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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.06.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2855/2024 del Ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Lengua
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv. C. Marcellino e T. Verrilli CP_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5.11.2024 la ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 830/2024 del Tribunale di Benevento con la quale è stato accolto il ricorso di e dichiarata CP_1
la nullità, siccome intimato oralmente, del licenziamento comminato a quest'ultimo dalla odierna appellante in data 10.10.2022 con le conseguenti pronunce reintegratorie e risarcitorie.
Con l'unico articolato motivo di appello la sentenza è censurata sostenendosi che nel caso di specie il recesso è stato intimato per iscritto e la parte appellata sarebbe decaduta dall'impugnativa giudiziale non avendo impugnato il recesso nel termine di 60 giorni dalla intimazione del 22.09.2022.
La Società ha quindi richiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello proposto ed il rigetto delle domande formulate da controparte in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito in giudizio il resistendo all'appello e chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese Pt_1
di lite.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione. L'appello va dichiarato improcedibile considerato che, nella specie, l'appellante non è comparso all'udienza di discussione, né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c. di cui ha ricevuto comunicazione.
In base alla giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile , con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro.
Il succitato art. 348 c.p.c. prevede, con specifico riferimento al giudizio di appello, per quel che interessa, che ove l'appellante ( già costituito come necessariamente avviene nel rito del lavoro) non compaia alla prima udienza deve fissarsi altra udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'appellante.
Ove, poi, la mancata comparizione dell'appellante persista anche a tale nuova udienza “ l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La presenza e le richieste che lo stesso appellato possa avanzare sono state espressamente ritenute irrilevanti, nella mancata comparizione dell'appellante, essendo imposta al Giudice la declaratoria d'improcedibilità d'ufficio e, quindi, a prescindere anche da una eventuale richiesta dell'appellato di procedere in assenza dell'appellante.
Pertanto, si applica il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., 2° comma, mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal giudice viene dichiarata con sentenza.
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
Spese compensate per la natura della pronuncia.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.06.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2855/2024 del Ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Lengua
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv. C. Marcellino e T. Verrilli CP_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5.11.2024 la ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 830/2024 del Tribunale di Benevento con la quale è stato accolto il ricorso di e dichiarata CP_1
la nullità, siccome intimato oralmente, del licenziamento comminato a quest'ultimo dalla odierna appellante in data 10.10.2022 con le conseguenti pronunce reintegratorie e risarcitorie.
Con l'unico articolato motivo di appello la sentenza è censurata sostenendosi che nel caso di specie il recesso è stato intimato per iscritto e la parte appellata sarebbe decaduta dall'impugnativa giudiziale non avendo impugnato il recesso nel termine di 60 giorni dalla intimazione del 22.09.2022.
La Società ha quindi richiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello proposto ed il rigetto delle domande formulate da controparte in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito in giudizio il resistendo all'appello e chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese Pt_1
di lite.
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione. L'appello va dichiarato improcedibile considerato che, nella specie, l'appellante non è comparso all'udienza di discussione, né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c. di cui ha ricevuto comunicazione.
In base alla giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile , con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro.
Il succitato art. 348 c.p.c. prevede, con specifico riferimento al giudizio di appello, per quel che interessa, che ove l'appellante ( già costituito come necessariamente avviene nel rito del lavoro) non compaia alla prima udienza deve fissarsi altra udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'appellante.
Ove, poi, la mancata comparizione dell'appellante persista anche a tale nuova udienza “ l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La presenza e le richieste che lo stesso appellato possa avanzare sono state espressamente ritenute irrilevanti, nella mancata comparizione dell'appellante, essendo imposta al Giudice la declaratoria d'improcedibilità d'ufficio e, quindi, a prescindere anche da una eventuale richiesta dell'appellato di procedere in assenza dell'appellante.
Pertanto, si applica il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., 2° comma, mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal giudice viene dichiarata con sentenza.
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
Spese compensate per la natura della pronuncia.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone