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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/09/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2555/2019 di R.G. avente ad oggetto: contratto di trasporto.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Adamo, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti autenticata dal
Notaio Dott. di Milano in data 11 febbraio 2009, Persona_1 repertorio n. 4324, raccolta n. 2834, dall'Avv. Marica Di Toro e dall'avv.
Giovanni Rocco, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola, la società per sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patiti, per la complessiva somma di euro 32.332,00, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo, a causa dell'inadempimento di un contratto di trasporto, cui era conseguita la perdita della merce trasportata.
La società attrice deduceva che, sulla scorta dell'ordinativo ricevuto, aveva formalizzato la vendita, in favore della soc. di Parte_2
un grosso quantitativo di merce come da fattura n. 296 del 31.07.2018 e si era rivolta alla soc. per la spedizione di Controparte_1
n. 4 colli. La società attrice deduceva di aver provveduto all'imballaggio della merce con propria etichettatura, nastro e scatoli e aveva consegnato al vettore la merce, dopo aver assicurato il trasporto per il valore della merce oggetto della spedizione.
La spedizione era partita con ID 451 2 ma, CodiceFiscale_1
secondo quanto dedotto da parte attrice, in data 02.08.2018, giorno previsto per l'arrivo della merce a destinazione, la cliente soc.
[...]
aveva riferito che i quattro colli presentavano chiari segni di Parte_2
manomissione (nastri ed etichette differenti da quelli apposti dalla
[...]
. Parte_1
La destinataria della merce aveva richiesto, alla presenza degli spedizionieri, di provvedere all'apertura dei colli oggetto di consegna e, secondo quanto dedotto da parte attrice, all'interno degli scatoloni non erano state ritrovate le giacche ordinate, ma rifiuti di ogni genere, nonché pezzi di legno.
Pertanto, la destinataria della merce aveva rifiutato la consegna e aveva richiesto alla società attrice l'emissione di nota di credito per il valore complessivo di € 32.332,00.
In data 18.10.2018, veniva inoltrata raccomandata a mezzo pec dal difensore di parte attrice alla società convenuta, al fine di ottenere la restituzione dell'intero prezzo corrisposto per l'acquisto della merce, pari a euro 32.332,00 ma a tale diffida non era seguito alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio la che, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva il mancato invio dell'invito a svolgere la negoziazione assistita da parte della società attrice, con conseguente improcedibilità della domanda attorea.
Ancora in via preliminare, la società convenuta contestava il difetto di legittimazione ad agire di parte attrice, in quanto sarebbe stato lo spedizioniere Centersped S.r.l. a concludere con quest'ultima il contratto di trasporto oggetto di causa in nome proprio e per conto dell'attrice.
Nel merito, parte convenuta contestava l'infondatezza delle pretese avversarie, in quanto la destinataria belga avrebbe effettivamente reso alla società convenuta i quattro pacchi, ma solo diversi giorni dopo la riconsegna. Pertanto, solo il 21 agosto 2018 la società convenuta avrebbe potuto ispezionarli.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata da parte convenuta, in quanto in atti vi è prova della notifica alla società Controparte_1
dell'invito alla negoziazione assistita (cfr. all. 1 – prod. attrice).
[...] Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito al presunto difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Sulla base di quanto risulta dalla documentazione depositata in atti, invero, (cfr. all. a, b, c, d, e, f, g, h – prod. attrice) la società attrice è
legittimata a richiedere il risarcimento del danno patito a seguito dello smarrimento della merce e la società convenuta è la legittimata passiva, in quanto ha eseguito materialmente il ritiro della merce presso la Parte_1
il trasporto e la consegna (cfr., in particolare, all. a e all. f prod.
[...]
attrice, ricevuta di spedizione e bolla di accompagnamento rilasciate dalla convenuta).
Quanto al contratto intervenuto tra la società convenuta e la Centersped
s.r.l. depositato in atti da parte convenuta (cfr. prod. convenuta), tale circostanza risulta inconferente in relazione al caso in esame, in quanto attiene ai rapporti tra la e la società terza Controparte_1
coinvolta da quest'ultima nella spedizione.
Di conseguenza, devono essere ritenute inconferenti le argomentazioni di parte convenuta in ordine alla legittimazione ad agire dello stesso mittente.
Parte convenuta contesta, in particolare, la stessa identità del mittente, che non coinciderebbe con l'attrice, bensì con la Centersped s.r.l., in quanto quest'ultima avrebbe concluso con UPS il contratto di trasporto oggetto di causa in nome proprio e per conto dell'attrice.
Secondo tale prospettazione, la non sarebbe parte del contratto di trasporto, in quanto i contraenti sarebbero la Centersped s.r.l., in qualità
di mittente-spedizioniere professionale, la UPS in qualità di vettore e la società belga in qualità di destinataria. Controparte_2
Utilizzando tali argomentazioni, parte convenuta inverte i termini della questione, in quanto evidenzia i rapporti intercorsi tra UPS e Centersped
s.r.l., rapporti che sono estranei a questo giudizio, in quanto parte convenuta ha stipulato in via autonoma un contratto con Centersped
s.r.l. (cfr. prod. convenuta) ma ha assunto in proprio gli obblighi inerenti al trasporto della merce, come risulta dalla documentazione depositata in atti:
- ricevuta UPS con tutte le informazioni sulla spedizione (all. a parte attrice);
- mail con indicazioni relative al tracciamento pacco con specifica indicazione del servizio fornito da UPS ovvero quello
“standard”(all. c, d ed e parte attrice);
- bolla di accompagnamento con indicazione della tipologia di servizio fornita da UPS ovvero “UPS standard”.
In tal senso, i riferimenti effettuati da parte convenuta alle pronunce della giurisprudenza in tema di rapporti tra vettore e spedizioniere non sono sovrapponibili ai fatti di causa, in quanto nel caso di specie la UPS ha eseguito materialmente il ritiro della merce presso la e il Parte_1
trasporto della stessa, come indicato nella bolla di consegna e per il valore ivi riportato (cfr. prod. attrice).
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
In punto di diritto, va premesso che, nel caso di specie, viene in rilievo la figura giuridica del contratto di trasporto, disciplinato agli artt. 1678 e ss.
c.c.
Ai sensi dell'art. 1678 c.c., “con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso
corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
Sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 1693 c.c., in ipotesi di inadempimento contrattuale derivante dalla perdita o avaria delle merci affidate al vettore, lo stesso deve essere considerato responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Viene inoltre stabilito, al comma 2, che: “Se il vettore accetta le cose da
trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti
d'imballaggio”.
Sulla base di tali previsioni, dunque, è individuata in capo al vettore una presunzione di responsabilità per la perdita dei beni trasportati, a meno che la perdita o l'avaria siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o quello del destinatario.
Quanto alla responsabilità del vettore, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, in particolare, che “il vettore risponde in forza dell'art. 1228 c.c. della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di
cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza necessità di configurare una sua culpa in eligendo, trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva, in cui il
comportamento dell'ausiliario che lo ha sostituito nell'adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte
del debitore” (Cassazione Civile, sez. III, 04 aprile 2003, n. 5329).
Ebbene, il fatto che la merce sia andata smarrita risulta evidente, in primo luogo, sulla base della copiosa documentazione depositata in atti (cfr., in particolare, mail della società tracciamento Parte_2
spedizione e nota di credito, prod. attrice).
La responsabilità per la perdita della merce è addebitabile alla società
convenuta che, sulla base di quanto risulta dalla documentazione depositata in atti, è il vettore che ha materialmente ritirato e trasportato la merce (cfr., in particolare, all. a e all. f prod. attrice, ricevuta di spedizione e bolla di accompagnamento rilasciate dalla convenuta).
Parte convenuta non ha dato prova del fatto che l'inadempimento fosse derivato da caso fortuito o da responsabilità dello stesso mittente, in quanto si è limitata a riferire di un contratto stipulato con una società terza, circostanza quest'ultima che, tuttavia, attiene ai soli rapporti tra la convenuta e la Centersped s.r.l.
Quanto alla prova dell'entità del danno subito in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta, questo Tribunale ritiene debba essere accolta la richiesta formulata da parte attrice, in quanto il valore della merce spedita risulta dalla documentazione depositata in atti (cfr, in particolare, all. a prod. attrice, ricevuta di spedizione rilasciata dalla convenuta).
Le dichiarazioni rese dal testimone escusso in giudizio avvalorano ulteriormente il quadro probatorio emerso in giudizio, anche in relazione all'aspetto della quantificazione del danno.
All'udienza del 16.03.2023, il teste di parte attrice, il sig. sul Testimone_1
capo 1: “è vero che la soc. (di seguito per brevità Controparte_1
UPS) si occupava del ritiro e della spedizione di n. 4 colli della merce così come specificata nella fattura n. 296 del 31.07.2018 che si mostra al teste?”, così
rispondeva: “Sono dipendente della . Sì, confermo il capo e riconosco la Parte_1
fattura in questione”.
Sul capo 2: “è vero che la provvedeva all'imballaggio della merce con Parte_1
propria etichettatura, nastro (riportante il logo flo&clo) e scatoli ritirati degli addetti
UPS presso lo stabilimento in Nola presso il CIS”, il teste così rispondeva: “Si
è vero, perché faccio il magazziniere e mi occupo io di questa attività in quanto faccio
l'imballaggio degli scatoli e vi inserisco la merce. Mi occupo sempre di questa attività anche nello specifico di quella per cui è causa”.
Sul capo 3: “è vero che la soc. attrice provvedeva, con la Controparte_1
a dichiarare il valore della merce e ad assicurare il trasporto per il valore della
merce oggetto della vezione”, il sig. rispondeva: “Si è vero noi Testimone_1
prima di far partire gli scatoli ci assicuriamo che siano chiusi il resto l'ho appreso dalle
foto mostratemi dal mio titolare ovvero che lì sono arrivati mazze di Parte_3
legno e rifiuti simili. Si, confermo, la società per cui lavoro prima di procedere alla
spedizione provvede a dichiarare il valore della merce”. Sul capo 4: “è vero che la spedizione dei colli partiva con ID Traking
1ZY0790A6894524512; 1ZY0790A6890236126; 1ZY0790A6892220335;
1ZY0790A6892993144”, il teste di parte attrice rispondeva: “Confermo”.
Sul capo 5: “è vero che in data 02.08.2018, giorno previsto per l'arrivo della merce
a destinazione, la soc. attrice veniva contattata dalla cliente soc. Controparte_2
la quale riferiva che i colli (tre su quattro giunti a destinazione) presentavano chiari segni di manomissione (nastri ed etichette differenti da quelli apposti dalla Parte_1
?”, il teste escusso rispondeva: “Si confermo perché noi usiamo il nostro scotch mentre lì è arrivato con schotch trasparente, so di questa circostanza perché ho
visto le foto e ho ascoltato il mio titolare discutere della questione con la cliente e mi sono informato”.
Sul capo capo 6: “è vero che uno dei colli è stato smarrito da UPS?”, il teste rispondeva: “si, confermo”.
Sul capo 7: “è vero che la destinataria della merce richiedeva, alla presenza degli spedizionieri, di provvedere alla apertura dei colli oggetto di consegna?”, il teste escusso rispondeva: “sì è vero”.
Sul capo 8: “è vero che all'interno degli scatoloni non vi erano le giacche così come
ordinate, ma rifiuti di ogni genere nonché pezzi di legno – si chiede l'esibizione dei rilievi fotografici ai testimoni -?” il teste rispondeva: “si confermo e riconosco le foto
della produzione parte attrice”. Sul capo 9: “è vero che, pertanto, la destinataria della merce rifiutava la consegna e
richiedeva alla società attrice l'emissione di nota di credito per il valore complessivo di
€ 32.332,00?”, il teste escusso rispondeva “Sì, confermo so della circostanza
sempre per il tramite del mio titolare”.
Sulla base delle dichiarazioni effettuate dal teste escusso, si può evincere,
dunque, che la società convenuta abbia effettivamente smarrito la merce spedita, che consisteva in un rifornimento di giacche e pellicce, per la somma complessiva dichiarata da parte attrice e presente nella documentazione in atti (cfr. prod. attrice).
Tali dichiarazioni risultano particolarmente attendibili, in quanto dettagliate e avvalorate dalla documentazione depositata in atti.
Quanto alla valutazione dell'attendibilità delle testimonianze da parte del giudice di merito, va evidenziato, in questa sede, che la Cassazione si è
espressa in maniera granitica.
La Cassazione ha stabilito, in particolare, che il giudizio sull'attendibilità
dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, riguardano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42
del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
Si è affermato, in particolare, che “sono riservate al giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di
legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,
diverso da quello formulato dal primo giudice” (Cass. civ., sez. VI, 01.03.2021,
n.5559).
Nel caso di specie, la testimonianza fornita dal sig. come Testimone_1
detto, deve essere considerata attendibile, in quanto le risposte fornite risultano coerenti, particolarmente dettagliate e avallate dalla documentazione versata in atti.
Come documentato da all. da 1 ad all. 5 e da all. “a” ad all. “h” delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositate da parte attrice, in definitiva, e come confermato dal teste escusso, è stata raggiunta piena prova del danno sofferto dalla società . Parte_1
Sul punto, va invero specificato che, mentre l'attore ha pienamente fornito prova della fonte del suo diritto, la società convenuta non ha fornito adeguata prova di aver adempiuto o di non aver adempiuto per causa dovuta allo stesso mittente o per l'intervento di un caso fortuito.
Conclusivamente, la domanda formulata dall'attrice va accolta e la società convenuta va condannata al risarcimento del danno, per la somma di euro 32.332,00, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 2555/2019, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento di euro 32.332,00, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo, in favore della società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., quale risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento del contratto di trasporto della merce spedita in data 31.07.2018 presso la soc. Controparte_2
con sede in Belgio;
- condanna la società convenuta, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida come da motivazione in €
545,00 per esborsi ed euro 4.380,35 per compensi professionali oltre
I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Andrea Adamo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 09.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2555/2019 di R.G. avente ad oggetto: contratto di trasporto.
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Adamo, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliata come in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti autenticata dal
Notaio Dott. di Milano in data 11 febbraio 2009, Persona_1 repertorio n. 4324, raccolta n. 2834, dall'Avv. Marica Di Toro e dall'avv.
Giovanni Rocco, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola, la società per sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patiti, per la complessiva somma di euro 32.332,00, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo, a causa dell'inadempimento di un contratto di trasporto, cui era conseguita la perdita della merce trasportata.
La società attrice deduceva che, sulla scorta dell'ordinativo ricevuto, aveva formalizzato la vendita, in favore della soc. di Parte_2
un grosso quantitativo di merce come da fattura n. 296 del 31.07.2018 e si era rivolta alla soc. per la spedizione di Controparte_1
n. 4 colli. La società attrice deduceva di aver provveduto all'imballaggio della merce con propria etichettatura, nastro e scatoli e aveva consegnato al vettore la merce, dopo aver assicurato il trasporto per il valore della merce oggetto della spedizione.
La spedizione era partita con ID 451 2 ma, CodiceFiscale_1
secondo quanto dedotto da parte attrice, in data 02.08.2018, giorno previsto per l'arrivo della merce a destinazione, la cliente soc.
[...]
aveva riferito che i quattro colli presentavano chiari segni di Parte_2
manomissione (nastri ed etichette differenti da quelli apposti dalla
[...]
. Parte_1
La destinataria della merce aveva richiesto, alla presenza degli spedizionieri, di provvedere all'apertura dei colli oggetto di consegna e, secondo quanto dedotto da parte attrice, all'interno degli scatoloni non erano state ritrovate le giacche ordinate, ma rifiuti di ogni genere, nonché pezzi di legno.
Pertanto, la destinataria della merce aveva rifiutato la consegna e aveva richiesto alla società attrice l'emissione di nota di credito per il valore complessivo di € 32.332,00.
In data 18.10.2018, veniva inoltrata raccomandata a mezzo pec dal difensore di parte attrice alla società convenuta, al fine di ottenere la restituzione dell'intero prezzo corrisposto per l'acquisto della merce, pari a euro 32.332,00 ma a tale diffida non era seguito alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio la che, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva il mancato invio dell'invito a svolgere la negoziazione assistita da parte della società attrice, con conseguente improcedibilità della domanda attorea.
Ancora in via preliminare, la società convenuta contestava il difetto di legittimazione ad agire di parte attrice, in quanto sarebbe stato lo spedizioniere Centersped S.r.l. a concludere con quest'ultima il contratto di trasporto oggetto di causa in nome proprio e per conto dell'attrice.
Nel merito, parte convenuta contestava l'infondatezza delle pretese avversarie, in quanto la destinataria belga avrebbe effettivamente reso alla società convenuta i quattro pacchi, ma solo diversi giorni dopo la riconsegna. Pertanto, solo il 21 agosto 2018 la società convenuta avrebbe potuto ispezionarli.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata da parte convenuta, in quanto in atti vi è prova della notifica alla società Controparte_1
dell'invito alla negoziazione assistita (cfr. all. 1 – prod. attrice).
[...] Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito al presunto difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Sulla base di quanto risulta dalla documentazione depositata in atti, invero, (cfr. all. a, b, c, d, e, f, g, h – prod. attrice) la società attrice è
legittimata a richiedere il risarcimento del danno patito a seguito dello smarrimento della merce e la società convenuta è la legittimata passiva, in quanto ha eseguito materialmente il ritiro della merce presso la Parte_1
il trasporto e la consegna (cfr., in particolare, all. a e all. f prod.
[...]
attrice, ricevuta di spedizione e bolla di accompagnamento rilasciate dalla convenuta).
Quanto al contratto intervenuto tra la società convenuta e la Centersped
s.r.l. depositato in atti da parte convenuta (cfr. prod. convenuta), tale circostanza risulta inconferente in relazione al caso in esame, in quanto attiene ai rapporti tra la e la società terza Controparte_1
coinvolta da quest'ultima nella spedizione.
Di conseguenza, devono essere ritenute inconferenti le argomentazioni di parte convenuta in ordine alla legittimazione ad agire dello stesso mittente.
Parte convenuta contesta, in particolare, la stessa identità del mittente, che non coinciderebbe con l'attrice, bensì con la Centersped s.r.l., in quanto quest'ultima avrebbe concluso con UPS il contratto di trasporto oggetto di causa in nome proprio e per conto dell'attrice.
Secondo tale prospettazione, la non sarebbe parte del contratto di trasporto, in quanto i contraenti sarebbero la Centersped s.r.l., in qualità
di mittente-spedizioniere professionale, la UPS in qualità di vettore e la società belga in qualità di destinataria. Controparte_2
Utilizzando tali argomentazioni, parte convenuta inverte i termini della questione, in quanto evidenzia i rapporti intercorsi tra UPS e Centersped
s.r.l., rapporti che sono estranei a questo giudizio, in quanto parte convenuta ha stipulato in via autonoma un contratto con Centersped
s.r.l. (cfr. prod. convenuta) ma ha assunto in proprio gli obblighi inerenti al trasporto della merce, come risulta dalla documentazione depositata in atti:
- ricevuta UPS con tutte le informazioni sulla spedizione (all. a parte attrice);
- mail con indicazioni relative al tracciamento pacco con specifica indicazione del servizio fornito da UPS ovvero quello
“standard”(all. c, d ed e parte attrice);
- bolla di accompagnamento con indicazione della tipologia di servizio fornita da UPS ovvero “UPS standard”.
In tal senso, i riferimenti effettuati da parte convenuta alle pronunce della giurisprudenza in tema di rapporti tra vettore e spedizioniere non sono sovrapponibili ai fatti di causa, in quanto nel caso di specie la UPS ha eseguito materialmente il ritiro della merce presso la e il Parte_1
trasporto della stessa, come indicato nella bolla di consegna e per il valore ivi riportato (cfr. prod. attrice).
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
In punto di diritto, va premesso che, nel caso di specie, viene in rilievo la figura giuridica del contratto di trasporto, disciplinato agli artt. 1678 e ss.
c.c.
Ai sensi dell'art. 1678 c.c., “con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso
corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
Sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 1693 c.c., in ipotesi di inadempimento contrattuale derivante dalla perdita o avaria delle merci affidate al vettore, lo stesso deve essere considerato responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Viene inoltre stabilito, al comma 2, che: “Se il vettore accetta le cose da
trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti
d'imballaggio”.
Sulla base di tali previsioni, dunque, è individuata in capo al vettore una presunzione di responsabilità per la perdita dei beni trasportati, a meno che la perdita o l'avaria siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o quello del destinatario.
Quanto alla responsabilità del vettore, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, in particolare, che “il vettore risponde in forza dell'art. 1228 c.c. della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di
cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza necessità di configurare una sua culpa in eligendo, trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva, in cui il
comportamento dell'ausiliario che lo ha sostituito nell'adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte
del debitore” (Cassazione Civile, sez. III, 04 aprile 2003, n. 5329).
Ebbene, il fatto che la merce sia andata smarrita risulta evidente, in primo luogo, sulla base della copiosa documentazione depositata in atti (cfr., in particolare, mail della società tracciamento Parte_2
spedizione e nota di credito, prod. attrice).
La responsabilità per la perdita della merce è addebitabile alla società
convenuta che, sulla base di quanto risulta dalla documentazione depositata in atti, è il vettore che ha materialmente ritirato e trasportato la merce (cfr., in particolare, all. a e all. f prod. attrice, ricevuta di spedizione e bolla di accompagnamento rilasciate dalla convenuta).
Parte convenuta non ha dato prova del fatto che l'inadempimento fosse derivato da caso fortuito o da responsabilità dello stesso mittente, in quanto si è limitata a riferire di un contratto stipulato con una società terza, circostanza quest'ultima che, tuttavia, attiene ai soli rapporti tra la convenuta e la Centersped s.r.l.
Quanto alla prova dell'entità del danno subito in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta, questo Tribunale ritiene debba essere accolta la richiesta formulata da parte attrice, in quanto il valore della merce spedita risulta dalla documentazione depositata in atti (cfr, in particolare, all. a prod. attrice, ricevuta di spedizione rilasciata dalla convenuta).
Le dichiarazioni rese dal testimone escusso in giudizio avvalorano ulteriormente il quadro probatorio emerso in giudizio, anche in relazione all'aspetto della quantificazione del danno.
All'udienza del 16.03.2023, il teste di parte attrice, il sig. sul Testimone_1
capo 1: “è vero che la soc. (di seguito per brevità Controparte_1
UPS) si occupava del ritiro e della spedizione di n. 4 colli della merce così come specificata nella fattura n. 296 del 31.07.2018 che si mostra al teste?”, così
rispondeva: “Sono dipendente della . Sì, confermo il capo e riconosco la Parte_1
fattura in questione”.
Sul capo 2: “è vero che la provvedeva all'imballaggio della merce con Parte_1
propria etichettatura, nastro (riportante il logo flo&clo) e scatoli ritirati degli addetti
UPS presso lo stabilimento in Nola presso il CIS”, il teste così rispondeva: “Si
è vero, perché faccio il magazziniere e mi occupo io di questa attività in quanto faccio
l'imballaggio degli scatoli e vi inserisco la merce. Mi occupo sempre di questa attività anche nello specifico di quella per cui è causa”.
Sul capo 3: “è vero che la soc. attrice provvedeva, con la Controparte_1
a dichiarare il valore della merce e ad assicurare il trasporto per il valore della
merce oggetto della vezione”, il sig. rispondeva: “Si è vero noi Testimone_1
prima di far partire gli scatoli ci assicuriamo che siano chiusi il resto l'ho appreso dalle
foto mostratemi dal mio titolare ovvero che lì sono arrivati mazze di Parte_3
legno e rifiuti simili. Si, confermo, la società per cui lavoro prima di procedere alla
spedizione provvede a dichiarare il valore della merce”. Sul capo 4: “è vero che la spedizione dei colli partiva con ID Traking
1ZY0790A6894524512; 1ZY0790A6890236126; 1ZY0790A6892220335;
1ZY0790A6892993144”, il teste di parte attrice rispondeva: “Confermo”.
Sul capo 5: “è vero che in data 02.08.2018, giorno previsto per l'arrivo della merce
a destinazione, la soc. attrice veniva contattata dalla cliente soc. Controparte_2
la quale riferiva che i colli (tre su quattro giunti a destinazione) presentavano chiari segni di manomissione (nastri ed etichette differenti da quelli apposti dalla Parte_1
?”, il teste escusso rispondeva: “Si confermo perché noi usiamo il nostro scotch mentre lì è arrivato con schotch trasparente, so di questa circostanza perché ho
visto le foto e ho ascoltato il mio titolare discutere della questione con la cliente e mi sono informato”.
Sul capo capo 6: “è vero che uno dei colli è stato smarrito da UPS?”, il teste rispondeva: “si, confermo”.
Sul capo 7: “è vero che la destinataria della merce richiedeva, alla presenza degli spedizionieri, di provvedere alla apertura dei colli oggetto di consegna?”, il teste escusso rispondeva: “sì è vero”.
Sul capo 8: “è vero che all'interno degli scatoloni non vi erano le giacche così come
ordinate, ma rifiuti di ogni genere nonché pezzi di legno – si chiede l'esibizione dei rilievi fotografici ai testimoni -?” il teste rispondeva: “si confermo e riconosco le foto
della produzione parte attrice”. Sul capo 9: “è vero che, pertanto, la destinataria della merce rifiutava la consegna e
richiedeva alla società attrice l'emissione di nota di credito per il valore complessivo di
€ 32.332,00?”, il teste escusso rispondeva “Sì, confermo so della circostanza
sempre per il tramite del mio titolare”.
Sulla base delle dichiarazioni effettuate dal teste escusso, si può evincere,
dunque, che la società convenuta abbia effettivamente smarrito la merce spedita, che consisteva in un rifornimento di giacche e pellicce, per la somma complessiva dichiarata da parte attrice e presente nella documentazione in atti (cfr. prod. attrice).
Tali dichiarazioni risultano particolarmente attendibili, in quanto dettagliate e avvalorate dalla documentazione depositata in atti.
Quanto alla valutazione dell'attendibilità delle testimonianze da parte del giudice di merito, va evidenziato, in questa sede, che la Cassazione si è
espressa in maniera granitica.
La Cassazione ha stabilito, in particolare, che il giudizio sull'attendibilità
dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, riguardano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42
del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
Si è affermato, in particolare, che “sono riservate al giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di
legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,
diverso da quello formulato dal primo giudice” (Cass. civ., sez. VI, 01.03.2021,
n.5559).
Nel caso di specie, la testimonianza fornita dal sig. come Testimone_1
detto, deve essere considerata attendibile, in quanto le risposte fornite risultano coerenti, particolarmente dettagliate e avallate dalla documentazione versata in atti.
Come documentato da all. da 1 ad all. 5 e da all. “a” ad all. “h” delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositate da parte attrice, in definitiva, e come confermato dal teste escusso, è stata raggiunta piena prova del danno sofferto dalla società . Parte_1
Sul punto, va invero specificato che, mentre l'attore ha pienamente fornito prova della fonte del suo diritto, la società convenuta non ha fornito adeguata prova di aver adempiuto o di non aver adempiuto per causa dovuta allo stesso mittente o per l'intervento di un caso fortuito.
Conclusivamente, la domanda formulata dall'attrice va accolta e la società convenuta va condannata al risarcimento del danno, per la somma di euro 32.332,00, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 2555/2019, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento di euro 32.332,00, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo, in favore della società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., quale risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento del contratto di trasporto della merce spedita in data 31.07.2018 presso la soc. Controparte_2
con sede in Belgio;
- condanna la società convenuta, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida come da motivazione in €
545,00 per esborsi ed euro 4.380,35 per compensi professionali oltre
I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Andrea Adamo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 09.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura