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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 983/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BARRETTA ELISA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. VACCARI Controparte_1 P.IVA_1 STEFANO (CF C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1063/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/04/2021
CONCLUSIONI
In data 12-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “IN PRIMIS e in via principale: - ACCERTARE E NEL MERITO RIFORMARE la sentenza di primo grado n. 1063/2021 emessa dal Tribunale di Firenze;
e, conseguente annullamento della provvisoria esecutività - per l'effetto DICHIARARE che nulla è dovuto all Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 l. L.P., CP_1 di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. - IN SUBORDINE e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle formulate richieste, Voglia l' Ecc.ma Corte Adita, -RIFORMARE l'appellata sentenza e DECIDERE SECONDO EQUITA', nella misura che sarà ritenuta giustizia, tenuto conto delle ragioni esposte, dell' atteggiamento collaborativo del Pt_1
pagina 1 di 10 e delle precarie condizioni economiche dello stesso e in ogni caso con compensazione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, • rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza;
• dichiarare inammissibile l'impugnazione ex artt. 348 bis e ter c.p.c.; • Rigettare l'appello interposto da in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1063/2021 del Tribunale di Firenze;
• Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di causa;
• Condannare l'appellante ai sensi del'art. 96 terzo comma c.p.c. in quella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, (di seguito anche solo “ ) Controparte_1 CP_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 1063/2021, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/04/2021, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal , aveva così deciso: “- RESPINGE l'opposizione e, in considerazione Pt_1 dell'acconto versato dall'opponente nel corso del giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-
CONDANNA l'opponente al pagamento della differenza pari ad € 6.739,92 in Parte_1 favore di oltre agli interessi al tasso contrattuale dalla Controparte_1 scadenza delle singole fatture al saldo. - CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in €. 3.000,00 per compensi Controparte_1 professionali della presente fase oltre 15% spese generali, Iva se dovuta e CPA, oltre alle spese liquidate per la procedura monitoria”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 4678/2018, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 7.539,92
(oltre spese ed interessi legali), quale corrispettivo dovuto per il noleggio di autovetture.
A fondamento dell'opposizione, il eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito e, Pt_1 nel merito, deduceva: di aver sempre pagato i canoni di locazione, ad eccezione di alcuni ratei per un importo complessivo di € 2.135,92, a causa di un momentaneo periodo di difficoltà economica;
che tale importo era stato compensato da con il deposito cauzionale versato dal al CP_1 Pt_1 momento della sottoscrizione del contratto;
che, senza alcun preavviso, aveva comunicato il recesso unilaterale dal contratto ed intimato CP_1 la riconsegna dell'autovettura; che, successivamente, aveva richiesto il pagamento della somma di € 7.557,11 a titolo di CP_1
pagina 2 di 10 “restituzione anticipata”, senza alcun'altra specificazione;
che, pertanto, il credito vantato da era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; CP_1 che, in ogni caso, la somma richiesta derivava dall'applicazione di una clausola vessatoria, priva del requisito della doppia sottoscrizione;
che il recesso dal contratto, inoltre, aveva provocato una serie di danni all'opponente; concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al CP_1 risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 7.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente CP_1
l'opposizione. Nello specifico, l'opposta sosteneva la correttezza dei conteggi eseguiti e la legittimità del recesso anticipato dalla stessa effettuato, in quanto conformi alle previsioni contrattuali;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'opponente non aveva provato di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento del canone di noleggio di cui alle fatture azionate in via monitoria;
(-) in proposito, doveva escludersi la mancanza del requisito della liquidità del credito, in quanto l'importo era stato correttamente calcolato in conformità alle previsioni contrattuali che stabilivano esattamente i costi del noleggio e la facoltà di recesso anticipato del concedente in caso di inadempimento del conduttore;
(-) dal momento che in corso di causa il aveva corrisposto la somma di € 800,00, il Pt_1 decreto ingiuntivo andava revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della differenza, pari ad € 6.739,92.
(-) le spese, incluse quelle della fase monitoria, seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, affermava che il tribunale non aveva preso in considerazione che la somma di €
7.538,00, di cui aveva ingiunto il pagamento, non era relativa a ratei scaduti, bensì derivava CP_1
“dall'applicazione di una clausola”, non specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 e 1342
c.c., con la conseguenza che difettava il requisito della liquidità ed esigibilità del credito per l'emissione del provvedimento monitorio;
2) con il secondo, si doleva del fatto che il tribunale non aveva preso in considerazione il deposito cauzionale versato dal nonché lo “esperito ricorso alla mediazione delegata”. Pt_1
pagina 3 di 10 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 9.11.2022, la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, invitando contestualmente le parti ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 12-20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – È necessario, in primo luogo, considerare come le istanze istruttorie reiterate dall'appellante non possano essere ammesse, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'impugnante, nell'atto di appello, si è limitato a concludere: “in via istruttoria: si chiede, l'articolazione delle prove istruttorie come indicate in primo grado”, formulazione che, in assenza di qualsiasi parte argomentativa contenuta nel corpo del predetto scritto difensivo, non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
3.2. – Sempre in via preliminare, mette conto di evidenziare come l'appellante abbia riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale qualificandola, per la prima volta in questo grado di giudizio, come formulata ai sensi del codice del consumo (art. 66-bis del d.lgs. n. 206/2005) e,
pagina 4 di 10 quindi, indicando come foro competente quello di ON in quanto coincidente con il suo luogo di residenza.
Tuttavia, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il si era limitato a Pt_1 dedurre: “la clausola, espressamente voluta dall che introduce la competenza esclusiva del CP_1 foro di Firenze” per ogni controversia” è sicuramente vessatoria, deroga alla competenza territoriale (“competente è il tribunale del luogo in cui è sorto il contratto, o la negoziazione”)”, facendo, pertanto, non solo riferimento ad un criterio diverso (quello di cui all'art. 20 c.p.c.) ma senza neppure indicare il giudice competente, con conseguente inammissibilità dell'eccezione ex art. 38 c.p.c. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 14096 del 7.7.2020, onde “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art.
18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi,
l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio
(atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti”).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza formulata con riferimento al foro del consumatore non solo
è inammissibile perché proposta per la prima volta in questo grado di giudizio, ma non vale neppure a superare l'inammissibilità che la caratterizzava originariamente.
Senza pretermettere che non risulta in alcun modo dimostrata la qualità di consumatore del
, di talché la predetta eccezione si presenta anche infondata. Pt_1
Difatti, il contratto di noleggio è stato stipulato dal nell'ambito della sua attività Pt_1 professionale di commercialista, con la conseguenza che non risulta applicabile il foro del consumatore (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 12.12.2023, n. 34787).
pagina 5 di 10 3.3. – Si deve, infine, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente, sono palesemente infondati, oltre a caratterizzarsi per un'esposizione confusionaria e di scarsa intellegibilità anche solo sotto il profilo sintattico.
Si cercherà, comunque, di esaminarli dando un ordine logico alle varie questioni sollevate.
4.1. – Innanzi tutto, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui il credito azionato in via monitoria difetterebbe del requisito della liquidità.
Invero, al fine di soddisfare tale requisito è sufficiente la determinabilità del credito mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 25365 del 29/11/2006).
Nella specie, il credito azionato in via monitoria era agevolmente determinabile sulla base di quanto previsto nel contratto di noleggio stipulato dalle parti, con specifico riferimento agli artt. 25
e 26.2 delle condizioni generali.
Al riguardo, mette conto di evidenziare che, a seguito del mancato pagamento dei canoni di noleggio, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 26.1 del contratto CP_1
(che stabilisce: “ si riserva il diritto di risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso, ai CP_1 sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo dichiarazione per lettera raccomandata a.r., il contratto di locazione nelle seguenti fattispecie […] a) mancato pagamento anche parziale da parte del cliente, alla scadenza del termine convenuto, di qualsiasi somma dovuta in virtù del presente contratto”).
L'art. 26.2. prevede, poi, che: “nel caso in cui si avvalga di tale diritto, il Cliente dovrà CP_1 restituire immediatamente tutti i veicoli locati senza poter richiedere e/o pretendere alcunché in ordine alla anticipata risoluzione del contratto. Il Cliente in tutti i casi sopra previsti si impegna a comunicare ad il luogo dove si trovano i veicoli e a pagare, […] il ricalcolo previsto dall'art. CP_1
25 a) - b) ed un risarcimento dei danni subiti da in ordine alla anticipata risoluzione del CP_1 contratto pari a 6 mensilità di canone per ogni veicolo locato, a titolo di penale contrattuale, salva la risarcibilità del danno ulteriore”.
In particolare, l'art. 25 a) fissa i criteri del ricalcolo sulla base della seguente formula:
ICx0,32xMR/DC-4 in cui “IC= importo totale dei canoni (Iva inclusa) per la durata contrattualmente prevista nella scheda d'ordine deroghe comprese;
MR = numero dei mesi
pagina 6 di 10 restanti all'effettiva scadenza contrattuale;
DC = durata contrattuale in mesi del contratto, deroghe comprese”.
Ora, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado (pag. 8),
sulla base delle richiamate disposizioni contrattuali, ha dato chiaramente atto dei criteri CP_1 seguiti per la determinazione del credito azionato in via monitoria (“per l'interruzione anticipata, ai sensi dell'art. 25, è stato addebitato l'importo di € 5.903,69 in base al calcolo ivi indicato. Detto importo si ricava dalla seguente operazione: (IC X 0,32 X MR): DC - 4. IC importo totale dei canoni € 19.507,20 (importo ivato) MR mesi residui 38 DC durata contrattuale 48 - 4= 44. Nella fattispecie il calcolo è stato il seguente 19.507,20 x 0,32 X 38 : 44 = 5.391,08. Si precisa che a tale importo, ai sensi dell'art. 26.2 sopra citato, sono stati aggiunti a titolo di penale contrattuale
6 mensilità di canone del veicolo locato”).
Tale modalità di calcolo non è stata oggetto di alcuna censura da parte dell'originaria opponente nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi incontestata.
Invero, è principio consolidato in giurisprudenza (nonché codificato nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416
c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111
Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. III, 25/05/2007, n.12231; App. Perugia, 10/12/2007; Trib. Genova, 16/05/2008;
Trib. Salerno, Sez. II, 18/04/2008).
Del resto, anche la contestazione avanzata, per la prima volta, dal in questo grado di Pt_1 giudizio è estremamente generica, essendosi lo stesso limitato a denunciare, infondatamente,
l'illiquidità del credito, senza prendere in alcun modo posizione sui criteri seguiti da nel CP_1 procedere alla sua determinazione.
Lo stesso è a dirsi anche per quanto concerne l'ulteriore voce costituita dall'addebito dei chilometri in esubero, la cui determinazione è avvenuta sulla base degli artt. 25 lett b) e 20.2 del contratto.
pagina 7 di 10 Anche in tal caso, infatti, ha dato compiutamente conto dei criteri seguiti per il suo calcolo CP_1
(“al momento del ritiro del veicolo, avvenuto a fine aprile 2017, lo stesso aveva percorso km
14083,00 in 10 mesi mentre, come risulta dal doc. 3 del fascicolo monitorio, era stato concordato un chilometraggio limite di 60.000 km per la durata di 48 mesi. L'art. 25 lett b) prevede che al momento della restituzione del veicolo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere "l'eventuale eccedenza chilometrica in relazione alla percorrenza pro rata ricavata dal chilometraggio sottoscritto ricondotto all'effettivo periodo di locazione, secondo quanto disposto dall'art. 20". In base all'art. 20.2 è previsto che, in caso di esubero di chilometri rispetto al massimo concordato,
"se tale rilevamento evidenzierà una differenza di percorrenza fino al 15% in più o in meno del chilometraggio contrattualmente previsto prorata, i chilometri in eccesso o in difetto saranno fatturati o stornati al Cliente al costo previsto nella scheda d'ordine. Se il suddetto rilevamento evidenzierà una differenza di percorrenza, oltre il 15% in più o in meno, rispetto a quello contrattuale pro-rata, effettuerà un ricalcolo economico che, tenendo conto dell'utilizzo e CP_1 della percorrenza del veicolo e dei parametri utilizzati in sede di definizione iniziale del canone, determinerà l'importo del conguaglio chilometrico che sarà fatturato o stornato al Cliente".
Essendo stato risolto anticipatamente il contratto, il conguaglio è stato operato sulla base dei chilometri massimi percorribili nel tempo in cui il contratto era vigente. Sulla base di tali calcoli, la vettura al momento della restituzione presentava una percorrenza di 14.083 km, superando di ben 5.170 km il limite chilometrico previsto inizialmente dal contratto. Tale differenza di percorrenza chilometrica in eccesso è stata moltiplicata per 0,06, così come previsto in ordine ai chilometri percorsi in eccesso nella relativa scheda d'ordine del veicolo locato (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), debitamente sottoscritta e, quindi, chiaramente conosciuta da controparte” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 8-9), producendo anche il relativo foglio di calcolo, anch'esso rimasto completamente incontestato.
4.2. – Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve escludersi il carattere vessatorio della clausola penale, giacché, come affermato dalla Suprema Corte: “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 18550 del 30/06/2021).
Ad ogni modo, tale clausola reca pure la specifica approvazione per iscritto del (cfr. pag. Pt_1
5 delle condizioni generali del contratto) di talché, anche sul punto, il gravame è del tutto destituito di fondamento.
pagina 8 di 10 4.3. – Risulta, altresì, che abbia correttamente tenuto conto, nella determinazione CP_1 dell'importo ingiunto, della somma versata dal a titolo di deposito cauzionale che è stata Pt_1 debitamente contabilizzata con l'emissione della nota di credito FD0000921440 del 9.6.2017.
Peraltro, non consta la corresponsione dei canoni di cui l'appellante ha dedotto il pagamento
(Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2016, Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2017), così non ottemperando al suo onere probatorio.
4.4. – Per quanto riguarda, poi, l'accordo transattivo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, è innegabile che il non abbia onorato gli impegni assunti, essendosi questi Pt_1 limitato a versare solo la somma di € 800,00 (a fronte di quella complessiva di € 2.500,00 convenuta dalle parti), con la conseguenza che era certamente legittimata a proseguire il CP_1 giudizio, in quanto l'abbandono dello stesso era subordinato all'integrale versamento dell'importo concordato.
4.5. – D'altra parte, non può l'appellante neppure invocare, a sua esimente, la diffusione dell'epidemia da Covid-19, con la relativa adozione di misure restrittive da parte delle autorità governative, essendo l'inadempimento di gran lunga antecedente (2017) al verificarsi dell'emergenza sanitaria (2020).
4.6. – Infine, il gravame si presenta infondato anche nella parte in cui contesta la regolamentazione delle spese processuali da parte del primo giudice, che sono state correttamente poste a carico dell'originario opponente, sulla base dell'ordinario criterio della soccombenza.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidando secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000):
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
L'applicazione del valore minimo per tutte le fasi si giustifica in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
5.2. – Sussistono, poi, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.
pagina 9 di 10 Difatti, la manifesta infondatezza dell'impugnazione evidenzia la responsabilità processuale aggravata della parte che, quanto meno con “colpa grave”, non ha esitato ad introdurre un gravame privo di consistenza, dopo aver letto le chiare motivazioni del tribunale.
Ne discende la condanna della parte soccombente al pagamento, a favore dell'appellata, di una somma equitativamente determinata in € 1.500,00, pari a circa la metà delle spese di lite sopra liquidate.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1063/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/04/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento della somma di € 1.500,00 ex art. 96, comma 3,
c.p.c.;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
2.906,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 11.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 983/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BARRETTA ELISA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. VACCARI Controparte_1 P.IVA_1 STEFANO (CF C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1063/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/04/2021
CONCLUSIONI
In data 12-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “IN PRIMIS e in via principale: - ACCERTARE E NEL MERITO RIFORMARE la sentenza di primo grado n. 1063/2021 emessa dal Tribunale di Firenze;
e, conseguente annullamento della provvisoria esecutività - per l'effetto DICHIARARE che nulla è dovuto all Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 l. L.P., CP_1 di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. - IN SUBORDINE e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle formulate richieste, Voglia l' Ecc.ma Corte Adita, -RIFORMARE l'appellata sentenza e DECIDERE SECONDO EQUITA', nella misura che sarà ritenuta giustizia, tenuto conto delle ragioni esposte, dell' atteggiamento collaborativo del Pt_1
pagina 1 di 10 e delle precarie condizioni economiche dello stesso e in ogni caso con compensazione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, • rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza;
• dichiarare inammissibile l'impugnazione ex artt. 348 bis e ter c.p.c.; • Rigettare l'appello interposto da in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1063/2021 del Tribunale di Firenze;
• Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di causa;
• Condannare l'appellante ai sensi del'art. 96 terzo comma c.p.c. in quella misura che verrà ritenuta di giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, (di seguito anche solo “ ) Controparte_1 CP_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 1063/2021, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/04/2021, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal , aveva così deciso: “- RESPINGE l'opposizione e, in considerazione Pt_1 dell'acconto versato dall'opponente nel corso del giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-
CONDANNA l'opponente al pagamento della differenza pari ad € 6.739,92 in Parte_1 favore di oltre agli interessi al tasso contrattuale dalla Controparte_1 scadenza delle singole fatture al saldo. - CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in €. 3.000,00 per compensi Controparte_1 professionali della presente fase oltre 15% spese generali, Iva se dovuta e CPA, oltre alle spese liquidate per la procedura monitoria”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 4678/2018, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 7.539,92
(oltre spese ed interessi legali), quale corrispettivo dovuto per il noleggio di autovetture.
A fondamento dell'opposizione, il eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito e, Pt_1 nel merito, deduceva: di aver sempre pagato i canoni di locazione, ad eccezione di alcuni ratei per un importo complessivo di € 2.135,92, a causa di un momentaneo periodo di difficoltà economica;
che tale importo era stato compensato da con il deposito cauzionale versato dal al CP_1 Pt_1 momento della sottoscrizione del contratto;
che, senza alcun preavviso, aveva comunicato il recesso unilaterale dal contratto ed intimato CP_1 la riconsegna dell'autovettura; che, successivamente, aveva richiesto il pagamento della somma di € 7.557,11 a titolo di CP_1
pagina 2 di 10 “restituzione anticipata”, senza alcun'altra specificazione;
che, pertanto, il credito vantato da era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; CP_1 che, in ogni caso, la somma richiesta derivava dall'applicazione di una clausola vessatoria, priva del requisito della doppia sottoscrizione;
che il recesso dal contratto, inoltre, aveva provocato una serie di danni all'opponente; concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al CP_1 risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 7.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente CP_1
l'opposizione. Nello specifico, l'opposta sosteneva la correttezza dei conteggi eseguiti e la legittimità del recesso anticipato dalla stessa effettuato, in quanto conformi alle previsioni contrattuali;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'opponente non aveva provato di avere adempiuto all'obbligazione di pagamento del canone di noleggio di cui alle fatture azionate in via monitoria;
(-) in proposito, doveva escludersi la mancanza del requisito della liquidità del credito, in quanto l'importo era stato correttamente calcolato in conformità alle previsioni contrattuali che stabilivano esattamente i costi del noleggio e la facoltà di recesso anticipato del concedente in caso di inadempimento del conduttore;
(-) dal momento che in corso di causa il aveva corrisposto la somma di € 800,00, il Pt_1 decreto ingiuntivo andava revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della differenza, pari ad € 6.739,92.
(-) le spese, incluse quelle della fase monitoria, seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, affermava che il tribunale non aveva preso in considerazione che la somma di €
7.538,00, di cui aveva ingiunto il pagamento, non era relativa a ratei scaduti, bensì derivava CP_1
“dall'applicazione di una clausola”, non specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 e 1342
c.c., con la conseguenza che difettava il requisito della liquidità ed esigibilità del credito per l'emissione del provvedimento monitorio;
2) con il secondo, si doleva del fatto che il tribunale non aveva preso in considerazione il deposito cauzionale versato dal nonché lo “esperito ricorso alla mediazione delegata”. Pt_1
pagina 3 di 10 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 9.11.2022, la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, invitando contestualmente le parti ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 12-20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – È necessario, in primo luogo, considerare come le istanze istruttorie reiterate dall'appellante non possano essere ammesse, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'impugnante, nell'atto di appello, si è limitato a concludere: “in via istruttoria: si chiede, l'articolazione delle prove istruttorie come indicate in primo grado”, formulazione che, in assenza di qualsiasi parte argomentativa contenuta nel corpo del predetto scritto difensivo, non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
3.2. – Sempre in via preliminare, mette conto di evidenziare come l'appellante abbia riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale qualificandola, per la prima volta in questo grado di giudizio, come formulata ai sensi del codice del consumo (art. 66-bis del d.lgs. n. 206/2005) e,
pagina 4 di 10 quindi, indicando come foro competente quello di ON in quanto coincidente con il suo luogo di residenza.
Tuttavia, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il si era limitato a Pt_1 dedurre: “la clausola, espressamente voluta dall che introduce la competenza esclusiva del CP_1 foro di Firenze” per ogni controversia” è sicuramente vessatoria, deroga alla competenza territoriale (“competente è il tribunale del luogo in cui è sorto il contratto, o la negoziazione”)”, facendo, pertanto, non solo riferimento ad un criterio diverso (quello di cui all'art. 20 c.p.c.) ma senza neppure indicare il giudice competente, con conseguente inammissibilità dell'eccezione ex art. 38 c.p.c. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 14096 del 7.7.2020, onde “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art.
18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi,
l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio
(atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti”).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza formulata con riferimento al foro del consumatore non solo
è inammissibile perché proposta per la prima volta in questo grado di giudizio, ma non vale neppure a superare l'inammissibilità che la caratterizzava originariamente.
Senza pretermettere che non risulta in alcun modo dimostrata la qualità di consumatore del
, di talché la predetta eccezione si presenta anche infondata. Pt_1
Difatti, il contratto di noleggio è stato stipulato dal nell'ambito della sua attività Pt_1 professionale di commercialista, con la conseguenza che non risulta applicabile il foro del consumatore (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 12.12.2023, n. 34787).
pagina 5 di 10 3.3. – Si deve, infine, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente, sono palesemente infondati, oltre a caratterizzarsi per un'esposizione confusionaria e di scarsa intellegibilità anche solo sotto il profilo sintattico.
Si cercherà, comunque, di esaminarli dando un ordine logico alle varie questioni sollevate.
4.1. – Innanzi tutto, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui il credito azionato in via monitoria difetterebbe del requisito della liquidità.
Invero, al fine di soddisfare tale requisito è sufficiente la determinabilità del credito mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 25365 del 29/11/2006).
Nella specie, il credito azionato in via monitoria era agevolmente determinabile sulla base di quanto previsto nel contratto di noleggio stipulato dalle parti, con specifico riferimento agli artt. 25
e 26.2 delle condizioni generali.
Al riguardo, mette conto di evidenziare che, a seguito del mancato pagamento dei canoni di noleggio, si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 26.1 del contratto CP_1
(che stabilisce: “ si riserva il diritto di risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso, ai CP_1 sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo dichiarazione per lettera raccomandata a.r., il contratto di locazione nelle seguenti fattispecie […] a) mancato pagamento anche parziale da parte del cliente, alla scadenza del termine convenuto, di qualsiasi somma dovuta in virtù del presente contratto”).
L'art. 26.2. prevede, poi, che: “nel caso in cui si avvalga di tale diritto, il Cliente dovrà CP_1 restituire immediatamente tutti i veicoli locati senza poter richiedere e/o pretendere alcunché in ordine alla anticipata risoluzione del contratto. Il Cliente in tutti i casi sopra previsti si impegna a comunicare ad il luogo dove si trovano i veicoli e a pagare, […] il ricalcolo previsto dall'art. CP_1
25 a) - b) ed un risarcimento dei danni subiti da in ordine alla anticipata risoluzione del CP_1 contratto pari a 6 mensilità di canone per ogni veicolo locato, a titolo di penale contrattuale, salva la risarcibilità del danno ulteriore”.
In particolare, l'art. 25 a) fissa i criteri del ricalcolo sulla base della seguente formula:
ICx0,32xMR/DC-4 in cui “IC= importo totale dei canoni (Iva inclusa) per la durata contrattualmente prevista nella scheda d'ordine deroghe comprese;
MR = numero dei mesi
pagina 6 di 10 restanti all'effettiva scadenza contrattuale;
DC = durata contrattuale in mesi del contratto, deroghe comprese”.
Ora, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado (pag. 8),
sulla base delle richiamate disposizioni contrattuali, ha dato chiaramente atto dei criteri CP_1 seguiti per la determinazione del credito azionato in via monitoria (“per l'interruzione anticipata, ai sensi dell'art. 25, è stato addebitato l'importo di € 5.903,69 in base al calcolo ivi indicato. Detto importo si ricava dalla seguente operazione: (IC X 0,32 X MR): DC - 4. IC importo totale dei canoni € 19.507,20 (importo ivato) MR mesi residui 38 DC durata contrattuale 48 - 4= 44. Nella fattispecie il calcolo è stato il seguente 19.507,20 x 0,32 X 38 : 44 = 5.391,08. Si precisa che a tale importo, ai sensi dell'art. 26.2 sopra citato, sono stati aggiunti a titolo di penale contrattuale
6 mensilità di canone del veicolo locato”).
Tale modalità di calcolo non è stata oggetto di alcuna censura da parte dell'originaria opponente nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi incontestata.
Invero, è principio consolidato in giurisprudenza (nonché codificato nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416
c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111
Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. III, 25/05/2007, n.12231; App. Perugia, 10/12/2007; Trib. Genova, 16/05/2008;
Trib. Salerno, Sez. II, 18/04/2008).
Del resto, anche la contestazione avanzata, per la prima volta, dal in questo grado di Pt_1 giudizio è estremamente generica, essendosi lo stesso limitato a denunciare, infondatamente,
l'illiquidità del credito, senza prendere in alcun modo posizione sui criteri seguiti da nel CP_1 procedere alla sua determinazione.
Lo stesso è a dirsi anche per quanto concerne l'ulteriore voce costituita dall'addebito dei chilometri in esubero, la cui determinazione è avvenuta sulla base degli artt. 25 lett b) e 20.2 del contratto.
pagina 7 di 10 Anche in tal caso, infatti, ha dato compiutamente conto dei criteri seguiti per il suo calcolo CP_1
(“al momento del ritiro del veicolo, avvenuto a fine aprile 2017, lo stesso aveva percorso km
14083,00 in 10 mesi mentre, come risulta dal doc. 3 del fascicolo monitorio, era stato concordato un chilometraggio limite di 60.000 km per la durata di 48 mesi. L'art. 25 lett b) prevede che al momento della restituzione del veicolo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere "l'eventuale eccedenza chilometrica in relazione alla percorrenza pro rata ricavata dal chilometraggio sottoscritto ricondotto all'effettivo periodo di locazione, secondo quanto disposto dall'art. 20". In base all'art. 20.2 è previsto che, in caso di esubero di chilometri rispetto al massimo concordato,
"se tale rilevamento evidenzierà una differenza di percorrenza fino al 15% in più o in meno del chilometraggio contrattualmente previsto prorata, i chilometri in eccesso o in difetto saranno fatturati o stornati al Cliente al costo previsto nella scheda d'ordine. Se il suddetto rilevamento evidenzierà una differenza di percorrenza, oltre il 15% in più o in meno, rispetto a quello contrattuale pro-rata, effettuerà un ricalcolo economico che, tenendo conto dell'utilizzo e CP_1 della percorrenza del veicolo e dei parametri utilizzati in sede di definizione iniziale del canone, determinerà l'importo del conguaglio chilometrico che sarà fatturato o stornato al Cliente".
Essendo stato risolto anticipatamente il contratto, il conguaglio è stato operato sulla base dei chilometri massimi percorribili nel tempo in cui il contratto era vigente. Sulla base di tali calcoli, la vettura al momento della restituzione presentava una percorrenza di 14.083 km, superando di ben 5.170 km il limite chilometrico previsto inizialmente dal contratto. Tale differenza di percorrenza chilometrica in eccesso è stata moltiplicata per 0,06, così come previsto in ordine ai chilometri percorsi in eccesso nella relativa scheda d'ordine del veicolo locato (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), debitamente sottoscritta e, quindi, chiaramente conosciuta da controparte” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 8-9), producendo anche il relativo foglio di calcolo, anch'esso rimasto completamente incontestato.
4.2. – Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve escludersi il carattere vessatorio della clausola penale, giacché, come affermato dalla Suprema Corte: “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 18550 del 30/06/2021).
Ad ogni modo, tale clausola reca pure la specifica approvazione per iscritto del (cfr. pag. Pt_1
5 delle condizioni generali del contratto) di talché, anche sul punto, il gravame è del tutto destituito di fondamento.
pagina 8 di 10 4.3. – Risulta, altresì, che abbia correttamente tenuto conto, nella determinazione CP_1 dell'importo ingiunto, della somma versata dal a titolo di deposito cauzionale che è stata Pt_1 debitamente contabilizzata con l'emissione della nota di credito FD0000921440 del 9.6.2017.
Peraltro, non consta la corresponsione dei canoni di cui l'appellante ha dedotto il pagamento
(Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2016, Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2017), così non ottemperando al suo onere probatorio.
4.4. – Per quanto riguarda, poi, l'accordo transattivo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, è innegabile che il non abbia onorato gli impegni assunti, essendosi questi Pt_1 limitato a versare solo la somma di € 800,00 (a fronte di quella complessiva di € 2.500,00 convenuta dalle parti), con la conseguenza che era certamente legittimata a proseguire il CP_1 giudizio, in quanto l'abbandono dello stesso era subordinato all'integrale versamento dell'importo concordato.
4.5. – D'altra parte, non può l'appellante neppure invocare, a sua esimente, la diffusione dell'epidemia da Covid-19, con la relativa adozione di misure restrittive da parte delle autorità governative, essendo l'inadempimento di gran lunga antecedente (2017) al verificarsi dell'emergenza sanitaria (2020).
4.6. – Infine, il gravame si presenta infondato anche nella parte in cui contesta la regolamentazione delle spese processuali da parte del primo giudice, che sono state correttamente poste a carico dell'originario opponente, sulla base dell'ordinario criterio della soccombenza.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidando secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000):
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
L'applicazione del valore minimo per tutte le fasi si giustifica in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
5.2. – Sussistono, poi, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.
pagina 9 di 10 Difatti, la manifesta infondatezza dell'impugnazione evidenzia la responsabilità processuale aggravata della parte che, quanto meno con “colpa grave”, non ha esitato ad introdurre un gravame privo di consistenza, dopo aver letto le chiare motivazioni del tribunale.
Ne discende la condanna della parte soccombente al pagamento, a favore dell'appellata, di una somma equitativamente determinata in € 1.500,00, pari a circa la metà delle spese di lite sopra liquidate.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1063/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/04/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento della somma di € 1.500,00 ex art. 96, comma 3,
c.p.c.;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
2.906,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 11.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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