, costituiscono oggetto del giudizio nel processo in cui al provvedimento è stato emesso e debbono essere fatti valere attraverso l'impugnazione del titolo esecutivo non potendosi confondere e sovrapporre ambiti necessariamente distinti quali quelli della cognizione e della pagina 2 di 3 esecuzione (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 24027 del 13.11.2009; Cass. Civ., sentenza n. 4505 del 24.02.2011).
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 3500,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Pordenone, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
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